Articolo 3 della Legge 14 giugno 1990, n. 158
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Versione
23 giugno 1990
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1 gennaio 1995
Art. 3. 1. A decorrere dall'anno 1991 il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all' articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , e' costituito:
a) da una quota fissa pari a quella assegnata nell'anno 1990 ai sensi dell' articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , al netto delle assegnazioni su leggi di settore confluite nel fondo;
b) da una quota variabile, determinata con la legge finanziaria su base triennale, comprensiva degli stanziamenti annuali previsti dalle vigenti leggi di settore.
(( 2. Alla individuazione delle leggi di settore i cui stanziamenti devono costituire la quota variabile di cui al comma 1, lettera b), da destinare esclusivamente al finanziamento dei programmi regionali di sviluppo delle regioni a statuto ordinario, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Con delibera del CIPE, su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri di ripartizione fra le regioni della quota variabile nell'ambito di comparti funzionali individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2.
4. Le regioni sono tenute a presentare annualmente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una relazione sullo stato di attuazione dei programmi di sviluppo finanziati con la quota variabile )) 5. Alle erogazioni in favore delle regioni previste dal presente articolo provvede il Ministro del bilancio e della programmazione economica.
6. I provvedimenti statali che direttamente o indirettamente comportino nuove funzioni o ulteriori compiti per le regioni, o modifichino quelli esistenti aggravandone gli oneri di gestione, debbono indicare le risorse occorrenti per la loro adeguata copertura.
7. Ulteriori leggi che dispongano interventi da affidare alle regioni debbono prevedere la confluenza degli stanziamenti nel fondo di cui al comma 1, lettera b).
Entrata in vigore il 1 gennaio 1995
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