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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/02/2025, n. 2960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2960 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4222/2022
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 4222/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all'udienza del 5/12/2024 e promosso da:
nata a [...] il [...], (C.F. ) Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], (C.F. ), residenti Parte_2 C.F._2
in Roma ed elettivamente domiciliate in Roma, Via Premuda n.1/A, presso lo studio dell'Avv.
Simone Catozzi, (C.F. ), che le rappresenta e difende giusta delega C.F._3
depositata telematicamente ed allegata all'atto di citazione
OPPONENTI contro
( – già , con sede in Venezia- Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
Mestre, via Terraglio, 63, in persona della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore dott.ssa , giusta procura notaio di (rep. 39722; Controparte_2 Persona_1 CP_3
racc. 14051) e per essa, quale mandataria, giusta procura notaio di Venezia- Persona_1
Mestre (rep. 42351; racc. 15678), ( già Controparte_4 P.IVA_2 CP_5
a seguito di mero cambio di denominazione sociale, con sede in via
[...] CP_3
Cont Terraglio n. 63, in persona della Dott.ssa , Responsabile Contenzioso Controparte_2
(C.F. ), giusta procura rilasciata in data 8/2/2022 per atto a rogito Notaio C.F._4
di Mestre, rep. n. 43812 e racc. n.16503, registrato a Venezia il giorno 9/2/2022 Persona_1
al n. 3053 serie 1T, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi, (C.F. C.F._5
), presso il cui studio sito in Verona, v.lo S. Bernardino 5A, elegge domicilio come da
[...]
procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta
1 OPPOSTA
OGGETTO: mutuo – opposizione al decreto ingiuntivo n. 19457/2021
CONCLUSIONI: per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ed il G.U. per quanto di sua competenza - disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
A) in via pregiudiziale e preliminare, dichiarare illegittimo, inammissibile e/o improponibile il ricorso monitorio come proposto e conseguentemente annullare o revocare il decreto ingiuntivo, con il presente atto impugnato, per i motivi di cui sopra;
B) nel merito, in subordine, ma senza per questo sanare i vizi lamentati in via pregiudiziale e preliminare, previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali relative al rapporto di cui è causa per contrasto a norme imperative ed alla normativa vigente, e per i motivi sopra spiegati, annullare o revocare l'opposto decreto ingiuntivo n.19457/21 del 06/11/2021 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, perché illegittimo, ingiusto ed infondato per tutte le ragioni innanzi spiegate;
C) in ogni caso con vittoria di spese e compensi, da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
per l'opposta: “In via preliminare: 1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2) Concedere i termini per il tentativo di mediazione;
Nel merito: 3) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei suoi confronti della somma di € Controparte_1
13.546,46 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da Con determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre i successivi interessi come richiesti in dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna al pagamento, a favore di , della suddetta somma;
Controparte_1
4) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%;
5) In via istruttoria, si produce copia integrale del fascicolo monitorio (dei cui documenti si chiede comunque l'acquisizione) e si allegano i documenti indicati in narrativa”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 6/11/2021 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso della Controparte_4
quale procuratrice generale della in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, emetteva il decreto ingiuntivo n. 19457/2021, N.R.G. 58682/2021, con cui ingiungeva a ed , in solido tra loro, nelle rispettive qualità di Parte_1 Parte_3
mutuataria e coobbligata, il pagamento in favore della ricorrente della somma di € 13.546,46, oltre ad interessi e spese del procedimento, quale saldo debitore residuo relativo al contratto di credito al consumo n. 50268594 stipulato tra e la con la Parte_1 Controparte_7
partecipazione di quale coobbligata, dando atto che all'originaria mutuante Parte_3
2 era succeduta, per effetto del contratto di cessione di crediti pro soluto del 19/12/2017, la
[...]
cui era a sua volta succeduta la conferitaria del relativo ramo CP_8 Controparte_1
d'azienda, che aveva poi mutato la propria denominazione sociale in Controparte_1
2. Con atto di citazione notificato in data 26/12/2021 ed Parte_1 Parte_3
convenivano in giudizio avanti all'intestato Tribunale la quale Controparte_4
mandataria della in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 19457/2021, N.R.G. 58682/2021, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma il 6/11/2021, chiedendone la revoca.
La parte opponente, premesso che:
- il 18/07/2008 aveva stipulato il contratto di finanziamento PRS/014683221.7 Parte_1
per l'importo di € 20.000,00, da corrispondersi in n. 120 rate mensili di € 267,00 ciascuna, pagate fino al 15/07/2018, con la prestazione di garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contratte dalla mutuataria da parte di;
Parte_3
- il 24/06/2014 non potendo più far fronte agevolmente al pagamento Parte_1 dell'importo mensile di € 267,00, aveva chiesto ed ottenuto dalla Agos S.p.A. un
“rifinanziamento” dell'importo residuo, quantificato da quest'ultima in € 14.044,34, dopo aver dato atto dell'intervenuto pagamento, da parte di dell'importo di € 17.995,66; Parte_1
- la Agos S.p.A. aveva concesso, pertanto, il rifinanziamento con il contratto n. 50268594, con cui erano state previste rate mensili da € 132,35 per 180 mesi, sino al 15/07/2029, con rinnovo della garanzia di;
Parte_3
- che, in esecuzione del “rifinanziamento”, avrebbe dovuto corrispondere: Parte_1
- € 14.044,34 per l'estinzione del finanziamento n. 14683221;
- € 1.390,39 per assicurazione vita;
- € 16,00 imposta di bollo;
- € 8.388,27 per interessi;
- € 270,00 spese di gestione pratica;
- € 28,00 per imposta rendicontazione annuale per complessivi € 24.137,00;
- che nel 2016 aveva omesso il pagamento di due rate e la Agos S.p.A. aveva Parte_1
chiesto il rientro immediato della somma di € 14.000,00, quindi la parte opponente aveva presentato un reclamo alla società finanziaria, senza esito, cui aveva fatto seguito un esposto alla
Banca d'Italia,
3 eccepiva:
- il difetto della procura e/o invalidità del mandato professionale del procuratore dell'ingiungente;
- la carenza di titolarità del credito controverso ed il difetto di legittimazione attiva in capo alla
Controparte_4
- l'illegittimo recesso della controparte dal rapporto controverso perché priva di giustificazione e di preavviso, con conseguente non azionabilità del credito, nonché la vessatorietà delle clausole previste dai contratti inter partes;
- la mancanza di prova del credito, la nullità della clausola relativa agli interessi convenzionali e moratori e l'usurarietà dei tassi d'interesse applicati.
3. Con comparsa del 31/5/2022 si costituiva in giudizio la quale Controparte_4
procuratrice generale della in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, chiedendo il rigetto dell'opposizione, ritenendola infondata in fatto e in diritto.
L'opposta, in particolare, premesso che la controparte non aveva contestato la stipulazione dei contratti sottesi al monitorio e le altre circostanze ivi rappresentate, contestava la genericità e l'infondatezza delle avverse eccezioni di prescrizione e di pagamento, insistendo nella propria pretesa creditoria.
4. Esperiti gli incombenti preliminari, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnati i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., all'udienza del 5/12/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, la causa era assunta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
5. L'opposizione proposta da ed è infondata. Parte_1 Parte_3
Va preliminarmente disattesa l'eccepita nullità della procura ad litem conferita dall'ingiungente ai suoi difensori.
Invero, la in qualità di mandataria della Controparte_4 Controparte_1
ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo tramite l'avv. Antonello Senes, procuratore generale alle liti, in virtù di procura generale alle liti per atto autenticato nelle firme dal notaio Per_1
di Venezia - Mestre, rep. n. 42352/racc. n. 15679, conferita il 9/12/2020 dalla
[...] CP_5
a sua volta procuratrice della giusta procura generale del
[...] Controparte_4
9/12/2020, rep. n. 42351/racc. n. 15678 e l'avv. Senesi ha nominato quale procuratore ad litem anche l'avv. Gabriele Maria Panini.
4 In sede di opposizione, l'avv. , in virtù dei poteri che le erano stati conferiti con Controparte_2
procura del 6/7/2018, rep. n. 39722, racc. n. 14051 del notaio , ha conferito il Persona_1
mandato difensivo all'avv. Marco Rossi per conto della , quale mandataria Controparte_4
della , il potere di rappresentarla e difenderla nel presente giudizio. Controparte_1
E' parimenti priva di pregio l'eccezione di carenza di titolarità del credito controverso in capo all'ingiungente.
L'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco», detta, come si è detto, una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, a) subordinandone l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 cod. civ., c) attribuendo a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario, d) disponendo che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario, e) consentendo ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine, e f) escludendo la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione. Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. A tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per
«rapporti giuridici individuabili in blocco» devono intendersi «i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo», chiarendo che lo stesso «può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti» (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999). La possibilità di fare
5 riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 cod. civ., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere «determinato o determinabile», non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass. civ. n. 5385 del 7/03/2011; Cass. civ. n.
18361 del 13/09/2004; Cass. civ. n. 6201 del 2/06/ 1995).
Tanto premesso, osserva la giurisprudenza prevalente che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. civ. n.
17944 del 22/06/2023; Cass. civ. n. 15884 del 13/06/2019; Cass. civ. n. 10200 del 16/04/2021).
Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass. civ. n. 21821 del 20/07/2023).
Nella specie, la ha ceduto pro soluto il proprio credito controverso alla Controparte_9
con contratto del 19/12/2017, cessione di credito notificata a a Controparte_8 Parte_1
mezzo raccomandata A/R del 31/01/2018, ricevuta dalla destinataria il 6/2/2018, e l CP_1
appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
[...]
quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e Controparte_8
gestione di portafogli di crediti deteriorati di è divenuta titolare del suddetto Controparte_8
credito in virtù del verbale di assemblea e conferimento del ramo di azienda del 29/6/2018, rep.
n. 80866/racc. n.15510, versato in atti unitamente all'elenco dei crediti conferiti. La CP_1
ha, infine, mutato la propria denominazione sociale in
[...] Controparte_1
La prova della titolarità del credito controverso in capo all'opposta emerge dalla proposta di cessione di crediti sottoscritta dalla e restituita alla proponente Controparte_8 Parte_4
6
[...] dal suddetto atto di conferimento del ramo d'azienda con l'elenco dei crediti conferiti, tra CP_4
cui quello in esame e dall'elenco dei crediti ceduti alla con in chiaro il Controparte_8
nominativo di e dell'ammontare del credito ceduto dalla alla Parte_1 Controparte_9
Controparte_8
6. Nel merito, per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge.
Pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr.
Cass. civ. n. 16767 del 23/07/2014).
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dall'ingiungente anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso in esame, risulta dagli atti la seguente rappresentazione dei fatti: il 18/07/2008 Parte_1
stipulava con la il contratto di finanziamento PRS/014683221.7 per
[...] Controparte_9 un importo di € 20.000,00, da restituire in rate mensili di € 267,00 per 120 mesi, sino al
15/07/2018, con la partecipazione di , suocera di come Parte_3 Parte_1
coobbligata e con la previsione del TAN dell'8,21%, del TAEG dell'8,89%, inferiori alla soglia d'usura. In esecuzione del contratto, avrebbe dovuto corrispondere: Parte_1
- € 20.000,00 per prestito ricevuto;
- € 1.493,52 per assicurazione vita;
- € 320,00 per spese d'istruttoria;
- € 10.226,48 per costo del finanziamento, per complessivi € 32.040,00.
7 Il 24/06/2014 chiedeva ed otteneva dalla un Parte_1 Controparte_9
“rifinanziamento” dell'importo residuo, che quest'ultima quantificava in € 14.044,34 e concedeva il nuovo finanziamento con contratto n. 50268594, con la previsione del pagamento di n. 180 rate mensili di € 132,35 ciascuna fino al 15/07/2029, con rinnovazione della garanzia prestata da anche per questo contratto, con la previsione del TAN del 6,26%, Parte_3
del TAEG del 6,66% e con il tasso di mora pari all'1,5% mensile.
In virtù di tale finanziamento avrebbe dovuto corrispondere: Parte_1
- € 14.044,34 per estinzione pratica n.14683221;
- € 1.390,39 per assicurazione vita;
- € 16,00 imposta di bollo;
- € 8.388,27 per interessi;
- € 270,00 spese di gestione pratica;
- € 28,00 per imposta rendicontazione annuale, per complessivi € 24.137,00.
Orbene, i tassi d'interesse pattuiti ed il TAEG sono inferiori alle soglie d'usura previste ratione temporis. Sussiste, dunque, la prova del credito controverso, avuto riguardo ai contratti sopra menzionati ed il recesso dalla mutuante è giustificato dall'inadempimento della mutuataria.
L'eccezione di pagamento sollevata dall'opponente, invece, è priva di idoneo supporto probatorio, in mancanza di prova che la mutuataria e la coobbligata abbiano pagato l'intero debito per capitale, interesse spese, avendo ribadito anche in comparsa conclusionale di aver corrisposto la somma complessiva di quasi € 18.000,00 in relazione al primo finanziamento, pagamento non satisfattivo della pretesa dell'ingiungente, analiticamente indicata nel ricorso monitorio, nonché nell'estratto conto relativo al contratto n. 50268594.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 19457/2021, N.R.G. 58682/2021.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visto l'art. 281-sexies, co. III c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 26/12/2021 da ed avverso Parte_1 Parte_3
la quale mandataria della in persona del Controparte_4 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:
8 RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 19457/2021, N.R.G. 58682/2021, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma il 6/11/2021;
CONDANNA ed , in solido tra loro, al pagamento in favore Parte_1 Parte_3
della controparte delle spese processuali, che liquida in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 25/2/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci
9
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 4222/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all'udienza del 5/12/2024 e promosso da:
nata a [...] il [...], (C.F. ) Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], (C.F. ), residenti Parte_2 C.F._2
in Roma ed elettivamente domiciliate in Roma, Via Premuda n.1/A, presso lo studio dell'Avv.
Simone Catozzi, (C.F. ), che le rappresenta e difende giusta delega C.F._3
depositata telematicamente ed allegata all'atto di citazione
OPPONENTI contro
( – già , con sede in Venezia- Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
Mestre, via Terraglio, 63, in persona della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore dott.ssa , giusta procura notaio di (rep. 39722; Controparte_2 Persona_1 CP_3
racc. 14051) e per essa, quale mandataria, giusta procura notaio di Venezia- Persona_1
Mestre (rep. 42351; racc. 15678), ( già Controparte_4 P.IVA_2 CP_5
a seguito di mero cambio di denominazione sociale, con sede in via
[...] CP_3
Cont Terraglio n. 63, in persona della Dott.ssa , Responsabile Contenzioso Controparte_2
(C.F. ), giusta procura rilasciata in data 8/2/2022 per atto a rogito Notaio C.F._4
di Mestre, rep. n. 43812 e racc. n.16503, registrato a Venezia il giorno 9/2/2022 Persona_1
al n. 3053 serie 1T, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi, (C.F. C.F._5
), presso il cui studio sito in Verona, v.lo S. Bernardino 5A, elegge domicilio come da
[...]
procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta
1 OPPOSTA
OGGETTO: mutuo – opposizione al decreto ingiuntivo n. 19457/2021
CONCLUSIONI: per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ed il G.U. per quanto di sua competenza - disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
A) in via pregiudiziale e preliminare, dichiarare illegittimo, inammissibile e/o improponibile il ricorso monitorio come proposto e conseguentemente annullare o revocare il decreto ingiuntivo, con il presente atto impugnato, per i motivi di cui sopra;
B) nel merito, in subordine, ma senza per questo sanare i vizi lamentati in via pregiudiziale e preliminare, previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali relative al rapporto di cui è causa per contrasto a norme imperative ed alla normativa vigente, e per i motivi sopra spiegati, annullare o revocare l'opposto decreto ingiuntivo n.19457/21 del 06/11/2021 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, perché illegittimo, ingiusto ed infondato per tutte le ragioni innanzi spiegate;
C) in ogni caso con vittoria di spese e compensi, da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
per l'opposta: “In via preliminare: 1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2) Concedere i termini per il tentativo di mediazione;
Nel merito: 3) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei suoi confronti della somma di € Controparte_1
13.546,46 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da Con determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre i successivi interessi come richiesti in dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna al pagamento, a favore di , della suddetta somma;
Controparte_1
4) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%;
5) In via istruttoria, si produce copia integrale del fascicolo monitorio (dei cui documenti si chiede comunque l'acquisizione) e si allegano i documenti indicati in narrativa”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 6/11/2021 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso della Controparte_4
quale procuratrice generale della in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, emetteva il decreto ingiuntivo n. 19457/2021, N.R.G. 58682/2021, con cui ingiungeva a ed , in solido tra loro, nelle rispettive qualità di Parte_1 Parte_3
mutuataria e coobbligata, il pagamento in favore della ricorrente della somma di € 13.546,46, oltre ad interessi e spese del procedimento, quale saldo debitore residuo relativo al contratto di credito al consumo n. 50268594 stipulato tra e la con la Parte_1 Controparte_7
partecipazione di quale coobbligata, dando atto che all'originaria mutuante Parte_3
2 era succeduta, per effetto del contratto di cessione di crediti pro soluto del 19/12/2017, la
[...]
cui era a sua volta succeduta la conferitaria del relativo ramo CP_8 Controparte_1
d'azienda, che aveva poi mutato la propria denominazione sociale in Controparte_1
2. Con atto di citazione notificato in data 26/12/2021 ed Parte_1 Parte_3
convenivano in giudizio avanti all'intestato Tribunale la quale Controparte_4
mandataria della in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 19457/2021, N.R.G. 58682/2021, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma il 6/11/2021, chiedendone la revoca.
La parte opponente, premesso che:
- il 18/07/2008 aveva stipulato il contratto di finanziamento PRS/014683221.7 Parte_1
per l'importo di € 20.000,00, da corrispondersi in n. 120 rate mensili di € 267,00 ciascuna, pagate fino al 15/07/2018, con la prestazione di garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contratte dalla mutuataria da parte di;
Parte_3
- il 24/06/2014 non potendo più far fronte agevolmente al pagamento Parte_1 dell'importo mensile di € 267,00, aveva chiesto ed ottenuto dalla Agos S.p.A. un
“rifinanziamento” dell'importo residuo, quantificato da quest'ultima in € 14.044,34, dopo aver dato atto dell'intervenuto pagamento, da parte di dell'importo di € 17.995,66; Parte_1
- la Agos S.p.A. aveva concesso, pertanto, il rifinanziamento con il contratto n. 50268594, con cui erano state previste rate mensili da € 132,35 per 180 mesi, sino al 15/07/2029, con rinnovo della garanzia di;
Parte_3
- che, in esecuzione del “rifinanziamento”, avrebbe dovuto corrispondere: Parte_1
- € 14.044,34 per l'estinzione del finanziamento n. 14683221;
- € 1.390,39 per assicurazione vita;
- € 16,00 imposta di bollo;
- € 8.388,27 per interessi;
- € 270,00 spese di gestione pratica;
- € 28,00 per imposta rendicontazione annuale per complessivi € 24.137,00;
- che nel 2016 aveva omesso il pagamento di due rate e la Agos S.p.A. aveva Parte_1
chiesto il rientro immediato della somma di € 14.000,00, quindi la parte opponente aveva presentato un reclamo alla società finanziaria, senza esito, cui aveva fatto seguito un esposto alla
Banca d'Italia,
3 eccepiva:
- il difetto della procura e/o invalidità del mandato professionale del procuratore dell'ingiungente;
- la carenza di titolarità del credito controverso ed il difetto di legittimazione attiva in capo alla
Controparte_4
- l'illegittimo recesso della controparte dal rapporto controverso perché priva di giustificazione e di preavviso, con conseguente non azionabilità del credito, nonché la vessatorietà delle clausole previste dai contratti inter partes;
- la mancanza di prova del credito, la nullità della clausola relativa agli interessi convenzionali e moratori e l'usurarietà dei tassi d'interesse applicati.
3. Con comparsa del 31/5/2022 si costituiva in giudizio la quale Controparte_4
procuratrice generale della in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, chiedendo il rigetto dell'opposizione, ritenendola infondata in fatto e in diritto.
L'opposta, in particolare, premesso che la controparte non aveva contestato la stipulazione dei contratti sottesi al monitorio e le altre circostanze ivi rappresentate, contestava la genericità e l'infondatezza delle avverse eccezioni di prescrizione e di pagamento, insistendo nella propria pretesa creditoria.
4. Esperiti gli incombenti preliminari, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnati i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., all'udienza del 5/12/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, la causa era assunta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
5. L'opposizione proposta da ed è infondata. Parte_1 Parte_3
Va preliminarmente disattesa l'eccepita nullità della procura ad litem conferita dall'ingiungente ai suoi difensori.
Invero, la in qualità di mandataria della Controparte_4 Controparte_1
ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo tramite l'avv. Antonello Senes, procuratore generale alle liti, in virtù di procura generale alle liti per atto autenticato nelle firme dal notaio Per_1
di Venezia - Mestre, rep. n. 42352/racc. n. 15679, conferita il 9/12/2020 dalla
[...] CP_5
a sua volta procuratrice della giusta procura generale del
[...] Controparte_4
9/12/2020, rep. n. 42351/racc. n. 15678 e l'avv. Senesi ha nominato quale procuratore ad litem anche l'avv. Gabriele Maria Panini.
4 In sede di opposizione, l'avv. , in virtù dei poteri che le erano stati conferiti con Controparte_2
procura del 6/7/2018, rep. n. 39722, racc. n. 14051 del notaio , ha conferito il Persona_1
mandato difensivo all'avv. Marco Rossi per conto della , quale mandataria Controparte_4
della , il potere di rappresentarla e difenderla nel presente giudizio. Controparte_1
E' parimenti priva di pregio l'eccezione di carenza di titolarità del credito controverso in capo all'ingiungente.
L'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco», detta, come si è detto, una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, a) subordinandone l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 cod. civ., c) attribuendo a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario, d) disponendo che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario, e) consentendo ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine, e f) escludendo la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione. Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. A tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per
«rapporti giuridici individuabili in blocco» devono intendersi «i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo», chiarendo che lo stesso «può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti» (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999). La possibilità di fare
5 riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 cod. civ., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere «determinato o determinabile», non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass. civ. n. 5385 del 7/03/2011; Cass. civ. n.
18361 del 13/09/2004; Cass. civ. n. 6201 del 2/06/ 1995).
Tanto premesso, osserva la giurisprudenza prevalente che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. civ. n.
17944 del 22/06/2023; Cass. civ. n. 15884 del 13/06/2019; Cass. civ. n. 10200 del 16/04/2021).
Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass. civ. n. 21821 del 20/07/2023).
Nella specie, la ha ceduto pro soluto il proprio credito controverso alla Controparte_9
con contratto del 19/12/2017, cessione di credito notificata a a Controparte_8 Parte_1
mezzo raccomandata A/R del 31/01/2018, ricevuta dalla destinataria il 6/2/2018, e l CP_1
appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
[...]
quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e Controparte_8
gestione di portafogli di crediti deteriorati di è divenuta titolare del suddetto Controparte_8
credito in virtù del verbale di assemblea e conferimento del ramo di azienda del 29/6/2018, rep.
n. 80866/racc. n.15510, versato in atti unitamente all'elenco dei crediti conferiti. La CP_1
ha, infine, mutato la propria denominazione sociale in
[...] Controparte_1
La prova della titolarità del credito controverso in capo all'opposta emerge dalla proposta di cessione di crediti sottoscritta dalla e restituita alla proponente Controparte_8 Parte_4
6
[...] dal suddetto atto di conferimento del ramo d'azienda con l'elenco dei crediti conferiti, tra CP_4
cui quello in esame e dall'elenco dei crediti ceduti alla con in chiaro il Controparte_8
nominativo di e dell'ammontare del credito ceduto dalla alla Parte_1 Controparte_9
Controparte_8
6. Nel merito, per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge.
Pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr.
Cass. civ. n. 16767 del 23/07/2014).
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dall'ingiungente anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso in esame, risulta dagli atti la seguente rappresentazione dei fatti: il 18/07/2008 Parte_1
stipulava con la il contratto di finanziamento PRS/014683221.7 per
[...] Controparte_9 un importo di € 20.000,00, da restituire in rate mensili di € 267,00 per 120 mesi, sino al
15/07/2018, con la partecipazione di , suocera di come Parte_3 Parte_1
coobbligata e con la previsione del TAN dell'8,21%, del TAEG dell'8,89%, inferiori alla soglia d'usura. In esecuzione del contratto, avrebbe dovuto corrispondere: Parte_1
- € 20.000,00 per prestito ricevuto;
- € 1.493,52 per assicurazione vita;
- € 320,00 per spese d'istruttoria;
- € 10.226,48 per costo del finanziamento, per complessivi € 32.040,00.
7 Il 24/06/2014 chiedeva ed otteneva dalla un Parte_1 Controparte_9
“rifinanziamento” dell'importo residuo, che quest'ultima quantificava in € 14.044,34 e concedeva il nuovo finanziamento con contratto n. 50268594, con la previsione del pagamento di n. 180 rate mensili di € 132,35 ciascuna fino al 15/07/2029, con rinnovazione della garanzia prestata da anche per questo contratto, con la previsione del TAN del 6,26%, Parte_3
del TAEG del 6,66% e con il tasso di mora pari all'1,5% mensile.
In virtù di tale finanziamento avrebbe dovuto corrispondere: Parte_1
- € 14.044,34 per estinzione pratica n.14683221;
- € 1.390,39 per assicurazione vita;
- € 16,00 imposta di bollo;
- € 8.388,27 per interessi;
- € 270,00 spese di gestione pratica;
- € 28,00 per imposta rendicontazione annuale, per complessivi € 24.137,00.
Orbene, i tassi d'interesse pattuiti ed il TAEG sono inferiori alle soglie d'usura previste ratione temporis. Sussiste, dunque, la prova del credito controverso, avuto riguardo ai contratti sopra menzionati ed il recesso dalla mutuante è giustificato dall'inadempimento della mutuataria.
L'eccezione di pagamento sollevata dall'opponente, invece, è priva di idoneo supporto probatorio, in mancanza di prova che la mutuataria e la coobbligata abbiano pagato l'intero debito per capitale, interesse spese, avendo ribadito anche in comparsa conclusionale di aver corrisposto la somma complessiva di quasi € 18.000,00 in relazione al primo finanziamento, pagamento non satisfattivo della pretesa dell'ingiungente, analiticamente indicata nel ricorso monitorio, nonché nell'estratto conto relativo al contratto n. 50268594.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 19457/2021, N.R.G. 58682/2021.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visto l'art. 281-sexies, co. III c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 26/12/2021 da ed avverso Parte_1 Parte_3
la quale mandataria della in persona del Controparte_4 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:
8 RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 19457/2021, N.R.G. 58682/2021, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma il 6/11/2021;
CONDANNA ed , in solido tra loro, al pagamento in favore Parte_1 Parte_3
della controparte delle spese processuali, che liquida in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 25/2/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci
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