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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 15/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta nel registro generale Camera di Consiglio sotto il n. 1371/2019 R.G.
vertente
TRA
Parte_1 con l'Avv. LOMARTIRE CARMELA
Attore
E
Controparte_1 con l'Avv. MASSARI GUIDO
Convenuto
Il presente giudizio è stato introdotto dal con atto di citazione Pt_1 depositato il 23.09.2019.
Esso ha ad oggetto la richiesta di risarcimento danni, per un importo di € 6.662,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria e spese di lite, che l'attore ritiene di aver subito in data 08.11.2013, intorno alle ore 09.40
Pag. 1 a 4 circa, per responsabilità del convenuto, allorquando, trovandosi CP_1 nel cortile della sua abitazione, improvvisamente veniva morsicato alla mano destra da un enorme ratto, introdottosi nell'area di propria pertinenza dalla zona confinante, di proprietà privata, ricoperta da vegetazione infestante e in totale stato di abbandono;
in conseguenza al morso dell'animale, si recava presso il locale Pronto
Soccorso ove veniva accertata “ferita lacera mano dx” e dimesso con diagnosi “morso da ratto femmina”; in data 11.11.2013 denunciava alla locale Stazione dei Carabinieri l'episodio occorsogli.
Di conseguenza, il a parere del dovrebbe rispondere CP_1 Pt_1 del danno richiesto per non aver provveduto alla bonifica e derattizzazione del terreno confinante con l'abitazione dell'attore da cui proveniva il ratto e che non era stato pulito dai proprietari, nonostante apposite ordinanze emesse dal . CP_1
Costituendosi il convenuto ha, in via preliminare, eccepito il CP_1 suo difetto di legittimazione passiva, e, nel merito, espressamente confutato le circostanze di fatto dedotte dal danneggiato, l'esistenza di un nesso di causalità tra la situazione dei luoghi ed il danneggiamento preteso dall'attore, nonché qualsivoglia responsabilità del per quanto CP_1 occorso all'attore.
All'udienza del 21.10.2024 le parti hanno precisato formulato le loro conclusioni in ordine all'eccepito difetto di legittimazione passiva del convenuto. CP_1
Decorsi i termini richiesti per il deposito degli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c., la causa è stata introitata per la decisione.
Motivi Della Decisione
Sull'eccepito difetto di legittimazione passiva del CP_1 convenuto.
Come si è detto innanzi, secondo la tesi dell'attore, il CP_1 dovrebbe rispondere del danno subito per non aver provveduto alla bonifica e derattizzazione del terreno confinante con l'abitazione dell'attore da cui proveniva il ratto e che non era stato pulito dai proprietari, nonostante apposite ordinanze emesse dal CP_1
Pag. 2 a 4 Osserva questo giudicante che la proposta azione risulta infondata e, conseguentemente, deve essere disattesa.
Ed invero, il convenuto ha, documentalmente, provato, di CP_1 avere emesso ordinanza n. 39 del 14.5.2013, con cui era stato ordinato a tutti i proprietari dei suoli ricadenti nel territorio comunale di procedere, a propria cura e spese, entro e non oltre il 15.06.2013, alla pulizia degli stessi, con obbligo di tenerli costantemente puliti al fine di evitare pericoli per la salute pubblica e rendere decoroso l'aspetto del territorio.
Dalla mancata osservanza, da parte del , della specifica CP_2 ordinanza sindacale di cui si è detto, non poteva scaturire l'obbligo della
Amministrazione di sostituirsi al predetto eseguendo i lavori di pulizia del terreno di cui lo stesso era proprietario, autolegittimandosi, di fatto, con intuibili cariche di onero e spese, a sostituirsi ai cittadini inadempienti ed alla loro diretta e personale responsabilità.
Rebus sic stantibus, un eventuale risarcimento non potrebbe che essere a carico del proprietario del terreno confinante, , Controparte_3 nemmeno evocato in giudizio.
Per tali motivi, apparendo, in via preliminare fondata la eccezione di difetto di legittimazione passiva del , va Controparte_1 rigettata la richiesta di c.t.u., venendo a mancare il nesso eziologico tra il danno denunciato dall'attore e la ascrivibilità dello stesso alla responsabilità del convenuto. CP_1
Le spese del giudizio.
Seguono la soccombenza e vanno liquidate, come in dispositivo, in favore del convenuto ed a carico dell'attore, in applicazione dei parametri previsti dal CP_1
D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale
nella persona del
Dott. Antonio Sardiello
decidendo sulla domanda proposta da
Parte_1
Pag. 3 a 4 nei confronti del
Controparte_1
così provvede:
1) Dichiara e riconosce il difetto di legittimazione passiva del convenuto e, per l'effetto, rigetta la domanda attrice. CP_1
2) Condanna l'attore al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore del , in persona del Controparte_1 sindaco pro-tempore, che si liquidano in complessivi € 2,540,00, oltre accessori di legge.
Brindisi 15 gennaio 2025 Il Giudice
Dott. Antonio Sardiello
Pag. 4 a 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta nel registro generale Camera di Consiglio sotto il n. 1371/2019 R.G.
vertente
TRA
Parte_1 con l'Avv. LOMARTIRE CARMELA
Attore
E
Controparte_1 con l'Avv. MASSARI GUIDO
Convenuto
Il presente giudizio è stato introdotto dal con atto di citazione Pt_1 depositato il 23.09.2019.
Esso ha ad oggetto la richiesta di risarcimento danni, per un importo di € 6.662,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria e spese di lite, che l'attore ritiene di aver subito in data 08.11.2013, intorno alle ore 09.40
Pag. 1 a 4 circa, per responsabilità del convenuto, allorquando, trovandosi CP_1 nel cortile della sua abitazione, improvvisamente veniva morsicato alla mano destra da un enorme ratto, introdottosi nell'area di propria pertinenza dalla zona confinante, di proprietà privata, ricoperta da vegetazione infestante e in totale stato di abbandono;
in conseguenza al morso dell'animale, si recava presso il locale Pronto
Soccorso ove veniva accertata “ferita lacera mano dx” e dimesso con diagnosi “morso da ratto femmina”; in data 11.11.2013 denunciava alla locale Stazione dei Carabinieri l'episodio occorsogli.
Di conseguenza, il a parere del dovrebbe rispondere CP_1 Pt_1 del danno richiesto per non aver provveduto alla bonifica e derattizzazione del terreno confinante con l'abitazione dell'attore da cui proveniva il ratto e che non era stato pulito dai proprietari, nonostante apposite ordinanze emesse dal . CP_1
Costituendosi il convenuto ha, in via preliminare, eccepito il CP_1 suo difetto di legittimazione passiva, e, nel merito, espressamente confutato le circostanze di fatto dedotte dal danneggiato, l'esistenza di un nesso di causalità tra la situazione dei luoghi ed il danneggiamento preteso dall'attore, nonché qualsivoglia responsabilità del per quanto CP_1 occorso all'attore.
All'udienza del 21.10.2024 le parti hanno precisato formulato le loro conclusioni in ordine all'eccepito difetto di legittimazione passiva del convenuto. CP_1
Decorsi i termini richiesti per il deposito degli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c., la causa è stata introitata per la decisione.
Motivi Della Decisione
Sull'eccepito difetto di legittimazione passiva del CP_1 convenuto.
Come si è detto innanzi, secondo la tesi dell'attore, il CP_1 dovrebbe rispondere del danno subito per non aver provveduto alla bonifica e derattizzazione del terreno confinante con l'abitazione dell'attore da cui proveniva il ratto e che non era stato pulito dai proprietari, nonostante apposite ordinanze emesse dal CP_1
Pag. 2 a 4 Osserva questo giudicante che la proposta azione risulta infondata e, conseguentemente, deve essere disattesa.
Ed invero, il convenuto ha, documentalmente, provato, di CP_1 avere emesso ordinanza n. 39 del 14.5.2013, con cui era stato ordinato a tutti i proprietari dei suoli ricadenti nel territorio comunale di procedere, a propria cura e spese, entro e non oltre il 15.06.2013, alla pulizia degli stessi, con obbligo di tenerli costantemente puliti al fine di evitare pericoli per la salute pubblica e rendere decoroso l'aspetto del territorio.
Dalla mancata osservanza, da parte del , della specifica CP_2 ordinanza sindacale di cui si è detto, non poteva scaturire l'obbligo della
Amministrazione di sostituirsi al predetto eseguendo i lavori di pulizia del terreno di cui lo stesso era proprietario, autolegittimandosi, di fatto, con intuibili cariche di onero e spese, a sostituirsi ai cittadini inadempienti ed alla loro diretta e personale responsabilità.
Rebus sic stantibus, un eventuale risarcimento non potrebbe che essere a carico del proprietario del terreno confinante, , Controparte_3 nemmeno evocato in giudizio.
Per tali motivi, apparendo, in via preliminare fondata la eccezione di difetto di legittimazione passiva del , va Controparte_1 rigettata la richiesta di c.t.u., venendo a mancare il nesso eziologico tra il danno denunciato dall'attore e la ascrivibilità dello stesso alla responsabilità del convenuto. CP_1
Le spese del giudizio.
Seguono la soccombenza e vanno liquidate, come in dispositivo, in favore del convenuto ed a carico dell'attore, in applicazione dei parametri previsti dal CP_1
D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale
nella persona del
Dott. Antonio Sardiello
decidendo sulla domanda proposta da
Parte_1
Pag. 3 a 4 nei confronti del
Controparte_1
così provvede:
1) Dichiara e riconosce il difetto di legittimazione passiva del convenuto e, per l'effetto, rigetta la domanda attrice. CP_1
2) Condanna l'attore al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore del , in persona del Controparte_1 sindaco pro-tempore, che si liquidano in complessivi € 2,540,00, oltre accessori di legge.
Brindisi 15 gennaio 2025 Il Giudice
Dott. Antonio Sardiello
Pag. 4 a 4