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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/05/2025, n. 20123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20123 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da 3ammeh FF, nato in [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 06/02/2024; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Raffaele Piccirillo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni e la memoria dell'avv. Valerio Vitale, difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del motivo di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, in riforma della precedente sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., ha condannato AM FF per il reato di cui all'art 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. All'imputato si contesta si aver detenuto g.1,70 lordi di hashish, di cui avrebbe ceduto g. 0,42 lordi a IC AR. ( 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui n deduce violazione di legge. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 20123 Anno 2025 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 13/02/2025 La Corte di appello avrebbe escluso la causa di non punibilità in ragione della non occasionalità del fatto e a tal fine avrebbe valorizzato il precedente specifico da cui è attinto l'imputato, costituito dalla sentenza di patteggiamento del 4.9.2020 per lo stesso tipo di reato per cui si procede - commesso il 3.9.2020 -, nonché il contenuto del verbale di sommarie informazioni rese da SS AR che aveva riferito di avere anche in passato acquistato sostanza stupefacente dall'imputato; si aggiunge che la Corte avrebbe inoltre fatto riferimento all'arresto dell'imputato eseguito per lo stesso tipo di reato dopo circa venti giorni dal fatto per cui si procede. In tale contesto si richiamano i principi delle Sezioni unite secondo cui, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità in esame, il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame e si evidenzia come le Sezioni unite avrebbero precisato che, ai fini dell'accertamento del requisito in esame, il giudice possa fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ma anche agli illeciti sottoposti alla sua cognizione e a quelli già definiti ai sensi dell'art 131 bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il Tribunale aveva prosciolto l'imputato per particolare tenuità del fatto in ragione della quantità di stupefacente, per lo stato di incensuratezza formale e per l'assenza di carichi pendenti. La Corte di appello come detto, ha invece valorizzato: a) il precedente specifico commesso il 3.9.2020, al quale è conseguita una sentenza di applicazione di pena;
b) le dichiarazioni del soggetto al quale l'imputato aveva ceduto sostanza stupefacente in occasione del fatto per cui si procede e che avrebbe riferito di avere acquistato droga anche in altre occasioni;
c) l'essere stato arrestato nuovamente l'imputato 1'1.11.2022 sempre per detenzione illecita di sostanza stupefacente 3. Quanto alla nozione di abitualità del comportamento, le Sezioni Unite con la sentenza n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266591-01 hanno spiegato come, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. In motivazione, la Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento oltre che alle condanne irrevocabili ed alle precedenti pronunzie relative a reati in precedenza ritenuti non punibili ai sensi dell'art. 2 131-bis, cod. pen., anche agli illeciti il cui accertamento è ancora in fase di cognizione di cui il giudice è in grado di valutare l'esistenza. Si afferma, infatti, che « la pluralità dei reati può concretarsi non solo in presenza di condanne irrevocabili, ma anche nel caso in cui gli illeciti si trovino al cospetto del giudice che, dunque, è in grado di valutarne l'esistenza». 4. Dunque, è sufficiente anche un accertamento incidentale da parte del Giudice che ha ad oggetto la commissione da parte dell'imputato di almeno altri due reati della stessa indole di quello per cui si procede e, in particolare, la sussistenza degli elementi costitutivi di detti due ulteriori reati. Un accertamento, se possibile, in concreto, specifico, sul fatto reato, sulle sue coordinate spazio - temporali, nel contraddittorio delle parti e nel rispetto del diritto alla prova. In tal senso la Corte di cassazione ha chiarito come non sia sufficiente la mera constatazione della presenza di denunzie nei confronti dell'imputato o di "precedenti di polizia", di cui si ignora la sorte;
il giudice investito della richiesta di applicazione della causa di non punibilità dovrà, dunque verificare, su richiesta della difesa o d'ufficio, l'esito di tali segnalazioni, per trarne l'esistenza di eventuali concreti elementi fattuali che dimostrino la abitualità del comportamento dell'imputato (Sez. 4, n. 51526 del 4/10/2018, Ben RA Ouissem, Rv. 274274-01). In presenza, dunque, di precedenti di polizia a carico dell'imputato, il giudice potrà ritenerli sintómatici di una serialità ostativa alla concessione del beneficio 'solo all'esito della verifica: a) del loro contenuto e degli elementi fattuali dalle stesse emergenti;
b) delle eventuali allegazioni difensive anche in ordine alla presenza di cause di giustificazione o di non punibilità della condotta;
c) degli esiti delle segnalazioni e, dunque, della loro iscrizione nel registro delle notizie di reato e dell'avvio di un procedimento penale (Sez. 6, n. 10196 del 16/02/2021, Sanfilippo, Rv. 280787) 5. La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. A fronte di una sentenza che aveva riconosciuto la causa di non punibilità, la Corte ha condannato l'imputato, escludendo la causa di cui all'art. 131 bis cod. pen, facendo riferimento, oltre che al precedente penale da cui è gravato, innanzitutto alle dichiarazioni rese nel corso del presente procedimento nella fase delle indagini dal soggetto cui lo stesso imputato aveva ceduto la sostanza stupefacente per la quale si procede: dichiarazioni non solo mai vagliate in contraddittorio, ma, rispetto alle quali, non è dato sapere nemmeno se esse abbiano dato origine ad un ulteriore procedimento penale, e, posto che ciò sia avvenuto, quale sia lo stato di detto procedimento. n La Corte di appello ha fatto inoltre riferimento ad un ulteriore arresto cui sarebbe stato sopposto l'imputato per un fatto omogeneo a quello in esame;
anche in questo 3 Il Consigl e estensore caso, si tratta di un dato pressocchè neutro non essendo stato nemmeno chiarito se l'arresto sia stato convalidato e cosa g sia in concreto accaduto in quel procedimento. Un accertamento monco, quello compiuto della Corte di appello, che, invece, per riformare la sentenza del Tribunale, avrebbe dovuto verificare in modo specifico e non sincopato, nel contraddittorio delle parti, se davvero vi fossero i presupposti per negare la causa di non punibilità in ragione della abitualità del comportamento. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio;
la Corte di appello, applicherà i principi indicati e accerterà se il comportamento dell'imputato sia abituale e dunque preclusivo al riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.. Così deciso in Roma il 13 febbraio 2025 IlPi fsisic)o ' prite
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Raffaele Piccirillo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni e la memoria dell'avv. Valerio Vitale, difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del motivo di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, in riforma della precedente sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., ha condannato AM FF per il reato di cui all'art 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. All'imputato si contesta si aver detenuto g.1,70 lordi di hashish, di cui avrebbe ceduto g. 0,42 lordi a IC AR. ( 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui n deduce violazione di legge. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 20123 Anno 2025 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 13/02/2025 La Corte di appello avrebbe escluso la causa di non punibilità in ragione della non occasionalità del fatto e a tal fine avrebbe valorizzato il precedente specifico da cui è attinto l'imputato, costituito dalla sentenza di patteggiamento del 4.9.2020 per lo stesso tipo di reato per cui si procede - commesso il 3.9.2020 -, nonché il contenuto del verbale di sommarie informazioni rese da SS AR che aveva riferito di avere anche in passato acquistato sostanza stupefacente dall'imputato; si aggiunge che la Corte avrebbe inoltre fatto riferimento all'arresto dell'imputato eseguito per lo stesso tipo di reato dopo circa venti giorni dal fatto per cui si procede. In tale contesto si richiamano i principi delle Sezioni unite secondo cui, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità in esame, il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame e si evidenzia come le Sezioni unite avrebbero precisato che, ai fini dell'accertamento del requisito in esame, il giudice possa fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ma anche agli illeciti sottoposti alla sua cognizione e a quelli già definiti ai sensi dell'art 131 bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il Tribunale aveva prosciolto l'imputato per particolare tenuità del fatto in ragione della quantità di stupefacente, per lo stato di incensuratezza formale e per l'assenza di carichi pendenti. La Corte di appello come detto, ha invece valorizzato: a) il precedente specifico commesso il 3.9.2020, al quale è conseguita una sentenza di applicazione di pena;
b) le dichiarazioni del soggetto al quale l'imputato aveva ceduto sostanza stupefacente in occasione del fatto per cui si procede e che avrebbe riferito di avere acquistato droga anche in altre occasioni;
c) l'essere stato arrestato nuovamente l'imputato 1'1.11.2022 sempre per detenzione illecita di sostanza stupefacente 3. Quanto alla nozione di abitualità del comportamento, le Sezioni Unite con la sentenza n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266591-01 hanno spiegato come, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. In motivazione, la Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento oltre che alle condanne irrevocabili ed alle precedenti pronunzie relative a reati in precedenza ritenuti non punibili ai sensi dell'art. 2 131-bis, cod. pen., anche agli illeciti il cui accertamento è ancora in fase di cognizione di cui il giudice è in grado di valutare l'esistenza. Si afferma, infatti, che « la pluralità dei reati può concretarsi non solo in presenza di condanne irrevocabili, ma anche nel caso in cui gli illeciti si trovino al cospetto del giudice che, dunque, è in grado di valutarne l'esistenza». 4. Dunque, è sufficiente anche un accertamento incidentale da parte del Giudice che ha ad oggetto la commissione da parte dell'imputato di almeno altri due reati della stessa indole di quello per cui si procede e, in particolare, la sussistenza degli elementi costitutivi di detti due ulteriori reati. Un accertamento, se possibile, in concreto, specifico, sul fatto reato, sulle sue coordinate spazio - temporali, nel contraddittorio delle parti e nel rispetto del diritto alla prova. In tal senso la Corte di cassazione ha chiarito come non sia sufficiente la mera constatazione della presenza di denunzie nei confronti dell'imputato o di "precedenti di polizia", di cui si ignora la sorte;
il giudice investito della richiesta di applicazione della causa di non punibilità dovrà, dunque verificare, su richiesta della difesa o d'ufficio, l'esito di tali segnalazioni, per trarne l'esistenza di eventuali concreti elementi fattuali che dimostrino la abitualità del comportamento dell'imputato (Sez. 4, n. 51526 del 4/10/2018, Ben RA Ouissem, Rv. 274274-01). In presenza, dunque, di precedenti di polizia a carico dell'imputato, il giudice potrà ritenerli sintómatici di una serialità ostativa alla concessione del beneficio 'solo all'esito della verifica: a) del loro contenuto e degli elementi fattuali dalle stesse emergenti;
b) delle eventuali allegazioni difensive anche in ordine alla presenza di cause di giustificazione o di non punibilità della condotta;
c) degli esiti delle segnalazioni e, dunque, della loro iscrizione nel registro delle notizie di reato e dell'avvio di un procedimento penale (Sez. 6, n. 10196 del 16/02/2021, Sanfilippo, Rv. 280787) 5. La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. A fronte di una sentenza che aveva riconosciuto la causa di non punibilità, la Corte ha condannato l'imputato, escludendo la causa di cui all'art. 131 bis cod. pen, facendo riferimento, oltre che al precedente penale da cui è gravato, innanzitutto alle dichiarazioni rese nel corso del presente procedimento nella fase delle indagini dal soggetto cui lo stesso imputato aveva ceduto la sostanza stupefacente per la quale si procede: dichiarazioni non solo mai vagliate in contraddittorio, ma, rispetto alle quali, non è dato sapere nemmeno se esse abbiano dato origine ad un ulteriore procedimento penale, e, posto che ciò sia avvenuto, quale sia lo stato di detto procedimento. n La Corte di appello ha fatto inoltre riferimento ad un ulteriore arresto cui sarebbe stato sopposto l'imputato per un fatto omogeneo a quello in esame;
anche in questo 3 Il Consigl e estensore caso, si tratta di un dato pressocchè neutro non essendo stato nemmeno chiarito se l'arresto sia stato convalidato e cosa g sia in concreto accaduto in quel procedimento. Un accertamento monco, quello compiuto della Corte di appello, che, invece, per riformare la sentenza del Tribunale, avrebbe dovuto verificare in modo specifico e non sincopato, nel contraddittorio delle parti, se davvero vi fossero i presupposti per negare la causa di non punibilità in ragione della abitualità del comportamento. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio;
la Corte di appello, applicherà i principi indicati e accerterà se il comportamento dell'imputato sia abituale e dunque preclusivo al riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.. Così deciso in Roma il 13 febbraio 2025 IlPi fsisic)o ' prite