Ordinanza collegiale 5 giugno 2023
Ordinanza collegiale 23 luglio 2024
Ordinanza collegiale 9 aprile 2025
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 23/03/2026, n. 1946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1946 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01946/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03338/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3338 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianleonardo Caruso, Mario Pastore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
nei confronti
Generali Italia Spa, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Sica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento della responsabilità dell’Amministrazione in relazione all’infortunio sul lavoro subito dal ricorrente in data 16 aprile 2013, durante la missione internazionale nella Base UNP di Shama (Libano del Sud), a causa dell’inosservanza delle norme sulla sicurezza e prevenzione sul lavoro poste a tutela dell’integrità psico-fisica dei lavoratori dipendenti;
e per la conseguente condanna del Ministero della Difesa al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, biologici e morali subiti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e di Generali Italia Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa IA RA D'TE e uditi nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, dipendente del Ministero della Difesa, agisce per il risarcimento di tutti i danni patrimoniali, biologici e morali subiti in relazione all’infortunio sul lavoro occorso in data 16 aprile 2013, durante la missione internazionale nella Base UNP di Shama (Libano del Sud), quando era in forza al 3° Reggimento “Savoia Cavalleria” di Grosseto.
In particolare, rappresenta che il 16 aprile 2013, presso la base UNP di Shama, durante operazioni di caricamento manuale di materiali in un container finalizzate al rientro in Patria dello Squadrone di appartenenza, avvertiva un improvviso e intenso dolore alla schiena che gli impediva di proseguire l’attività. Veniva dunque visitato presso l’infermeria della base con diagnosi di lombosciatalgia destra e prescrizione di riposo e, stante il persistere della sintomatologia, veniva posto in “fine missione” il 25 aprile 2013 e rimpatriato. I successivi accertamenti eseguiti presso il Policlinico Militare di Roma evidenziavano un trauma distrattivo del rachide lombosacrale con ernia discale L5-S1, che comportava plurimi periodi di convalescenza e cure riabilitative, con complessiva inabilità temporanea pari a 148 giorni e postumi permanenti.
Stante il persistere della sintomatologia dolorosa, nel 2014 il ricorrente era costretto ad ulteriori periodi di riposo e veniva posto in aspettativa per motivi sanitari. Con verbale dell’11 giugno 2014 la competente Commissione Medica Ospedaliera riconosceva la patologia come dipendente da causa di servizio, ascrivendola alla categoria B.
L’infortunio veniva altresì denunciato alla compagnia assicuratrice Cattolica Assicurazioni Soc. Coop., con la quale il Ministero della Difesa aveva stipulato apposita polizza per il personale impiegato nelle missioni all’estero. Tuttavia, a seguito della produzione della documentazione sanitaria e di richieste di indennizzo formulate dal ricorrente, la compagnia assicuratrice - che in un primo momento quantificava un’indennità minima - successivamente, con comunicazione del 15 luglio 2015, negava il pagamento ritenendo le lesioni riconducibili a pregresse condizioni degenerative discali. Le successive diffide del ricorrente rimanevano prive di riscontro.
Infine, con missiva del 26 novembre 2018, il ricorrente sollecitava nuovamente, a mezzo p.e.c., il risarcimento dei danni subiti ma senza sortire esito positivo.
2. Con il ricorso all’esame, dunque, il ricorrente ha chiesto accertare la responsabilità datoriale dell’amministrazione della difesa, previa acquisizione delle prove indicate ed, eventualmente, di CTU, e, di conseguenza, condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni subiti da esso ricorrente, quantificabili nella misura di € 73.438,38, o in quella diversa, maggiore o minore, che avesse ad essere accertata nel corso del giudizio, oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del sinistro all’effettivo soddisfo.
Deduce, a sostegno del gravame, un unico articolato motivo, così rubricato:
“violazione dell’allegato XXXIII (movimentazione manuale di carichi) e dell’art. 169 del d.lgs. 81/2008 (testo unico salute sicurezza lavoro) – mancata adozione delle misure necessarie per ridurre il rischio di infortuni, conseguente accertamento del nesso causale e responsabilità dell’amministrazione ex art. 2087 cc e 32 Cost.
Secondo la prospettiva di parte, l'infortunio in esame sarebbe diretta conseguenza dell'attività di movimentazione dei carichi, cui il ricorrente fu comandato nell'occasione, in assenza di alcun accorgimento inerente alla sicurezza per l'integrità psico-fisica del personale impiegato in detta specifica attività lavorativa, in spregio alla normativa di cui all'art. 167 e ss. del D.lgs. n. 81/2008, applicabile anche al personale delle Forze Armate.
3. Si è costituito per opporsi all’avverso dedotto l’intimato Ministero della Difesa, deducendo la limitata applicabilità del D.lgs. 81/2008 alle Forze Armate, nei limiti di compatibilità con le esigenze operative e istituzionali dello strumento militare; che l’attività svolta dal ricorrente (carico/scarico di bagagli e materiali) era una normale attività logistica, abituale, non pericolosa né nociva e che l’Amministrazione aveva organizzato il lavoro con turnazione, collaborazione tra militari e adeguati periodi di riposo; l’insussistenza del nesso causale tra la condotta dell’amministrazione e l’infortunio essendo quest’ultimo riconducibile a una patologia discale preesistente.
Il precitato Ministero ha anche chiesto all’intestato Tribunale di ordinare l’intervento o comunque autorizzare la chiamata in causa della Compagnia assicuratrice Cattolica Assicurazioni s.p.a., in ragione del sottoscritto contratto di assicurazione per responsabilità civile e amministrativa del personale della Difesa impiegato in missione “Fuori Area”.
A seguito di ordinanza collegiale n. 3423/2023, con cui è stata autorizzata la chiamata in causa ai sensi dell’art. 167 c.p.c. della società assicurativa, si è costituita in giudizio la Generali Italia s.p.a., quale successore della già Cattolica Assicurazioni s.p.a., che ha eccepito l’improponibilità e/o inammissibilità del giudizio promosso dal ricorrente, atteso il mancato deferimento della vertenza ad un collegio Arbitrale medico, come stabilito all’interno del contratto di polizza stipulato tra la Compagnia assicurativa e l’Amministrazione, la prescrizione del diritto dell’assicurato, oltre alla carenza di legittimazione passiva, in quanto la polizza non copre lesioni da sforzo, ma solo eventi traumatici, mentre il danno lamentato deriverebbe da uno sforzo fisico e da patologie preesistenti. Nel merito delle pretese, Generali s.p.a. ha rilevato che alcuna responsabilità sarebbe rimproverabile al Ministero, in quanto l’attività svolta dal ricorrente era ordinaria, non pericolosa e adeguatamente organizzata; ha evidenziato l’assenza di prova della violazione degli obblighi di sicurezza e del nesso causale tra attività lavorativa e danno; ha infine sottolineato la presenza di una presunta pregressa patologia discale degenerativa, idonea a porsi come interruttiva del nesso causale e, comunque, ne ha contestato la quantificazione.
4. Con successiva ordinanza n. 4345/2024, il Collegio ha disposto una verificazione, all’uopo incaricando il Responsabile dell’Area Medicina legale del Dipartimento di Scienze biomediche avanzate dell’Università degli studi di Napoli Federico II, con facoltà di delega all’interno della Struttura così statuendo: “dopo aver esaminato gli atti del fascicolo di causa, nonché gli ulteriori atti che riterrà opportuno acquisire dall’Amministrazione (con particolare riferimento alle condizioni di svolgimento del servizio), dovrà:
a) dire se gli elementi probatori esistenti (alla luce delle conoscenze mediche attuali) sorreggano in termini probabilistico-statistici la correlazione eziologica tra l’infortunio subito dal ricorrente e il mancato rispetto, da parte dell’Amministrazione, degli obblighi di protezione incombenti sul datore di lavoro e, in particolare, delle cautele normativamente previste per le operazioni di movimentazione manuale dei carichi;
b) procedere all’accertamento e alla quantificazione del danno sofferto dal ricorrente, con riferimento all’entità della menomazione fisica complessiva derivante dall’evento traumatico per cui è causa e all’incidenza di esso sull’integrità psico-fisica dell’interessato; (..)”.
5. Depositata la relazione finale di verificazione in data 2 maggio 2025, all’udienza del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. In limine, anche al fine di delimitare l’oggetto del giudizio, va esaminata la domanda del Ministero della Difesa di essere manlevato dalla Compagnia assicuratrice.
Sul punto il Collegio intende richiamare la giurisprudenza di questo Tribunale, secondo cui “la domanda di manleva è estranea alla giurisdizione amministrativa, atteso che – pur ponendosi una tale domanda in un rapporto di stretta consequenzialità con la pretesa risarcitoria avanzata dalla ricorrente nei confronti dell’Amministrazione pubblica – la stessa domanda non può prescindere dalla previa valutazione di un rapporto prettamente privatistico e, anzi, necessariamente investe l’operatività o, meglio, la validità e la portata di quest’ultimo, le quali chiaramente esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo (cfr., tra le altre, C.d.S., n. 4411 del 2013; ibidem T.A.R. Lazio, II Sezione bis, sentenza n. 3406 del 18.03.2016)” (T.A.R. Abruzzo, sezione I, sentenza n. 145 del 2021).” ( cfr . Tar Campania, Napoli, Sez. VII, sentenza n. 8352/2021).
Ciò posto, non può ritenersi che il Giudice amministrativo possa avere cognizione (mediante la richiesta chiamata in causa) anche sulla predetta domanda accessoria, neanche invocando un principio di concentrazione delle tutele insito nell’articolo 111 della Costituzione e sul presupposto che la domanda accessoria di manleva è comunque strettamente connessa con la domanda principale risarcitoria avanzata dal ricorrente.
Per vero, “l’eventuale sussistenza di un rapporto di ″connessione″ tra azioni differenti non costituisce ″valido strumento per derogare alle regole sulla giurisdizione″, la quale permane, dunque, pienamente soggetta al ″principio generale dell’inderogabilità″, con la conseguenza che, nel caso di domande e cause tra di loro connesse soggette a diverse giurisdizioni, la via da seguire permane in via di principio quella di attribuire ciascuna delle cause al giudice che ha il potere di conoscerne ( cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 6 dicembre 2012, n. 6261), tanto più ove si consideri che la condivisione di una differente soluzione ben si presterebbe a concretizzare la ″violazione del principio del giudice naturale″ (cfr. ibidem T.A.R. Lazio, II Sezione bis, sentenza n. 3406 del 18.03.2016; TAR Lazio, Sez. III ter, n. 7049 del 2015)” (T.A.R. Abruzzo, sezione I, sentenza n. 145 del 2021, cit.).
Dunque, poiché la domanda formulata dal Ministero della Difesa, di essere garantito e comunque manlevato dalla compagnia assicuratrice, a ben vedere, implicherebbe, nell’ipotesi di accoglimento del ricorso, l’inammissibile attrazione alla giurisdizione amministrativa della cognizione relativa a un rapporto di natura privatistica, la stessa non può essere in questa sede esaminata.
7. Con il primo articolato motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la mancata adozione delle misure necessarie per ridurre il rischio di infortuni, in violazione dell’allegato XXXIII (Movimentazione manuale di carichi) e dell’art. 169 del d.lgs 81/2008 (Testo Unico Salute Sicurezza Lavoro).
Emergerebbe, per il ricorrente, una responsabilità contrattuale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 2087 cc e 32 Cost.
7.1 Ritiene il Collegio che nella specie sussistono tutti elementi costitutivi dell'azione risarcitoria, in considerazione della pacifica applicabilità, anche ai danni patiti dai militari, della previsione di cui all'art. 2087 c.c., per cui grava sul lavoratore l’onere di allegare e provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, del danno subito e del nesso di causalità tra l’attività lavorativa e l’evento lesivo, mentre sul datore di lavoro incombe il diverso e consequenziale onere di provare che il danno sia derivato da causa a sé non imputabile, offrendo cioè prova di aver adempiuto interamente all’obbligo di sicurezza imposto dall’art. 2087 c.c., nonché di aver predisposto tutte le misure, dirette e indirette, idonee ad evitare l’evento dannoso ( cfr. Cassazione civile, Sez. lav., 25 gennaio 2021, n. 1509; Cass. civ., sez. III, 4 ottobre 2018, n. 24180; T.A.R. Valle d'Aosta, 20 settembre 2017, n. 56; T.A.R. Piemonte, sez. I, 10 luglio 2015, n. 1168).
Sul punto, giova ricordare che il richiamo in sede giurisprudenziale all’art. 2087 c.c. quale parametro a cui ancorare fattispecie quale quella oggetto di scrutinio nasce dall’esigenza di rilevare che “l’obbligo di sicurezza a carico dell’Amministrazione non subisce deroghe per il fatto che l’attività lavorativa sia prestata in ambito militare. Le norme speciali che regolano il rapporto di impiego pubblico non escludono l’applicabilità della norma generale di chiusura costituita dall’art. 2087 c.c., la quale impone all’imprenditore (e quindi anche allo Stato-datore di lavoro) di adottare nell’esercizio dell’impresa tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.” (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 23263/2017).
Inoltre, nella misura in cui l’art. 2087 c.c. costruisce quale oggetto dell’obbligazione datoriale un facere consistente nell’adozione delle “misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità dei prestatori di lavoro”, permette di imputare al datore di lavoro «non qualsiasi evento lesivo della salute dei propri dipendenti, ma solo quello che concretizzi le astratte qualifiche di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, dovendo per contro escludersi la responsabilità datoriale ogni qualvolta la condotta sia stata diligente ovvero non sia stata negligente (imprudente, imperita ecc.) in ordine allo specifico pericolo di cagionare proprio quell’evento concreto che in fatto si è cagionato, cioè quando la regola cautelare violata non aveva come scopo anche quello di prevenire quel particolare tipo di evento concreto che si è effettivamente verificato (o almeno un evento normativamente equivalente ad esso)» (Cassazione civile, Sez. lav. 12347/2016).
7.2 Nella specie, non vi è dubbio circa l'applicabilità alla fattispecie delle previsioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, espressamente richiamato dall'art. 1496, 1° comma del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (cd. codice dell'ordinamento militare) e circa la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche derivanti dalla movimentazione di carichi pesanti, oltre che del danno derivante dall'infortunio, non avendo l'Amministrazione dimostrato giudizialmente che le cautele antinfortunistiche risultavano incompatibili con le "particolari esigenze connesse al servizio espletato o ...(con le sue) peculiarità organizzative", come reso possibile dalle generiche clausole di compatibilità previste dall'art. 1496, 1° comma del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e dall'art. 3, 2° comma del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, né di "aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo" (Cons. Stato, sez. IV, 9 novembre 2020, n. 6866; 24 maggio 2018, n. 3104; sez. VI, 12 marzo 2015, n. 1282).
Con specifico riferimento all’attività di sollevamento carichi rileva il Titolo VI del citato d.lgs 81/2008, rubricato “Movimentazione manuale dei carichi”. La norma di apertura del titolo, l’art. 167, stabilisce l’ambito di applicazione del Titolo, vale a dire “attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari”. Si intendono, “a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari; b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari”. Il successivo art. 168 dispone circa gli obblighi del datore di lavoro, ancora con riferimento al caso in cui il lavoratore sia adibito ad attività di movimentazione manuale dei carichi. Sul punto, la Giurisprudenza della Corte di Cassazione ritiene che la disposizione da ultimo citata “impone chiaramente al datore di lavoro di adottare, in via prioritaria, le misure organizzative necessarie e di ricorrere ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori, attività che comporta il rischio delle patologie summenzionate” (Cassazione Penale, Sez. II., 22 dicembre 2023, n.51293).
7.3 Applicando le superiori coordinate al caso di specie va rilevato che l’Amministrazione non ha fornito adeguata prova di aver disposto cautele sufficienti ad impedire l’evento.
Ritiene il Collegio, in parte qua discostandosi anche dagli esiti della CTU, che la movimentazione di bagagli e materiali pesanti integra in modo evidente un fattore di rischio biomeccanico, che avrebbe richiesto la preventiva individuazione del rischio nel DVR, eventuale ausilio di mezzi meccanici, formazione specifica sulle corrette tecniche di sollevamento e trasporto, oltre alla rotazione del personale e a una organizzazione del lavoro tale da ridurre i carichi individuali e le posture usuranti.
Nel caso di specie, non è stato allegato dalla difesa ministeriale l’adempimento pieno agli obblighi di dettagliata valutazione del rischio da movimentazione manuale di carichi in missione, di formazione specifica del personale, né risultano essere stati predisposti ausili di sorta per il sollevamento dei carichi. Le superiori considerazioni non sono superabili alla luce della natura non continuativa di detta attività, né dell’età e della idoneità al servizio del militare, come ritenuto dal verificatore, in quanto tali rilievi sono contraddetti, si ribadisce, dalla mancata prova da parte dell’amministrazione della adozione delle necessarie misure antinfortunistiche volte ad evitare proprio rischi connessi alla movimentazione dei carichi pesanti, agendo in maniera adeguata sulla tecnica e sull’ambiente di lavoro per ridurre lo stress meccanico sulla colonna. In difetto di specifica allegazione e comunque di prova di tali adempimenti, la responsabilità contrattuale della P.A. datrice di lavoro ex art. 2087 c.c. risulta integrata.
7.4 Va poi rilevato, quanto alla prova del nesso causale tra l’attività di caricamento bagagli e materiali del 16 aprile 2013 e la lesione che ne è conseguita, che nella relazione conclusiva il verificatore ha riconosciuto tale nesso secondo il criterio del più probabile che non, limitatamente al “trauma distrattivo del rachide lombare”, escludendo invece, possa esservi una qualche correlazione rilevante tra l’infortunio occorso e lo sviluppo dell’ernia L5-S1, trattandosi di preesistente patologia discale (di per sé già occasionalmente sintomatologica). Sotto tale ultimo profilo, si legge nella relazione di c.t.u. del prof. Niola che “È pertanto necessario avere un’esposizione professionale prolungata per molti anni ai fini del riconoscimento della patologia del disco intervertebrale come malattia professionale. Per quanto di specifico interesse, invece, analizzando la correlazione tra la patologia discale lombare ed un evento traumatico acuto, come nel caso di un infortunio sul lavoro, in letteratura emerge che l’ernia del disco lombare traumatica senza frattura nel segmento di movimento in situ è un evento raro rispetto all’ernia degenerativa. Pertanto, risulta scientificamente possibile ma di rarissimo riscontro che un unico evento traumatico, come nel caso di specie, possa determinare la fuoriuscita di materiale discale dai normali margini dello spazio del disco intervertebrale”. Conclude pertanto ritenendo che “secondo il criterio del più probabile che non, l’evento del 16/04/2013 sia causalmente correlato solo allo sviluppo di un trauma distorsivo del rachide lombare e non allo sviluppo dell’ernia L5-S1”.
In ragione del metodo d’indagine prescelto e della compiutezza delle argomentazioni medico-legali si condividono in parte qua le conclusioni rese dall’ausiliario.
8. Quanto ai danni risarcibili, il verificatore a seguito dell’esame obiettivo effettuato nel corso degli accertamenti medico-legali ha ritenuto che le menomazioni che residuano a carico del ricorrente consistono in: “Esiti di trauma distorsivo del rachide lombare con lieve limitazione dei movimenti del tronco” che “giustificano una percentuale di permanente diminuzione a svolgere qualsiasi proficuo lavoro quantificabile nella misura del 2%”, quantificati dal ricorrente, in base alle Tabelle del danno biologico in €. 1.865,14.
8.1 Il ricorrente lamenta, inoltre, sulla base della documentazione in atti, tra le ulteriori voci di danno, il danno biologico temporaneo conseguente all’evento lesivo, per gli anni 2013 e 2014, per l’importo di € 5.238,79.
Sul punto il verificatore non ha proceduto alle richieste valutazioni, ritenendo che “le condizioni generali di polizza non ricomprendono la valutazione dell’invalidità temporanea la quale, pertanto, non verrà valutata ai fini della presente valutazione medico-legale”.
8.2 Senonché, tenuto conto dell’accertata responsabilità ministeriale rispetto al riportato trauma distrattivo del rachide lombare, ritiene il Collegio necessario che il verificatore proceda all’integrazione della propria relazione, includendovi la valutazione dell’inabilità temporanea connessa all’occorso evento lesivo, in contraddittorio tra le parti, riservando all’esito la decisione sulla domanda risarcitoria per danni conseguenziali.
8.3 A tal fine si dispone che il verificatore:
- proceda alla richiesta integrazione della verificazione, con valutazione dell’invalidità temporanea connessa al trauma distrattivo del rachide lombare, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza non definitiva, trasmettendo alle parti bozza della relazione affinché le stesse possano presentare osservazioni nei successivi 15 giorni;
- proceda al deposito della relazione finale (comprensiva delle considerazioni sulle eventuali osservazioni dei consulenti di parte), unitamente alla relativa documentazione, entro i successivi 15 giorni dalla scadenza del termine fissato alle parti per le osservazioni.
9. In conclusione, accertata nei limiti anzidetti la responsabilità dell’amministrazione resistente, il Collegio dispone il supplemento della verificazione nei termini sopra chiariti, rinviando per l’ulteriore decisione all’udienza pubblica come fissata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Settima), non definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- dichiara inammissibile la domanda di manleva formulata dalla resistente amministrazione per difetto di giurisdizione del giudice adito, in quanto spettante al giudice ordinario dinanzi al quale la domanda potrà essere riassunta ai sensi dell'art. 11 c.p.a.;
- accerta, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, la responsabilità dell’amministrazione in relazione all’evento lesivo occorso “trauma distrattivo del rachide lombare”;
- dispone l’integrazione della verificazione, da svolgersi nei modi e termini indicati in motivazione;
- fissa per il seguito l’udienza pubblica del 29 ottobre 2026, riservandosi all’esito l’ulteriore statuizione sulla domanda risarcitoria, nonché la decisione sulle spese di lite e della verificazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA AU MA, Presidente
IA RA D'TE, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA RA D'TE | IA AU MA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.