Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 3485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3485 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE
Dott.ssa M. FONTANA quale giudice del lavoro alla pubblica udienza del 6.5.2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente
SENTENZA
Nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritta al n. 5599/'22 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
TRA
, in persona del leg. rapp.te p.t., rapp.ta Parte_1
e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Nicola Montella, presso il cui studio in Napoli alla Via Kerbaker n. 91, elett.te domicilia
E
, in Controparte_1 persona del suo presidente pro-tempore, rapp.to e difeso, in virtù di procura notarile, dall'Avv. Anna di Stefano, con la quale elettivamente domicilia in Napoli, presso l'Ufficio Legale alla Via Alcide De Gasperi, n.55 CP_2
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 28.3.2022, la società ricorrente impugnava l'ordinanza ingiunzione n. 5100.03/02/2022.0102227 di irrogazione della sanzione amministrativa di euro 25.000,00 per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per il periodo 08/2015 al 11/2015. Lamentava la carenza di motivazione dell'atto e la prescrizione dei crediti azionati. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , deducendo di aver interrotto la CP_2 prescrizione con le notifiche degli avvisi di addebito prodotti in atti.
L'art. 30 DL 31.05.10 n. 78 convertito con modificazioni in L 30.07.10 n. 122, ha stabilito: “ a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all' anche a seguito di CP_2 accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullita' il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale , sanzioni e interessi ove dovuti nonché l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovra' altresi' contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procedera' ad espropriazione forzata, con i poteri, le facolta' e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.(..) 4. L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali o CP_2 dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. (...) 14. Ai fini [della procedura di riscossione] di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, CP_2 costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”. Ciò premesso, nella fattispecie, risulta che le ricevute allegate dall' CP_2 sono relative alle comunicazioni inviate tramite la casella PEC "INPSComunica"
. All'interno di queste ricevute sono presenti gli identificativi delle spedizioni nonché i codici lettera che collegano l'accettazione e la consegna al pdf contenuto nella pec. Per quanto riguarda gli avvisi di addebito notificati all'indirizzo Pec l CP_2 ha prodotto, come sopra riportati, la ricevuta di avvenuta- consegna della Pec all'indirizzo di posta elettronica che parte ricorrente non ha disconosciuto. La notifica alla società ricorrente è avvenuta nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n. 68/05 che contiene le disposizioni regolamentari per l'utilizzo della posta elettronica certificata. Recita appunto l'art. 6 terzo comma del predetto DPR "11 gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione...omissis La ricevuta di avvenuta consegna e rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario. La ricevuta di avvenuta consegna è emessa esclusivamente a fronte della ricezione di una busta di trasporto valida secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17". In base alla sopra riportata normativa, la notifica effettuata con modalità telematica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dal D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 art. 6 comma 1 e, per il destinatario nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6 comma 2 dello stesso D.P.R. In sostanza, la notifica a mezzo posta elettronica certificata si perfeziona con la consegna del plico informatico nella casella di posta elettronica del destinatario e la prova di tale consegna e costituita dalla ricevuta di avvenuta consegna contenente i dati di certificazione ed il messaggio originale consegnati al titolare destinatario per mezzo di una busta di trasporto firmata dal gestore Pec del mittente. In particolare, i dati di certificazione (costituiti da data e ora di invio, mittente, destinatario, oggetto, identificativo del messaggio, che descrivono l'invio del messaggio originale e sono certificati dal gestore di Posta Elettronica Certificata del mittente) sono inseriti all'interno di un file in formato XML ed invece il messaggio originale e inserito all'interno di un file in formato EML contenente it messaggio inviato ed i relativi allegati. Nella specie, parte ricorrente, a fronte della produzione documentale di parte resistente, non ha contestato la riferibilità dei file xml agli avvisi di addebito in atti e anche ove si volesse ritenere irregolare il formato del file inviato, la consegna dell'avviso di addebito all'indirizzo di posta certificata del destinatario ha prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato cosi il raggiungimento dello scopo legale (cfr in identica fattispecie Tribunale di Milano n. 1139/23). Il termine prescrizionale per le poste in oggetto risulta dunque interrotto con gli avvisi di addebito ricevuti dalla ricorrente a mezzo pec in data 18.12.2015. Nel caso di specie occorre tener conto di due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti da leggi speciali. Invero, l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2:
“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ov. il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni. È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni.
Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ov. il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Sono quelle sopra indicate le norme relative alla sospensione dei termini di prescrizione, mentre le disposizioni citate dall Controparte_3 riguardano la sospensione della prescrizione dei crediti per i quali siano stati sospesi i termini di versamento. Si tratta, cioè, dell'art. 68 dello stesso DL n. 18/2020 che recita, al comma 1: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. L'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato, stabilisce: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento [...] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”. Come appare evidente, la sospensione della prescrizione di cui alle sopra riportate disposizioni è intrinsecamente connessa alla sospensione dei termini di versamento e, dunque, più che una “sospensione” in senso proprio, si tratta di un necessario differimento dell'inizio della sua decorrenza, non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili in quanto gli originari termini di versamento sono stati sospesi. Dunque, poiché i crediti di cui agli avvisi di addebito notificati in data 18.12.2015 si sarebbero estinti per prescrizione, come detto, il 18.12.2020, e cioè dopo entrambi i periodi di sospensione, alla detta data devono aggiungersi 311 giorni, pari alla somma di 129 e 182, con individuazione del termine finale di scadenza alla data del 25.10.2021. Orbene, posto che l'ordinanza in oggetto è stata notificata in data 16.2.2022, deve concludersi per l'intervenuta prescrizione delle poste contributive e delle relative sanzioni oggetto di ordinanza. Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara non dovute le poste relative al periodo agosto/novembre
2015, oggetto del presente giudizio.
b) compensa tra le parti le spese di lite Napoli, 6.5.2025 Il Giudice dr. Manuela Fontana