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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 26/02/2026, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 685/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CIGNA MARIO, Presidente
CAVALLONE LUCIANO, Relatore
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1516/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Società_1 Nominativo_1 Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_2 P.Iva_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio_3 - P.Iva_3 Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1379/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO e pubblicata il 12/12/2023
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0360503G20220016199 CONTRIBUTO 630 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia ha ad oggetto l'invito/sollecito al pagamento n. 0360503G20220016199 del 10/05/2022, relativo a contributi consortili (cod. 630) per l'anno 2017, per l'importo complessivo di € 3.399,00, riferito a terreni e fabbricati siti nei Comuni di Palagiano e Castellaneta appartenenti alla Società_1
Nominativo_1 E F.lli s.n.c. La contribuente contesta, in sintesi, l'assenza del presupposto impositivo, deducendo la mancanza di un beneficio diretto e specifico e, inoltre, il difetto di motivazione dell'atto, perché privo dell'indicazione delle opere e dei benefici in concreto riferibili agli immobili.
Con sentenza n. 1379/2023, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto ha rigettato il ricorso della contribuente e ha condannato la contribuente al pagamento delle spese. La decisione di primo grado ha valorizzato, in particolare, la riconducibilità del contributo a un prelievo di natura pubblicistica collegato al beneficio considerato anche in termini di potenzialità, non trattandosi di un corrispettivo di natura sinallagmatica, e connesso all'inclusione nel perimetro di contribuenza e al piano di classifica, e ritiene che l'analisi dell'efficienza delle opere e dei costi esuli dalle funzioni del giudice tributario.
Con ricorso in appello, la contribuente, dopo avere ricostruito l'iter del primo grado e il contenuto dell'invito/ sollecito al pagamento, censura la sentenza impugnata e chiede la riforma integrale della decisione.
L'appellante deduce, in particolare:
- l'erroneità dell'assunto secondo cui il contributo sarebbe dovuto anche in difetto di concreta manutenzione o funzionalità delle opere, insistendo sulla necessità del beneficio diretto e specifico e sulla correlazione con l'incremento di valore del fondo;
- la violazione delle norme del R.D. 215/1933 e della disciplina regionale richiamata nell'atto di appello, sostenendo che la mera inclusione nel comprensorio/perimetro non basta, quando la fruibilità delle opere risulta in concreto compromessa;
- la violazione degli obblighi di motivazione, perché l'invito/sollecito non indicava le opere di manutenzione e non consentiva di comprendere, con riferimento agli immobili, quale fosse il tipo di beneficio e quale spesa fosse posta a base della pretesa;
- la mancata valutazione, da parte del giudice di prime cure, della relazione tecnica di parte (dell'agronomo
Nominativo_2), prodotta a sostegno dell'asserita assenza di manutenzione del reticolo di scolo e dell'insussistenza di un vantaggio concreto.
Si è costituito il Consorzio_3 con controdeduzioni, chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appellato sostiene, in sintesi:
- la natura di prestazione patrimoniale imposta dei contributi consortili, qualificati come oneri reali sui fondi dei consorziati;
- la sufficienza, ai fini del presupposto, dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e della valutazione in un piano di classifica regolarmente approvato, con conseguente presunzione di beneficio e inversione dell'onere della prova;
- l'inattendibilità o comunque la non decisività della consulenza tecnica di parte appellante, perché descrive lo stato dei luoghi alla data del sopralluogo e non dimostra le condizioni delle opere nell'anno di contribuenza
(2017);
- l'esistenza di un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria riferito alle unità territoriali omogenee, con interventi mirati alla funzionalità idraulica complessiva, e la mancanza di segnalazioni o richieste di indennizzo per danni da parte della contribuente;
- la riconducibilità del beneficio anche al regolare deflusso delle acque meteoriche verso il reticolo idrografico dell'unità territoriale di appartenenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del soccombente è fondato per le assorbenti ragioni di cui appresso.
La disciplina generale in materia di contributi di bonifica è dettata dall'art. 860 cod. civ. (secondo cui: «i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica»), nonché dal R.D. 215/1933 (recante: «Nuove norme per la bonifica integrale»), al quale è informato l'art. 857 cod. civ. (secondo cui «per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio, in cui sono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause d'ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo»).
I consorzi di bonifica (enti pubblici economici operanti in regime di diritto privato: Cass. Sez. L, n. 6086 del
04/03/2021, Rv. 660684-02) sono responsabili della realizzazione e manutenzione di opere di bonifica idraulica, di reti di distribuzione irrigua, di risanamento igienico-ambientale, di miglioramento fondiario, di prevenzione del rischio idrogeologico e di sistemazione dei corsi. Proprio per adempiere ai detti fini istituzionali, ciascun Consorzio ha il potere di imporre il pagamento di contributi di bonifica (obbligazione tributaria qualificata come onere reale, giusta l'art. 21 del R.D. n. 215/1933) ai proprietari degli immobili situati nel perimetro di contribuenza: al riguardo è prevista la suddivisione di tutto il territorio nazionale in comprensori e la creazione di Consorzi tra i proprietari degli immobili situati entro il perimetro del relativo comprensorio di bonifica (c.d. perimetro di contribuenza: artt. 3 e 10 R.D 215/1933). All'uopo, ciascun Consorzio ha poi l'obbligo di elaborare un Piano di classifica degli immobili (approvato dalla Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale), strumento che individua e quantifica i benefici specifici per gli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza. A detto piano di classifica, si aggiunge poi il Piano di riparto, ossia, lo strumento finalizzato ad assicurare (in relazione ai detti benefici) la corretta ed equa ripartizione della contribuenza tra i proprietari degli immobili situati entro il perimetro di contribuenza.
Va però evidenziato che, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, i contributi consortili sono dovuti solo nel caso in cui dalle opere di bonifica derivino al consorziato-contribuente benefici specifici e in misura a questi proporzionale: non è, cioè, sufficiente un vantaggio soltanto generico e teorico, riguardante un vago comprensorio ed a carattere solo virtuale, in quanto è assolutamente necessario un vantaggio specifico (cioè riguardante il fondo del quale si tratta), concreto (cioè effettivo e dimostrabile) e, infine, diretto
(cioè non di riflesso). Tanto, peraltro, è stato espressamente ribadito dall'articolo 18 della legge Regione
Puglia 4/2012, secondo cui l'opera di bonifica deve migliorare la qualità e incrementare il valore del terreno.
Nel caso in cui tali requisiti non ricorrano, il contributo non è dovuto. Non basta, dunque, un vantaggio soltanto generico e teorico, meramente virtuale.
In argomento va, inoltre, chiarito che l'intervenuto art. 7, comma 5-bis d.lgs 546/1992 (secondo cui: «
l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato …»), non è suscettibile di incidere sulle dette regole generali del riparto dell'onus probandi, limitandosi piuttosto a ribadire il generale onere gravante sull'Amministrazione, senza apportare alcun cambiamento circa le modalità di assolvimento dello stesso (così Cass. 31878/2022). Al riguardo, sempre secondo la costante giurisprudenza della Suprema
Corte, tale onere, per i contributi consortili, è soddisfatto laddove:
1. il terreno gravato sia all'interno del perimetro di contribuenza;
2. nel piano di classifica sia identificato con specifica dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio.
Invero, è pacifico che:
«L'obbligo, per i proprietari di immobili compresi nel comprensorio consortile, di pagare i contributi imposti dal consorzio in forza del R.D. n. 215 del 1933, art. 59 è subordinato, ai sensi dell'art. 860 c.c. e del medesimo
R.D. n. 215 del 1933, art. 10, a ciò che gli immobili risultino beneficiati dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica (Cass. 15 maggio 2013, n. 11801; Cass. 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass. 30 ottobre 2008, n. 26009;
Cass. 20 agosto 1997, n. 7754). Il perimetro di contribuenza (R.D. n. 215 del 1933, artt. 3 e 10) delimita la parte del comprensorio o perimetro consortile sulla quale le opere realizzate dal consorzio sono idonee a produrre effettivi vantaggi. Da ciò la presunzione di sussistenza del beneficio per gli immobili posti nel perimetro di contribuenza regolarmente approvato dall'autorità regionale (ancorché, come precisato da Cass.
n. 24644/2018, non trascritto come pur previsto dal R.D. n. 215 del 1933, art. 10, comma 2).
Il perimetro di contribuenza è distinto dal piano di classifica. Quest'ultimo è l'atto con cui vengono definiti i millesimi di contribuzione alle spese sostenute dal consorzio.
Questa Corte ha precisato in più occasioni che, "in tema di contributi di bonifica, il principio secondo cui in presenza di un piano di classifica regolarmente approvato, ed in difetto di specifica contestazione, nessun ulteriore onere probatorio grava sul consorzio ai fini della dimostrazione del beneficio per il fondo, e quindi, del presupposto impositivo, opera solo con riferimento agli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza e ne presuppone perciò l'esistenza, in quanto quest'ultimo, distinguendosi dal piano di classifica, non si identifica con tutto il territorio ricadente nel comprensorio consortile, ma serve a delimitare quell'area posta all'interno del comprensorio che gode o godrà dei benefici derivanti dalle particolari opere realizzate o realizzande e che, sola, può essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto" (così ord. n. 12860/2012 che richiama Cass.4513/09 e le conformi n. 8770/2009, n. 7159/2011 e n. 661/2012; dello stesso segno anche Cass.28502/13)» (così Cass. 23251/2019 nel cassare la decisione ivi impugnata che non consentiva di comprendere se i detti principi fossero stati rispettati o se invece l'obbligo di contribuzione fosse «stato affermato in forza della mera inclusione del terreno nel comprensorio consortile e della approvazione del piano di classifica», evidentemente da soli insufficienti, all'uopo; così pure Cass.
16122/2023 ed altre coeve, Cass. 7664/2020, 6838/2020, nonché Cass. 4513/2009, la quale, a differenza delle sentenze più recenti, reputa che vi sia anche l'obbligo di trascrizione del perimetro di contribuenza, ex articolo 10, comma 2, legge 215/1933);
«in materia di oneri consortili, se la verificata inclusione di un immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica può essere decisiva ai fini della determinazione dell'an del contributo, ai fini del quantum
è determinante l'accertamento della legittimità e congruità del piano di classifica, con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio» (Cass.
27133/2023; così pure Cass. 22912/2023, 14909/2023 e 26395/2019, tra le innumerevoli).
Da ultimo, anche la tesi – sottesa alla sentenza di primo grado – secondo cui il contribuente sarebbe tenuto comunque al pagamento delle spese di funzionamento del consorzio, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 4/12, dovute a prescindere dalla prova puntuale del beneficio, è manifestamente infondata. Invero, il comma 1 di tale disposizione è assolutamente chiaro nel ribadire, invece, che: «I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli di cui al comma 1 dell'articolo 13, situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico, di cui all'articolo 18, dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica, e delle spese di funzionamento del consorzio, detratte le somme erogate dalla
Regione e/o da altri enti pubblici ai sensi dell'articolo 20, comma 4»: legando indissolubilmente anche le « spese di funzionamento del consorzio» alla sussistenza di un «beneficio diretto e specifico».
Nella specie, l'ente assunto creditore non ha provato che il piano di classifica abbia identificato la proprietà di parte ricorrente specificando i vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere consortili, né è stato dedotto quali siano stati i tempi di concreta esecuzione dei lavori che – asseritamente – sarebbero stati eseguiti e, per vero, neppure quali siano stati i detti lavori. Il Consorzio si è limitato ad allegare un elenco di lavori che, oltre a non sapersi dove e da chi eseguiti, non si sa, a monte, se e quando siano stati effettivamente eseguiti.
Tali dati non si rilevano neanche dalla generica consulenza prodotta dal Consorzio, che indica solo gli impianti esistenti, non certo il loro stato e le attività poste in essere per renderli fruibili.
L'ulteriore elaborato prodotto dal Consorzio si limita a descrivere quelle che dovrebbero essere, se correttamente eseguite, le attività manutentive, ad evidenziare la (teorica) utilità del parziale sfalcio delle erbe dai canali di scolo, nonché ad asserire che la contribuente non avesse comunque mai fatto richiesta di ristoro per i danni rivenienti dalla mancata funzionalità idraulica: ciò che, però, non dimostra affatto, e nuovamente, per quali attività, in concreto, sia chiesto il tributo, quando siano state eseguite e come interessino i terreni in questione.
Al contrario, il contribuente ha provato che nessun beneficio diretto e specifico deriva ai suoi terreni dalle opere consortili e l'omessa esecuzione di quanto sotteso in relazione al contributo richiesto, evidenziando il degrado che contraddistingue parte degli impianti consortili. Tanto, sulla base della consulenza tecnica di parte, il cui sopralluogo è del 29/5/2018, da cui emergono, in modo assolutamente eloquente, le carenze manutentive inveterate degli impianti consortili, come si evidenti dalle foto in essa riprodotte, con la presenza di fittissima e notevolmente cresciuta vegetazione (che comprova la vetustà dello stato di abbandono, evidentemente risalente a molti anni prima – 5, secondo il consulente tecnico di parte – e, come tale, probante per il periodo in questione), nonché di rifiuti e ostacoli posti nei canali, che rendono evidentemente inutile le opere di scolo.
Ne consegue l'esito in dispositivo.
Le spese sono compensate, attesi i contrastanti precedenti in materia.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara nullo l'atto opposto;
compensa le spese del doppio grado di lite.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CIGNA MARIO, Presidente
CAVALLONE LUCIANO, Relatore
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1516/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Società_1 Nominativo_1 Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_2 P.Iva_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio_3 - P.Iva_3 Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1379/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO e pubblicata il 12/12/2023
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0360503G20220016199 CONTRIBUTO 630 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia ha ad oggetto l'invito/sollecito al pagamento n. 0360503G20220016199 del 10/05/2022, relativo a contributi consortili (cod. 630) per l'anno 2017, per l'importo complessivo di € 3.399,00, riferito a terreni e fabbricati siti nei Comuni di Palagiano e Castellaneta appartenenti alla Società_1
Nominativo_1 E F.lli s.n.c. La contribuente contesta, in sintesi, l'assenza del presupposto impositivo, deducendo la mancanza di un beneficio diretto e specifico e, inoltre, il difetto di motivazione dell'atto, perché privo dell'indicazione delle opere e dei benefici in concreto riferibili agli immobili.
Con sentenza n. 1379/2023, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto ha rigettato il ricorso della contribuente e ha condannato la contribuente al pagamento delle spese. La decisione di primo grado ha valorizzato, in particolare, la riconducibilità del contributo a un prelievo di natura pubblicistica collegato al beneficio considerato anche in termini di potenzialità, non trattandosi di un corrispettivo di natura sinallagmatica, e connesso all'inclusione nel perimetro di contribuenza e al piano di classifica, e ritiene che l'analisi dell'efficienza delle opere e dei costi esuli dalle funzioni del giudice tributario.
Con ricorso in appello, la contribuente, dopo avere ricostruito l'iter del primo grado e il contenuto dell'invito/ sollecito al pagamento, censura la sentenza impugnata e chiede la riforma integrale della decisione.
L'appellante deduce, in particolare:
- l'erroneità dell'assunto secondo cui il contributo sarebbe dovuto anche in difetto di concreta manutenzione o funzionalità delle opere, insistendo sulla necessità del beneficio diretto e specifico e sulla correlazione con l'incremento di valore del fondo;
- la violazione delle norme del R.D. 215/1933 e della disciplina regionale richiamata nell'atto di appello, sostenendo che la mera inclusione nel comprensorio/perimetro non basta, quando la fruibilità delle opere risulta in concreto compromessa;
- la violazione degli obblighi di motivazione, perché l'invito/sollecito non indicava le opere di manutenzione e non consentiva di comprendere, con riferimento agli immobili, quale fosse il tipo di beneficio e quale spesa fosse posta a base della pretesa;
- la mancata valutazione, da parte del giudice di prime cure, della relazione tecnica di parte (dell'agronomo
Nominativo_2), prodotta a sostegno dell'asserita assenza di manutenzione del reticolo di scolo e dell'insussistenza di un vantaggio concreto.
Si è costituito il Consorzio_3 con controdeduzioni, chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appellato sostiene, in sintesi:
- la natura di prestazione patrimoniale imposta dei contributi consortili, qualificati come oneri reali sui fondi dei consorziati;
- la sufficienza, ai fini del presupposto, dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e della valutazione in un piano di classifica regolarmente approvato, con conseguente presunzione di beneficio e inversione dell'onere della prova;
- l'inattendibilità o comunque la non decisività della consulenza tecnica di parte appellante, perché descrive lo stato dei luoghi alla data del sopralluogo e non dimostra le condizioni delle opere nell'anno di contribuenza
(2017);
- l'esistenza di un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria riferito alle unità territoriali omogenee, con interventi mirati alla funzionalità idraulica complessiva, e la mancanza di segnalazioni o richieste di indennizzo per danni da parte della contribuente;
- la riconducibilità del beneficio anche al regolare deflusso delle acque meteoriche verso il reticolo idrografico dell'unità territoriale di appartenenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del soccombente è fondato per le assorbenti ragioni di cui appresso.
La disciplina generale in materia di contributi di bonifica è dettata dall'art. 860 cod. civ. (secondo cui: «i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica»), nonché dal R.D. 215/1933 (recante: «Nuove norme per la bonifica integrale»), al quale è informato l'art. 857 cod. civ. (secondo cui «per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio, in cui sono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause d'ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo»).
I consorzi di bonifica (enti pubblici economici operanti in regime di diritto privato: Cass. Sez. L, n. 6086 del
04/03/2021, Rv. 660684-02) sono responsabili della realizzazione e manutenzione di opere di bonifica idraulica, di reti di distribuzione irrigua, di risanamento igienico-ambientale, di miglioramento fondiario, di prevenzione del rischio idrogeologico e di sistemazione dei corsi. Proprio per adempiere ai detti fini istituzionali, ciascun Consorzio ha il potere di imporre il pagamento di contributi di bonifica (obbligazione tributaria qualificata come onere reale, giusta l'art. 21 del R.D. n. 215/1933) ai proprietari degli immobili situati nel perimetro di contribuenza: al riguardo è prevista la suddivisione di tutto il territorio nazionale in comprensori e la creazione di Consorzi tra i proprietari degli immobili situati entro il perimetro del relativo comprensorio di bonifica (c.d. perimetro di contribuenza: artt. 3 e 10 R.D 215/1933). All'uopo, ciascun Consorzio ha poi l'obbligo di elaborare un Piano di classifica degli immobili (approvato dalla Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale), strumento che individua e quantifica i benefici specifici per gli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza. A detto piano di classifica, si aggiunge poi il Piano di riparto, ossia, lo strumento finalizzato ad assicurare (in relazione ai detti benefici) la corretta ed equa ripartizione della contribuenza tra i proprietari degli immobili situati entro il perimetro di contribuenza.
Va però evidenziato che, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, i contributi consortili sono dovuti solo nel caso in cui dalle opere di bonifica derivino al consorziato-contribuente benefici specifici e in misura a questi proporzionale: non è, cioè, sufficiente un vantaggio soltanto generico e teorico, riguardante un vago comprensorio ed a carattere solo virtuale, in quanto è assolutamente necessario un vantaggio specifico (cioè riguardante il fondo del quale si tratta), concreto (cioè effettivo e dimostrabile) e, infine, diretto
(cioè non di riflesso). Tanto, peraltro, è stato espressamente ribadito dall'articolo 18 della legge Regione
Puglia 4/2012, secondo cui l'opera di bonifica deve migliorare la qualità e incrementare il valore del terreno.
Nel caso in cui tali requisiti non ricorrano, il contributo non è dovuto. Non basta, dunque, un vantaggio soltanto generico e teorico, meramente virtuale.
In argomento va, inoltre, chiarito che l'intervenuto art. 7, comma 5-bis d.lgs 546/1992 (secondo cui: «
l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato …»), non è suscettibile di incidere sulle dette regole generali del riparto dell'onus probandi, limitandosi piuttosto a ribadire il generale onere gravante sull'Amministrazione, senza apportare alcun cambiamento circa le modalità di assolvimento dello stesso (così Cass. 31878/2022). Al riguardo, sempre secondo la costante giurisprudenza della Suprema
Corte, tale onere, per i contributi consortili, è soddisfatto laddove:
1. il terreno gravato sia all'interno del perimetro di contribuenza;
2. nel piano di classifica sia identificato con specifica dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio.
Invero, è pacifico che:
«L'obbligo, per i proprietari di immobili compresi nel comprensorio consortile, di pagare i contributi imposti dal consorzio in forza del R.D. n. 215 del 1933, art. 59 è subordinato, ai sensi dell'art. 860 c.c. e del medesimo
R.D. n. 215 del 1933, art. 10, a ciò che gli immobili risultino beneficiati dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica (Cass. 15 maggio 2013, n. 11801; Cass. 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass. 30 ottobre 2008, n. 26009;
Cass. 20 agosto 1997, n. 7754). Il perimetro di contribuenza (R.D. n. 215 del 1933, artt. 3 e 10) delimita la parte del comprensorio o perimetro consortile sulla quale le opere realizzate dal consorzio sono idonee a produrre effettivi vantaggi. Da ciò la presunzione di sussistenza del beneficio per gli immobili posti nel perimetro di contribuenza regolarmente approvato dall'autorità regionale (ancorché, come precisato da Cass.
n. 24644/2018, non trascritto come pur previsto dal R.D. n. 215 del 1933, art. 10, comma 2).
Il perimetro di contribuenza è distinto dal piano di classifica. Quest'ultimo è l'atto con cui vengono definiti i millesimi di contribuzione alle spese sostenute dal consorzio.
Questa Corte ha precisato in più occasioni che, "in tema di contributi di bonifica, il principio secondo cui in presenza di un piano di classifica regolarmente approvato, ed in difetto di specifica contestazione, nessun ulteriore onere probatorio grava sul consorzio ai fini della dimostrazione del beneficio per il fondo, e quindi, del presupposto impositivo, opera solo con riferimento agli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza e ne presuppone perciò l'esistenza, in quanto quest'ultimo, distinguendosi dal piano di classifica, non si identifica con tutto il territorio ricadente nel comprensorio consortile, ma serve a delimitare quell'area posta all'interno del comprensorio che gode o godrà dei benefici derivanti dalle particolari opere realizzate o realizzande e che, sola, può essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto" (così ord. n. 12860/2012 che richiama Cass.4513/09 e le conformi n. 8770/2009, n. 7159/2011 e n. 661/2012; dello stesso segno anche Cass.28502/13)» (così Cass. 23251/2019 nel cassare la decisione ivi impugnata che non consentiva di comprendere se i detti principi fossero stati rispettati o se invece l'obbligo di contribuzione fosse «stato affermato in forza della mera inclusione del terreno nel comprensorio consortile e della approvazione del piano di classifica», evidentemente da soli insufficienti, all'uopo; così pure Cass.
16122/2023 ed altre coeve, Cass. 7664/2020, 6838/2020, nonché Cass. 4513/2009, la quale, a differenza delle sentenze più recenti, reputa che vi sia anche l'obbligo di trascrizione del perimetro di contribuenza, ex articolo 10, comma 2, legge 215/1933);
«in materia di oneri consortili, se la verificata inclusione di un immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica può essere decisiva ai fini della determinazione dell'an del contributo, ai fini del quantum
è determinante l'accertamento della legittimità e congruità del piano di classifica, con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio» (Cass.
27133/2023; così pure Cass. 22912/2023, 14909/2023 e 26395/2019, tra le innumerevoli).
Da ultimo, anche la tesi – sottesa alla sentenza di primo grado – secondo cui il contribuente sarebbe tenuto comunque al pagamento delle spese di funzionamento del consorzio, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 4/12, dovute a prescindere dalla prova puntuale del beneficio, è manifestamente infondata. Invero, il comma 1 di tale disposizione è assolutamente chiaro nel ribadire, invece, che: «I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli di cui al comma 1 dell'articolo 13, situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico, di cui all'articolo 18, dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica, e delle spese di funzionamento del consorzio, detratte le somme erogate dalla
Regione e/o da altri enti pubblici ai sensi dell'articolo 20, comma 4»: legando indissolubilmente anche le « spese di funzionamento del consorzio» alla sussistenza di un «beneficio diretto e specifico».
Nella specie, l'ente assunto creditore non ha provato che il piano di classifica abbia identificato la proprietà di parte ricorrente specificando i vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere consortili, né è stato dedotto quali siano stati i tempi di concreta esecuzione dei lavori che – asseritamente – sarebbero stati eseguiti e, per vero, neppure quali siano stati i detti lavori. Il Consorzio si è limitato ad allegare un elenco di lavori che, oltre a non sapersi dove e da chi eseguiti, non si sa, a monte, se e quando siano stati effettivamente eseguiti.
Tali dati non si rilevano neanche dalla generica consulenza prodotta dal Consorzio, che indica solo gli impianti esistenti, non certo il loro stato e le attività poste in essere per renderli fruibili.
L'ulteriore elaborato prodotto dal Consorzio si limita a descrivere quelle che dovrebbero essere, se correttamente eseguite, le attività manutentive, ad evidenziare la (teorica) utilità del parziale sfalcio delle erbe dai canali di scolo, nonché ad asserire che la contribuente non avesse comunque mai fatto richiesta di ristoro per i danni rivenienti dalla mancata funzionalità idraulica: ciò che, però, non dimostra affatto, e nuovamente, per quali attività, in concreto, sia chiesto il tributo, quando siano state eseguite e come interessino i terreni in questione.
Al contrario, il contribuente ha provato che nessun beneficio diretto e specifico deriva ai suoi terreni dalle opere consortili e l'omessa esecuzione di quanto sotteso in relazione al contributo richiesto, evidenziando il degrado che contraddistingue parte degli impianti consortili. Tanto, sulla base della consulenza tecnica di parte, il cui sopralluogo è del 29/5/2018, da cui emergono, in modo assolutamente eloquente, le carenze manutentive inveterate degli impianti consortili, come si evidenti dalle foto in essa riprodotte, con la presenza di fittissima e notevolmente cresciuta vegetazione (che comprova la vetustà dello stato di abbandono, evidentemente risalente a molti anni prima – 5, secondo il consulente tecnico di parte – e, come tale, probante per il periodo in questione), nonché di rifiuti e ostacoli posti nei canali, che rendono evidentemente inutile le opere di scolo.
Ne consegue l'esito in dispositivo.
Le spese sono compensate, attesi i contrastanti precedenti in materia.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara nullo l'atto opposto;
compensa le spese del doppio grado di lite.