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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/07/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 970 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza dell'8.7.2025, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Parte_1 C.F._1
Molinaro;
RICORRENTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Mario Controparte_1 C.F._2
Migliano;
CONVENUTO
Oggetto: modifica condizioni di divorzio (contenzioso).
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente ha chiesto - a parziale modifica della sentenza n. 1077/2018 del 9.5.2018, resa nel giudizio di divorzio n. 214/2016 R.G.A.C., con la quale il Tribunale di Cosenza ha statuito in ordine all'affidamento condiviso della minore (1.1.2011) con collocamento presso la madre, al Per_1 regime di visita con il padre ed al mantenimento - disporsi l'affidamento esclusivo a sé e consentire al padre di tenere la figlia per dieci giorni nel periodo estivo e per sette giorni nel periodo natalizio.
A sostegno della richiesta, ha dedotto la sistematica violazione da parte del degli obblighi CP_1 di cura e sostegno, materiale e morale, della minore.
1 Il convenuto ha aderito alla richiesta di affido esclusivo, chiedendo, altresì, conferma del regime di frequentazioni padre-figlia già stabilito in sede di divorzio.
All'udienza dell'8.7.2025, sentita la ricorrente, i procuratori delle parti hanno congiuntamente chiesto disporsi l'affido esclusivo della minore alla madre.
La richiesta deve essere accolta, atteso che, a prescindere da ogni altra considerazione, la deroga al regime ordinario dell'affido condiviso si giustifica con le difficoltà generate dalla distanza geografica del convenuto, residente in [...], che rende problematica la condivisione delle decisioni riguardanti la minore, con la quale il ha avuto negli ultimi anni solo sporadici rapporti. Il convenuto, CP_1 come dallo stesso dedotto nella memoria di costituzione in giudizio, è infatti rientrato in Italia soltanto una volta all'anno, l'ultima delle quali risalente al 2023.
L'adesione del convenuto alla domanda giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone, a modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 1077/2018 del 9.5.2018 resa dal
Tribunale di Cosenza, l'affido esclusivo della minore 1.1.2011) alla madre;
Per_1
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 9.7.2025.
Il Presidente est. dott. Andrea Palma
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 970 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza dell'8.7.2025, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Parte_1 C.F._1
Molinaro;
RICORRENTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Mario Controparte_1 C.F._2
Migliano;
CONVENUTO
Oggetto: modifica condizioni di divorzio (contenzioso).
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente ha chiesto - a parziale modifica della sentenza n. 1077/2018 del 9.5.2018, resa nel giudizio di divorzio n. 214/2016 R.G.A.C., con la quale il Tribunale di Cosenza ha statuito in ordine all'affidamento condiviso della minore (1.1.2011) con collocamento presso la madre, al Per_1 regime di visita con il padre ed al mantenimento - disporsi l'affidamento esclusivo a sé e consentire al padre di tenere la figlia per dieci giorni nel periodo estivo e per sette giorni nel periodo natalizio.
A sostegno della richiesta, ha dedotto la sistematica violazione da parte del degli obblighi CP_1 di cura e sostegno, materiale e morale, della minore.
1 Il convenuto ha aderito alla richiesta di affido esclusivo, chiedendo, altresì, conferma del regime di frequentazioni padre-figlia già stabilito in sede di divorzio.
All'udienza dell'8.7.2025, sentita la ricorrente, i procuratori delle parti hanno congiuntamente chiesto disporsi l'affido esclusivo della minore alla madre.
La richiesta deve essere accolta, atteso che, a prescindere da ogni altra considerazione, la deroga al regime ordinario dell'affido condiviso si giustifica con le difficoltà generate dalla distanza geografica del convenuto, residente in [...], che rende problematica la condivisione delle decisioni riguardanti la minore, con la quale il ha avuto negli ultimi anni solo sporadici rapporti. Il convenuto, CP_1 come dallo stesso dedotto nella memoria di costituzione in giudizio, è infatti rientrato in Italia soltanto una volta all'anno, l'ultima delle quali risalente al 2023.
L'adesione del convenuto alla domanda giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone, a modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 1077/2018 del 9.5.2018 resa dal
Tribunale di Cosenza, l'affido esclusivo della minore 1.1.2011) alla madre;
Per_1
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 9.7.2025.
Il Presidente est. dott. Andrea Palma
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