Articolo 14 della Legge 20 dicembre 1966, n. 1116
Articolo 13Articolo 15
Versione
11 gennaio 1967
Art. 14.
Il soprannumero derivante dall'applicazione degli articoli 6 e 7 della presente legge viene riassorbito in ragione della meta' delle successive vacanze nei ruoli del personale di archivio e del personale degli uffici copia della carriera esecutiva e nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione civile dell'interno.
Entrata in vigore il 11 gennaio 1967