Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1633 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1633/2024 V.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio all'esito dell'udienza camerale del 21.01.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], elettivamente domiciliata a SOLARINO, VIA RUGGERO
SETTIMO N. 5, presso lo studio dell'avv. MILARDO SANTI, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente Floridia in via Giusti n. 99, elettivamente domiciliato in NOTO, VIA TIBERIO
CALCAGNI N. 70, presso lo studio dell'avv. MALANDRINO MARIAPAOLA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 29.10.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 29/04/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato il giorno
16.6.2021.
pagina 1 di 5
- di aver contratto matrimonio con rito civile in data 16.6.2021 in Comune di Floridia;
- che dall'unione è nata la IG il 20.7.2018; Persona_1
- di essersi separati consensualmente con verbale del 16.5.2022, omologato con decreto n. 203/2022, emesso da questo Tribunale in data 19.5.2022, depositato in data 24.5.2022 (v. documenti allegati).
In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
- I coniugi continueranno a vivere separati e fisseranno ove vorranno la residenza, sia in Italia che all'estero, autorizzandosi fin d'ora reciprocamente al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio, per i quali prestano il loro consenso.
- La IG rimarrà collocata presso la madre nella casa che fu coniugale, di proprietà Persona_1
del signor , sita in Floridia (SR), Via Giusti n. 99, piano 2° e rimarrà affidata ad Parte_2
entrambi i genitori, i quali continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale.
- I coniugi concordano che il padre potrà vedere la IG liberamente, nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e di svago della stessa. Le vacanze natalizie e pasquali seguono il criterio dell'alternanza, mentre le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i genitori.
- In caso di mancato accordo tra i genitori, il padre potrà incontrare la IG due Persona_1
pomeriggi a settimana e due fine settimana al mese, dal sabato pomeriggio alla domenica sera. Salvo diverso accordo tra le parti, nel periodo estivo, entrambi i genitori trascorreranno un periodo ininterrotto con la IG di due settimane, anche non continuative, preferibilmente tra luglio e agosto. Durante Persona_1
le settimane esclusive, il diritto di visita settimanale è sospeso. Dette settimane verranno concordate tra i genitori, che si impegnano a non far coincidere i loro periodi di ferie, così da consentire alla minore di trascorrere con entrambi i genitori pari tempo libera dagli impegni di lavoro. La minore avrà diritto di trascorrere il giorno di Ferragosto con ciascun genitore ad anni alterni.
- Durante le vacanze natalizie la IG minore trascorrerà il 24 dicembre con un genitore e il 25 e
26 dicembre con l'altro genitore, ad anni alterni;
il 31 dicembre con un genitore e il 1° gennaio con l'altro genitore, ad anni alterni, il 6 gennaio con ciascun genitore, ad anni alterni.
- Nel periodo delle vacanze pasquali, ad anni alterni, la IG minore trascorrerà con ciascun genitore il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
- Viene convenuta la corresponsione di un assegno mensile a carico del signor Parte_2
a titolo di contributo per il mantenimento della IG dell'importo di 700,00 (in lettere Persona_1 euro settecento/00), nonché un assegno mensile dell'importo di €. 300,00 (in lettere euro trecento/00)
a titolo di assegno divorzile per la RA;
detto assegno sarà aggiornato Parte_1
pagina 2 di 5 annualmente secondo gli indici ISTAT e sarà versato tramite bonifico nel conto corrente intestato alla RA . Parte_1
- L'assegno unico per la IG sarà percepito per intero dalla RA Persona_1 Parte_1
.
[...]
- Le spese straordinarie relative alla IG , compreso il pagamento delle spese per Persona_1
l'acquisto di materiale tecnologico finalizzato all'uso scolastico e della festa di compleanno, saranno suddivise al 50% per ciascun genitore, stabilendosi per la loro determinazione e corresponsione di far espresso riferimento alle Linee Guida del Tribunale di Siracusa.
- Il signor si farà carico per intero del pagamento della retta scolastica della Parte_2 IG per l'anno scolastico 2023-2024, come di già sta facendo dal mese di marzo Persona_1
2023.
- Il signor si farà carico per intero del pagamento delle utenze (luce, gas, acqua, Parte_2
TARI, telefono) della casa che fu coniugale, sita in Floridia nella Via Giusti n. 99, piano 2°, sino a che la RA e la IG vi risiedono. Parte_1 Persona_1
- Il signor si obbliga a trasferire a proprie spese la proprietà dell'autovettura Parte_2
Ford B-Max, targata FE550KP, alla RA , la quale, conseguentemente, si farà Parte_1 carico del pagamento dell'assicurazione RCA e del bollo auto.
- Il signor autorizza la RA a prendere, in sua assenza, Parte_2 Parte_1
tutte le decisioni necessarie e urgenti (pediatra, ospedale, scuola ecc..) riguardanti la IG minore.
In ogni caso, la madre dovrà informare tempestivamente il padre.
- Il signor non si opporrà a fornire l'autorizzazione al cambio di residenza per Parte_2
la IG minore, qualora la RA volesse prendere in affitto un altro Parte_1
appartamento nel Comune di Floridia.
- Quando il padre è fuori sede per lavoro, il diritto di visita del padre sarà esercitato dalla nonna paterna (1 volta a settimana), previo accordo con la RA . Parte_1
- Nel caso in cui la RA dovesse intraprendere una nuova relazione Parte_1
sentimentale che comporti convivenza nella casa che fu coniugale, sita in Floridia nella Via Giusti
n. 99, piano 2°, il pagamento delle utenze (luce, gas, acqua, TARI, telefono) di detta casa saranno a carico della stessa.
- I coniugi dichiarano e danno atto di aver già provveduto a dividere tutti i beni mobili di proprietà comune, di aver definito con reciproca soddisfazione tutti i rapporti economici tra loro intercorrenti, con dichiarazione di non aver null'altro a pretendere per qualsiasi titolo o causale, al di fuori di quanto espressamente previsto nel presente ricorso.
All'esito dell'udienza del 21.1.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il pagina 3 di 5 giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto e del verbale di comparizione delle parti innanzi al
Presidente (il 16.05.2022), mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della IG minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c.
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento della minore e all'assegno divorzile in favore della sig.ra , parte integrante dell'accordo, Parte_1
risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione, nonché proporzionato alle rispettive capacità economiche.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il giorno 16.6.2021, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Floridia dell'anno 2021 (Anno 2021 – n. 10
– Parte I); omologa le condizioni del divorzio inerenti alla IG minore e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
pagina 4 di 5 ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di FLORIDIA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 23.01.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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