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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/09/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1778/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesca Grassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1778/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. GRASSELLI EDDA elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore avv. GRASSELLI EDDA
ATTORI contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1
C.F. ) CP_3 P.IVA_2
(C.F. ) Parte_3 C.F._4
(C.F. ) CP_4 C.F._5
(C.F. ) CP_5 C.F._6
(C.F. ) Parte_4 C.F._7
(C.F. ) Parte_5 C.F._8
(C.F. Parte_6 C.F._9
(C.F. ) Parte_7 C.F._10
(C.F. ) Parte_8 C.F._11
(C.F. Parte_9 C.F._12
(C.F. ) Parte_10 C.F._13
(C.F. ) Parte_11 C.F._14
pagina 1 di 4 (C.F. ) Parte_12 C.F._15
(C.F. ) Parte_13 C.F._16
(C.F. Parte_14 C.F._17
(C.F. ) Parte_15 C.F._18
(C.F. ) Parte_16 C.F._19
(C.F. CP_6 C.F._20
(C.F. ) CP_7 C.F._21
(C.F. ) CP_8 C.F._22
(C.F. ) Controparte_9 C.F._23
CONVENUTI
Oggetto: usucapione di servitù di distanza dal confine inferiore a quella di legge o regolamentare.
Conclusioni
Gli attori hanno concluso come alla udienza del giorno 23 settembre 2025, celebratasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza. I convenuti sono rimasti contumaci.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato del 19/4/2024, e Parte_2 Parte_1 chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare l'intervenuta usucapione ventennale del diritto di servitù a mantenere il proprio fabbricato residenziale insistente sul fondo censito al catasto fabbricati del Comune di Villaverla (VI), foglio 6, particella n. 217, a distanza inferiore a quella legale dal fondo finitimo censito al catasto fabbricati del medesimo Comune, foglio 6, particella n. 24. Con ordine al competente Conservatore di trascrivere l'emananda sentenza e spese e competenze di causa rifusi in solo caso di opposizione.
In fatto ed in diritto, gli attori esponevano di essere proprietari per la quota della metà ciascuno di un fabbricato residenziale costituito da due unità immobiliari indipendenti site nel Comune di Villaverla
(VI), catasto fabbricati, foglio 6, particella n. 217. In particolare, occupava l'unità Parte_2 immobiliare e relative pertinenze di cui alla particella n. 217 subalterno 1 mentre Parte_1 occupava l'unità immobiliare e relative pertinenze di cui alla particella n. 217 subalterno 2. Detto fabbricato era antistante il composto da varie unità immobiliari, alcune destinate Parte_17 ad uso abitativo, altre ad uso commerciale, in proprietà ai convenuti, , , Controparte_9 CP_8
, , , , , CP_7 CP_6 Parte_16 Parte_15 Controparte_10 Parte_13
, , , ,
[...] Parte_12 Parte_11 Parte_10 Parte_9
, , , , Parte_8 Parte_7 Parte_6 Parte_5 Parte_4
pagina 2 di 4 , , CP_5 CP_4 Parte_3 Controparte_1 Controparte_2
(già Gli attori
[...] Controparte_11 CP_3 chiarivano che le due proprietà, da un lato quella attorea, dall'altro lato quella dei convenuti, non erano unite o aderenti, tuttavia insistevano su fondi finitimi, sicché condividevano certamente la linea di confine. Esponevano che il condominio veniva costruito ad una distanza di 10 metri dal Pt_17 confine comune mentre il fabbricato residenziale veniva costruito nel 1969 ad una distanza di Pt_2
1,60 metri dal medesimo, ovverossia a distanza inferiore prevista dall'art. 9 DM 1444/1968 che prevede dieci metri tra pereti finestrate e pareti di edifici antistanti in materia di distanze legali tra costruzioni rispetto al confine;
altresì il fabbricato veniva costruito a distanza inferiore di quella minima di cinque metri prevista dal regolamento comunale di Villaverla tra un edificio e i confini di proprietà.
e chiedevano allora al Tribunale di riconoscere l'intervenuto acquisto per Pt_2 Parte_1 usucapione del diritto di servitù a mantenere una distanza inferiore a quella prevista per legge e per regolamento comunale, atteso che la situazione di fatto esistente tra i due immobili era la stessa da oltre cinquant'anni, ricorrendo dunque l'ipotesi dell'art. 1158 c.c..
Nessuno si costituiva in giudizio per i convenuti e la contumacia veniva dichiarata sia con decreto ex art. 171 bis c.p.c. sia alla udienza del 26 novembre 2024.
La causa veniva istruita documentalmente e per il tramite di prove testimoniali assunte alla udienza del
18 febbraio 2025; all'esito veniva fissata la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Alla udienza di discussione del 23 settembre 2025 il procuratore di parte attrice discuteva richiamandosi agli atti e chiedeva l'accoglimento delle conclusioni dell'atto introduttivo ed il Giudice tratteneva la causa in decisione riservando il deposito della sentenza nei termini di legge.
* * *
La domanda è inammissibile, per le ragioni di seguito enunciate.
L'estratto di mappa allegato in giudizio da parte attrice (cfr. doc. 38 attori) mette in evidenza che il fondo di SC e OR SC su cui si erge il fabbricato oggetto di causa, censito al Pt_2
Comune di Villaverla, catasto fabbricati, foglio 6 mappale 217 sub 1 e sub 2, insieme a quello censito al catasto terreni, foglio 6, mappale n. 217 (cfr. doc. 1 attori), non confina con la particella n. 24, foglio
6, catasto fabbricati del medesimo Comune (particella attribuita ai convenuti quali proprietari di unità immobiliari del che appaiono titolari dei rispettivi subalterni: docc.
2-28 attori), Parte_17 bensì confina con il fondo identificato al catasto terreni come particella n. 680, altresì di proprietà attorea (cfr. doc. 1 attori;
doc. 31 attori) e questo, a sua volta, confina con il fondo censito quale particella n. 681, di proprietà tuttavia sconosciuta. Si intende dire, che il fondo attoreo non confina pagina 3 di 4 dunque, contrariamente a quanto rappresentato in atti, con la particella n. 24 dei convenuti.
Ne discende che essendo il fondo su cui insiste il fabbricato SC, costruito a distanza inferiore di legge e regolamento, confinante con un fondo diverso (particella n. 681) da quello attribuito in narrativa ai convenuti (particella n. 24), la legittimazione passiva di questi ultimi, pur ritualmente citati in giudizio, non sussiste. La domanda è dunque inammissibile (cfr. per quanto d'interesse, Cass. civ.,
Sez. II, Ordinanza, 24/01/2025, n. 1725).
Difetta poi l'interesse ad agire di parte attrice.
In effetti, sia la prospettazione dei fatti in giudizio sia la relazione illustrativa prodotta a firma del geom. (cfr. doc. 31 attori) evidenziano che in realtà il diritto preteso con la domanda di CP_12 acquisto a titolo originario da (diritto di servitù a conservare distanza Parte_18 inferiore a quella prevista per legge e regolamento) non è oggetto di contestazione da parte dei convenuti, alcuni dei quali invece parrebbero aver già espressamente aderito alla richiesta di ottenere il suo riconoscimento per via stragiudiziale (cfr. Tribunale Termini Imerese, 18/12/2006: “Affinché possa ritenersi sussistente l'interesse ad agire di un soggetto che chiede di essere dichiarato proprietario a titolo di usucapione di un determinato bene, è necessario che il diritto di proprietà o l'altro diritto che si assume essere stato usucapito formi oggetto di contestazione da parte di un terzo, vantando quest'ultimo un diritto proprio, al fine di potergli riconoscere la legittimazione passiva "ad causam", mancando la quale, in assenza di controversia tra le parti, la domanda diretta ad introdurre il giudizio di accertamento va dichiarata inammissibile per mancanza di interesse ad agire dell'attore”).
Anche per questa ragione la domanda è inammissibile.
Nulla sulle spese di lite, atteso l'esito della decisione e la contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 1778/2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA inammissibile la domanda proposta da e . Parte_1 Parte_2
2. NULLA sulle spese di lite.
3. SI PUBBLICHI.
Vicenza, 24 settembre 2025
Il Giudice
Francesca Grassi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesca Grassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1778/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. GRASSELLI EDDA elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore avv. GRASSELLI EDDA
ATTORI contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1
C.F. ) CP_3 P.IVA_2
(C.F. ) Parte_3 C.F._4
(C.F. ) CP_4 C.F._5
(C.F. ) CP_5 C.F._6
(C.F. ) Parte_4 C.F._7
(C.F. ) Parte_5 C.F._8
(C.F. Parte_6 C.F._9
(C.F. ) Parte_7 C.F._10
(C.F. ) Parte_8 C.F._11
(C.F. Parte_9 C.F._12
(C.F. ) Parte_10 C.F._13
(C.F. ) Parte_11 C.F._14
pagina 1 di 4 (C.F. ) Parte_12 C.F._15
(C.F. ) Parte_13 C.F._16
(C.F. Parte_14 C.F._17
(C.F. ) Parte_15 C.F._18
(C.F. ) Parte_16 C.F._19
(C.F. CP_6 C.F._20
(C.F. ) CP_7 C.F._21
(C.F. ) CP_8 C.F._22
(C.F. ) Controparte_9 C.F._23
CONVENUTI
Oggetto: usucapione di servitù di distanza dal confine inferiore a quella di legge o regolamentare.
Conclusioni
Gli attori hanno concluso come alla udienza del giorno 23 settembre 2025, celebratasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza. I convenuti sono rimasti contumaci.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato del 19/4/2024, e Parte_2 Parte_1 chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare l'intervenuta usucapione ventennale del diritto di servitù a mantenere il proprio fabbricato residenziale insistente sul fondo censito al catasto fabbricati del Comune di Villaverla (VI), foglio 6, particella n. 217, a distanza inferiore a quella legale dal fondo finitimo censito al catasto fabbricati del medesimo Comune, foglio 6, particella n. 24. Con ordine al competente Conservatore di trascrivere l'emananda sentenza e spese e competenze di causa rifusi in solo caso di opposizione.
In fatto ed in diritto, gli attori esponevano di essere proprietari per la quota della metà ciascuno di un fabbricato residenziale costituito da due unità immobiliari indipendenti site nel Comune di Villaverla
(VI), catasto fabbricati, foglio 6, particella n. 217. In particolare, occupava l'unità Parte_2 immobiliare e relative pertinenze di cui alla particella n. 217 subalterno 1 mentre Parte_1 occupava l'unità immobiliare e relative pertinenze di cui alla particella n. 217 subalterno 2. Detto fabbricato era antistante il composto da varie unità immobiliari, alcune destinate Parte_17 ad uso abitativo, altre ad uso commerciale, in proprietà ai convenuti, , , Controparte_9 CP_8
, , , , , CP_7 CP_6 Parte_16 Parte_15 Controparte_10 Parte_13
, , , ,
[...] Parte_12 Parte_11 Parte_10 Parte_9
, , , , Parte_8 Parte_7 Parte_6 Parte_5 Parte_4
pagina 2 di 4 , , CP_5 CP_4 Parte_3 Controparte_1 Controparte_2
(già Gli attori
[...] Controparte_11 CP_3 chiarivano che le due proprietà, da un lato quella attorea, dall'altro lato quella dei convenuti, non erano unite o aderenti, tuttavia insistevano su fondi finitimi, sicché condividevano certamente la linea di confine. Esponevano che il condominio veniva costruito ad una distanza di 10 metri dal Pt_17 confine comune mentre il fabbricato residenziale veniva costruito nel 1969 ad una distanza di Pt_2
1,60 metri dal medesimo, ovverossia a distanza inferiore prevista dall'art. 9 DM 1444/1968 che prevede dieci metri tra pereti finestrate e pareti di edifici antistanti in materia di distanze legali tra costruzioni rispetto al confine;
altresì il fabbricato veniva costruito a distanza inferiore di quella minima di cinque metri prevista dal regolamento comunale di Villaverla tra un edificio e i confini di proprietà.
e chiedevano allora al Tribunale di riconoscere l'intervenuto acquisto per Pt_2 Parte_1 usucapione del diritto di servitù a mantenere una distanza inferiore a quella prevista per legge e per regolamento comunale, atteso che la situazione di fatto esistente tra i due immobili era la stessa da oltre cinquant'anni, ricorrendo dunque l'ipotesi dell'art. 1158 c.c..
Nessuno si costituiva in giudizio per i convenuti e la contumacia veniva dichiarata sia con decreto ex art. 171 bis c.p.c. sia alla udienza del 26 novembre 2024.
La causa veniva istruita documentalmente e per il tramite di prove testimoniali assunte alla udienza del
18 febbraio 2025; all'esito veniva fissata la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Alla udienza di discussione del 23 settembre 2025 il procuratore di parte attrice discuteva richiamandosi agli atti e chiedeva l'accoglimento delle conclusioni dell'atto introduttivo ed il Giudice tratteneva la causa in decisione riservando il deposito della sentenza nei termini di legge.
* * *
La domanda è inammissibile, per le ragioni di seguito enunciate.
L'estratto di mappa allegato in giudizio da parte attrice (cfr. doc. 38 attori) mette in evidenza che il fondo di SC e OR SC su cui si erge il fabbricato oggetto di causa, censito al Pt_2
Comune di Villaverla, catasto fabbricati, foglio 6 mappale 217 sub 1 e sub 2, insieme a quello censito al catasto terreni, foglio 6, mappale n. 217 (cfr. doc. 1 attori), non confina con la particella n. 24, foglio
6, catasto fabbricati del medesimo Comune (particella attribuita ai convenuti quali proprietari di unità immobiliari del che appaiono titolari dei rispettivi subalterni: docc.
2-28 attori), Parte_17 bensì confina con il fondo identificato al catasto terreni come particella n. 680, altresì di proprietà attorea (cfr. doc. 1 attori;
doc. 31 attori) e questo, a sua volta, confina con il fondo censito quale particella n. 681, di proprietà tuttavia sconosciuta. Si intende dire, che il fondo attoreo non confina pagina 3 di 4 dunque, contrariamente a quanto rappresentato in atti, con la particella n. 24 dei convenuti.
Ne discende che essendo il fondo su cui insiste il fabbricato SC, costruito a distanza inferiore di legge e regolamento, confinante con un fondo diverso (particella n. 681) da quello attribuito in narrativa ai convenuti (particella n. 24), la legittimazione passiva di questi ultimi, pur ritualmente citati in giudizio, non sussiste. La domanda è dunque inammissibile (cfr. per quanto d'interesse, Cass. civ.,
Sez. II, Ordinanza, 24/01/2025, n. 1725).
Difetta poi l'interesse ad agire di parte attrice.
In effetti, sia la prospettazione dei fatti in giudizio sia la relazione illustrativa prodotta a firma del geom. (cfr. doc. 31 attori) evidenziano che in realtà il diritto preteso con la domanda di CP_12 acquisto a titolo originario da (diritto di servitù a conservare distanza Parte_18 inferiore a quella prevista per legge e regolamento) non è oggetto di contestazione da parte dei convenuti, alcuni dei quali invece parrebbero aver già espressamente aderito alla richiesta di ottenere il suo riconoscimento per via stragiudiziale (cfr. Tribunale Termini Imerese, 18/12/2006: “Affinché possa ritenersi sussistente l'interesse ad agire di un soggetto che chiede di essere dichiarato proprietario a titolo di usucapione di un determinato bene, è necessario che il diritto di proprietà o l'altro diritto che si assume essere stato usucapito formi oggetto di contestazione da parte di un terzo, vantando quest'ultimo un diritto proprio, al fine di potergli riconoscere la legittimazione passiva "ad causam", mancando la quale, in assenza di controversia tra le parti, la domanda diretta ad introdurre il giudizio di accertamento va dichiarata inammissibile per mancanza di interesse ad agire dell'attore”).
Anche per questa ragione la domanda è inammissibile.
Nulla sulle spese di lite, atteso l'esito della decisione e la contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 1778/2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA inammissibile la domanda proposta da e . Parte_1 Parte_2
2. NULLA sulle spese di lite.
3. SI PUBBLICHI.
Vicenza, 24 settembre 2025
Il Giudice
Francesca Grassi
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