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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 03/12/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1110/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
08/12/1954 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliani Raffaella del Foro di Vercelli E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
27/10/1958 e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliani Raffaella del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 28/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
pagina 1 di 5 I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Casale FE (AL) il 16/06/1984, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 58, Parte II - Serie A, Anno 1984. Dall'unione sono nati i figli e , oggi entrambi maggiorenni ma solo la prima Per_1 Per_2 economicamente autosufficiente. I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 141 del 23/04/2025 di questo Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione effetti civili del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al 28/11/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Parte_1
e in Casale FE (AL) il 16/06/1984, trascritto nei Registri dello
[...] Parte_2
Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 58, Parte II - Serie A, Anno 1984, con conferma delle condizioni di cui alla sentenza di omologa della separazione n. 141 del 23/04/2025, e precisamente:
1. ASSEGNA la casa famigliare di Via Isonzo 33 a Casale FE ad , Parte_2 comproprietaria al 50%, la quale continuerà ad abitarvi, unitamente al figlio
[...]
economicamente non autosufficiente. Per_3
pagina 2 di 5 La casa resterà nella disponibilità di anche per il periodo successivo, e cioè Parte_2 quando il figlio sarà economicamente autosufficiente e/o avrà trasferito altrove Per_2 stabilmente la propria dimora, tenuto anche conto che è comproprietario Parte_1 di altro immobile ad uso abitativo, e che si è già da tempo trasferito ad abitare altrove;
2. DÀ ATTO che tutti gli arredi e tutti i beni mobili presenti nella casa di Via Isonzo 33 a Casale FE, ad eccezione di quelli indicati al punto 3), rimarranno nella casa coniugale, ed assegnati in via definitiva ad;
Parte_2
3. DÀ ATTO che si impegna ad asportare dalla casa di Via Isonzo 33 a Parte_1
Casale FE tutti i propri beni personali ancora ivi presenti nonché gli arredi, contenuto compreso, della stanza adibita a suo studio personale entro il termine tassativo di sei mesi dalla data di omologa delle condizioni di separazione, e previa comunicazione ed accordo con per il relativo accesso;
Parte_2
4. DÀ ATTO che il figlio è titolare di carta di credito American Express Persona_3 con addebito sul conto corrente n. 001 1733074-8 presso Banca Mediolanum cointestato ai genitori;
da tempo, utilizza detta carta di credito in autonomia per Persona_3 provvedere alle proprie spese di mantenimento, d'abbigliamento e per l'attività tennistica. Per tale ragione, i genitori si impegnano a provvedere al mantenimento di in uguale Per_2 misura secondo questa modalità già in atto, pagando al 50% gli estratti conto di addebito della carta American Express intestata ad oltre ai seguenti ulteriori Persona_3 obblighi reciproci;
5. DISPONE, tenuto conto che vive con la madre, quale ulteriore concorso nel Per_2 mantenimento del figlio , che versi, mediante rimborso a favore Per_2 Parte_1 di , il 50% di tutte le utenze della casa coniugale di Via Isonzo 33 a Casale Parte_2
FE (in particolare, luce e gas), il 50% delle spese condominiali relative al predetto immobile, nonché il 50% della TARI. Detto obbligo cesserà quando sarà Per_2 economicamente autosufficiente;
6. PONE a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie tutte di cui al Protocollo in essere presso il Tribunale di Vercelli, relative al figlio e diverse da quelle legate Per_2 all'attività tennistica;
il rimborso del 50% verrà effettuato a favore del genitore che avrà sostenuto la relativa spesa, secondo le tempistiche e le modalità di cui al Protocollo;
7. DÀ ATTO che e si impegnano a pagare nella stessa Parte_2 Parte_1 misura (50%) tutte le spese relative al master universitario in Sport Management che il figlio sta frequentando presso l'Università “LYNN” di Boca Raton in Florida, secondo le
Per_2 modalità tra gli stessi concordate;
8. DÀ ATTO che e si impegnano inoltre a pagare nella Parte_2 Parte_1 stessa misura (50%) tutte le spese necessarie per sostenere l'attività tennistica praticata dal figlio (a mero titolo esemplicativo e non esaustivo, allenamento, attrezzatura,
Per_2 abbigliamento, trasferte, viaggi, spese di partecipazione ai tornei). Rientrano in questa categoria, quali spese da suddividere al 50% tra i genitori, anche i costi di utilizzo e di manutenzione dell'autovettura FIAT 500X, targata FV662YM, (oltre al 50% del bollo e dell'assicurazione) che viene utilizzata dal figlio per recarsi agli allenamenti e/o
Per_2 tornei. Le somme verranno messe a disposizione e versate dai genitori sul conto corrente n. 001 1733074-8 presso Banca Mediolanum ed il figlio potrà prelevare le provviste
Per_2 necessarie per far fronte alle relative spese;
pagina 3 di 5 9. DÀ ATTO che rimangono a carico di in quanto comproprietario al 50%, Parte_1 le spese condominiali straordinarie che verranno deliberate dal e le Controparte_1 eventuali spese straordinarie di manutenzione dell'immobile, già casa coniugale, da concordare tra le parti;
10. DÀ ATTO che l'autovettura FIAT 500X, targata FV662YN, intestata a , Parte_2 viene assegnata in proprietà ed uso esclusivo alla stessa;
l'autovettura AUDI A1 targata FM551WZ, intestata a viene assegnata in proprietà ed uso esclusivo Parte_1 allo stesso;
11. DÀ ATTO che tutti i finanziamenti in corso, cointestati ad entrambi i coniugi di cui al punto 13 del ricorso e tutti i finanziamenti intestati ad di cui al punto 14 del ricorso Parte_2 vengono pagati sino alla loro integrale estinzione da e da Parte_2 Parte_1 in pari misura al 50%. Ogni altro finanziamento non espressamente indicato nel ricorso rimane a carico della parte che lo ha sottoscritto;
12. DÀ ATTO che e si impegnano a versare mensilmente Parte_2 Parte_1 sul relativo conto corrente di addebito dei finanziamenti le provviste necessarie per il relativo pagamento;
il pagamento di tutti i finanziamenti qui indicati potrà avvenire anche mediante l'eventuale disinvestimento degli investimenti finanziari di cui al punto 10 del ricorso;
in tale caso, l'intero importo verrà versato sul conto corrente comune e verrà utilizzato per pagare le rate dei finanziamenti e/o per l'attività sportiva del figlio;
Per_2
13. DÀ ATTO che i fondi di investimento cointestati, comprensivi di quelli cui al punto 10 del ricorso, potranno essere disinvestiti prima della scadenza previo comune accordo tra gli intestatari e le somme risultanti dalla relativa liquidazione dovranno essere messe integralmente a disposizione per tale esigenza. Detti fondi potranno essere disinvestiti anche se solo uno dei cointestatari ne avesse la necessità per far fronte al pagamento degli stessi (finanziamenti e spese tennistiche);
14. DÀ ATTO che nel caso in cui i titoli andranno a scadenza, i relativi importi verranno accreditati in misura eguale ad entrambi gli intestatari;
15. DÀ ATTO che i conti correnti cointestati rimarranno in essere sino all'estinzione dei finanziamenti di cui ai punti 13 e 14 del ricorso, per il mantenimento e le spese tennistiche di;
Per_2
16. DÀ ATTO che è autorizzata a prelevare da uno dei due conti di cui è Parte_2 cointestataria la somma di € 2.960,00 alla stessa versata a settembre 2023 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito a seguito del sinistro occorsole in data 12.5.2023, somma accreditata dalla Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. sul conto corrente cointestato in data successiva alla cessazione della convivenza con
[...]
e non entrata nella comunione legale dei coniugi ex art. 179, lett. e), c.c. Parte_1
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
pagina 4 di 5 Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 02/12/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE Dott.ssa Simona Francese
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 5 di 5
Sezione Civile
N. R.G. VG 1110/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
08/12/1954 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliani Raffaella del Foro di Vercelli E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
27/10/1958 e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliani Raffaella del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 28/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
pagina 1 di 5 I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Casale FE (AL) il 16/06/1984, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 58, Parte II - Serie A, Anno 1984. Dall'unione sono nati i figli e , oggi entrambi maggiorenni ma solo la prima Per_1 Per_2 economicamente autosufficiente. I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 141 del 23/04/2025 di questo Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione effetti civili del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al 28/11/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Parte_1
e in Casale FE (AL) il 16/06/1984, trascritto nei Registri dello
[...] Parte_2
Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 58, Parte II - Serie A, Anno 1984, con conferma delle condizioni di cui alla sentenza di omologa della separazione n. 141 del 23/04/2025, e precisamente:
1. ASSEGNA la casa famigliare di Via Isonzo 33 a Casale FE ad , Parte_2 comproprietaria al 50%, la quale continuerà ad abitarvi, unitamente al figlio
[...]
economicamente non autosufficiente. Per_3
pagina 2 di 5 La casa resterà nella disponibilità di anche per il periodo successivo, e cioè Parte_2 quando il figlio sarà economicamente autosufficiente e/o avrà trasferito altrove Per_2 stabilmente la propria dimora, tenuto anche conto che è comproprietario Parte_1 di altro immobile ad uso abitativo, e che si è già da tempo trasferito ad abitare altrove;
2. DÀ ATTO che tutti gli arredi e tutti i beni mobili presenti nella casa di Via Isonzo 33 a Casale FE, ad eccezione di quelli indicati al punto 3), rimarranno nella casa coniugale, ed assegnati in via definitiva ad;
Parte_2
3. DÀ ATTO che si impegna ad asportare dalla casa di Via Isonzo 33 a Parte_1
Casale FE tutti i propri beni personali ancora ivi presenti nonché gli arredi, contenuto compreso, della stanza adibita a suo studio personale entro il termine tassativo di sei mesi dalla data di omologa delle condizioni di separazione, e previa comunicazione ed accordo con per il relativo accesso;
Parte_2
4. DÀ ATTO che il figlio è titolare di carta di credito American Express Persona_3 con addebito sul conto corrente n. 001 1733074-8 presso Banca Mediolanum cointestato ai genitori;
da tempo, utilizza detta carta di credito in autonomia per Persona_3 provvedere alle proprie spese di mantenimento, d'abbigliamento e per l'attività tennistica. Per tale ragione, i genitori si impegnano a provvedere al mantenimento di in uguale Per_2 misura secondo questa modalità già in atto, pagando al 50% gli estratti conto di addebito della carta American Express intestata ad oltre ai seguenti ulteriori Persona_3 obblighi reciproci;
5. DISPONE, tenuto conto che vive con la madre, quale ulteriore concorso nel Per_2 mantenimento del figlio , che versi, mediante rimborso a favore Per_2 Parte_1 di , il 50% di tutte le utenze della casa coniugale di Via Isonzo 33 a Casale Parte_2
FE (in particolare, luce e gas), il 50% delle spese condominiali relative al predetto immobile, nonché il 50% della TARI. Detto obbligo cesserà quando sarà Per_2 economicamente autosufficiente;
6. PONE a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie tutte di cui al Protocollo in essere presso il Tribunale di Vercelli, relative al figlio e diverse da quelle legate Per_2 all'attività tennistica;
il rimborso del 50% verrà effettuato a favore del genitore che avrà sostenuto la relativa spesa, secondo le tempistiche e le modalità di cui al Protocollo;
7. DÀ ATTO che e si impegnano a pagare nella stessa Parte_2 Parte_1 misura (50%) tutte le spese relative al master universitario in Sport Management che il figlio sta frequentando presso l'Università “LYNN” di Boca Raton in Florida, secondo le
Per_2 modalità tra gli stessi concordate;
8. DÀ ATTO che e si impegnano inoltre a pagare nella Parte_2 Parte_1 stessa misura (50%) tutte le spese necessarie per sostenere l'attività tennistica praticata dal figlio (a mero titolo esemplicativo e non esaustivo, allenamento, attrezzatura,
Per_2 abbigliamento, trasferte, viaggi, spese di partecipazione ai tornei). Rientrano in questa categoria, quali spese da suddividere al 50% tra i genitori, anche i costi di utilizzo e di manutenzione dell'autovettura FIAT 500X, targata FV662YM, (oltre al 50% del bollo e dell'assicurazione) che viene utilizzata dal figlio per recarsi agli allenamenti e/o
Per_2 tornei. Le somme verranno messe a disposizione e versate dai genitori sul conto corrente n. 001 1733074-8 presso Banca Mediolanum ed il figlio potrà prelevare le provviste
Per_2 necessarie per far fronte alle relative spese;
pagina 3 di 5 9. DÀ ATTO che rimangono a carico di in quanto comproprietario al 50%, Parte_1 le spese condominiali straordinarie che verranno deliberate dal e le Controparte_1 eventuali spese straordinarie di manutenzione dell'immobile, già casa coniugale, da concordare tra le parti;
10. DÀ ATTO che l'autovettura FIAT 500X, targata FV662YN, intestata a , Parte_2 viene assegnata in proprietà ed uso esclusivo alla stessa;
l'autovettura AUDI A1 targata FM551WZ, intestata a viene assegnata in proprietà ed uso esclusivo Parte_1 allo stesso;
11. DÀ ATTO che tutti i finanziamenti in corso, cointestati ad entrambi i coniugi di cui al punto 13 del ricorso e tutti i finanziamenti intestati ad di cui al punto 14 del ricorso Parte_2 vengono pagati sino alla loro integrale estinzione da e da Parte_2 Parte_1 in pari misura al 50%. Ogni altro finanziamento non espressamente indicato nel ricorso rimane a carico della parte che lo ha sottoscritto;
12. DÀ ATTO che e si impegnano a versare mensilmente Parte_2 Parte_1 sul relativo conto corrente di addebito dei finanziamenti le provviste necessarie per il relativo pagamento;
il pagamento di tutti i finanziamenti qui indicati potrà avvenire anche mediante l'eventuale disinvestimento degli investimenti finanziari di cui al punto 10 del ricorso;
in tale caso, l'intero importo verrà versato sul conto corrente comune e verrà utilizzato per pagare le rate dei finanziamenti e/o per l'attività sportiva del figlio;
Per_2
13. DÀ ATTO che i fondi di investimento cointestati, comprensivi di quelli cui al punto 10 del ricorso, potranno essere disinvestiti prima della scadenza previo comune accordo tra gli intestatari e le somme risultanti dalla relativa liquidazione dovranno essere messe integralmente a disposizione per tale esigenza. Detti fondi potranno essere disinvestiti anche se solo uno dei cointestatari ne avesse la necessità per far fronte al pagamento degli stessi (finanziamenti e spese tennistiche);
14. DÀ ATTO che nel caso in cui i titoli andranno a scadenza, i relativi importi verranno accreditati in misura eguale ad entrambi gli intestatari;
15. DÀ ATTO che i conti correnti cointestati rimarranno in essere sino all'estinzione dei finanziamenti di cui ai punti 13 e 14 del ricorso, per il mantenimento e le spese tennistiche di;
Per_2
16. DÀ ATTO che è autorizzata a prelevare da uno dei due conti di cui è Parte_2 cointestataria la somma di € 2.960,00 alla stessa versata a settembre 2023 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito a seguito del sinistro occorsole in data 12.5.2023, somma accreditata dalla Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. sul conto corrente cointestato in data successiva alla cessazione della convivenza con
[...]
e non entrata nella comunione legale dei coniugi ex art. 179, lett. e), c.c. Parte_1
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
pagina 4 di 5 Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 02/12/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE Dott.ssa Simona Francese
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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