Art. 36. Competenze del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali). 1. Il comitato amministratore, di cui all'articolo 35, ha i seguenti compiti:
a) predisporre, in conformita' ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare le modalita' di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;
c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amminitrazione, che le trasmette con proprio motivato parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonche' sull'andamento della gestione, proponendo, con le modalita' di cui alla lettera c), i provvedimenti necessari per assicurare l'equilibrio;
e) decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione o concernenti in genere, l'attuazione della legge 22 luglio 1966, n. 613 , e successive modificazioni e integrazioni, non attribuiti ad altro organo;
f) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione per i trattamenti integrativi di previdenza;
g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.
Nota all' art. 36, comma 1, lettera e):
Per la legge n. 613/1966 si veda la precedente nota all'art. 34, comma 1.
a) predisporre, in conformita' ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare le modalita' di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;
c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amminitrazione, che le trasmette con proprio motivato parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonche' sull'andamento della gestione, proponendo, con le modalita' di cui alla lettera c), i provvedimenti necessari per assicurare l'equilibrio;
e) decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione o concernenti in genere, l'attuazione della legge 22 luglio 1966, n. 613 , e successive modificazioni e integrazioni, non attribuiti ad altro organo;
f) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione per i trattamenti integrativi di previdenza;
g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.
Nota all' art. 36, comma 1, lettera e):
Per la legge n. 613/1966 si veda la precedente nota all'art. 34, comma 1.