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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/12/2025, n. 1974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1974 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2392/2023 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. ATZENI Parte_1 C.F._1
FR
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. CINUS CP_1 C.F._2
ETTORE
PARTE CONVENUTA
Oggi 2 dicembre 2025, scaduto il termine per il deposito di note scritte;
rilevato che sono state depositate note dai legali delle parti;
Il Giudice
Lette le note scritte per l'udienza, rilevato che veniva fissata udienza per la discussione in modalità trattazione scritta, deposita la seguente decisione pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice NA RB ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2392/2023 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. ATZENI Parte_1 C.F._1
FR
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. CINUS CP_1 C.F._2
ETTORE
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Pertanto, meritevole la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
In questo procedimento.
Si confermano per il resto, tutte le richieste formulate nelle precedenti difese.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA conclude affinché l'Ill.mo Tribunale adito, avuto riguardo alle questioni preliminari mosse, ed alle eccezioni proposte, contrariis reiectis, Voglia
(G) rigettare l'avversa domanda;
(H) sempre in via principale, previo accertamento della nullità del contratto di locazione azionato in questa sede da condannare l'attore alla restituzione delle Parte_1
pagina 2 di 8 somme indebitamente versate dalla signora dalla scadenza della CP_1 registrazione nel 2017, fino al presente, da liquidarsi in separato giudizio, con gli interessi;
(I) con ogni decisione conseguente in ordine alle spese, anche, eventualmente, avuto riguardo all'art. 96, c.p.c., per il profilo in ordine alla pendenza contestuale di altra lite in cui si è accertata l'assenza di presupposti di fatto e di diritto per potere procedere all'intimazione di sfratto. Salvis iuribus.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, di data
13.2.2023, quale amministratore di sostegno della sig.ra Parte_1 [...]
proprietaria dell'immobile in oggetto, ha intimato sfratto per morosità CP_2 nei confronti di . CP_3
Deduce, in particolare, che la stipulava contratto di locazione del 29.04.2016, CP_2 registrato in data 12.05.2016, relativo all'immobile in Assemini, via Catania n. 4, piano terra, distinto in Catasto al F. 24, mapp. 482, sub. 1, per il canone annuo di € 4.800,00, da versarsi in ratei di € 400,00 mensili;
che la conduttrice dopo il primo periodo di regolare adempimento, ha iniziato a corrispondere il canone alla fine del mese, rendendosi morosa dal mese di marzo 2020
(oggetto di altro procedimento) nonché da ultimo, delle ultime tre mensilità di dicembre
2022, gennaio 2023 e febbraio 2023, per complessivi € 1.200,00.
Insta pertanto per la convalida di sfratto.
Si costituisce dinanzi al giudice della convalida la conduttrice rilevando la CP_3 pendenza di altro giudizio fra le parti, ove era stata eccepita la mancata registrazione del contratto;
che tale fatto le aveva impedito di accedere ai benefici della Regione Sardegna, e del
Comune di Assemini, a sostegno dei contratti di locazione per le famiglie meritevoli dell'aiuto pubblico;
che non risultava che il , avesse acquisito l'autorizzazione del Giudice Pt_1 tutelare per promuovere lo sfratto per morosità; che la conduttrice ha sempre regolarmente effettuato i pagamenti, dapprima a mani del pagina 3 di 8 e successivamente mediante diversi metodi di pagamento quali vaglia postali Pt_1 intestati alla sig.ra CP_2 che a causa della variazione nella data di accredito mensile dello stipendio, negli ultimi giorni del mese, si era vista costretta, in accordo con il. , a modificare le date di Pt_1 versamento dei canoni di locazione;
che peraltro era la conduttrice a dovere ripetere delle somme nei confronti della proprietaria, posto che il figlio da mesi evita di curare il regolare funzionamento della condotta fognaria dell'abitazione, tanto che la polizia locale di Assemini minaccia di irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria;
produce inoltre due querele, depositate dall'intimata e dal figlio, contro il sig.
scaturenti dalla ostilità esistente fra le parti. Pt_1
Il giudice, attesa la opposizione alla convalida, disponeva la trasformazione del rito, concedendo termine per la mediazione.
Con successiva memoria la conduttrice deposita querele nei confronti del , accusato Pt_1 di molestie varie apportate all'immobile (crollo del soffitto del bagno dell'appartamento locato;
rottura della antenna;
appiccato il fuoco al contatore elettrico dell'abitazione).
Deduce di aver patito il prolungato distacco dell'impianto elettrico dell'abitazione, con danni e disagi;
che il aveva anche arrecato alla stessa molestie consistenti nel continuo suonare Pt_1 al citofono;
che per tal motivo la stessa vantava danni per oltre € 10.000 nei confronti del locatore da porre in compensazione.
Parte intimante con successiva memoria contesta quanto dedotto rielevando che la Più non aveva versato alcun canone dal dicembre 2022, ed a sostegno della sua morosità, pacifica, eccepiva crediti inesistenti e “con ragioni fantasiose al limite dell'inverosimile”.
Rileva la non necessità di autorizzazione del giudice tutelare stante il disposto di cui all'art. 374 n. 5 c.c. il quale prevede espressamente che “Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare…promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o si sfratto e di azioni per riscuotere frutti o
pagina 4 di 8 per ottenere provvedimenti conservativi”.
Seguivano plurimi rinvii per avvicendamento giudici.
La causa veniva assegnata al sottoscritto giudice, applicato a distanza ex art. 3 D.L.
117/2025, in data 14.10.2025, a seguito di variazione tabellare del Tribunale di Cagliari di data 8.10.2025.
La sottoscritta, con successivo provvedimento, fissava udienza per la discussione al
27.11.2025, udienza da tenersi in modalità trattazione scritta.
Nelle note di udienza parte dava atto della emanazione, in data 16 ottobre 2024, Pt_1 della sentenza n. 2214/2024 del tribunale di Cagliari, con la quale si disponeva la risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta, fissando per il rilascio il termine di giorni 30, dando atto che la decisione non veniva appellata che il rilascio avveniva, forzosamente, in data 9 settembre 2025.
Parte Più insisteva nelle domande e eccezioni svolte.
A seguito del deposito delle note di udienza il giudice procede al deposito del verbale con allegata la decisione.
***
Il presente giudizio, sorto come procedimento per convalida di sfratto, sorge con la intimazione del marzo 2023, nella quale si fa atto del mancato pagamento di una serie canoni locativi.
La conduttrice si è opposta alla convalida, per cui è stato modificato il rito.
Come noto, a seguito di detta modifica insorge un giudizio ordinario volto a vagliare la fondatezza della domanda dell'intimante, che si traduce, di fatto, in una richiesta di risoluzione per inadmepimento, connesso al mancato pagamento dei canoni.
Tale essendo la domanda svolta dall'intimante , deve procedersi, quindi, a Pt_1 declaratoria di cessazione della materia del contendere, posto che è emerso che il contratto
è stato risolto con sentenza del 16 ottobre 2024, in giudicato, e che l'immobile è stato liberato con restituzione alla proprietaria.
Ciò premesso, la causa rimane in decisione esclusivamente sulle domande in punto spese, dandosi atto che: parte intimante non ha svolto domanda di pagamento dei canoni (che pagina 5 di 8 possono essere sempre richiesti con separato decreto ingiuntivo); parte convenuta ha dedotto asseriti comportamenti illeciti del , ma non ha svolto Pt_1 alcuna domanda sul punto.
La convenuta si è limitata ad eccepire circostanze connesse alla invalidità della azione per mancata preventiva autorizzazione del giudice tutelare e di nullità del contratto per mancata registrazione, eccezioni che risultano assorbite dalla risoluzione del contratto medesimo affermata in altro giudizio.
Ciò premesso, come rilevato, detta statuizione ha comportato la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni dibattute dinanzi al sottoscritto giudice.
Come noto, con il termine di cessazione della materia del contendere ci si riferisce ad un istituto giuridico, di stretta elaborazione giurisprudenziale, che si fonda sul venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio, sulla scorta di circostanze poste in essere dalla medesime parti, per le più svariate ragioni, venir meno dell'interesse che non può che portare che alla definizione del giudizio (cfr. argomentando da Cassazione civ., sez. VI,
31.7.2018,n. 20182).
Pertanto, attesa la cessazione della materia del contendere, che viene con questa sentenza dichiarata, la causa viene in decisione al solo fine di stabilire la imputazione delle spese del giudizio, avendo parte appellante principale chiesto la compensazione delle spese, cui si oppone la appellante incidentale che ha chiesto la rifusione delle spese in suo favore.
Come noto, al fine di statuire sulle dette spese questo giudice deve individuare quella che è la c.d. soccombenza virtuale.
In giurisprudenza si rileva che “La cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso;
la composizione in tal modo della controversia giustifica… una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale”(Cass. Civ., sez. I, 13 settembre 2007, n. 19160; in senso conforme, cfr. Cass. Civ., sez. VI, ord. 11.2.2015, n. 2719).
Non rimane che entrare nel merito della causa ed analizzare, a tale solo fine, le domande pagina 6 di 8 svolte. Co Pacifico che fra la beneficiaria dell'Ads NI UN e la sia intercorso contratto di locazione. L'attore ha prodotto il relativo contratto (doc. 2) con la registrazione.
In virtù del contratto la conduttrice questa si è obbligata al versamento di un importo mensile;
non è in contestazione che da tempo la conduttrice non abbia più versato alcunché.
A seguito della mera produzione del contratto l'attore, locatore, assolve all'onere sullo stesso incombente;
ciò comporta che sia il conduttore a dover giustificare le motivazioni sottese al mancato pagamento.
La conduttrice deduce di non aver pagato a seguito di atti lesivi posti in essere dall'odierno attore . Pt_1
A fondamento di detta affermazione produce due querele, provenienti una dalla stessa ed una dal marito, con riferimento alle quali nessuna istruttoria è stata svolta.
Produce inoltre certificazione della polizia ambientale che attesta il mancato allaccio alle fognature;
peraltro si duole nella querela della presenza del con operai per Pt_1 sistemare le fognature.
Risultano prodotte fotografie relative ad un bagno non più utilizzabile a causa di devastanti rotture, ma nulla si deduce in ordine a chi avrebbe ridotto in tal modo i sanitari.
In ogni caso non ha mai formulato domanda di risarcimento danni ovvero di prove in ordine a danni asseritamente cagionati da . Pt_1
Pertanto la opposizione allo sfratto e poi alla risoluzione appare priva di fondamento ed effettuata al solo fine di permanere il più possibile all'interno della abitazione.
Quanto alle eccezioni formali dedotte, si è già rilevato che il contratto risulta registrato;
quanto alla mancata autorizzazione del giudice tutelare si ribadisce che la stessa non è necessaria ex art. 374 n. 5 c.c. posto che in tutti i casi in cui si tratta di porre in essere atti conservativi di beni, come nel caso dello sfratto, detta autorizzazione non risulta necessaria.
Deve quindi accertarsi la soccombenza virtuale della convenuta.
Risulta, altresì, fondata la domanda svolta ex art. 96 c.p.c. emergendo dagli atti che la convenuta ha resistito in giudizio, infondatamente, al solo fine di lucrare il permanere all'interno dell'immobile senza corrispondere il canone.
pagina 7 di 8 Le spese si liquidano da dispositivo con applicazione dei parametri relativi a cause di lavoro comprese fra € 5.200 e € 26.000 e riconoscimento dei valori medi per le prime due fasi, esclusa la trattazione e minimi per la decisoria;
il danno ex art. 96 viene commisurato ai compensi e e liquidato in misura pari alla metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: accerta e dichiara la intervenuta cessazione della materia del contendere.
Condanna altresì la convenuta a rimborsare alla attrice e per essa al CP_3 CP_2 suo amministratore di sostegno le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1
3.408,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge e oltre rifusione del contributo.
Condanna la convenuta ex art. 96 c.p.c. alla rifusione del danno in favore della proprietà, che liquida in € 1.700,00.
Cagliari, 2 dicembre 2025
Il Giudice
NA RB
pagina 8 di 8
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2392/2023 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. ATZENI Parte_1 C.F._1
FR
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. CINUS CP_1 C.F._2
ETTORE
PARTE CONVENUTA
Oggi 2 dicembre 2025, scaduto il termine per il deposito di note scritte;
rilevato che sono state depositate note dai legali delle parti;
Il Giudice
Lette le note scritte per l'udienza, rilevato che veniva fissata udienza per la discussione in modalità trattazione scritta, deposita la seguente decisione pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice NA RB ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2392/2023 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. ATZENI Parte_1 C.F._1
FR
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. CINUS CP_1 C.F._2
ETTORE
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Pertanto, meritevole la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
In questo procedimento.
Si confermano per il resto, tutte le richieste formulate nelle precedenti difese.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA conclude affinché l'Ill.mo Tribunale adito, avuto riguardo alle questioni preliminari mosse, ed alle eccezioni proposte, contrariis reiectis, Voglia
(G) rigettare l'avversa domanda;
(H) sempre in via principale, previo accertamento della nullità del contratto di locazione azionato in questa sede da condannare l'attore alla restituzione delle Parte_1
pagina 2 di 8 somme indebitamente versate dalla signora dalla scadenza della CP_1 registrazione nel 2017, fino al presente, da liquidarsi in separato giudizio, con gli interessi;
(I) con ogni decisione conseguente in ordine alle spese, anche, eventualmente, avuto riguardo all'art. 96, c.p.c., per il profilo in ordine alla pendenza contestuale di altra lite in cui si è accertata l'assenza di presupposti di fatto e di diritto per potere procedere all'intimazione di sfratto. Salvis iuribus.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, di data
13.2.2023, quale amministratore di sostegno della sig.ra Parte_1 [...]
proprietaria dell'immobile in oggetto, ha intimato sfratto per morosità CP_2 nei confronti di . CP_3
Deduce, in particolare, che la stipulava contratto di locazione del 29.04.2016, CP_2 registrato in data 12.05.2016, relativo all'immobile in Assemini, via Catania n. 4, piano terra, distinto in Catasto al F. 24, mapp. 482, sub. 1, per il canone annuo di € 4.800,00, da versarsi in ratei di € 400,00 mensili;
che la conduttrice dopo il primo periodo di regolare adempimento, ha iniziato a corrispondere il canone alla fine del mese, rendendosi morosa dal mese di marzo 2020
(oggetto di altro procedimento) nonché da ultimo, delle ultime tre mensilità di dicembre
2022, gennaio 2023 e febbraio 2023, per complessivi € 1.200,00.
Insta pertanto per la convalida di sfratto.
Si costituisce dinanzi al giudice della convalida la conduttrice rilevando la CP_3 pendenza di altro giudizio fra le parti, ove era stata eccepita la mancata registrazione del contratto;
che tale fatto le aveva impedito di accedere ai benefici della Regione Sardegna, e del
Comune di Assemini, a sostegno dei contratti di locazione per le famiglie meritevoli dell'aiuto pubblico;
che non risultava che il , avesse acquisito l'autorizzazione del Giudice Pt_1 tutelare per promuovere lo sfratto per morosità; che la conduttrice ha sempre regolarmente effettuato i pagamenti, dapprima a mani del pagina 3 di 8 e successivamente mediante diversi metodi di pagamento quali vaglia postali Pt_1 intestati alla sig.ra CP_2 che a causa della variazione nella data di accredito mensile dello stipendio, negli ultimi giorni del mese, si era vista costretta, in accordo con il. , a modificare le date di Pt_1 versamento dei canoni di locazione;
che peraltro era la conduttrice a dovere ripetere delle somme nei confronti della proprietaria, posto che il figlio da mesi evita di curare il regolare funzionamento della condotta fognaria dell'abitazione, tanto che la polizia locale di Assemini minaccia di irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria;
produce inoltre due querele, depositate dall'intimata e dal figlio, contro il sig.
scaturenti dalla ostilità esistente fra le parti. Pt_1
Il giudice, attesa la opposizione alla convalida, disponeva la trasformazione del rito, concedendo termine per la mediazione.
Con successiva memoria la conduttrice deposita querele nei confronti del , accusato Pt_1 di molestie varie apportate all'immobile (crollo del soffitto del bagno dell'appartamento locato;
rottura della antenna;
appiccato il fuoco al contatore elettrico dell'abitazione).
Deduce di aver patito il prolungato distacco dell'impianto elettrico dell'abitazione, con danni e disagi;
che il aveva anche arrecato alla stessa molestie consistenti nel continuo suonare Pt_1 al citofono;
che per tal motivo la stessa vantava danni per oltre € 10.000 nei confronti del locatore da porre in compensazione.
Parte intimante con successiva memoria contesta quanto dedotto rielevando che la Più non aveva versato alcun canone dal dicembre 2022, ed a sostegno della sua morosità, pacifica, eccepiva crediti inesistenti e “con ragioni fantasiose al limite dell'inverosimile”.
Rileva la non necessità di autorizzazione del giudice tutelare stante il disposto di cui all'art. 374 n. 5 c.c. il quale prevede espressamente che “Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare…promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o si sfratto e di azioni per riscuotere frutti o
pagina 4 di 8 per ottenere provvedimenti conservativi”.
Seguivano plurimi rinvii per avvicendamento giudici.
La causa veniva assegnata al sottoscritto giudice, applicato a distanza ex art. 3 D.L.
117/2025, in data 14.10.2025, a seguito di variazione tabellare del Tribunale di Cagliari di data 8.10.2025.
La sottoscritta, con successivo provvedimento, fissava udienza per la discussione al
27.11.2025, udienza da tenersi in modalità trattazione scritta.
Nelle note di udienza parte dava atto della emanazione, in data 16 ottobre 2024, Pt_1 della sentenza n. 2214/2024 del tribunale di Cagliari, con la quale si disponeva la risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta, fissando per il rilascio il termine di giorni 30, dando atto che la decisione non veniva appellata che il rilascio avveniva, forzosamente, in data 9 settembre 2025.
Parte Più insisteva nelle domande e eccezioni svolte.
A seguito del deposito delle note di udienza il giudice procede al deposito del verbale con allegata la decisione.
***
Il presente giudizio, sorto come procedimento per convalida di sfratto, sorge con la intimazione del marzo 2023, nella quale si fa atto del mancato pagamento di una serie canoni locativi.
La conduttrice si è opposta alla convalida, per cui è stato modificato il rito.
Come noto, a seguito di detta modifica insorge un giudizio ordinario volto a vagliare la fondatezza della domanda dell'intimante, che si traduce, di fatto, in una richiesta di risoluzione per inadmepimento, connesso al mancato pagamento dei canoni.
Tale essendo la domanda svolta dall'intimante , deve procedersi, quindi, a Pt_1 declaratoria di cessazione della materia del contendere, posto che è emerso che il contratto
è stato risolto con sentenza del 16 ottobre 2024, in giudicato, e che l'immobile è stato liberato con restituzione alla proprietaria.
Ciò premesso, la causa rimane in decisione esclusivamente sulle domande in punto spese, dandosi atto che: parte intimante non ha svolto domanda di pagamento dei canoni (che pagina 5 di 8 possono essere sempre richiesti con separato decreto ingiuntivo); parte convenuta ha dedotto asseriti comportamenti illeciti del , ma non ha svolto Pt_1 alcuna domanda sul punto.
La convenuta si è limitata ad eccepire circostanze connesse alla invalidità della azione per mancata preventiva autorizzazione del giudice tutelare e di nullità del contratto per mancata registrazione, eccezioni che risultano assorbite dalla risoluzione del contratto medesimo affermata in altro giudizio.
Ciò premesso, come rilevato, detta statuizione ha comportato la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni dibattute dinanzi al sottoscritto giudice.
Come noto, con il termine di cessazione della materia del contendere ci si riferisce ad un istituto giuridico, di stretta elaborazione giurisprudenziale, che si fonda sul venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio, sulla scorta di circostanze poste in essere dalla medesime parti, per le più svariate ragioni, venir meno dell'interesse che non può che portare che alla definizione del giudizio (cfr. argomentando da Cassazione civ., sez. VI,
31.7.2018,n. 20182).
Pertanto, attesa la cessazione della materia del contendere, che viene con questa sentenza dichiarata, la causa viene in decisione al solo fine di stabilire la imputazione delle spese del giudizio, avendo parte appellante principale chiesto la compensazione delle spese, cui si oppone la appellante incidentale che ha chiesto la rifusione delle spese in suo favore.
Come noto, al fine di statuire sulle dette spese questo giudice deve individuare quella che è la c.d. soccombenza virtuale.
In giurisprudenza si rileva che “La cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso;
la composizione in tal modo della controversia giustifica… una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale”(Cass. Civ., sez. I, 13 settembre 2007, n. 19160; in senso conforme, cfr. Cass. Civ., sez. VI, ord. 11.2.2015, n. 2719).
Non rimane che entrare nel merito della causa ed analizzare, a tale solo fine, le domande pagina 6 di 8 svolte. Co Pacifico che fra la beneficiaria dell'Ads NI UN e la sia intercorso contratto di locazione. L'attore ha prodotto il relativo contratto (doc. 2) con la registrazione.
In virtù del contratto la conduttrice questa si è obbligata al versamento di un importo mensile;
non è in contestazione che da tempo la conduttrice non abbia più versato alcunché.
A seguito della mera produzione del contratto l'attore, locatore, assolve all'onere sullo stesso incombente;
ciò comporta che sia il conduttore a dover giustificare le motivazioni sottese al mancato pagamento.
La conduttrice deduce di non aver pagato a seguito di atti lesivi posti in essere dall'odierno attore . Pt_1
A fondamento di detta affermazione produce due querele, provenienti una dalla stessa ed una dal marito, con riferimento alle quali nessuna istruttoria è stata svolta.
Produce inoltre certificazione della polizia ambientale che attesta il mancato allaccio alle fognature;
peraltro si duole nella querela della presenza del con operai per Pt_1 sistemare le fognature.
Risultano prodotte fotografie relative ad un bagno non più utilizzabile a causa di devastanti rotture, ma nulla si deduce in ordine a chi avrebbe ridotto in tal modo i sanitari.
In ogni caso non ha mai formulato domanda di risarcimento danni ovvero di prove in ordine a danni asseritamente cagionati da . Pt_1
Pertanto la opposizione allo sfratto e poi alla risoluzione appare priva di fondamento ed effettuata al solo fine di permanere il più possibile all'interno della abitazione.
Quanto alle eccezioni formali dedotte, si è già rilevato che il contratto risulta registrato;
quanto alla mancata autorizzazione del giudice tutelare si ribadisce che la stessa non è necessaria ex art. 374 n. 5 c.c. posto che in tutti i casi in cui si tratta di porre in essere atti conservativi di beni, come nel caso dello sfratto, detta autorizzazione non risulta necessaria.
Deve quindi accertarsi la soccombenza virtuale della convenuta.
Risulta, altresì, fondata la domanda svolta ex art. 96 c.p.c. emergendo dagli atti che la convenuta ha resistito in giudizio, infondatamente, al solo fine di lucrare il permanere all'interno dell'immobile senza corrispondere il canone.
pagina 7 di 8 Le spese si liquidano da dispositivo con applicazione dei parametri relativi a cause di lavoro comprese fra € 5.200 e € 26.000 e riconoscimento dei valori medi per le prime due fasi, esclusa la trattazione e minimi per la decisoria;
il danno ex art. 96 viene commisurato ai compensi e e liquidato in misura pari alla metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: accerta e dichiara la intervenuta cessazione della materia del contendere.
Condanna altresì la convenuta a rimborsare alla attrice e per essa al CP_3 CP_2 suo amministratore di sostegno le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1
3.408,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge e oltre rifusione del contributo.
Condanna la convenuta ex art. 96 c.p.c. alla rifusione del danno in favore della proprietà, che liquida in € 1.700,00.
Cagliari, 2 dicembre 2025
Il Giudice
NA RB
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