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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/09/2025, n. 12712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12712 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Manuela Sorrentino, nell'udienza del
17/09/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 56167 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024
tra
, rappresentato e difeso – giusta Parte_1
procura – dall'avv. BOCCHINI FEDERICO, presso il cui studio è
elettivamente domiciliato in VIALE GIULIO CESARE 95 00192 ROMA
attore e
, convenuta contumace CP_1
FATTO E DIRITTO
1. fatti controversi.
Con ricorso ex art. 447 bis cpc notificato ex art. 143 cpc, l'attore procedeva avverso la signora relativamente all'immobile sito Parte_2
in Roma, via Candia 77, piano primo int. 8, deducendo la occupazione senza titolo chiedendo che dall'accertamento venisse condannata al rilascio immediato dell'immobile nonché alla corresponsione di euro cinquantamila per indennità di occupazione e/o canone di locazione, da
1 2
aprile 2023 sino al dicembre 2024 oltre le somme dovute sino all'effettivo rilascio o alla diversa somma ritenuta di giustizia.
Il ricorso veniva notificato prima presso la residenza ove la stessa risultava sconosciuta e successivamente in data 24.03.25 veniva eseguita la notifica ex art. 143 cpc e disposta dal giudice anche la notifica presso l'immobile de quo che dava sempre esito negativo, ove veniva accertato dall'ufficiale giudiziario che non risultava il nominativo della sul CP_1
citofono né rispondeva nessuno.
Deduceva la ricorrente di svolgere presso l'immobile di via Candia 77
attività di casa vacanza e che la convenuta in più occasioni, tramite il sito
“airbnb”, lo aveva prenotato ed utilizzato per brevi periodi sino a rimanerci dentro dall'aprile del 2023 alla data del ricorso, senza soluzione di continuità.
Veniva esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, proposta dalla odierna convenuta ed in sua presenza si concludeva con esito negativo,
come da verbale versato in atti.
Il Giudice stante la irreperibilità della convenuta e l'assenza di istruttoria,
ritenuta la causa matura per la decisione, all'odierna udienza decideva il giudizio.
2. merito della lite
La domanda della ricorrente è fondata e va pertanto accolta per i motivi di seguito considerati.
Parte ricorrente ha depositato in atti la documentazione attestante la disponibilità come comodataria dell'immobile (contratto di comodato del
28.02.11 registrato a tempo indeterminato allegato n. 1 al ricorso introduttivo) e dalla suddetta adibito a casa vacanze nonché ha fornito prova dell'occupazione dell'immobile da parte della convenuta.
2 3
Tale prova deve rinvenirsi nella missiva in atti, (allegato n. 3 ricorso)
inviata dal legale della signora alla signora , in CP_1 Parte_1
cui l'avv. Jacopo Angelini con mail del 12.09.24, anche inviata a mezzo r/r, ha espressamente dichiarato che la signora occupava CP_1
l'immobile di via Candia 77 piano I int. 8 dall'ottobre 2021: “la mia
assistita munita di ogni prova documentale, dal mese di ottobre 2021 ad
oggi risulta dimorante presso la sua abitazione alla via Candia 77 piano I
int. 8 versando un canone di locazione pari ad euro 90,00 giornalieri tutti
totalmente in nero e ben al di sopra del prezzo medio di mercato”.
Conclusivamente, accertata l'occupazione senza titolo della convenuta, va pronunciata, come in dispositivo, la condanna della stessa al rilascio dell'immobile e viene fissata la data per l'inizio della esecuzione al
30.09.25; parte convenuta deve altresì essere condannata al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate ex D.M. 147/22 per lo scaglione
26.0000/52.0000, in euro 573,00 per esborsi ed euro 5000,00 per onorari,
oltre oneri di legge, esclusa la fase istruttoria che non si è tenuta.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta la occupazione senza titolo della signora per CP_1
l'immobile sito in Roma, via Candia 77 int. 8 piano I;
- per l'effetto condanna al rilascio immediato del predetto CP_1
immobile libero in favore della signora e fissa Parte_1
per l'esecuzione la data del 30.09.25;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese legali in favore della ricorrente che si liquidano nella misura di euro 573,00 per esborsi ed euro
3 4
5000,00 per compensi oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Così deciso in Roma, 17 settembre 2025 Il giudice
Manuela Sorrentino
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Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Manuela Sorrentino, nell'udienza del
17/09/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 56167 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024
tra
, rappresentato e difeso – giusta Parte_1
procura – dall'avv. BOCCHINI FEDERICO, presso il cui studio è
elettivamente domiciliato in VIALE GIULIO CESARE 95 00192 ROMA
attore e
, convenuta contumace CP_1
FATTO E DIRITTO
1. fatti controversi.
Con ricorso ex art. 447 bis cpc notificato ex art. 143 cpc, l'attore procedeva avverso la signora relativamente all'immobile sito Parte_2
in Roma, via Candia 77, piano primo int. 8, deducendo la occupazione senza titolo chiedendo che dall'accertamento venisse condannata al rilascio immediato dell'immobile nonché alla corresponsione di euro cinquantamila per indennità di occupazione e/o canone di locazione, da
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aprile 2023 sino al dicembre 2024 oltre le somme dovute sino all'effettivo rilascio o alla diversa somma ritenuta di giustizia.
Il ricorso veniva notificato prima presso la residenza ove la stessa risultava sconosciuta e successivamente in data 24.03.25 veniva eseguita la notifica ex art. 143 cpc e disposta dal giudice anche la notifica presso l'immobile de quo che dava sempre esito negativo, ove veniva accertato dall'ufficiale giudiziario che non risultava il nominativo della sul CP_1
citofono né rispondeva nessuno.
Deduceva la ricorrente di svolgere presso l'immobile di via Candia 77
attività di casa vacanza e che la convenuta in più occasioni, tramite il sito
“airbnb”, lo aveva prenotato ed utilizzato per brevi periodi sino a rimanerci dentro dall'aprile del 2023 alla data del ricorso, senza soluzione di continuità.
Veniva esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, proposta dalla odierna convenuta ed in sua presenza si concludeva con esito negativo,
come da verbale versato in atti.
Il Giudice stante la irreperibilità della convenuta e l'assenza di istruttoria,
ritenuta la causa matura per la decisione, all'odierna udienza decideva il giudizio.
2. merito della lite
La domanda della ricorrente è fondata e va pertanto accolta per i motivi di seguito considerati.
Parte ricorrente ha depositato in atti la documentazione attestante la disponibilità come comodataria dell'immobile (contratto di comodato del
28.02.11 registrato a tempo indeterminato allegato n. 1 al ricorso introduttivo) e dalla suddetta adibito a casa vacanze nonché ha fornito prova dell'occupazione dell'immobile da parte della convenuta.
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Tale prova deve rinvenirsi nella missiva in atti, (allegato n. 3 ricorso)
inviata dal legale della signora alla signora , in CP_1 Parte_1
cui l'avv. Jacopo Angelini con mail del 12.09.24, anche inviata a mezzo r/r, ha espressamente dichiarato che la signora occupava CP_1
l'immobile di via Candia 77 piano I int. 8 dall'ottobre 2021: “la mia
assistita munita di ogni prova documentale, dal mese di ottobre 2021 ad
oggi risulta dimorante presso la sua abitazione alla via Candia 77 piano I
int. 8 versando un canone di locazione pari ad euro 90,00 giornalieri tutti
totalmente in nero e ben al di sopra del prezzo medio di mercato”.
Conclusivamente, accertata l'occupazione senza titolo della convenuta, va pronunciata, come in dispositivo, la condanna della stessa al rilascio dell'immobile e viene fissata la data per l'inizio della esecuzione al
30.09.25; parte convenuta deve altresì essere condannata al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate ex D.M. 147/22 per lo scaglione
26.0000/52.0000, in euro 573,00 per esborsi ed euro 5000,00 per onorari,
oltre oneri di legge, esclusa la fase istruttoria che non si è tenuta.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta la occupazione senza titolo della signora per CP_1
l'immobile sito in Roma, via Candia 77 int. 8 piano I;
- per l'effetto condanna al rilascio immediato del predetto CP_1
immobile libero in favore della signora e fissa Parte_1
per l'esecuzione la data del 30.09.25;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese legali in favore della ricorrente che si liquidano nella misura di euro 573,00 per esborsi ed euro
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5000,00 per compensi oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Così deciso in Roma, 17 settembre 2025 Il giudice
Manuela Sorrentino
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