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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 25/11/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
C O R T E D'A P P E L L O D I P O T E N Z A
S E Z I O N E C I V I L E
La Corte d'Appello di Potenza riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
- dr. QU ST
- Presidente rel.-
- dr. Michele Videtta
- Consigliere -
- dr. Mariadomenica Marchese
- Consigliere -
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento contrassegnato con il n. 579/2025 del ruolo contenzioso ordinario:
R E C L A M O E X A R T. 5 1 C O D I C E D E L L A C R I S I D'I M P R E S A E D E L L'I N S O L V E N Z A
TRA
(C.F. ), in proprio e nella qualità di socio Parte_1 CodiceFiscale_1 accomandatario, legale rapp.te p.t., della Controparte_1
corrente in San UF (SA) alla via Mazzini n. 78 (C.F. ), con domicilio eletto in
[...] P.IVA_1
Teggiano (SA) al largo SS. Pietà n. 1, presso lo studio dell'avv. Conantonio D'Elia (C.F.
[...]
), che li rappresenta e difende come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata C.F._2 alla busta di deposito del reclamo
RECLAMANTI
E
(P.I. con sede in Cisterna di Latina (LT) alla Via Gennaro del Prete CP_2 P.IVA_2
n. 2/4 in persona del legale rapp.te pt sig. , elett.te dom.to in Napoli, alla Piazza Controparte_3
Giulio Rodinò n. 18, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimiliano Cesare (CF
) e NS ZI (CF ), giusta procura allegata C.F._3 C.F._4 alla memoria difensiva, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi digitali
Email_1 Email_2
1 NONCHÉ
L I Q U I D A Z I O N E G I U D I Z I A L E M A R M O S U P E R M E R C A T I G R O U P D I
M O R E L L O F . & C . S . A . S . ( C . F . 0 2 0 0 2 9 3 0 6 5 5 ) , i n p e r s o n a d e l C u r a t o r e p r o t e m p o r e A v v . M a r c o O l i v i e r o , r a p p r e s e n t a t a e d i f e s a d a l l ' a v v . l ' A v v .
A n t o n i o B o v e ( C . F . , g i u s t a p r o c u r a a l l e g a t a a l l a CodiceFiscale_5
c o m p a r s a d i c o s t i t u z i o n e e r i s p o s t a , p r e s s o i l c u i s t u d i o e l e t t i v a m e n t e d o m i c i l i a i n S a l e r n o a l L a r g o D o g a n a R e g i a n . 1 5 , n o n c h é p r e s s o i l d o m i c i l i o d i g i t a l e a . b o v e @ p e c . i t
RECLAMATE
***
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con reclamo ex art. art. 51 CCII, depositato telematicamente, iscritto a ruolo in data 31.7.2025
(C.F. ), in proprio e nella qualità di socio Parte_1 CodiceFiscale_1 accomandatario, legale rapp.te p.t. della Controparte_1 ha chiesto la revoca la Sentenza di apertura di l.g. n. 18/2025 del 2 luglio 2025 e relativa
[...] integrazione della sentenza pubblicata in data 3 luglio 2025, con cui il Tribunale di Lagonegro, su istanza della creditrice della somma di € 43.571,00 per forniture non saldate, dichiarava CP_2 la apertura della liquidazione giudiziale a carico della Controparte_1
e in proprio nei confronti di
[...] Parte_1
Si sono costituiti la e la contestando la fondatezza del reclamo CP_2 Controparte_4
e chiedendone il rigetto.
Il 31-10.2025 il PG ha depositato in telematico parere contrario all'accoglimento del reclamo.
All'udienza del 11.11.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 a decorrere dal 1-1-2023, la Corte ha riservato la decisione.
§. 2 Con il primo motivo lamenta la reclamante come della società
[...]
e della sua socia illimitatamente responsabile è stata dichiarata la Controparte_1 messa in l.g. senza che abbiano mai saputo legittimamente dell'instaurazione del relativo procedimento.
Deduce infatti come:
2 a) agli atti del fascicolo telematico del procedimento per apertura di l.g. n. 14/2025 del Tribunale di
Lagonegro non risulta l'avvenuta comunicazione tramite cancelleria alla
[...]
in particolare, non risulta l'invio alla società Controparte_1 creditrice da parte della cancelleria dell'avvenuta comunicazione telematica dell'avvio della procedura, né risulta l'esito positivo dell'invio medesimo;
b) la comunicazione effettuata alla socia accomandataria risulta effettuata in Parte_1 violazione delle norme di procedura, giacché la ditta creditrice ha disposto la notifica del ricorso introduttivo e del relativo decreto mediante deposito nella casa comunale di residenza di Pt_1
senza però disporre il dovuto deposito del relativo avviso presso la casa di residenza, nonché
[...] invio della comunicazione di avvenuto deposito, atti questi doverosi ai fini del perfezionamento del processo conoscitivo dell'instaurazione del procedimento.
§. 3 Il motivo è fondato limitatamente alla censura sub b).
In ordine alla (effettivamente rituale) costituzione del contraddittorio nei confronti della società di persone, esattamente oppone la reclamata Curatela che in data 16 aprile 2025 alle ore 11:45 la cancelleria ha inviato il messaggio di posta elettronica certificata identificato con
2025;8441798 alla all'indirizzo CP_5 Controparte_1
02002930655@impresa.italia.it”, che l'indirizzo è stato reperito da INIPEC IMPRESE e che il messaggio è stato regolarmente consegnato in data 16 aprile 2025 alle ore 11:46, come emerge dalla ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata identificata con n. 28223701. Riconosce la reclamante che “detto indirizzo PEC è uno di quelli assegnati coattivamente dalla Camera di Commercio competente (nel caso di specie, la CC.I.AA. di Salerno), qualora la ditta, seppur tenuta, non siasi dotata di tale strumento di comunicazione legale”. Ciò posto, non è persuasiva la difesa formulata al riguardo con le note depositate il 10.11.2025, ovvero, in sintesi, che la relata non indica “intellegibilmente” l'atto notificato – ad onta, per contro, della inequivoca dizione “ricorso per la dichiarazione di fallimento”, con indicazione della data della relativa proposizione e del decreto di fissazione della udienza per l'audizione del debitore – e che
“difetta il provvedimento di verifica della i Salerno di assegnazione di un nuovo indirizzo CP_6
PEC e la necessaria attestazione (comunicata) della mancanza di un tale strumento o dell'inattività di quello utilizzato”. Relativamente a tale ultimo aspetto, si rileva, posto il riferimento del tutto generico operato dalla reclamante al decreto legislativo 82/2005, come non sia revocabile in dubbio l'onere in capo alla reclamante medesima di prendere contezza delle notificazioni eseguite al detto domicilio digitale – risultante dalla visura camerale prodotta dal reclamato creditore, risalente al
31.3-.2025 – il cui stato “inattivo”, avuto riguardo alla data della notifica, ovvero al 16.4.2025, è
3 peraltro oggetto di mera allegazione di parte. Sicché non ha pregio l'assunto della società reclamante secondo cui la stessa non sarebbe stata messa in grado “di conoscere di essere in possesso di una nuova casella PEC”, ovvero più esattamente di essere tenuta “ad utilizzare tale adempimento”, atteso che la prospettazione difensiva, nei termini precisati, in ogni modo non consente di configurare le pretese inadempienze in capo alla . Infatti, ogni imprenditore, individuale o Parte_2
collettivo, è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata che costituisce l'indirizzo pubblico informatico con onere di attivarlo, tenerlo operativo e rinnovarlo nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso, laddove la responsabilità relativa a tale adempimento, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo al riguardo alcun compito di verifica l'Ufficio camerale (Cass. 6866/2022).
In ordine alla (effettivamente non rituale) costituzione del contraddittorio nei confronti del socio illimitatamente responsabile, fondatamente richiamata la reclamante l'ultimo periodo del comma 8 dell'art. 40 del CCII, a mente del quale “per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito è data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento”; adempimenti, questi ultimi, pacificamente omessi, dal momento che il ricorso del creditore procedente, attuale reclamata , unitamente al decreto del GD di fissazione al 10.6.2025 della udienza di CP_2 comparizione, è stato notificato alla reclamante quale socia accomandataria Parte_1 illimitatamente responsabile della . Controparte_1
a mezzo UNEP il 2.5.2025 mercé il solo deposito presso la casa comunale, avendo rinvenuto
“domicilio chiuso” (ovvero quello risultante dal certificato di residenza – alla via Dell'Arco 2 in San
UF –, neppure coincidente con la sede sociale, alla via Mazzini 78. Fondatamente eccepisce la reclamante come “l'obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC per amministratori e liquidatori di società di capitali e di persone, distinto da quello della società, va soddisfatto entro il 31 dicembre 2025
(salvo proroghe, secondo la legge di Bilancio 2025)”. In altri termini, alla data della notifica, non era ancora maturato l'obbligo legale della reclamante socia accomandataria – la cui qualità anche di legale rappresentante dell'impresa risulta dalla detta visura – di munirsi del domicilio digitale.
Infatti, l'art. 13, comma 3, lettera b) della legge 30.12.2024 n. 287 dispone che “il domicilio digitale dei predetti amministratori – ovvero l'amministratore unico o l'amministratore delegato o, in mancanza, il presidente del consiglio di amministrazione, giusta la formulazione della precedente lettera a) – “non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa. Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori “entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico”. Mette 4 conto soggiungere per completezza come la Corte regolatrice abbia condiviso la tesi secondo cui
“sembra potersi sostenere che la notificazione nei confronti dei soci illimitatamente responsabili debba essere compiuta nelle forme ordinarie e, dunque, ai sensi degli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ. Induce a tale conclusione, innanzitutto, il fatto che l'art. 15, comma 3, I.fall., giusta la sua formulazione, regola la sola ipotesi di instaurazione del contraddittorio nei confronti del debitore principale, sia esso un imprenditore individuale o una società commerciale, poiché non reca alcun richiamo all'art. 147 I.fall.; conforta questa tesi la circostanza che i soci illimitatamente responsabili, in quanto tali, non sono obbligati a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata da comunicare alla Camera di Commercio, talché, anche qualora ne dispongano, la irreperibilità all'indirizzo informatico non può essere ritenuta colpevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, I.fall” (Cass. 16864/2018, pagina 9).
§. 4 Con il secondo motivo lamenta la reclamante come laddove la società posta in liquidazione giudiziale fosse stata messa nella possibilità di partecipare al procedimento avrebbe potuto dimostrare di essere una “impresa minore”, non assoggettata al detto rimedio.
Deduce infatti come dall'analisi dei conti economici relativi agli anni di esercizio 2022, 2023 e 2024 si deduce la mancanza dei 3 detti requisiti allatto della proposizione della istanza da parte della società ovvero: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non CP_2
superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila>.
§. 4 Il motivo è infondato.
Si rileva la natura informale della documentazione prodotta dalla reclamante a sostegno del motivo, affatto priva di valenza probatoria, a fronte della declaratoria di liquidazione giudiziale fondata dal
Tribunale sul rilievo del mancato deposito delle scritture contabili prescritte dalla legge, unitamente all'esistenza di debiti tributari insoluti e alla circostanza che l'ultima dichiarazione dei redditi consultabile risale al 2021. Si rammenta come nel corso del procedimento prefallimentare il debitore sia tenuto a depositare i bilanci degli ultimi tre esercizi ed una situazione patrimoniale aggiornata. È noto che l'onere della prova circa la sussistenza congiunta dei requisiti di non fallibilità incombe sul debitore e che, a tale fine, i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare sono quelli approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c., sicché, ove difettino
5 tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità (Cass. 330912018); ugualmente, è pacifico che detti bilanci, comunque, costituiscono strumento di prova privilegiato dell'allegazione della non fallibilità, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, peraltro senza assurgere a prova legale, in quanto soggetti alla valutazione di attendibilità dei dati contabili in essi contenuti secondo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c.; sicché, qualora reputati motivatamente inattendibili,
l'imprenditore rimane onerato della prova della sussistenza dei requisiti della non fallibilità (Cass.
30516/2018).
Pertanto, in parziale accoglimento del reclamo, va revocata la apertura della liquidazione giudiziale limitatamente alla reclamante in proprio, nella qualità di socio accomandatario Parte_1 della disposta in forza della Controparte_1 impugnata sentenza del Tribunale di Lagonegro n. 18/25 del 3.7.2025 ad integrazione della sentenza n. 18/25 pubblicata il 2.7.2025; va tuttavia rigettato il reclamo proposto da quale Parte_1 legale rapp.te p.t. della e, per Controparte_1
l'effetto, va confermata l'impugnata sentenza del Tribunale di Lagonegro n. 18/25 pubblicata il
2.7.2025 di apertura della l.g. nei confronti della Controparte_1
[...]
Mette conto soggiungere come nel procedimento per la dichiarazione di fallimento di società con soci illimitatamente responsabili, l'obbligo di convocazione in camera di consiglio del socio
(illimitatamente responsabile), sancito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 110 del 1972, trova giustificazione non in un generico interesse del socio stesso riferito alla dichiarazione di fallimento della società, ma nel fatto che detta dichiarazione produce anche il suo fallimento;
ne consegue che, siccome la sentenza che dichiara il fallimento della società e dei soci contiene una pluralità di statuizioni (ossia una pluralità di dichiarazioni di fallimento), tra le quali esiste un rapporto di dipendenza unidirezionale (nel senso che la dichiarazione di fallimento del socio trova il suo presupposto nella dichiarazione di fallimento della società, la cui nullità travolge anche l'altra dichiarazione, mentre non è vero il contrario), in difetto di convocazione del socio, essendo violato il diritto di difesa dello stesso e non della società, la conseguente nullità riguarda il suo fallimento, non anche quello della società medesima (Cass. 7181/2013; Cass. 1105/2016 in tema di obbligo di convocazione di questi ultimi, sancito dall'art. 147, comma 3, l.fall., nel testo successivo alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 5 del 2006; Cass. 25140/2018).
Segue alla soccombenza:
6 a) la condanna della reclamata alla rifusione in favore della reclamante CP_2 Parte_1 in proprio, nella qualità di socio accomandatario della Controparte_1
delle spese del presente procedimento, liquidate in dispositivo ai sensi del dm
[...]
147/22, nonché avuto riguardo ai parametri minimi, attesa la non complessità dell'unica questione affrontata, e al valore indeterminabile della causa;
b) la condanna della reclamante quale legale rapp.te p.t. della Parte_1 [...]
alla rifusione in favore della reclamata Controparte_1 CP_2 delle spese del presente procedimento, liquidate in dispositivo ai sensi del dm 147/22, nonché avuto riguardo ai parametri minimi, attesa la non complessità dell'unica questione affrontata, e al valore indeterminabile della causa.
Sono ravvisabili le prescritte ragioni per compensare le spese del presente procedimento tra la reclamante in proprio, nella qualità di socio accomandatario e nella qualità di Parte_1 legale rapp.te p.t. della e la Controparte_1 reclamata Curatela, giacché a quest'ultima non riconducibile tanto l'avvio del procedimento sfociato nella reclamata declaratoria di liquidazione giudiziale, quanto l'osservanza delle disposizioni a presidio della rituale instaurazione del contraddittorio.
Non è ravvisabile mala fede o colpa grave - da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, inferibili da insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, dalla proposizione di impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito da errori grossolani nella redazione dell'impugnazione (Cass. 34429/24), ipotesi tutte nella specie non ricorrenti – in capo alla reclamante nella qualità di legale rapp.te p.t. della Parte_1 Controparte_1
sicché va disattesa la domanda della Curale di condanna ai sensi degli articoli
[...]
96, comma 3, c.p.c. e 51, comma 15, CCII.
La conferma della liquidazione giudiziale disposta nei confronti dell'impresa
[...] esime dal disporre gli obblighi informativi di Controparte_1 cui all'art. 53, comma 4, CCII.
PQM
in parziale accoglimento del reclamo, revoca la apertura della liquidazione giudiziale limitatamente alla reclamante in proprio, nella qualità di socio accomandatario della MARMO Parte_1
7 SUPERMERCATI GROUP disposta in forza della impugnata sentenza del Controparte_1
Tribunale di Lagonegro n. 18/25 del 3.7.2025 ad integrazione della sentenza n. 18/25 pubblicata il
2.7.2025; rigetta il reclamo proposto da quale legale rapp.te p.t. della Parte_1 [...]
e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza Controparte_1 del Tribunale di Lagonegro n. 18/25 pubblicata il 2.7.2025 di apertura della l.g. nei confronti della
Controparte_1
condanna la reclamata alla rifusione in favore della reclamante in CP_2 Parte_1 proprio, nella qualità di socio accomandatario della Controparte_1
delle spese del presente procedimento, liquidate in complessivi € 5.000,00
[...] per compensi, oltre Iva e Cpa, se dovute, oltre rimborso forf. nella misura del 15% dei compensi;
condanna la reclamante quale legale rapp.te p.t. della Parte_1 [...]
alla rifusione in favore della reclamata Controparte_1 CP_2 delle spese del presente procedimento, liquidate in complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre Iva e
Cpa, se dovute, oltre rimborso forf. nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione all'Avv.
NS ZI quale distrattario;
compensa le spese del presente procedimento tra la reclamante in proprio, nella Parte_1 qualità di socio accomandatario, e nella qualità di legale rapp.te p.t. della
[...]
e la reclamata Curatela;
Controparte_1
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 51, comma 12, del decreto legislativo
14/2019, come modificato dall'art. 12, comma 9, del decreto legislativo 136/24
Così deciso il 25.11.2025 Il Presidente rel.
dr. QU ST
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
C O R T E D'A P P E L L O D I P O T E N Z A
S E Z I O N E C I V I L E
La Corte d'Appello di Potenza riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
- dr. QU ST
- Presidente rel.-
- dr. Michele Videtta
- Consigliere -
- dr. Mariadomenica Marchese
- Consigliere -
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento contrassegnato con il n. 579/2025 del ruolo contenzioso ordinario:
R E C L A M O E X A R T. 5 1 C O D I C E D E L L A C R I S I D'I M P R E S A E D E L L'I N S O L V E N Z A
TRA
(C.F. ), in proprio e nella qualità di socio Parte_1 CodiceFiscale_1 accomandatario, legale rapp.te p.t., della Controparte_1
corrente in San UF (SA) alla via Mazzini n. 78 (C.F. ), con domicilio eletto in
[...] P.IVA_1
Teggiano (SA) al largo SS. Pietà n. 1, presso lo studio dell'avv. Conantonio D'Elia (C.F.
[...]
), che li rappresenta e difende come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata C.F._2 alla busta di deposito del reclamo
RECLAMANTI
E
(P.I. con sede in Cisterna di Latina (LT) alla Via Gennaro del Prete CP_2 P.IVA_2
n. 2/4 in persona del legale rapp.te pt sig. , elett.te dom.to in Napoli, alla Piazza Controparte_3
Giulio Rodinò n. 18, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimiliano Cesare (CF
) e NS ZI (CF ), giusta procura allegata C.F._3 C.F._4 alla memoria difensiva, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi digitali
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1 NONCHÉ
L I Q U I D A Z I O N E G I U D I Z I A L E M A R M O S U P E R M E R C A T I G R O U P D I
M O R E L L O F . & C . S . A . S . ( C . F . 0 2 0 0 2 9 3 0 6 5 5 ) , i n p e r s o n a d e l C u r a t o r e p r o t e m p o r e A v v . M a r c o O l i v i e r o , r a p p r e s e n t a t a e d i f e s a d a l l ' a v v . l ' A v v .
A n t o n i o B o v e ( C . F . , g i u s t a p r o c u r a a l l e g a t a a l l a CodiceFiscale_5
c o m p a r s a d i c o s t i t u z i o n e e r i s p o s t a , p r e s s o i l c u i s t u d i o e l e t t i v a m e n t e d o m i c i l i a i n S a l e r n o a l L a r g o D o g a n a R e g i a n . 1 5 , n o n c h é p r e s s o i l d o m i c i l i o d i g i t a l e a . b o v e @ p e c . i t
RECLAMATE
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FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con reclamo ex art. art. 51 CCII, depositato telematicamente, iscritto a ruolo in data 31.7.2025
(C.F. ), in proprio e nella qualità di socio Parte_1 CodiceFiscale_1 accomandatario, legale rapp.te p.t. della Controparte_1 ha chiesto la revoca la Sentenza di apertura di l.g. n. 18/2025 del 2 luglio 2025 e relativa
[...] integrazione della sentenza pubblicata in data 3 luglio 2025, con cui il Tribunale di Lagonegro, su istanza della creditrice della somma di € 43.571,00 per forniture non saldate, dichiarava CP_2 la apertura della liquidazione giudiziale a carico della Controparte_1
e in proprio nei confronti di
[...] Parte_1
Si sono costituiti la e la contestando la fondatezza del reclamo CP_2 Controparte_4
e chiedendone il rigetto.
Il 31-10.2025 il PG ha depositato in telematico parere contrario all'accoglimento del reclamo.
All'udienza del 11.11.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 a decorrere dal 1-1-2023, la Corte ha riservato la decisione.
§. 2 Con il primo motivo lamenta la reclamante come della società
[...]
e della sua socia illimitatamente responsabile è stata dichiarata la Controparte_1 messa in l.g. senza che abbiano mai saputo legittimamente dell'instaurazione del relativo procedimento.
Deduce infatti come:
2 a) agli atti del fascicolo telematico del procedimento per apertura di l.g. n. 14/2025 del Tribunale di
Lagonegro non risulta l'avvenuta comunicazione tramite cancelleria alla
[...]
in particolare, non risulta l'invio alla società Controparte_1 creditrice da parte della cancelleria dell'avvenuta comunicazione telematica dell'avvio della procedura, né risulta l'esito positivo dell'invio medesimo;
b) la comunicazione effettuata alla socia accomandataria risulta effettuata in Parte_1 violazione delle norme di procedura, giacché la ditta creditrice ha disposto la notifica del ricorso introduttivo e del relativo decreto mediante deposito nella casa comunale di residenza di Pt_1
senza però disporre il dovuto deposito del relativo avviso presso la casa di residenza, nonché
[...] invio della comunicazione di avvenuto deposito, atti questi doverosi ai fini del perfezionamento del processo conoscitivo dell'instaurazione del procedimento.
§. 3 Il motivo è fondato limitatamente alla censura sub b).
In ordine alla (effettivamente rituale) costituzione del contraddittorio nei confronti della società di persone, esattamente oppone la reclamata Curatela che in data 16 aprile 2025 alle ore 11:45 la cancelleria ha inviato il messaggio di posta elettronica certificata identificato con
2025;8441798 alla all'indirizzo CP_5 Controparte_1
02002930655@impresa.italia.it”, che l'indirizzo è stato reperito da INIPEC IMPRESE e che il messaggio è stato regolarmente consegnato in data 16 aprile 2025 alle ore 11:46, come emerge dalla ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata identificata con n. 28223701. Riconosce la reclamante che “detto indirizzo PEC è uno di quelli assegnati coattivamente dalla Camera di Commercio competente (nel caso di specie, la CC.I.AA. di Salerno), qualora la ditta, seppur tenuta, non siasi dotata di tale strumento di comunicazione legale”. Ciò posto, non è persuasiva la difesa formulata al riguardo con le note depositate il 10.11.2025, ovvero, in sintesi, che la relata non indica “intellegibilmente” l'atto notificato – ad onta, per contro, della inequivoca dizione “ricorso per la dichiarazione di fallimento”, con indicazione della data della relativa proposizione e del decreto di fissazione della udienza per l'audizione del debitore – e che
“difetta il provvedimento di verifica della i Salerno di assegnazione di un nuovo indirizzo CP_6
PEC e la necessaria attestazione (comunicata) della mancanza di un tale strumento o dell'inattività di quello utilizzato”. Relativamente a tale ultimo aspetto, si rileva, posto il riferimento del tutto generico operato dalla reclamante al decreto legislativo 82/2005, come non sia revocabile in dubbio l'onere in capo alla reclamante medesima di prendere contezza delle notificazioni eseguite al detto domicilio digitale – risultante dalla visura camerale prodotta dal reclamato creditore, risalente al
31.3-.2025 – il cui stato “inattivo”, avuto riguardo alla data della notifica, ovvero al 16.4.2025, è
3 peraltro oggetto di mera allegazione di parte. Sicché non ha pregio l'assunto della società reclamante secondo cui la stessa non sarebbe stata messa in grado “di conoscere di essere in possesso di una nuova casella PEC”, ovvero più esattamente di essere tenuta “ad utilizzare tale adempimento”, atteso che la prospettazione difensiva, nei termini precisati, in ogni modo non consente di configurare le pretese inadempienze in capo alla . Infatti, ogni imprenditore, individuale o Parte_2
collettivo, è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata che costituisce l'indirizzo pubblico informatico con onere di attivarlo, tenerlo operativo e rinnovarlo nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso, laddove la responsabilità relativa a tale adempimento, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo al riguardo alcun compito di verifica l'Ufficio camerale (Cass. 6866/2022).
In ordine alla (effettivamente non rituale) costituzione del contraddittorio nei confronti del socio illimitatamente responsabile, fondatamente richiamata la reclamante l'ultimo periodo del comma 8 dell'art. 40 del CCII, a mente del quale “per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito è data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento”; adempimenti, questi ultimi, pacificamente omessi, dal momento che il ricorso del creditore procedente, attuale reclamata , unitamente al decreto del GD di fissazione al 10.6.2025 della udienza di CP_2 comparizione, è stato notificato alla reclamante quale socia accomandataria Parte_1 illimitatamente responsabile della . Controparte_1
a mezzo UNEP il 2.5.2025 mercé il solo deposito presso la casa comunale, avendo rinvenuto
“domicilio chiuso” (ovvero quello risultante dal certificato di residenza – alla via Dell'Arco 2 in San
UF –, neppure coincidente con la sede sociale, alla via Mazzini 78. Fondatamente eccepisce la reclamante come “l'obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC per amministratori e liquidatori di società di capitali e di persone, distinto da quello della società, va soddisfatto entro il 31 dicembre 2025
(salvo proroghe, secondo la legge di Bilancio 2025)”. In altri termini, alla data della notifica, non era ancora maturato l'obbligo legale della reclamante socia accomandataria – la cui qualità anche di legale rappresentante dell'impresa risulta dalla detta visura – di munirsi del domicilio digitale.
Infatti, l'art. 13, comma 3, lettera b) della legge 30.12.2024 n. 287 dispone che “il domicilio digitale dei predetti amministratori – ovvero l'amministratore unico o l'amministratore delegato o, in mancanza, il presidente del consiglio di amministrazione, giusta la formulazione della precedente lettera a) – “non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa. Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori “entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico”. Mette 4 conto soggiungere per completezza come la Corte regolatrice abbia condiviso la tesi secondo cui
“sembra potersi sostenere che la notificazione nei confronti dei soci illimitatamente responsabili debba essere compiuta nelle forme ordinarie e, dunque, ai sensi degli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ. Induce a tale conclusione, innanzitutto, il fatto che l'art. 15, comma 3, I.fall., giusta la sua formulazione, regola la sola ipotesi di instaurazione del contraddittorio nei confronti del debitore principale, sia esso un imprenditore individuale o una società commerciale, poiché non reca alcun richiamo all'art. 147 I.fall.; conforta questa tesi la circostanza che i soci illimitatamente responsabili, in quanto tali, non sono obbligati a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata da comunicare alla Camera di Commercio, talché, anche qualora ne dispongano, la irreperibilità all'indirizzo informatico non può essere ritenuta colpevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, I.fall” (Cass. 16864/2018, pagina 9).
§. 4 Con il secondo motivo lamenta la reclamante come laddove la società posta in liquidazione giudiziale fosse stata messa nella possibilità di partecipare al procedimento avrebbe potuto dimostrare di essere una “impresa minore”, non assoggettata al detto rimedio.
Deduce infatti come dall'analisi dei conti economici relativi agli anni di esercizio 2022, 2023 e 2024 si deduce la mancanza dei 3 detti requisiti allatto della proposizione della istanza da parte della società ovvero: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non CP_2
superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila>.
§. 4 Il motivo è infondato.
Si rileva la natura informale della documentazione prodotta dalla reclamante a sostegno del motivo, affatto priva di valenza probatoria, a fronte della declaratoria di liquidazione giudiziale fondata dal
Tribunale sul rilievo del mancato deposito delle scritture contabili prescritte dalla legge, unitamente all'esistenza di debiti tributari insoluti e alla circostanza che l'ultima dichiarazione dei redditi consultabile risale al 2021. Si rammenta come nel corso del procedimento prefallimentare il debitore sia tenuto a depositare i bilanci degli ultimi tre esercizi ed una situazione patrimoniale aggiornata. È noto che l'onere della prova circa la sussistenza congiunta dei requisiti di non fallibilità incombe sul debitore e che, a tale fine, i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare sono quelli approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c., sicché, ove difettino
5 tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità (Cass. 330912018); ugualmente, è pacifico che detti bilanci, comunque, costituiscono strumento di prova privilegiato dell'allegazione della non fallibilità, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, peraltro senza assurgere a prova legale, in quanto soggetti alla valutazione di attendibilità dei dati contabili in essi contenuti secondo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c.; sicché, qualora reputati motivatamente inattendibili,
l'imprenditore rimane onerato della prova della sussistenza dei requisiti della non fallibilità (Cass.
30516/2018).
Pertanto, in parziale accoglimento del reclamo, va revocata la apertura della liquidazione giudiziale limitatamente alla reclamante in proprio, nella qualità di socio accomandatario Parte_1 della disposta in forza della Controparte_1 impugnata sentenza del Tribunale di Lagonegro n. 18/25 del 3.7.2025 ad integrazione della sentenza n. 18/25 pubblicata il 2.7.2025; va tuttavia rigettato il reclamo proposto da quale Parte_1 legale rapp.te p.t. della e, per Controparte_1
l'effetto, va confermata l'impugnata sentenza del Tribunale di Lagonegro n. 18/25 pubblicata il
2.7.2025 di apertura della l.g. nei confronti della Controparte_1
[...]
Mette conto soggiungere come nel procedimento per la dichiarazione di fallimento di società con soci illimitatamente responsabili, l'obbligo di convocazione in camera di consiglio del socio
(illimitatamente responsabile), sancito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 110 del 1972, trova giustificazione non in un generico interesse del socio stesso riferito alla dichiarazione di fallimento della società, ma nel fatto che detta dichiarazione produce anche il suo fallimento;
ne consegue che, siccome la sentenza che dichiara il fallimento della società e dei soci contiene una pluralità di statuizioni (ossia una pluralità di dichiarazioni di fallimento), tra le quali esiste un rapporto di dipendenza unidirezionale (nel senso che la dichiarazione di fallimento del socio trova il suo presupposto nella dichiarazione di fallimento della società, la cui nullità travolge anche l'altra dichiarazione, mentre non è vero il contrario), in difetto di convocazione del socio, essendo violato il diritto di difesa dello stesso e non della società, la conseguente nullità riguarda il suo fallimento, non anche quello della società medesima (Cass. 7181/2013; Cass. 1105/2016 in tema di obbligo di convocazione di questi ultimi, sancito dall'art. 147, comma 3, l.fall., nel testo successivo alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 5 del 2006; Cass. 25140/2018).
Segue alla soccombenza:
6 a) la condanna della reclamata alla rifusione in favore della reclamante CP_2 Parte_1 in proprio, nella qualità di socio accomandatario della Controparte_1
delle spese del presente procedimento, liquidate in dispositivo ai sensi del dm
[...]
147/22, nonché avuto riguardo ai parametri minimi, attesa la non complessità dell'unica questione affrontata, e al valore indeterminabile della causa;
b) la condanna della reclamante quale legale rapp.te p.t. della Parte_1 [...]
alla rifusione in favore della reclamata Controparte_1 CP_2 delle spese del presente procedimento, liquidate in dispositivo ai sensi del dm 147/22, nonché avuto riguardo ai parametri minimi, attesa la non complessità dell'unica questione affrontata, e al valore indeterminabile della causa.
Sono ravvisabili le prescritte ragioni per compensare le spese del presente procedimento tra la reclamante in proprio, nella qualità di socio accomandatario e nella qualità di Parte_1 legale rapp.te p.t. della e la Controparte_1 reclamata Curatela, giacché a quest'ultima non riconducibile tanto l'avvio del procedimento sfociato nella reclamata declaratoria di liquidazione giudiziale, quanto l'osservanza delle disposizioni a presidio della rituale instaurazione del contraddittorio.
Non è ravvisabile mala fede o colpa grave - da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, inferibili da insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, dalla proposizione di impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito da errori grossolani nella redazione dell'impugnazione (Cass. 34429/24), ipotesi tutte nella specie non ricorrenti – in capo alla reclamante nella qualità di legale rapp.te p.t. della Parte_1 Controparte_1
sicché va disattesa la domanda della Curale di condanna ai sensi degli articoli
[...]
96, comma 3, c.p.c. e 51, comma 15, CCII.
La conferma della liquidazione giudiziale disposta nei confronti dell'impresa
[...] esime dal disporre gli obblighi informativi di Controparte_1 cui all'art. 53, comma 4, CCII.
PQM
in parziale accoglimento del reclamo, revoca la apertura della liquidazione giudiziale limitatamente alla reclamante in proprio, nella qualità di socio accomandatario della MARMO Parte_1
7 SUPERMERCATI GROUP disposta in forza della impugnata sentenza del Controparte_1
Tribunale di Lagonegro n. 18/25 del 3.7.2025 ad integrazione della sentenza n. 18/25 pubblicata il
2.7.2025; rigetta il reclamo proposto da quale legale rapp.te p.t. della Parte_1 [...]
e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza Controparte_1 del Tribunale di Lagonegro n. 18/25 pubblicata il 2.7.2025 di apertura della l.g. nei confronti della
Controparte_1
condanna la reclamata alla rifusione in favore della reclamante in CP_2 Parte_1 proprio, nella qualità di socio accomandatario della Controparte_1
delle spese del presente procedimento, liquidate in complessivi € 5.000,00
[...] per compensi, oltre Iva e Cpa, se dovute, oltre rimborso forf. nella misura del 15% dei compensi;
condanna la reclamante quale legale rapp.te p.t. della Parte_1 [...]
alla rifusione in favore della reclamata Controparte_1 CP_2 delle spese del presente procedimento, liquidate in complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre Iva e
Cpa, se dovute, oltre rimborso forf. nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione all'Avv.
NS ZI quale distrattario;
compensa le spese del presente procedimento tra la reclamante in proprio, nella Parte_1 qualità di socio accomandatario, e nella qualità di legale rapp.te p.t. della
[...]
e la reclamata Curatela;
Controparte_1
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 51, comma 12, del decreto legislativo
14/2019, come modificato dall'art. 12, comma 9, del decreto legislativo 136/24
Così deciso il 25.11.2025 Il Presidente rel.
dr. QU ST
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