Articolo 5 della Legge 10 luglio 1952, n. 910
Articolo 4Articolo 6
Versione
9 agosto 1952
Art. 5.
Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, il Ministro per il tesoro potra' autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da esso dipendenti, ai termini dell' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.
Entrata in vigore il 9 agosto 1952