CASS
Sentenza 17 ottobre 2024
Sentenza 17 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/10/2024, n. 26999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26999 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 11151/2024 r.g. proposto da: CH RT, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dall’Avvocato Enrico Delehaye, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via della Giuliana n. 80. - ricorrente - contro CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA;
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Civile Sent. Sez. U Num. 26999 Anno 2024 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: CAMPESE EDUARDO Data pubblicazione: 17/10/2024 2 - intimati - avverso la sentenza, n. cron. 112/2024, del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il giorno 03/04/2024; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 17/09/2024 dal Consigliere dott. Eduardo Campese;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato E. Delehaye che ha chiesto accogliersi il proprio ricorso. FATTI DI CAUSA 1. L’Avvocato A. C. fu sottoposto a procedimento disciplinare per rispondere delle condotte di cui al seguente capo di incolpazione: “Violazione dei principi di probità, di dignità, di decoro, di lealtà, di correttezza, di verità, di indipendenza e di autonomia del ruolo professionale, compromettendo l’affidamento dei terzi artt. 5, 6, 14, 36, 37, 5,6 co. 1-2, 59 e 16 codice deontologico previgente (ora artt. 9, 50, 23, nn 5-6, 24 c. 1 e 5, 63, nn. 1- 2, 64, nn. 1-2, e artt. 6 c.d. e 18, lett. b, L.P.) per aver posto in essere, quale socio e/o amministratore di fatto o di diritto, un sistema organico di società cartiere all’interno del quale realizzava una serie di operazioni volte all’elusione e all’evasione fiscale e all’acquisizione di linee di credito, emettendo (e ricevendo) fatture oggettivamente false che erano incorporate in bilanci fittizi e utilizzate per vantaggi fiscali e per avere anticipazioni bancarie, concorrendo nella gestione e nel riutilizzo di denaro frutto delle dette operazioni illecite come meglio precisato nei capi di imputazione a, b, c, e, f, g, h, i, y, y, m, n ascritti nel procedimento penale r.g.n.r. 1096/2006 – Procura della Repubblica di Belluno, conclusosi con sentenza n. 297/2018. Fatti avvenuti in Roma e Belluno dal 2004 al 2008. Procedimento disciplinare aperto il 19.01.2012 e sospeso in data 21.03.2012 per la pendenza del procedimento penale definito da sentenza irrevocabile in data 08.06.2018”. 3 1.1. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) Forense del Distretto di Corte di appello di Roma, ritenuta la responsabilità del suddetto professionista per le violazioni deontologiche contestategli, con decisione del 29 marzo 2019 gli inflisse la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di tre anni. 2. Il Consiglio Nazionale Forense (CNF), investito dal reclamo proposto dall’Avv. C., con sentenza publicata il 3 aprile 2024, n. 112/24, lo ha respinto ed ha confermato interamente la decisione impugnata. 2.1. Per quanto qui ancora di interesse, il CNF ha rigettato l'eccezione di prescrizione, già disattesa in prime cure dal CDD ed ivi riproposta. Ha osservato che i fatti oggetto del procedimento disciplinare erano avvenuti in epoca precedente all'entrata in vigore della legge professionale n. 247/2012 (e cioè nel periodo 2004-2008, circostanza non contestata dal ricorrente), sicché la disciplina prescrizionale applicabile era quella previgente di cui all'art. 51 del r.d. n. 1578/33, che stabiliva un termine prescrizionale di cinque anni decorrenti dalla data del fatto o dalla sua cessazione. «Invero, per l'istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante criterio il generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile, a fatti antecedenti, lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, della legge n. 247 del 2012 (entrata in vigore il 2 febbraio 2013). Il punto di riferimento per l'individuazione del regime della prescrizione dell’azione disciplinare resta, dunque, la commissione del fatto o la sua cessazione ed è a quel momento che si deve avere riguardo per stabilire la legge applicabile, a nulla rilevando in proposito il momento della incolpazione. […]. Dal momento che i fatti oggetto del procedimento disciplinare in esame sono stati consumati in pendenza del vecchio regime prescrizionale ed in relazione ad essi è stata esercitata azione penale, il dies a quo della prescrizione decorre dal momento in cui la sentenza penale diviene irrevocabile (cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 89 del 18 giugno 2020). Ebbene, nel caso di specie, già nel 2006 veniva incardinato il procedimento penale sub R.G.N.R. 1096/2006 — Procura della Repubblica di Belluno a carico, fra gli altri, dell'Avv. C. In pendenza del suddetto 4 procedimento, veniva deliberata la sospensione del procedimento disciplinare, come previsto dal regime previgente. Soltanto a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 297/2018 del 18.04.2018, dunque, veniva riaperto, in data 02.05.2018, il procedimento disciplinare contro il ricorrente. Seguendo l'orientamento appena citato, dunque, il dies a quo di decorrenza della prescrizione corrisponde alla data di passaggio in giudicato della sentenza. Da tale momento assume rilevanza ogni atto procedimentale di natura propulsiva o probatoria ovvero decisoria intervenuto nel procedimento disciplinare che sia in grado di interrompere il termine di prescrizione. Nel caso concreto, tenuto conto che il dies a quo decorre dal passaggio in giudicato delia sentenza n. 297/2018 del 18.04.2018, constano diversi atti aventi natura interruttiva e cioè: l'approvazione del capo di incolpazione formulato dal C.I., deliberata il 13.07.2018; l’approvazione del decreto di citazione a giudizio, avvenuta il 28.09.2018; l'assunzione della delibera di decisione del 29.03.2019; la notifica della decisione impugnata, risalente al giorno 01.04.2019. Ad ogni modo, in data 28.04.2019 l'Avv. C. ha depositato ricorso innanzi al CNF e, secondo un consolidato orientamento di legittimità e domestico, l'instaurazione del giudizio innanzi a codesto Consiglio interrompe, laddove si applichi la previgente disciplina in tema di prescrizione, la prescrizione e ne sospende il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza». 2.1.1. Quanto al merito, dopo aver dato atto che l'Avv. C. aveva contestato l’assunto del CDD secondo cui la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, non avendo natura assolutoria, imponeva una valutazione dei fatti che tenesse conto della mancata assoluzione, il CNF ha considerato «contraddittoria» questa censura, posto che, «per un verso, egli rimprovera al CDD di aver rilevato la sua responsabilità basandosi sugli elementi che avrebbero condotto il Tribunale di Belluno ad una pronuncia “di valore neutro”, e, per altro verso, il medesimo ricorrente dichiara che nella sentenza penale il giudicante avrebbe affermato di non poter accogliere la formula assolutoria richiesta dalla difesa poiché, dalla piattaforma probatoria emersa nel dibattimento, la prova dell'innocenza 5 non poteva ritenersi evidente. Richiamando tale passaggio, l'Avv. C. ha ammesso che in sede penale non vi è stata esclusione della sua responsabilità. Sul punto è sufficiente rilevare che “il procedimento penale è autonomo rispetto al disciplinare e l'eventuale estinzione del reato penale per intervenuta prescrizione non svolge alcuna incidenza sulla affermazione di responsabilità di natura disciplinare che si collega alla violazione delle regole di comportamento del professionista forense poste a garanzia e tutela della dignità e decoro dell'intera classe forense (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 245 del 18 dicembre 2020)». 2.1.2. Successivamente, dopo aver evidenziato che l'Avv. C. «denuncia, inoltre, una sostanziale errata valutazione dell'impianto probatorio acquisito nel corso del procedimento disciplinare e mutuato dal procedimento penale», il CNF ha osservato che, «in sede disciplinare opera il principio del libero convincimento del giudice, che ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove acquisite, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze e agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima quando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento (Cass. SS.UU.n. 961/17; CNF n. 57/17)». 2.1.3. Lo stesso Consiglio, infine, dopo aver sottolineato che «l’Avv. C. non adduce alcuna censura sulle norme deontologiche che sono state ritenute violate, ma ritiene che l’impianto probatorio non sia in grado di affermare la sua responsabilità e che, di conseguenza, la sanzione sarebbe sproporzionata se riferita alla sola censura di incompatibilità», ha opinato che, «sotto l’aspetto probatorio, appare esente da censura la decisione impugnata in quanto il CDD compiutamente ha dato atto delle risultanze istruttorie, acquisite dal procedimento penale (documenti, intercettazioni e testimonianze) nonché nell’ambito del procedimento disciplinare (vedi testimonianza del Lg.te NI, audito anche in sede penale che ha confermato gli stessi fatti). Dall’esame di tale compendio probatorio effettivamente emerge la partecipazione attiva dell’avv. C. alle condotte illecite, mentre risulta smentito quanto affermato dal ricorrente secondo cui 6 la sua partecipazione sarebbe stata soltanto di natura professionale ovvero che avrebbe commesso la leggerezza di essere rappresentante della Aspen s.r.l. per l’amicizia con il Genoria. Dalla lettura delle testimonianze rese nel giudizio penale e delle trascrizioni delle intercettazioni ivi riportate (acquisite in questo giudizio), ci si rende conto che l’Avv. C. ha partecipato all’associazione con ruolo attivo e determinante come correttamente affermato dal CDD. L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata in quanto la valutazione disciplinare è avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma, altresì, dall’analisi di tutte le risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 163 del 17 luglio 2021). Del resto, nessuna censura è stata offerta dal ricorrente in merito alle ridette risultanze ed anzi, dalla sua audizione in sede disciplinare, non si rinviene alcun elemento utile in tal senso essendosi egli limitato ad escludere la sua partecipazione consapevole». 3. Per la cassazione dell’appena descritta sentenza, previa sospensione della sua esecutività, l’Avv. A. C. ricorre affidandosi a tre motivi. L’intimato Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma non ha svolto attività difensive. 3.1. Il Procuratore generale, che ha depositato memoria, ha concluso per il rigetto del ricorso, discusso oralmente alla pubblica udienza del 19 settembre 2024. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va rilevato, preliminarmente, che, in punto di esposizione sommaria dei fatti di causa, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nella formulazione operante ratione temporis, il ricorso non contiene una compiuta premessa narrativa distinta ed autonoma, illustrativa delle vicende della lite. Tuttavia, sono ritraibili nell’intero contesto dell’atto gli elementi sostanziali e processuali necessari a rendere intellegibili il significato e la portata delle 7 critiche rivolte alla pronuncia dei giudici di merito, ovvero il thema decidendum del giudizio di legittimità. 2. Il terzo motivo di ricorso, il cui scrutinio va anteposto agli altri stante la natura preliminare di merito dell’eccezione ivi ribadita, è intitolato «Prescrizione dell’azione disciplinare» ed insiste nell’invocare la già eccepita prescrizione quale causa di estinzione dell’azione disciplinare intrapresa nei confronti dell’Avv. C. In particolare, pur affermandosi consapevole dell’orientamento finora tenuto dalla Cassazione (vedi sentenza n. 22463 del 26.7.2023) secondo cui, in tema di illecito disciplinare degli avvocati, il regime più favorevole di prescrizione introdotto dalla L. n. 247 del 2012, art. 56, il quale prevede un termine massimo di prescrizione dell'azione disciplinare di sette anni e sei mesi, non trova applicazione con riguardo agli illeciti commessi prima della sua entrata in vigore perché le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa, la difesa del ricorrente assume che «Si tratta, però, di una interpretazione della norma che non ha alcun riscontro testuale e che si basa su un criterio meramente formale e certamente non costituzionalmente orientato perché tratta in maniera difforme delle situazioni perfettamente identiche, al punto che la stessa condotta viene “etichettata” come reato o illecito amministrativo a seconda del suo stadio normativo». 2.1. Questa doglianza si rivela infondata. 2.2. Invero, come si legge nella decisione impugnata, i fatti oggetto del procedimento disciplinare a carico dell’odierno ricorrente erano avvenuti in epoca precedente all'entrata in vigore della legge professionale n. 247/2012 (e cioè nel periodo 2004-2008, circostanza non contestata dall’Avv. C.), sicché il CNF ha ritenuto applicabile la disciplina prescrizionale previgente di cui all'art. 51 del r.d. n. 1578/33, che stabiliva un termine prescrizionale di cinque anni decorrenti dalla data del fatto o dalla sua cessazione, altresì puntualizzando che, «Dal momento che i fatti oggetto del procedimento disciplinare in esame sono stati consumati in pendenza del vecchio regime prescrizionale ed in relazione ad essi è stata esercitata azione penale, il dies a quo della prescrizione decorre dal momento in cui la sentenza penale 8 diviene irrevocabile (cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 89 del 18 giugno 2020). […]. Nel caso concreto, tenuto conto che il dies a quo decorre dal passaggio in giudicato delia sentenza n. 297/2018 del 18.04.2018, constano diversi atti aventi natura interruttiva e cioè: l'approvazione del capo di incolpazione formulato dal C.I., deliberata il 13.07.2018; l’approvazione del decreto di citazione a giudizio, avvenuta il 28.09.2018; l'assunzione della delibera di decisione del 29.03.2019; la notifica della decisione impugnata, risalente al giorno 01.04.2019. Ad ogni modo, in data 28.04.2019 l'Avv. C. ha depositato ricorso innanzi al CNF e, secondo un consolidato orientamento di legittimità e domestico, l'instaurazione del giudizio innanzi a codesto Consiglio interrompe, laddove si applichi la previgente disciplina in tema di prescrizione, la prescrizione e ne sospende il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza». 2.3. Orbene, in ordine al regime della prescrizione, la sentenza impugnata ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità e l’esame del motivo non offre elementi per mutare tale orientamento. 2.3.1. Infatti, come ancora si legge in Cass., SU, n. 19972 del 2024, in tema di illecito disciplinare degli avvocati, il regime più favorevole di prescrizione introdotto dall'art. 56 della legge n. 247 del 2012, il quale prevede un termine massimo di prescrizione dell'azione disciplinare di sette anni e sei mesi, non trova applicazione con riguardo ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della citata norma e tale conclusione è compatibile sia con la giurisprudenza costituzionale, la quale ha chiarito che le garanzie riguardanti la pena in senso stretto possono essere ritenute inapplicabili (o, quantomeno, applicabili in forme più flessibili) alle sanzioni disciplinari, sia con la giurisprudenza della Corte Edu, secondo cui il principio di retroattività della lex mitior concerne esclusivamente la fattispecie incriminatrice e la pena, non anche le norme sopravvenute che modifichino la disciplina della prescrizione (cfr. Cass., SU, n. 20650 del 2023; Cass., SU, n. 20383 del 2021). 9 2.3.2. Tuttavia, come puntualizzato da Cass., SU, n. 5596 del 2020, il punto di riferimento di applicazione del regime della prescrizione dell'azione disciplinare resta la commissione del fatto, da cui la prescrizione decorre quando il fatto è punibile solo in sede disciplinare (cfr. Cass., SU. n. 14985 del 2005; Cass., SU, n. 1609 del 2020). 2.4. Come correttamente ritenuto nella impugnata sentenza del Consiglio Nazionale Forense, per le già descritte condotte contestate all’Avv. C. commesse ed esauritesi prima dell’entrata in vigore dall'art. 56 della legge n. 247 del 2012 (tutte, infatti, riguardano fatti avvenuti in Roma e Belluno dal 2004 al 2008), costituenti, invece, illeciti disciplinari per fatti di reato, trovava perciò applicazione il regime della prescrizione quinquennale dettato dall'art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933, con il conseguente effetto interruttivo permanente del termine fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo penale (cfr. Cass., SU, n. 11367 del 2016). Si verteva, infatti, nell’ipotesi prevista dall'art. 44 del r.d.l. n. 1578 del 1933, in cui il procedimento disciplinare ha avuto luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali era stata iniziata l'azione penale, sicché l'azione disciplinare rimaneva collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non fosse di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, aveva come oggetto lo stesso fatto per il quale era stata formulata una imputazione, aveva natura obbligatoria e non poteva essere iniziata prima che se ne fosse verificato il presupposto, con la conseguenza che la prescrizione decorreva soltanto dal momento in cui il diritto di punire poteva essere esercitato, ovvero da un fatto esterno alla condotta (cfr. Cass., SU, n. 1609 del 2020; Cass., SU, n. 10071 del 2011). 2.4.1. Nel caso di specie, il procedimento disciplinare, aperto il 19 gennaio 2012 e sospeso il 21 marzo 2012 per la pendenza del procedimento penale, venne riaperto solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 297/2018 del 18.04.2018 che aveva definito quest’ultimo. 2.4.2. Va aggiunto che il procedimento suddetto ha subito diversi atti di natura interruttiva: l’approvazione del capo d’incolpazione formulato dal C.I., deliberata il 13 luglio 2018; l’approvazione del decreto di citazione a giudizio, 10 avvenuta il 28 settembre 2018; l’assunzione della delibera di decisione del 29 marzo 2019; la notifica della decisione impugnata, risalente al giorno 1 aprile 2019. Inoltre, il 28 aprile 2019, l’Avv. C. depositò ricorso innanzi al CNF e, secondo un consolidato orientamento di legittimità, l’insaturazione del giudizio innanzi al CNF interrompe, laddove si applichi la disciplina previgente in tema di prescrizione, la prescrizione stessa e ne sospende il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza. 2.5. Infine, come si è già anticipato, neppure rileva, con riguardo alla decorrenza ed al calcolo della prescrizione in fattispecie soggetta agli artt. 44 e 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933, il sopravvenuto art. 54 della legge n. 247 del 2012, il quale reca la nuova disciplina del rapporto tra procedimento disciplinare e processo penale per i medesimi fatti, stabilendo l’autonomia del loro svolgimento e delle relative valutazioni, salva l’ipotesi che agli effetti della decisione del primo sia indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, stabilendo in tale evenienza la durata massima biennale della sospensione del giudizio e del termine di prescrizione. 3. Quanto, poi, agli altri motivi di ricorso, che investono essenzialmente il merito della decisione impugnata, il primo di essi, intitolato «Rilevanza della dichiarazione di prescrizione emessa in sede penale», contesta l’assunto del CDD, prima, e del Consiglio Nazionale Forense, poi, secondo cui la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, emessa dal Tribunale di Belluno, non avendo natura assolutoria, imporrebbe una valutazione dei fatti che tenga conto della mancata assoluzione e di conseguenza comporti un giudizio di responsabilità per i reati che sono stati ascritti all’Avv. C. Si assume che, «come è stato esposto, ampiamente e senza alcuna contraddizione, negli scritti precedenti di questa difesa, la sentenza di prescrizione è stata emessa in luogo di quella di piena assoluzione poiché dalla piattaforma probatoria emersa nel dibattimento la prova dell’innocenza non poteva ritenersi evidente, ossia tale da essere constatata e non accertata. L’innocenza dell’imputato deve infatti emergere dagli atti in modo assolutamente non contestabile, al punto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di percezione ictu oculi, che a quello di 11 "apprezzamento", incompatibile dunque con qualsiasi necessità di accertamento o approfondimento;
deve esservi perciò la manifestazione di una verità processuale così chiara ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione oltre la correlazione ad un accertamento immediato». Da tanto, tuttavia, secondo il ricorrente, «non si può far derivare l’aberrante conclusione che la pronuncia di prescrizione confermi la piena sussistenza del reato ascritto all’odierno ricorrente poiché essa ha un valore sostanzialmente neutro poiché “il procedimento penale è autonomo rispetto al disciplinare e l’eventuale estinzione del reato penale per intervenuta prescrizione non svolge alcuna incidenza sulla affermazione di responsabilità di natura disciplinare che si collega alla violazione delle regole di comportamento del professionista forense poste a garanzia e tutela della dignità e decoro dell’intera classe forense (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 245 del 18 dicembre 2020)». 3.1. Il secondo motivo di ricorso, intitolato «Valutazione della prova», muove dal rilievo che, secondo la sentenza impugnata, la sovrapponibilità delle condotte contestate nell’ambito nei due ambiti, penale e disciplinare, determinerebbe «la possibilità di acquisire gli elementi istruttori e di indagine emersi in sede penale ai fini delle necessarie valutazioni nella presente sede disciplinare». Si assume, però, da un lato, che «si tratta di circostanze affermate e non provate, tra cui l’unica acclarata ed ammessa dal ricorrente è quella di essere stato legale rappresentante della s.r.l. Aspen, mentre tutte le altre si riducono alle sole dichiarazioni del luogotenente NI, che è l’ufficiale della Guardia di Finanza che ha condotto le indagini senza che in dieci anni pervenisse ad alcun risultato concreto»; dall’altro, che il principio del libero convincimento del giudice «non può sfociare nell’arbitrio ed in una valutazione del tutto immotivata», posto che il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Nel caso di specie, «il Consiglio Nazionale Forense non ha dato alcuna indicazione sui motivi per cui ha dato pieno credito alle affermazioni del luogotenente NI nonostante che non siano suffragate da alcun altro elemento e che dopo delle indagini durate dieci anni non 12 abbiano portato ad alcun risultato attendibile tanto che il giudice penale di merito è forzatamente pervenuto ad una sentenza di prescrizione». 3.2. Tali motivi, nemmeno formulati con specifico riferimento ai vizi indicati nell’art. 36, comma 6, della legge n. 247 del 2012 (incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge) o ad uno dei mezzi tipici previsti dall’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., sono scrutinabili congiuntamente, stante la loro chiara connessione, e si rivelano inammissibili perché non si confrontano in modo specifico e puntuale con la motivazione, in parte qua, della sentenza impugnata. 3.3. Giova ricordare che, secondo questa Corte, in tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato, è sindacabile per anomalia motivazionale, nei limiti di cui al testo attuale dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la sentenza del C.N.F che si basa su di una motivazione meramente apparente e viziata da una irriducibile contraddittorietà interna (cfr. Cass., SU, n. 42090 del 2021; Cass., SU, n. 19972 del 2024); si è precisato, però, che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass., SU, n. 19972 del 2024; Cass., SU, n. 24285 del 2024). Alteris verbis, il giudizio legittimità non può essere trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017; Cass. nn. 32026 e 40493 del 2021; Cass. nn. 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 9429 e 10712 del 2024). 3.4. Anche a prescindere da una specifica configurazione dei motivi in termini di mancanza assoluta o mera apparenza della motivazione (art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) o di omesso esame di fatto decisivo discusso tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.), l’inammissibilità delle 13 censure in esame deriva comunque dal rilievo che le stesse mostrano di non tenere in alcun conto che, come già sancito da Cass., SU, nn. 7336 e 12902 del 2021, la nuova disciplina, contenuta nella legge 31 dicembre 2012, n. 247, (applicabile dall’1 gennaio 2015) «amplia l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, prevedendo una sospensione di carattere facoltativo, mantenendo comunque fermo il disposto di cui all'art. 653 c.p.p.». Ed invero, a norma del primo comma dell'art. 54 della legge n. 247 del 2012, «1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti», mentre il secondo comma della stessa disposizione prevede - in deroga all'art. 295 cod. proc. civ. - una sospensione facoltativa «se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale [...]». 3.4.1. Rispetto alla precedente novella, introdotta con l'art. 1 della legge 27 marzo 2001, n. 97 – volta a restringere la discrezionalità del giudice disciplinare, eliminando la limitazione dell'effetto vincolante nel giudizio disciplinare della sola sentenza di assoluzione emessa nel dibattimento, ed introducendo la previsione dell'effetto vincolante in quella sede anche per la sentenza che accerti che il fatto «non costituisce illecito penale» – la riforma del 2012, con riferimento al processo disciplinare degli avvocati ha inteso, ben al contrario, ampliare siffatta discrezionalità. In quest'ottica, la legge n. 247 del 2012 ha, per vero, introdotto la «valutazione autonoma dei fatti» da parte del giudice disciplinare, rispetto a quella operata dal giudice penale, con il solo - evidente - limite dell'esclusione definitiva, conseguente alla sentenza irrevocabile di assoluzione, della sussistenza degli stessi fatti da parte del giudice penale o della loro commissione da parte dell'imputato. 3.4.2. Se ne deve inferire che, laddove non si sia in presenza dalle formule assolutorie «il fatto non sussiste» e «l'imputato non lo ha commesso», che vincolano – nel processo a carico di avvocati – il giudice disciplinare all'accertamento operato dal giudice penale che ha escluso l'ontologia del fatto o la sua commissione da parte dell'imputato, le altre 14 formule assolutorie non sono vincolanti nel giudizio disciplinare, quanto all'accertamento dei fatti costituenti illeciti sul piano deontologico. 3.4.3. Ne deriva, dunque, che, pure la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, nemmeno configurabile come di natura assolutoria, consente la autonoma «valutazione dei fatti» da parte del giudice disciplinare - in forza della disciplina derogatoria introdotta dalla legge n. 247/2012 - proprio perché la materialità degli stessi e/o la loro commissione da parte dell’incolpato non sono state escluse dal giudicato penale, e quindi non può considerarsene preclusa l’autonoma valutazione in sede disciplinare. Vale la pena di ricordare che la prescrizione, a fronte dell’effetto estintivo del reato, non estingue la violazione deontologica, ma solo, ove anch’essa prescritta (diversamente da quanto accaduto nella specie, come appresso si dirà), l’azione disciplinare (cfr. Cass., SU, n. 14957 del 2023). 3.5. Resta solo da aggiungere che, secondo giurisprudenza consolidata (cfr., ex aliis, Cass., SU, n. 24285 del 2024; Cass., SU, nn. 18395 e 15203 del 2016), le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito (cfr. Cass., SU., n. 2637 del 2009). 3.5.1. Nella specie, quanto all’accertamento ed alla gravità del comportamento dell'incolpato, il CNF, dopo aver dato atto che «L’Avv. C. non adduce alcuna censura sulle norme deontologiche che sono state ritenute violate ma ritiene che l’impianto probatorio non sia in grado di affermare la sua responsabilità e che, di conseguenza, la sanzione sarebbe sproporzionata se riferita alla sola censura di incompatibilità», ha condiviso gli elementi individuati dal CDD al fine di ritenere effettivamente dimostrata la partecipazione attiva del menzionato professionista alle condotte illecite 15 ascrittegli. Da tale motivazione si evincono chiaramente le ragioni che hanno indotto il CNF a confermare l’applicazione della sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di tre anni. La sentenza impugnata, dunque, risulta in linea con l’art. 54, comma 1, della legge n. 247 del 2012, avendo operato in sede disciplinare congrue valutazioni autonome a fini deontologici in ordine alla sussistenza delle condotte materiali esaminate nel processo penale avente per oggetto i medesimi fatti, e ivi definite con declaratoria di estinzione per prescrizione del reato. A fronte di ciò, le censure in esame investono, sostanzialmente, l'accertamento della gravità del fatto e la valutazione dell'adeguatezza della sanzione irrogata: accertamento, questo, rimesso all'Ordine professionale, mentre il controllo di legittimità sull'applicazione di tali norme non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al Consiglio Nazionale Forense nel giudizio di adeguatezza della sanzione irrogata (cfr. Cass., SU, n. 1609 del 2020; Cass., SU, n. 20653 del 2023), essendo positiva la valutazione di ragionevolezza in ordine all'individuazione del precetto, alla gravità del fatto ed alla adeguatezza all'accertata gravità della sanzione applicata. 4. In conclusione, dunque, il ricorso deve essere rigettato, ciò assorbendo anche la richiesta di sospensione dell’esecuzione ex art. 36, comma 7, della legge n. 247 del 2012. 4.1. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, in quanto l’intimato Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma non ha svolto attività difensive, mentre deve darsi atto, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del 16 contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Civile Sent. Sez. U Num. 26999 Anno 2024 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: CAMPESE EDUARDO Data pubblicazione: 17/10/2024 2 - intimati - avverso la sentenza, n. cron. 112/2024, del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il giorno 03/04/2024; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 17/09/2024 dal Consigliere dott. Eduardo Campese;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato E. Delehaye che ha chiesto accogliersi il proprio ricorso. FATTI DI CAUSA 1. L’Avvocato A. C. fu sottoposto a procedimento disciplinare per rispondere delle condotte di cui al seguente capo di incolpazione: “Violazione dei principi di probità, di dignità, di decoro, di lealtà, di correttezza, di verità, di indipendenza e di autonomia del ruolo professionale, compromettendo l’affidamento dei terzi artt. 5, 6, 14, 36, 37, 5,6 co. 1-2, 59 e 16 codice deontologico previgente (ora artt. 9, 50, 23, nn 5-6, 24 c. 1 e 5, 63, nn. 1- 2, 64, nn. 1-2, e artt. 6 c.d. e 18, lett. b, L.P.) per aver posto in essere, quale socio e/o amministratore di fatto o di diritto, un sistema organico di società cartiere all’interno del quale realizzava una serie di operazioni volte all’elusione e all’evasione fiscale e all’acquisizione di linee di credito, emettendo (e ricevendo) fatture oggettivamente false che erano incorporate in bilanci fittizi e utilizzate per vantaggi fiscali e per avere anticipazioni bancarie, concorrendo nella gestione e nel riutilizzo di denaro frutto delle dette operazioni illecite come meglio precisato nei capi di imputazione a, b, c, e, f, g, h, i, y, y, m, n ascritti nel procedimento penale r.g.n.r. 1096/2006 – Procura della Repubblica di Belluno, conclusosi con sentenza n. 297/2018. Fatti avvenuti in Roma e Belluno dal 2004 al 2008. Procedimento disciplinare aperto il 19.01.2012 e sospeso in data 21.03.2012 per la pendenza del procedimento penale definito da sentenza irrevocabile in data 08.06.2018”. 3 1.1. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) Forense del Distretto di Corte di appello di Roma, ritenuta la responsabilità del suddetto professionista per le violazioni deontologiche contestategli, con decisione del 29 marzo 2019 gli inflisse la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di tre anni. 2. Il Consiglio Nazionale Forense (CNF), investito dal reclamo proposto dall’Avv. C., con sentenza publicata il 3 aprile 2024, n. 112/24, lo ha respinto ed ha confermato interamente la decisione impugnata. 2.1. Per quanto qui ancora di interesse, il CNF ha rigettato l'eccezione di prescrizione, già disattesa in prime cure dal CDD ed ivi riproposta. Ha osservato che i fatti oggetto del procedimento disciplinare erano avvenuti in epoca precedente all'entrata in vigore della legge professionale n. 247/2012 (e cioè nel periodo 2004-2008, circostanza non contestata dal ricorrente), sicché la disciplina prescrizionale applicabile era quella previgente di cui all'art. 51 del r.d. n. 1578/33, che stabiliva un termine prescrizionale di cinque anni decorrenti dalla data del fatto o dalla sua cessazione. «Invero, per l'istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante criterio il generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile, a fatti antecedenti, lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, della legge n. 247 del 2012 (entrata in vigore il 2 febbraio 2013). Il punto di riferimento per l'individuazione del regime della prescrizione dell’azione disciplinare resta, dunque, la commissione del fatto o la sua cessazione ed è a quel momento che si deve avere riguardo per stabilire la legge applicabile, a nulla rilevando in proposito il momento della incolpazione. […]. Dal momento che i fatti oggetto del procedimento disciplinare in esame sono stati consumati in pendenza del vecchio regime prescrizionale ed in relazione ad essi è stata esercitata azione penale, il dies a quo della prescrizione decorre dal momento in cui la sentenza penale diviene irrevocabile (cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 89 del 18 giugno 2020). Ebbene, nel caso di specie, già nel 2006 veniva incardinato il procedimento penale sub R.G.N.R. 1096/2006 — Procura della Repubblica di Belluno a carico, fra gli altri, dell'Avv. C. In pendenza del suddetto 4 procedimento, veniva deliberata la sospensione del procedimento disciplinare, come previsto dal regime previgente. Soltanto a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 297/2018 del 18.04.2018, dunque, veniva riaperto, in data 02.05.2018, il procedimento disciplinare contro il ricorrente. Seguendo l'orientamento appena citato, dunque, il dies a quo di decorrenza della prescrizione corrisponde alla data di passaggio in giudicato della sentenza. Da tale momento assume rilevanza ogni atto procedimentale di natura propulsiva o probatoria ovvero decisoria intervenuto nel procedimento disciplinare che sia in grado di interrompere il termine di prescrizione. Nel caso concreto, tenuto conto che il dies a quo decorre dal passaggio in giudicato delia sentenza n. 297/2018 del 18.04.2018, constano diversi atti aventi natura interruttiva e cioè: l'approvazione del capo di incolpazione formulato dal C.I., deliberata il 13.07.2018; l’approvazione del decreto di citazione a giudizio, avvenuta il 28.09.2018; l'assunzione della delibera di decisione del 29.03.2019; la notifica della decisione impugnata, risalente al giorno 01.04.2019. Ad ogni modo, in data 28.04.2019 l'Avv. C. ha depositato ricorso innanzi al CNF e, secondo un consolidato orientamento di legittimità e domestico, l'instaurazione del giudizio innanzi a codesto Consiglio interrompe, laddove si applichi la previgente disciplina in tema di prescrizione, la prescrizione e ne sospende il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza». 2.1.1. Quanto al merito, dopo aver dato atto che l'Avv. C. aveva contestato l’assunto del CDD secondo cui la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, non avendo natura assolutoria, imponeva una valutazione dei fatti che tenesse conto della mancata assoluzione, il CNF ha considerato «contraddittoria» questa censura, posto che, «per un verso, egli rimprovera al CDD di aver rilevato la sua responsabilità basandosi sugli elementi che avrebbero condotto il Tribunale di Belluno ad una pronuncia “di valore neutro”, e, per altro verso, il medesimo ricorrente dichiara che nella sentenza penale il giudicante avrebbe affermato di non poter accogliere la formula assolutoria richiesta dalla difesa poiché, dalla piattaforma probatoria emersa nel dibattimento, la prova dell'innocenza 5 non poteva ritenersi evidente. Richiamando tale passaggio, l'Avv. C. ha ammesso che in sede penale non vi è stata esclusione della sua responsabilità. Sul punto è sufficiente rilevare che “il procedimento penale è autonomo rispetto al disciplinare e l'eventuale estinzione del reato penale per intervenuta prescrizione non svolge alcuna incidenza sulla affermazione di responsabilità di natura disciplinare che si collega alla violazione delle regole di comportamento del professionista forense poste a garanzia e tutela della dignità e decoro dell'intera classe forense (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 245 del 18 dicembre 2020)». 2.1.2. Successivamente, dopo aver evidenziato che l'Avv. C. «denuncia, inoltre, una sostanziale errata valutazione dell'impianto probatorio acquisito nel corso del procedimento disciplinare e mutuato dal procedimento penale», il CNF ha osservato che, «in sede disciplinare opera il principio del libero convincimento del giudice, che ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove acquisite, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze e agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima quando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento (Cass. SS.UU.n. 961/17; CNF n. 57/17)». 2.1.3. Lo stesso Consiglio, infine, dopo aver sottolineato che «l’Avv. C. non adduce alcuna censura sulle norme deontologiche che sono state ritenute violate, ma ritiene che l’impianto probatorio non sia in grado di affermare la sua responsabilità e che, di conseguenza, la sanzione sarebbe sproporzionata se riferita alla sola censura di incompatibilità», ha opinato che, «sotto l’aspetto probatorio, appare esente da censura la decisione impugnata in quanto il CDD compiutamente ha dato atto delle risultanze istruttorie, acquisite dal procedimento penale (documenti, intercettazioni e testimonianze) nonché nell’ambito del procedimento disciplinare (vedi testimonianza del Lg.te NI, audito anche in sede penale che ha confermato gli stessi fatti). Dall’esame di tale compendio probatorio effettivamente emerge la partecipazione attiva dell’avv. C. alle condotte illecite, mentre risulta smentito quanto affermato dal ricorrente secondo cui 6 la sua partecipazione sarebbe stata soltanto di natura professionale ovvero che avrebbe commesso la leggerezza di essere rappresentante della Aspen s.r.l. per l’amicizia con il Genoria. Dalla lettura delle testimonianze rese nel giudizio penale e delle trascrizioni delle intercettazioni ivi riportate (acquisite in questo giudizio), ci si rende conto che l’Avv. C. ha partecipato all’associazione con ruolo attivo e determinante come correttamente affermato dal CDD. L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata in quanto la valutazione disciplinare è avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma, altresì, dall’analisi di tutte le risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 163 del 17 luglio 2021). Del resto, nessuna censura è stata offerta dal ricorrente in merito alle ridette risultanze ed anzi, dalla sua audizione in sede disciplinare, non si rinviene alcun elemento utile in tal senso essendosi egli limitato ad escludere la sua partecipazione consapevole». 3. Per la cassazione dell’appena descritta sentenza, previa sospensione della sua esecutività, l’Avv. A. C. ricorre affidandosi a tre motivi. L’intimato Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma non ha svolto attività difensive. 3.1. Il Procuratore generale, che ha depositato memoria, ha concluso per il rigetto del ricorso, discusso oralmente alla pubblica udienza del 19 settembre 2024. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va rilevato, preliminarmente, che, in punto di esposizione sommaria dei fatti di causa, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nella formulazione operante ratione temporis, il ricorso non contiene una compiuta premessa narrativa distinta ed autonoma, illustrativa delle vicende della lite. Tuttavia, sono ritraibili nell’intero contesto dell’atto gli elementi sostanziali e processuali necessari a rendere intellegibili il significato e la portata delle 7 critiche rivolte alla pronuncia dei giudici di merito, ovvero il thema decidendum del giudizio di legittimità. 2. Il terzo motivo di ricorso, il cui scrutinio va anteposto agli altri stante la natura preliminare di merito dell’eccezione ivi ribadita, è intitolato «Prescrizione dell’azione disciplinare» ed insiste nell’invocare la già eccepita prescrizione quale causa di estinzione dell’azione disciplinare intrapresa nei confronti dell’Avv. C. In particolare, pur affermandosi consapevole dell’orientamento finora tenuto dalla Cassazione (vedi sentenza n. 22463 del 26.7.2023) secondo cui, in tema di illecito disciplinare degli avvocati, il regime più favorevole di prescrizione introdotto dalla L. n. 247 del 2012, art. 56, il quale prevede un termine massimo di prescrizione dell'azione disciplinare di sette anni e sei mesi, non trova applicazione con riguardo agli illeciti commessi prima della sua entrata in vigore perché le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa, la difesa del ricorrente assume che «Si tratta, però, di una interpretazione della norma che non ha alcun riscontro testuale e che si basa su un criterio meramente formale e certamente non costituzionalmente orientato perché tratta in maniera difforme delle situazioni perfettamente identiche, al punto che la stessa condotta viene “etichettata” come reato o illecito amministrativo a seconda del suo stadio normativo». 2.1. Questa doglianza si rivela infondata. 2.2. Invero, come si legge nella decisione impugnata, i fatti oggetto del procedimento disciplinare a carico dell’odierno ricorrente erano avvenuti in epoca precedente all'entrata in vigore della legge professionale n. 247/2012 (e cioè nel periodo 2004-2008, circostanza non contestata dall’Avv. C.), sicché il CNF ha ritenuto applicabile la disciplina prescrizionale previgente di cui all'art. 51 del r.d. n. 1578/33, che stabiliva un termine prescrizionale di cinque anni decorrenti dalla data del fatto o dalla sua cessazione, altresì puntualizzando che, «Dal momento che i fatti oggetto del procedimento disciplinare in esame sono stati consumati in pendenza del vecchio regime prescrizionale ed in relazione ad essi è stata esercitata azione penale, il dies a quo della prescrizione decorre dal momento in cui la sentenza penale 8 diviene irrevocabile (cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 89 del 18 giugno 2020). […]. Nel caso concreto, tenuto conto che il dies a quo decorre dal passaggio in giudicato delia sentenza n. 297/2018 del 18.04.2018, constano diversi atti aventi natura interruttiva e cioè: l'approvazione del capo di incolpazione formulato dal C.I., deliberata il 13.07.2018; l’approvazione del decreto di citazione a giudizio, avvenuta il 28.09.2018; l'assunzione della delibera di decisione del 29.03.2019; la notifica della decisione impugnata, risalente al giorno 01.04.2019. Ad ogni modo, in data 28.04.2019 l'Avv. C. ha depositato ricorso innanzi al CNF e, secondo un consolidato orientamento di legittimità e domestico, l'instaurazione del giudizio innanzi a codesto Consiglio interrompe, laddove si applichi la previgente disciplina in tema di prescrizione, la prescrizione e ne sospende il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza». 2.3. Orbene, in ordine al regime della prescrizione, la sentenza impugnata ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità e l’esame del motivo non offre elementi per mutare tale orientamento. 2.3.1. Infatti, come ancora si legge in Cass., SU, n. 19972 del 2024, in tema di illecito disciplinare degli avvocati, il regime più favorevole di prescrizione introdotto dall'art. 56 della legge n. 247 del 2012, il quale prevede un termine massimo di prescrizione dell'azione disciplinare di sette anni e sei mesi, non trova applicazione con riguardo ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della citata norma e tale conclusione è compatibile sia con la giurisprudenza costituzionale, la quale ha chiarito che le garanzie riguardanti la pena in senso stretto possono essere ritenute inapplicabili (o, quantomeno, applicabili in forme più flessibili) alle sanzioni disciplinari, sia con la giurisprudenza della Corte Edu, secondo cui il principio di retroattività della lex mitior concerne esclusivamente la fattispecie incriminatrice e la pena, non anche le norme sopravvenute che modifichino la disciplina della prescrizione (cfr. Cass., SU, n. 20650 del 2023; Cass., SU, n. 20383 del 2021). 9 2.3.2. Tuttavia, come puntualizzato da Cass., SU, n. 5596 del 2020, il punto di riferimento di applicazione del regime della prescrizione dell'azione disciplinare resta la commissione del fatto, da cui la prescrizione decorre quando il fatto è punibile solo in sede disciplinare (cfr. Cass., SU. n. 14985 del 2005; Cass., SU, n. 1609 del 2020). 2.4. Come correttamente ritenuto nella impugnata sentenza del Consiglio Nazionale Forense, per le già descritte condotte contestate all’Avv. C. commesse ed esauritesi prima dell’entrata in vigore dall'art. 56 della legge n. 247 del 2012 (tutte, infatti, riguardano fatti avvenuti in Roma e Belluno dal 2004 al 2008), costituenti, invece, illeciti disciplinari per fatti di reato, trovava perciò applicazione il regime della prescrizione quinquennale dettato dall'art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933, con il conseguente effetto interruttivo permanente del termine fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo penale (cfr. Cass., SU, n. 11367 del 2016). Si verteva, infatti, nell’ipotesi prevista dall'art. 44 del r.d.l. n. 1578 del 1933, in cui il procedimento disciplinare ha avuto luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali era stata iniziata l'azione penale, sicché l'azione disciplinare rimaneva collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non fosse di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, aveva come oggetto lo stesso fatto per il quale era stata formulata una imputazione, aveva natura obbligatoria e non poteva essere iniziata prima che se ne fosse verificato il presupposto, con la conseguenza che la prescrizione decorreva soltanto dal momento in cui il diritto di punire poteva essere esercitato, ovvero da un fatto esterno alla condotta (cfr. Cass., SU, n. 1609 del 2020; Cass., SU, n. 10071 del 2011). 2.4.1. Nel caso di specie, il procedimento disciplinare, aperto il 19 gennaio 2012 e sospeso il 21 marzo 2012 per la pendenza del procedimento penale, venne riaperto solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 297/2018 del 18.04.2018 che aveva definito quest’ultimo. 2.4.2. Va aggiunto che il procedimento suddetto ha subito diversi atti di natura interruttiva: l’approvazione del capo d’incolpazione formulato dal C.I., deliberata il 13 luglio 2018; l’approvazione del decreto di citazione a giudizio, 10 avvenuta il 28 settembre 2018; l’assunzione della delibera di decisione del 29 marzo 2019; la notifica della decisione impugnata, risalente al giorno 1 aprile 2019. Inoltre, il 28 aprile 2019, l’Avv. C. depositò ricorso innanzi al CNF e, secondo un consolidato orientamento di legittimità, l’insaturazione del giudizio innanzi al CNF interrompe, laddove si applichi la disciplina previgente in tema di prescrizione, la prescrizione stessa e ne sospende il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza. 2.5. Infine, come si è già anticipato, neppure rileva, con riguardo alla decorrenza ed al calcolo della prescrizione in fattispecie soggetta agli artt. 44 e 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933, il sopravvenuto art. 54 della legge n. 247 del 2012, il quale reca la nuova disciplina del rapporto tra procedimento disciplinare e processo penale per i medesimi fatti, stabilendo l’autonomia del loro svolgimento e delle relative valutazioni, salva l’ipotesi che agli effetti della decisione del primo sia indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, stabilendo in tale evenienza la durata massima biennale della sospensione del giudizio e del termine di prescrizione. 3. Quanto, poi, agli altri motivi di ricorso, che investono essenzialmente il merito della decisione impugnata, il primo di essi, intitolato «Rilevanza della dichiarazione di prescrizione emessa in sede penale», contesta l’assunto del CDD, prima, e del Consiglio Nazionale Forense, poi, secondo cui la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, emessa dal Tribunale di Belluno, non avendo natura assolutoria, imporrebbe una valutazione dei fatti che tenga conto della mancata assoluzione e di conseguenza comporti un giudizio di responsabilità per i reati che sono stati ascritti all’Avv. C. Si assume che, «come è stato esposto, ampiamente e senza alcuna contraddizione, negli scritti precedenti di questa difesa, la sentenza di prescrizione è stata emessa in luogo di quella di piena assoluzione poiché dalla piattaforma probatoria emersa nel dibattimento la prova dell’innocenza non poteva ritenersi evidente, ossia tale da essere constatata e non accertata. L’innocenza dell’imputato deve infatti emergere dagli atti in modo assolutamente non contestabile, al punto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di percezione ictu oculi, che a quello di 11 "apprezzamento", incompatibile dunque con qualsiasi necessità di accertamento o approfondimento;
deve esservi perciò la manifestazione di una verità processuale così chiara ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione oltre la correlazione ad un accertamento immediato». Da tanto, tuttavia, secondo il ricorrente, «non si può far derivare l’aberrante conclusione che la pronuncia di prescrizione confermi la piena sussistenza del reato ascritto all’odierno ricorrente poiché essa ha un valore sostanzialmente neutro poiché “il procedimento penale è autonomo rispetto al disciplinare e l’eventuale estinzione del reato penale per intervenuta prescrizione non svolge alcuna incidenza sulla affermazione di responsabilità di natura disciplinare che si collega alla violazione delle regole di comportamento del professionista forense poste a garanzia e tutela della dignità e decoro dell’intera classe forense (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 245 del 18 dicembre 2020)». 3.1. Il secondo motivo di ricorso, intitolato «Valutazione della prova», muove dal rilievo che, secondo la sentenza impugnata, la sovrapponibilità delle condotte contestate nell’ambito nei due ambiti, penale e disciplinare, determinerebbe «la possibilità di acquisire gli elementi istruttori e di indagine emersi in sede penale ai fini delle necessarie valutazioni nella presente sede disciplinare». Si assume, però, da un lato, che «si tratta di circostanze affermate e non provate, tra cui l’unica acclarata ed ammessa dal ricorrente è quella di essere stato legale rappresentante della s.r.l. Aspen, mentre tutte le altre si riducono alle sole dichiarazioni del luogotenente NI, che è l’ufficiale della Guardia di Finanza che ha condotto le indagini senza che in dieci anni pervenisse ad alcun risultato concreto»; dall’altro, che il principio del libero convincimento del giudice «non può sfociare nell’arbitrio ed in una valutazione del tutto immotivata», posto che il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Nel caso di specie, «il Consiglio Nazionale Forense non ha dato alcuna indicazione sui motivi per cui ha dato pieno credito alle affermazioni del luogotenente NI nonostante che non siano suffragate da alcun altro elemento e che dopo delle indagini durate dieci anni non 12 abbiano portato ad alcun risultato attendibile tanto che il giudice penale di merito è forzatamente pervenuto ad una sentenza di prescrizione». 3.2. Tali motivi, nemmeno formulati con specifico riferimento ai vizi indicati nell’art. 36, comma 6, della legge n. 247 del 2012 (incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge) o ad uno dei mezzi tipici previsti dall’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., sono scrutinabili congiuntamente, stante la loro chiara connessione, e si rivelano inammissibili perché non si confrontano in modo specifico e puntuale con la motivazione, in parte qua, della sentenza impugnata. 3.3. Giova ricordare che, secondo questa Corte, in tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato, è sindacabile per anomalia motivazionale, nei limiti di cui al testo attuale dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la sentenza del C.N.F che si basa su di una motivazione meramente apparente e viziata da una irriducibile contraddittorietà interna (cfr. Cass., SU, n. 42090 del 2021; Cass., SU, n. 19972 del 2024); si è precisato, però, che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass., SU, n. 19972 del 2024; Cass., SU, n. 24285 del 2024). Alteris verbis, il giudizio legittimità non può essere trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017; Cass. nn. 32026 e 40493 del 2021; Cass. nn. 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 9429 e 10712 del 2024). 3.4. Anche a prescindere da una specifica configurazione dei motivi in termini di mancanza assoluta o mera apparenza della motivazione (art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) o di omesso esame di fatto decisivo discusso tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.), l’inammissibilità delle 13 censure in esame deriva comunque dal rilievo che le stesse mostrano di non tenere in alcun conto che, come già sancito da Cass., SU, nn. 7336 e 12902 del 2021, la nuova disciplina, contenuta nella legge 31 dicembre 2012, n. 247, (applicabile dall’1 gennaio 2015) «amplia l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, prevedendo una sospensione di carattere facoltativo, mantenendo comunque fermo il disposto di cui all'art. 653 c.p.p.». Ed invero, a norma del primo comma dell'art. 54 della legge n. 247 del 2012, «1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti», mentre il secondo comma della stessa disposizione prevede - in deroga all'art. 295 cod. proc. civ. - una sospensione facoltativa «se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale [...]». 3.4.1. Rispetto alla precedente novella, introdotta con l'art. 1 della legge 27 marzo 2001, n. 97 – volta a restringere la discrezionalità del giudice disciplinare, eliminando la limitazione dell'effetto vincolante nel giudizio disciplinare della sola sentenza di assoluzione emessa nel dibattimento, ed introducendo la previsione dell'effetto vincolante in quella sede anche per la sentenza che accerti che il fatto «non costituisce illecito penale» – la riforma del 2012, con riferimento al processo disciplinare degli avvocati ha inteso, ben al contrario, ampliare siffatta discrezionalità. In quest'ottica, la legge n. 247 del 2012 ha, per vero, introdotto la «valutazione autonoma dei fatti» da parte del giudice disciplinare, rispetto a quella operata dal giudice penale, con il solo - evidente - limite dell'esclusione definitiva, conseguente alla sentenza irrevocabile di assoluzione, della sussistenza degli stessi fatti da parte del giudice penale o della loro commissione da parte dell'imputato. 3.4.2. Se ne deve inferire che, laddove non si sia in presenza dalle formule assolutorie «il fatto non sussiste» e «l'imputato non lo ha commesso», che vincolano – nel processo a carico di avvocati – il giudice disciplinare all'accertamento operato dal giudice penale che ha escluso l'ontologia del fatto o la sua commissione da parte dell'imputato, le altre 14 formule assolutorie non sono vincolanti nel giudizio disciplinare, quanto all'accertamento dei fatti costituenti illeciti sul piano deontologico. 3.4.3. Ne deriva, dunque, che, pure la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, nemmeno configurabile come di natura assolutoria, consente la autonoma «valutazione dei fatti» da parte del giudice disciplinare - in forza della disciplina derogatoria introdotta dalla legge n. 247/2012 - proprio perché la materialità degli stessi e/o la loro commissione da parte dell’incolpato non sono state escluse dal giudicato penale, e quindi non può considerarsene preclusa l’autonoma valutazione in sede disciplinare. Vale la pena di ricordare che la prescrizione, a fronte dell’effetto estintivo del reato, non estingue la violazione deontologica, ma solo, ove anch’essa prescritta (diversamente da quanto accaduto nella specie, come appresso si dirà), l’azione disciplinare (cfr. Cass., SU, n. 14957 del 2023). 3.5. Resta solo da aggiungere che, secondo giurisprudenza consolidata (cfr., ex aliis, Cass., SU, n. 24285 del 2024; Cass., SU, nn. 18395 e 15203 del 2016), le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito (cfr. Cass., SU., n. 2637 del 2009). 3.5.1. Nella specie, quanto all’accertamento ed alla gravità del comportamento dell'incolpato, il CNF, dopo aver dato atto che «L’Avv. C. non adduce alcuna censura sulle norme deontologiche che sono state ritenute violate ma ritiene che l’impianto probatorio non sia in grado di affermare la sua responsabilità e che, di conseguenza, la sanzione sarebbe sproporzionata se riferita alla sola censura di incompatibilità», ha condiviso gli elementi individuati dal CDD al fine di ritenere effettivamente dimostrata la partecipazione attiva del menzionato professionista alle condotte illecite 15 ascrittegli. Da tale motivazione si evincono chiaramente le ragioni che hanno indotto il CNF a confermare l’applicazione della sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di tre anni. La sentenza impugnata, dunque, risulta in linea con l’art. 54, comma 1, della legge n. 247 del 2012, avendo operato in sede disciplinare congrue valutazioni autonome a fini deontologici in ordine alla sussistenza delle condotte materiali esaminate nel processo penale avente per oggetto i medesimi fatti, e ivi definite con declaratoria di estinzione per prescrizione del reato. A fronte di ciò, le censure in esame investono, sostanzialmente, l'accertamento della gravità del fatto e la valutazione dell'adeguatezza della sanzione irrogata: accertamento, questo, rimesso all'Ordine professionale, mentre il controllo di legittimità sull'applicazione di tali norme non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al Consiglio Nazionale Forense nel giudizio di adeguatezza della sanzione irrogata (cfr. Cass., SU, n. 1609 del 2020; Cass., SU, n. 20653 del 2023), essendo positiva la valutazione di ragionevolezza in ordine all'individuazione del precetto, alla gravità del fatto ed alla adeguatezza all'accertata gravità della sanzione applicata. 4. In conclusione, dunque, il ricorso deve essere rigettato, ciò assorbendo anche la richiesta di sospensione dell’esecuzione ex art. 36, comma 7, della legge n. 247 del 2012. 4.1. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, in quanto l’intimato Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma non ha svolto attività difensive, mentre deve darsi atto, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del 16 contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili