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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 01/10/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
CE RD, all'udienza dello 01.10.2025, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. NI Salvatore
Giustiniano nell'interesse di e dall'Avv. NI IZ nell'interesse CP_1 dell' , ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente CP_2
SENTENZA nella causa iscritta al n. 489/2025 R.G., promossa
DA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
TI NI AL Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) in Controparte_3 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
NI IZ
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.02.2025, il ricorrente, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per CP_3 fruire dell'indennità d'accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980 dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Resisteva in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il CP_3 rigetto. La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va respinto.
Va anzitutto rilevato che l'art. 1 della legge n. 18/1980, annovera tra le condizioni per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, oltre alla qualifica di invalido civile, anche l'ulteriore condizione, alternativa e prevista indistintamente per tutte le età, consistente nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero nell'incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, necessitando di continua assistenza.
Il consulente tecnico d'ufficio, sulla base della visita medica espletata e dell'esame della documentazione sanitaria in atti, ha concluso la sua relazione affermando che l'istante non ha necessità di assistenza continua, essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, né versa nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Invero, il Consulente ha fornito completa e adeguata risposta al quesito a lui sottoposto e in seno alle conclusioni dell'elaborato peritale si è così espresso: “Il periziando CP_1 nato il [...] a [...] e residente a [...]in C/da Ciavolo 282 , esaminata la documentazione agli atti , visto l'esame obiettivo in atto è in grado di mangiare, lavarsi , vestirsi , contenere urine , assumere farmaci utilizzare il denaro , motivo per cui è da considerare : Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età :
Lieve 34-66% , senza diritto all'indennità di accompagnamento ex art.1 L. 18/80 , scale ADL 5/6 e
IADL 6/8 , non trovandosi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ed essendo in grado di compiere da solo gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua”.
Le conclusioni cui è pervenuto il ctu vanno condivise, perché immuni da vizi logico- giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
Il ricorso va, quindi, respinto.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate con CP_3 separato provvedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso dichiara parte ricorrente non in possesso dei requisiti previsti dalla legge per beneficiare dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980 e dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento. CP_3
Così deciso in Marsala, il 01/10/2025
IL GIUDICE
CE RD
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice CE
RD, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.