CASS
Sentenza 2 febbraio 2024
Sentenza 2 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2024, n. 4851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4851 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LL NI nato il [...] IG MB nato a [...] il [...] CC NI nato il [...] avverso la sentenza DE 20/01/2023 DEla CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
udito il Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. procedimento a trattazione scritta. Il Presidente dà atto che l'avvocato ARIENZO ROSARIO, DE Foro di Napoli, ha eccepito l'omesso avviso DEl'udienza odierna e pertanto chiede il rinvio DEla stessa. Il Collegio, verificato che al predetto difensore sono stati notificati sia l'avviso DEl'udienza odierna, sia il provvedimento sulla trattazione orale, sia la requisitoria DE Procuratore Generale, dispone procedersi alla trattazione DE ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 4851 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 18/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari DE Tribunale di Napoli in data 18 aprile 2022 nei confronti di NI LL, TO IG e NI CC, revocando le pene accessorie DEl'interdizione dai pubblici uffici e legale e confermando nel resto le condanne di NI LL e TO IG alla pena di anni 3 mesi 8 di reclusione ed C 12.000 di multa per i reati di cui ai capi 1 (artt. 612 c. 2 e 3, 639 e 416 bis.1 cod. pen) e 2 (artt. 110 cod. pen., 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497, aggravato ai sensi DEl'art.416-bis.1, comma 1 cod. pen.) e di NI CC alla pena di anni 4 mesi 4 di reclusione ed C 18.000 di multa per i reati di cui ai capi 1, 2 e 3 (artt. 110 cod. pen., 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497, aggravato ai sensi DEl'art.416-bis.1, comma 1 cod. pen.). Con concorde valutazione di entrambi i Giudici di merito, gli imputati sono stati ritenuti responsabili DE reato di minacce aggravate ai danni di TO CO (capo 1) e di detenzione e porto d'arma comune da sparo (capo 2), sulla base DEle dichiarazioni rese da RI AR, DEle operazioni tecniche di intercettazione, nonché DEle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese da NI AN. Dalle fonti di prova emergeva in particolare che, in data 3 maggio 2018, i tre imputati, OR quale autista DE veicolo utilizzato per raggiungere l'abitazione di CO, AN quale mandante e GN quale esecutore materiale, esplodevano, con una pistola cal. 7,65, una pluralità di colpi d'arma da fuoco all'indirizzo DEl'abitazione di TO CO. Il AN è stato altresì ritenuto responsabile DEla illegale detenzione di un'arma comune da sparo (una pistola marca Glock cal. 9), il 26 maggio 2021. 2. Avverso l'indicata sentenza hanno proposto tempestivi ricorsi gli imputati, denunciando i vizi di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. NI LL denuncia, per il tramite DE difensore, avv. Raffaele Micillo, quattro vizi. 2.1.1. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192, 125 e 546 cod. proc. pen. Il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto integrata la consapevolezza in capo all'imputato circa la partecipazione all'azione di fuoco contestata;
evidenzia sul punto la contraddittorietà DEla motivazione DEl'impugnata sentenza laddove ha riportato le plurime ed inconciliabili versioni dei fatti rese dalla teste AR (legata da relazione sentimentale con il OR); evidenzia come il 2 collaboratore di giustizia OR OM nulla abbia riferito in ordine alla partecipazione DE OR all'azione DEittuosa;
censura la sentenza per avere omesso qualsiasi valutazione sul contenuto DEla conversazione intercettata di cui al progr. 178 DE 12/10/2020. 2.1.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 416 bis. 1 cod. pen. La Corte territoriale non ha indicato alcun elemento dal quale poter desumere la consapevolezza, in capo al OR, DEle finalità perseguite da GN attraverso l'azione intimidatoria consumata ai danni DE CO. 2.1.3. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 62 bis cod. pen. Il diniego DEle attenuanti generiche da parte DEla Corte territoriale è censurabile in quanto i Giudici non hanno tenuto conto DEla condotta processuale DEl'imputato, DEla sua personalità, DEl'occasionalità DE fatto e DEl'assenza di collegamenti con ambienti DEla criminalità. 2.1.4. Con il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla duplicazione DEla contestazione in tema di armi, essendosi contestato, al capo 2, sia la detenzione che il porto, nonostante l'unicità DEla condotta. 2.2. TO IG e NI CC, con unico atto a firma DEl'avv. Rosario Arienzo, articolano un solo motivo con il quale lamentano il diniego DEle circostanze attenuanti generiche. Entrambi gli imputati hanno ammesso i fatti;
il loro comportamento processuale avrebbe dovuto indurre i Giudici di merito a mitigare il trattamento sanzionatorio attraverso la concessione DEle circostanze attenuanti generiche. 3. Il sostituto Procuratore Generale, dott. Luca Tampieri, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di NI OR è inammissibile. 1.1. Il primo motivo, con il quale l'imputato contesta l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati per i quali è intervenuta condanna, sotto il profilo DEl'assenza di prova DEla consapevolezza di partecipare ad una azione di fuoco, sconta la sua natura fattuale e meramente reiterativa di censure mosse in sede di 3 gravame e devolute alla Corte territoriale che le ha risolte con motivazione scevra da aporie logiche e pertanto insindacabile in questa sede. Preliminarmente, si precisa che ci si trova al cospetto DEla conferma nei medesimi termini DEla sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioè ad una c.d. "doppia conforme". Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che, a presidio DE devolutum, discende dalla pretermissione DEl'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 DE 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 DE 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 DE 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 DE 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo DE vizio di motivazione secondo la nuova espressione DEl'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito DE medesimo compendio probatorio. Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni DEle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 DE 12/06/2019, Rv. 277218), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti DEla loro rilevanza. Ciò premesso, la Corte d'appello ha evidenziato come la piena responsabilità DE OR - il quale ha ammesso di avere materialmente condotto l'autovettura utilizzata per compiere l'agguato - nel fatto DEittuoso che ci occupa trovasse fondamento nelle dichiarazioni rese da RI AR alla polizia giudiziaria il 18/08/2020, allorquando ella dichiarava che il OR si era reso disponibile a mettere a disposizione, per l'azione di fuoco, la propria macchina e che, successivamente ai fatti, OR le disse che la spedizione non aveva avuto buon esito, e che, «come da accordi, a sparare era stato lo GN». I Giudici di merito hanno anche analizzato quanto dalla medesima AR in precedenza affermato nel corso di una telefonata anonima alle forze DEl'ordine, osservando come non fosse apprezzabile alcuna contraddizione con quanto poi dichiarato a sommarie informazioni testimoniali, come eccepito dalla difesa, e pedissequamente riproposto in questa sede di legittimità, stante la diversa natura dei due atti. Peraltro, la Corte (pag. 5) ha anche riportato le dichiarazioni rese da NI AN che, nell'assumersi la piena responsabilità DE fatto DEittuoso, aveva anche dichiarato che il OR «era pienamente consapevole DEl'obiettivo DE raid compiuto il 3.5.2018, DE fatto che lo GN era armato». I Giudici di merito 4 hanno attribuito, secondo una logica e coerente valutazione insindacabile in questa sede, piena credibilità alle dichiarazioni DE dichiarante. La circostanza che il collaboratore OM, nel narrare quanto a sua conoscenza in ordine al fatto DEittuoso in giudizio, non abbia parlato DE OR si rivela DE tutto irrilevante: OM infatti, che non aveva partecipato all'azione, aveva saputo DEl'azione di fuoco esclusivamente de relato, e precisamente da parte di tale AL LI;
peraltro va ancora ricordato come la partecipazione materiale al fatto è stata ammessa dallo stesso OR che non ha negato di avere nell'occasione condotto la sua autovettura con a bordo GN, ma ha contestato il suo coinvolgimento sotto il profilo DEla mancata consapevolezza di quanto sarebbe poi accaduto. Quanto alla censurata mancata considerazione da parte DEla Corte territoriale DE contenuto DEla conversazione telefonica n. 178 DE 12/10/2022, il ricorso è sul punto a-specifico e non autosufficiente. Si è, infatti, chiarito che «in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito DEl'entrata in vigore DEl'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza DE ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte DE ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria DE giudice che ha emesso il provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 5897 DE 03/12/2020 - dep. 2021, Cossu, Rv. 280419; analogamente in precedenza Sez. 1, n. 48422 DE 09/09/2019, Novella, Rv. 277796). Peraltro, va osservato come la Corte territoriale (pag. 5) abbia preso in esame le conversazioni intercorse tra OR ed il padre Giorgio, osservando conclusivamente che «l'inverosimiglianza DEle giustificazioni fornite tese a confortare la propria estraneità veniva evidenziata anche dallo stesso genitore DEl'imputato». E' evidente come, a fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, il ricorrente inviti ad una rivalutazione di elementi fattuali non consentita in questa sede, riproponendo peraltro argomenti con i quali la sentenza impugnata risulta essersi già confrontata in termini non manifestamente illogici, come quelli sopra riportati. 1.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo, con il quale il ricorrente contesta, sotto il profilo DEla violazione di legge, il riconoscimento DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.. Sul punto giova premettere che l'art. 416-bis.1 cod. pen. contempla due differenti aggravanti, consistenti, rispettivamente, nella commissione di un reato avvalendosi deile condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività DEle associazioni previste dallo stesso articolo. 5 j La prima circostanza ricorre quando le modalità esecutive DEla condotta siano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica DEl'agire mafioso, quand'anche quest'ultima non sia direttamente indirizzata sui soggetti passivi, ma risulti comunque funzionale a una più agevole e sicura consumazione DE reato (Sez. 1, n. 38770 DE 22/06/2022, Iaconis, Rv. 283637 - 01); e ha natura oggettiva, dovendo essere riferita all'attività DEl'associazione in quanto tale e non necessariamente alla condotta DE singolo partecipe (Sez. U, n. 25191 DE 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259589 - 01). Viceversa, la seconda aggravante ha natura soggettiva inerendo ai motivi a DEinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole DEla finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 DE 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 - 01) Ebbene, la corte territoriale (pag. 6) ha fornito ampia motivazione in ordine alla sussistenza di detta aggravante sia sotto il profilo DE metodo mafioso, sia sotto il profilo DEl'agevolazione mafiosa. Quanto alla consapevolezza in capo al OR DEla finalità agevolatrice DE clan mafioso, essa si desume con chiarezza dalle argomentazioni spese in ordine alla prova DEla piena consapevolezza DE OR nella perpetrazione DE DEitti sub 1) (e dei correlati DEitti in tema di violazione legge armi di cui al capo 2): peraltro va ricordato che non solo la AR e il AN, nelle dichiarazioni rispettivamente rese, descrivevano le finalità DEl'azione (il controllo DE territorio di Massa di Somma e San Sebastiano), ma lo stesso OR, in sede di spontanee dichiarazioni al PM, dichiarava che l'azione «era da inquadrarsi nella lotta tra clan rivali», sia pure affermando di averlo saputo solo successivamente ai fatti. 1.3. Il terzo motivo, con il quale la Difesa di OR si duole DEla mancata concessione DEle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. Va infatti ricordato che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi DEl'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti DEla propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse DEl'imputato (Sez. 3, n. 28535 DE 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 DE 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 6, n. 42688 DE 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419). Il giudice, nell'esercizio DE suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento DEla pena concreta alla gravità effettiva DE reato ed alla personalità DE reo. Pertanto, il diniego DEle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo 6 o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione. È pertanto sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali DEl'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n. 3896 DE 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 2, n. 3609 DE 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 41365 DE 28/10/2010, Straface, Rv. 248737). Nel caso di specie, la Corte ha rilevato da un lato l'assenza di elementi tali da ritenere il definitivo allontanamento (anche) di OR dagli ambienti criminali e la gravità DE fatto, dall'altro ha osservato che la pena risultava già essere stata irrogata «nei minimi termini (anche inferiori a quelli che sarebbero stati congrui alla fattispecie)». 1.4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato: come condivisibilmente osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, i Giudici di merito hanno dato continuità al principio per cui in tema di reati concernenti le armi, il DEitto di porto illegale assorbe per continenza quello di detenzione, escludendone il concorso materiale, solo quando la detenzione DEl'arma inizi contestualmente al porto DEla medesima in luogo pubblico e sussista altresì la prova che l'arma non sia stata in precedenza detenuta. (In motivazione, la Corte ha affermato che, in mancanza di alcuna specificazione da parte DEl'imputato circa la contemporaneità DEle due condotte, il giudice di merito non è tenuto ad effettuare verifiche, potendo attenersi al criterio logico DEla normale anteriorità DEla detenzione rispetto al porto). (Sez. 1 -, Sentenza n. 27343 DE 04/03/2021 Ud. (dep. 15/07/2021) Rv. 281668 - 01. 2. Del pari inammissibile è il comune motivo di ricorso proposto dalla difesa nell'interesse di TO IG e NI CC, con il quale ci si duole DEla mancata concessione DEle circostanze attenuanti generiche. Ebbene, a fondamento DEla statuizione contestata, la Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato i plurimi precedenti penali di entrambi gli imputati, «che avrebbero giustificato per entrambi il riconoscimento DEla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale», nonché l'assenza di elementi tali da ritenere il definivo allontanamento dagli ambienti criminali, le circostanze DE fatto, ed ha considerato infine che la pena risultava già essere stata irrogata «nei minimi termini (anche inferiori a quelli che sarebbero stati congrui alla fattispecie)». Il Giudice di merito si è adeguato al consolidato orientamento di questa Corte, per cui, al fine di ritenere od escludere la configurabilità di circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento DE beneficio: anche un solo elemento attinente alla personalità DE 7 colpevole od all'entità DE reato ed alle modalità di esecuzione di esso può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (cfr., Sez. 2, n. 3609 DE 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163). 3. All'inammissibilità DE ricorso consegue, ai sensi DEl'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento DEle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione DEla causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 DE 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore DEla Cassa DEle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di Euro tremila in favore DEla cassa DEle ammende. Così deciso il 18/10/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
udito il Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. procedimento a trattazione scritta. Il Presidente dà atto che l'avvocato ARIENZO ROSARIO, DE Foro di Napoli, ha eccepito l'omesso avviso DEl'udienza odierna e pertanto chiede il rinvio DEla stessa. Il Collegio, verificato che al predetto difensore sono stati notificati sia l'avviso DEl'udienza odierna, sia il provvedimento sulla trattazione orale, sia la requisitoria DE Procuratore Generale, dispone procedersi alla trattazione DE ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 4851 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 18/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari DE Tribunale di Napoli in data 18 aprile 2022 nei confronti di NI LL, TO IG e NI CC, revocando le pene accessorie DEl'interdizione dai pubblici uffici e legale e confermando nel resto le condanne di NI LL e TO IG alla pena di anni 3 mesi 8 di reclusione ed C 12.000 di multa per i reati di cui ai capi 1 (artt. 612 c. 2 e 3, 639 e 416 bis.1 cod. pen) e 2 (artt. 110 cod. pen., 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497, aggravato ai sensi DEl'art.416-bis.1, comma 1 cod. pen.) e di NI CC alla pena di anni 4 mesi 4 di reclusione ed C 18.000 di multa per i reati di cui ai capi 1, 2 e 3 (artt. 110 cod. pen., 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497, aggravato ai sensi DEl'art.416-bis.1, comma 1 cod. pen.). Con concorde valutazione di entrambi i Giudici di merito, gli imputati sono stati ritenuti responsabili DE reato di minacce aggravate ai danni di TO CO (capo 1) e di detenzione e porto d'arma comune da sparo (capo 2), sulla base DEle dichiarazioni rese da RI AR, DEle operazioni tecniche di intercettazione, nonché DEle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese da NI AN. Dalle fonti di prova emergeva in particolare che, in data 3 maggio 2018, i tre imputati, OR quale autista DE veicolo utilizzato per raggiungere l'abitazione di CO, AN quale mandante e GN quale esecutore materiale, esplodevano, con una pistola cal. 7,65, una pluralità di colpi d'arma da fuoco all'indirizzo DEl'abitazione di TO CO. Il AN è stato altresì ritenuto responsabile DEla illegale detenzione di un'arma comune da sparo (una pistola marca Glock cal. 9), il 26 maggio 2021. 2. Avverso l'indicata sentenza hanno proposto tempestivi ricorsi gli imputati, denunciando i vizi di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. NI LL denuncia, per il tramite DE difensore, avv. Raffaele Micillo, quattro vizi. 2.1.1. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192, 125 e 546 cod. proc. pen. Il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto integrata la consapevolezza in capo all'imputato circa la partecipazione all'azione di fuoco contestata;
evidenzia sul punto la contraddittorietà DEla motivazione DEl'impugnata sentenza laddove ha riportato le plurime ed inconciliabili versioni dei fatti rese dalla teste AR (legata da relazione sentimentale con il OR); evidenzia come il 2 collaboratore di giustizia OR OM nulla abbia riferito in ordine alla partecipazione DE OR all'azione DEittuosa;
censura la sentenza per avere omesso qualsiasi valutazione sul contenuto DEla conversazione intercettata di cui al progr. 178 DE 12/10/2020. 2.1.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 416 bis. 1 cod. pen. La Corte territoriale non ha indicato alcun elemento dal quale poter desumere la consapevolezza, in capo al OR, DEle finalità perseguite da GN attraverso l'azione intimidatoria consumata ai danni DE CO. 2.1.3. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 62 bis cod. pen. Il diniego DEle attenuanti generiche da parte DEla Corte territoriale è censurabile in quanto i Giudici non hanno tenuto conto DEla condotta processuale DEl'imputato, DEla sua personalità, DEl'occasionalità DE fatto e DEl'assenza di collegamenti con ambienti DEla criminalità. 2.1.4. Con il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla duplicazione DEla contestazione in tema di armi, essendosi contestato, al capo 2, sia la detenzione che il porto, nonostante l'unicità DEla condotta. 2.2. TO IG e NI CC, con unico atto a firma DEl'avv. Rosario Arienzo, articolano un solo motivo con il quale lamentano il diniego DEle circostanze attenuanti generiche. Entrambi gli imputati hanno ammesso i fatti;
il loro comportamento processuale avrebbe dovuto indurre i Giudici di merito a mitigare il trattamento sanzionatorio attraverso la concessione DEle circostanze attenuanti generiche. 3. Il sostituto Procuratore Generale, dott. Luca Tampieri, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di NI OR è inammissibile. 1.1. Il primo motivo, con il quale l'imputato contesta l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati per i quali è intervenuta condanna, sotto il profilo DEl'assenza di prova DEla consapevolezza di partecipare ad una azione di fuoco, sconta la sua natura fattuale e meramente reiterativa di censure mosse in sede di 3 gravame e devolute alla Corte territoriale che le ha risolte con motivazione scevra da aporie logiche e pertanto insindacabile in questa sede. Preliminarmente, si precisa che ci si trova al cospetto DEla conferma nei medesimi termini DEla sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioè ad una c.d. "doppia conforme". Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che, a presidio DE devolutum, discende dalla pretermissione DEl'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 DE 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 DE 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 DE 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 DE 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo DE vizio di motivazione secondo la nuova espressione DEl'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito DE medesimo compendio probatorio. Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni DEle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 DE 12/06/2019, Rv. 277218), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti DEla loro rilevanza. Ciò premesso, la Corte d'appello ha evidenziato come la piena responsabilità DE OR - il quale ha ammesso di avere materialmente condotto l'autovettura utilizzata per compiere l'agguato - nel fatto DEittuoso che ci occupa trovasse fondamento nelle dichiarazioni rese da RI AR alla polizia giudiziaria il 18/08/2020, allorquando ella dichiarava che il OR si era reso disponibile a mettere a disposizione, per l'azione di fuoco, la propria macchina e che, successivamente ai fatti, OR le disse che la spedizione non aveva avuto buon esito, e che, «come da accordi, a sparare era stato lo GN». I Giudici di merito hanno anche analizzato quanto dalla medesima AR in precedenza affermato nel corso di una telefonata anonima alle forze DEl'ordine, osservando come non fosse apprezzabile alcuna contraddizione con quanto poi dichiarato a sommarie informazioni testimoniali, come eccepito dalla difesa, e pedissequamente riproposto in questa sede di legittimità, stante la diversa natura dei due atti. Peraltro, la Corte (pag. 5) ha anche riportato le dichiarazioni rese da NI AN che, nell'assumersi la piena responsabilità DE fatto DEittuoso, aveva anche dichiarato che il OR «era pienamente consapevole DEl'obiettivo DE raid compiuto il 3.5.2018, DE fatto che lo GN era armato». I Giudici di merito 4 hanno attribuito, secondo una logica e coerente valutazione insindacabile in questa sede, piena credibilità alle dichiarazioni DE dichiarante. La circostanza che il collaboratore OM, nel narrare quanto a sua conoscenza in ordine al fatto DEittuoso in giudizio, non abbia parlato DE OR si rivela DE tutto irrilevante: OM infatti, che non aveva partecipato all'azione, aveva saputo DEl'azione di fuoco esclusivamente de relato, e precisamente da parte di tale AL LI;
peraltro va ancora ricordato come la partecipazione materiale al fatto è stata ammessa dallo stesso OR che non ha negato di avere nell'occasione condotto la sua autovettura con a bordo GN, ma ha contestato il suo coinvolgimento sotto il profilo DEla mancata consapevolezza di quanto sarebbe poi accaduto. Quanto alla censurata mancata considerazione da parte DEla Corte territoriale DE contenuto DEla conversazione telefonica n. 178 DE 12/10/2022, il ricorso è sul punto a-specifico e non autosufficiente. Si è, infatti, chiarito che «in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito DEl'entrata in vigore DEl'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza DE ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte DE ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria DE giudice che ha emesso il provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 5897 DE 03/12/2020 - dep. 2021, Cossu, Rv. 280419; analogamente in precedenza Sez. 1, n. 48422 DE 09/09/2019, Novella, Rv. 277796). Peraltro, va osservato come la Corte territoriale (pag. 5) abbia preso in esame le conversazioni intercorse tra OR ed il padre Giorgio, osservando conclusivamente che «l'inverosimiglianza DEle giustificazioni fornite tese a confortare la propria estraneità veniva evidenziata anche dallo stesso genitore DEl'imputato». E' evidente come, a fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, il ricorrente inviti ad una rivalutazione di elementi fattuali non consentita in questa sede, riproponendo peraltro argomenti con i quali la sentenza impugnata risulta essersi già confrontata in termini non manifestamente illogici, come quelli sopra riportati. 1.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo, con il quale il ricorrente contesta, sotto il profilo DEla violazione di legge, il riconoscimento DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.. Sul punto giova premettere che l'art. 416-bis.1 cod. pen. contempla due differenti aggravanti, consistenti, rispettivamente, nella commissione di un reato avvalendosi deile condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività DEle associazioni previste dallo stesso articolo. 5 j La prima circostanza ricorre quando le modalità esecutive DEla condotta siano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica DEl'agire mafioso, quand'anche quest'ultima non sia direttamente indirizzata sui soggetti passivi, ma risulti comunque funzionale a una più agevole e sicura consumazione DE reato (Sez. 1, n. 38770 DE 22/06/2022, Iaconis, Rv. 283637 - 01); e ha natura oggettiva, dovendo essere riferita all'attività DEl'associazione in quanto tale e non necessariamente alla condotta DE singolo partecipe (Sez. U, n. 25191 DE 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259589 - 01). Viceversa, la seconda aggravante ha natura soggettiva inerendo ai motivi a DEinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole DEla finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 DE 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 - 01) Ebbene, la corte territoriale (pag. 6) ha fornito ampia motivazione in ordine alla sussistenza di detta aggravante sia sotto il profilo DE metodo mafioso, sia sotto il profilo DEl'agevolazione mafiosa. Quanto alla consapevolezza in capo al OR DEla finalità agevolatrice DE clan mafioso, essa si desume con chiarezza dalle argomentazioni spese in ordine alla prova DEla piena consapevolezza DE OR nella perpetrazione DE DEitti sub 1) (e dei correlati DEitti in tema di violazione legge armi di cui al capo 2): peraltro va ricordato che non solo la AR e il AN, nelle dichiarazioni rispettivamente rese, descrivevano le finalità DEl'azione (il controllo DE territorio di Massa di Somma e San Sebastiano), ma lo stesso OR, in sede di spontanee dichiarazioni al PM, dichiarava che l'azione «era da inquadrarsi nella lotta tra clan rivali», sia pure affermando di averlo saputo solo successivamente ai fatti. 1.3. Il terzo motivo, con il quale la Difesa di OR si duole DEla mancata concessione DEle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. Va infatti ricordato che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi DEl'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti DEla propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse DEl'imputato (Sez. 3, n. 28535 DE 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 DE 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 6, n. 42688 DE 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419). Il giudice, nell'esercizio DE suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento DEla pena concreta alla gravità effettiva DE reato ed alla personalità DE reo. Pertanto, il diniego DEle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo 6 o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione. È pertanto sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali DEl'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n. 3896 DE 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 2, n. 3609 DE 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 41365 DE 28/10/2010, Straface, Rv. 248737). Nel caso di specie, la Corte ha rilevato da un lato l'assenza di elementi tali da ritenere il definitivo allontanamento (anche) di OR dagli ambienti criminali e la gravità DE fatto, dall'altro ha osservato che la pena risultava già essere stata irrogata «nei minimi termini (anche inferiori a quelli che sarebbero stati congrui alla fattispecie)». 1.4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato: come condivisibilmente osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, i Giudici di merito hanno dato continuità al principio per cui in tema di reati concernenti le armi, il DEitto di porto illegale assorbe per continenza quello di detenzione, escludendone il concorso materiale, solo quando la detenzione DEl'arma inizi contestualmente al porto DEla medesima in luogo pubblico e sussista altresì la prova che l'arma non sia stata in precedenza detenuta. (In motivazione, la Corte ha affermato che, in mancanza di alcuna specificazione da parte DEl'imputato circa la contemporaneità DEle due condotte, il giudice di merito non è tenuto ad effettuare verifiche, potendo attenersi al criterio logico DEla normale anteriorità DEla detenzione rispetto al porto). (Sez. 1 -, Sentenza n. 27343 DE 04/03/2021 Ud. (dep. 15/07/2021) Rv. 281668 - 01. 2. Del pari inammissibile è il comune motivo di ricorso proposto dalla difesa nell'interesse di TO IG e NI CC, con il quale ci si duole DEla mancata concessione DEle circostanze attenuanti generiche. Ebbene, a fondamento DEla statuizione contestata, la Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato i plurimi precedenti penali di entrambi gli imputati, «che avrebbero giustificato per entrambi il riconoscimento DEla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale», nonché l'assenza di elementi tali da ritenere il definivo allontanamento dagli ambienti criminali, le circostanze DE fatto, ed ha considerato infine che la pena risultava già essere stata irrogata «nei minimi termini (anche inferiori a quelli che sarebbero stati congrui alla fattispecie)». Il Giudice di merito si è adeguato al consolidato orientamento di questa Corte, per cui, al fine di ritenere od escludere la configurabilità di circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento DE beneficio: anche un solo elemento attinente alla personalità DE 7 colpevole od all'entità DE reato ed alle modalità di esecuzione di esso può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (cfr., Sez. 2, n. 3609 DE 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163). 3. All'inammissibilità DE ricorso consegue, ai sensi DEl'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento DEle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione DEla causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 DE 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore DEla Cassa DEle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di Euro tremila in favore DEla cassa DEle ammende. Così deciso il 18/10/2023