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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/07/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 2013/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nella seguente composizione: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 2013 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: reclamo ex art. 50 d.lgs. n. 14 del 2019, avverso il decreto del tribunale di Nola, II sezione civile, emesso in data
29.04.2025, di rigetto del ricorso per apertura della liquidazione giudiziale,
TRA
(P.IVA: , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
IS (CE) alla via Parco Commerciale Campania, loc. Aurno parch.
, rappresentata e difesa in forma disgiunta dall'avv. Antonio Spallieri Parte_2
(c.f.: ), con studio in Napoli alla via Carlo Poerio, e dal C.F._1
prof. avv. Gian Paolo La Sala (c.f.: ) con studio in C.F._2
Avellino al viale Italia
Reclamante
E
, con sede legale in San Giuseppe UV (NA) Controparte_1
alla Via Piave n. 8 (P. IVA: ), in persona del liquidatore pro P.IVA_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
tempore, sig. rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Parte_3
Visone (c.f.: ), presso il cui studio è domiciliata, in San C.F._3
Giuseppe UV (NA) alla Via Andrea Carbone n. 21.
Reclamata 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto emesso in data 29.4.2025 il tribunale di Nola ha respinto l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale della ai sensi Controparte_1 degli artt. 2, 49 e 121 del CC.II.. essenzialmente per il presupposto del difetto di insolvenza.
Il tribunale, ritenuta la legittimazione della creditrice ricorrente, ai sensi dell'art. 40 CC.II., in ordine al suo credito ha rilevato, sotto il diverso profilo della valutazione dell'insolvenza, che vi è una sua “seria contestazione”, costituita dalla proposizione dell'appello avverso il lodo arbitrale che lo ha accertato.
Più in generale, sulla situazione di decozione, ha ritenuto che non ve n'è prova, atteso che «la società resistente ha dimostrato di non avere un'allarmante debitoria tributaria, peraltro in gran parte oggetto di rateizzazione in regolare pagamento e di aver preservato la capacità di far fronte alle obbligazioni contratte e il valore del complesso produttivo di cui è titolare, mediante la conduzione in locazione dell'azienda, cedibile in chiave prospettica per ripianare ogni situazione debitoria » (così il provvedimento impugnato, pagina 3).
2. In data 29.5.2025 avverso il suddetto decreto ha proposto reclamo dinanzi a questa Corte (iscritto al n. di R.G.V.G. 2013/2025) la Parte_1
formulando 2 motivi, il primo attinente alla certezza del suo credito, il secondo volto a dimostrare lo stato di insolvenza della debitrice.
Sui motivi formulati, ha chiesto all'adita Corte, in accoglimento del reclamo, di dichiarare aperta la liquidazione giudiziale della e di Controparte_1 rimettere gli atti al tribunale di Nola per l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 49 del CC.II..
2.1. Instaurato il contraddittorio, si è costituita con il patrocinio del solo avv.
Domenico Visone la società reclamata, che ha chiesto con vari argomenti il
R.G.V.G. 2013/2025 Sentenza Controparte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
rigetto del reclamo. Benché nell'epigrafe della comparsa di costituzione sia indicata la difesa in giudizio anche dell'avv. Virginio Visone, il mandato ad litem
(cf. in atti nella produzione telematica allegata alla comparsa) è stato rilasciato esclusivamente in favore dell'avv. Domenico Visone. 3 2.2. All'udienza di comparizione del 2 luglio 2025, svolta in trattazione scritta, acquisite le note sostitutive della presenza in udienza, depositate dalle parti costituite, la Corte, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
§§§
3. Il reclamo è fondato.
3.1. Con un primo motivo critica il punto di Controparte_2 decisione con cui il tribunale di Nola ha menzionato la “contestazione seria” del credito rappresentata dalla proposizione del gravame avverso la decisione arbitrale.
Premesso che il tribunale non ha dedotto dal suo rilievo della “seria contestazione” del credito (coincidente con l'impugnativa giudiziale del lodo) il difetto di legittimazione ad agire della società odierna reclamante, si ribadisce, in questa sede, che vi è un credito del reclamante accertato da un arbitro,
“contestato” e sub iudice: ciò basta per ritenere la sua legittimazione al ricorso per liquidazione giudiziale della debitrice.
3.2. A questo punto, essendo incontestati i requisiti dimensionali, è d'uopo esaminare – anche a prescindere dai rilievi critici della società reclamante, se la reclamata risulti insolvente, ovviamente in una prospettiva ben più CP_1 ampia di quella segnata dall'inadempimento verso il creditore ricorrente.
3.2.1. La questione, è bene premetterlo, è oggetto del secondo motivo di reclamo, in cui si pone in evidenza:
--il pignoramento con esito negativo;
--il forte squilibrio tra l'esposizione debitoria, ammontante ad € 2.170.387,00 e l'attivo pari ad € 137.947,00,
--la rilevanza dirimente di detto sbilancio patrimoniale pari ad € 2.050.867,00,
R.G.V.G. 2013/2025 Sentenza La Controparte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
atteso che la società è già in stato di liquidazione volontaria;
--la circostanza che dal bilancio del 2023 risulta che la Controparte_1
ha azzerato il c.d. magazzino, riducendo le rimanenze di materie
[...]
prime, sussidiarie, di consumo e merci di € 2.800.000, ossia in una misura pari 4 all'intero valore delle rimanenze iniziali;
--la stipula dell'affitto dell'azienda il 23.06.2023 alla Controparte_3 società interamente controllata dalla avente a sua volta Controparte_4 come soci esclusivi la moglie e le figlie e Controparte_5 Pt_4
di socio unico della concedente Parte_5 Parte_3 [...]
e la progressiva riduzione, a suo dire anomala, del canone di Controparte_1
affitto dagli iniziali € 7.500 mensili a soli € 1.000 mensili.
Il motivo è fondato, essendo le deduzioni della reclamante verificabili, e dimostrate, con l'esame del bilancio in atti al 31.12.2023.
3.2.2. In primis, si rammenta che l'insolvenza va valutata, trattandosi di società in liquidazione, ponendo a raffronto l'attivo e il passivo per accertare se l'attivo disponibile sia idoneo e sufficiente a garantire la soddisfazione di tutte le passività.
E' pacifico, infatti, che quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione della norma sull'insolvenza (già art. 5 l.fall., disciplina che il codice della crisi di impresa non ha modificato ma ha, anzi, espressamente salvaguardato, mediante l'analoga previsione nel suo art. 2, co. 1, lett. b), deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (ex multis
Cass. Sez. 6 - 1, ord. n. 24660 del 05/11/2020 est. Pazzi).
R.G.V.G. 2013/2025 Sentenza La Controparte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
Al contempo è pacifico, nella giurisprudenza formatasi sotto il vigore della legge fallimentare e rimasta valida in vigenza del codice della crisi, che in questo caso, che riguarda la società debitrice in liquidazione, vi è un onere probatorio del debitore del tutto peculiare. 5 Tanto si ritiene anche sulla scorta di plurime decisioni della Suprema Corte, in cui si afferma, proprio a proposito dell'insolvenza della società in liquidazione:
“Anche tale dimensione di equilibrio o eccedenza ricade peraltro nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso” (Cass. Sez. 1, sent. n. 25167 del 16.12.2016, est. ); l'onere probatorio nella specie non è assolto, né in primo grado, né in Per_1 questa fase di reclamo.
3.2.3. Lo squilibrio consistente ed incolmabile tra attivo e passivo - già emergente dai bilanci e dedotto in modo puntuale dalla reclamante – non è contestato dalla debitrice, la quale si limita a depositare una relazione contabile e patrimoniale che risulta una sorta di “interna corporis”, di cui nemmeno illustra il contenuto, mentre i bilanci degli ultimi 3 esercizi (ma non quello finale di liquidazione, che non c'è in atti) sono stati depositati dalla reclamante, già dinanzi al tribunale.
Lo sbilancio tra attivo e passivo è stato nel 2023 aggravato dalla vendita delle rimanenze di magazzino, in conseguenza della quale è stato azzerato quasi integralmente l'attivo patrimoniale, passato da € 3.493.022 del 2022 a soli €
137.947 del 2023, così da rendere l'attivo residuo assolutamente insufficiente al pagamento dei creditori sociali rimasti insoddisfatti, i cui crediti ammontano a complessivi € 2.170.387,00.
Risulta altresì dai bilanci che la liquidità della società era stata azzerata, poiché lo stato patrimoniale del bilancio 2023 indica disponibilità liquide per € 133,00.
3.2.4. A fronte di tali enormi e non ripianabili passività, non contestate, la
R.G.V.G. 2013/2025 Sentenza Controparte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
debitrice si difende, per un verso, affermando, in modo apodittico, di aver sempre onorato ogni obbligo assunto nell'ambito della propria attività e di aver, fino alla data del fitto di ramo di azienda, sempre corrisposto regolarmente la retribuzione ai propri dipendenti;
per altro verso, deduce di aver ripianato i debiti con l'Erario. 6 In particolare, a tale riguardo, allega che per l'importo dovuto di € 276.087,83 ha adempiuto i suoi obblighi attraverso la procedura di rateizzazione accordata dall'Agenzia delle Entrate, al fine di ottemperare in maniera meno gravosa e più ragionevole ai propri oneri.
Questa difesa è del tutto insufficiente, considerato che per ammissione della stessa debitrice i debiti verso l'Erario rappresentano solo il 14% circa della complessiva esposizione debitoria.
La società debitrice non contesta i dati prima descritti, emergenti dal bilancio, e non invoca il criterio del confronto tra attivo e passivo quale parametro su cui fondare il giudizio d'insolvenza dell'imprenditore in liquidazione.
Al contrario, la fa appello alla sua capacità d'impresa Controparte_1
di operare in modo efficace ed efficiente nel mercato di riferimento, ed alla sua posizione competitiva nel mercato, che si tradurrebbe in una capacità di generare flussi di cassa superiori a quelli ottenibili dalla semplice liquidazione dei beni aziendali.
L'affermazione, del tutto indimostrata, è comunque inefficace sul piano del necessario confronto tra attivo e passivo, intendendosi per attivo - ai fini che occupa - quello attuale, non quello ipotizzato e possibile con il rilancio dell'attività d'impresa.
Quanto, infine, alla difesa con cui la debitrice rivendica la bontà e la validità dell'operazione dell'affitto di impresa, affermando che l'affitto ha garantito continuità aziendale ed ha consentito di mantenere i livelli occupazionali, nonchè di preservare le relazioni commerciali con clienti e fornitori, è argomento del tutto irrilevante, che non incide sull'esistenza del grave squilibrio di attivo e passivo, tanto più che, come evidenziato dalla reclamante, l'introito che deriva dall'affitto è talmente basso da non consentire di soddisfare i debiti nemmeno
R.G.V.G. 2013/2025 Sentenza Controparte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
nell'arco di 180 anni.
Nulla la società ha dedotto sull'eventuale esistenza ed identità di attivo liquidabile a breve, sulla sua stima più probabile, sulle possibilità concrete di smobilizzo, sui tempi della effettiva liquidabilità, non consentendo alla Corte una 7 valutazione prognostica positiva (sulla effettiva possibilità di soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività).
4. Ma i rilievi dirimenti si traggono dal bilancio al 31.12.2023 (cf documento in atti, depositato dalla creditrice reclamante); nella parte finale relativa alla sua approvazione emerge si legge che il Presidente illustra che nel bilancio c'è una perdita di euro 2.402.820,00, che l'assemblea delibera di coprire mediante le
“riserve di capitali se capienti”.
Orbene, dallo stato patrimoniale non emergono affatto né riserve né liquidità in denaro, né altri beni e poste attive sufficienti a ripianare tale perdita di esercizio.
In primo luogo, il capitale sociale dal bilancio risulta essere pari a soli
100.000,00 euro, e le riserve a circa 250.000,00 (sommando la riserva legale e altre riserve); la posta attiva più consistente nel 2022, cioè le rimanenze di magazzino che in quell'anno erano pari a 2.800,000,00, sono diventate pari a zero nel 2023; come dedotto anche dalla reclamante le liquidità sono insistenti, essendo passate da euro 237.000,00 nel 2022 ad euro 133,00 nel 2023.
Per completezza, non appare né possibile né sufficiente la cessione dell'azienda
(di cui comunque non è dalla debitrice indicato il valore), proprio in considerazione dell'affitto di azienda in corso.
5. Accertata l'insolvenza nei termini anzidetti, assorbita ogni ulteriore questione, ai sensi dell'art. 51, co.4, CC.II. la Corte dichiara aperta la liquidazione giudiziale e rimette gli atti al Tribunale di Nola per i provvedimenti di cui all'art. 49, co.3, CC.II..
§§§
6. Nessuna statuizione va assunta sulle spese di lite, venendo il patrimonio della reclamata interamente acquisito alla procedura concorsuale.
P.Q.M.
C
R.G.V.G. 2013/2025 Sentenza Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Napoli, nella composizione indicata in epigrafe, ogni altra istanza o eccezione disattesa così provvede:
--accoglie il reclamo iscritto al n. 2013/2025 r.g.v.g. e, per l'effetto, dichiara aperta la liquidazione giudiziale di “ (P.IVA: Controparte_1
8
, rimettendo gli atti al Tribunale di Nola per i provvedimenti di cui P.IVA_2
all'art. 49, co.3, CC.II.;
-- nulla per le spese di lite.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Napoli il 2.07.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
R.G.V.G. 2013/2025 Sentenza Controparte_2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nella seguente composizione: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 2013 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: reclamo ex art. 50 d.lgs. n. 14 del 2019, avverso il decreto del tribunale di Nola, II sezione civile, emesso in data
29.04.2025, di rigetto del ricorso per apertura della liquidazione giudiziale,
TRA
(P.IVA: , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
IS (CE) alla via Parco Commerciale Campania, loc. Aurno parch.
, rappresentata e difesa in forma disgiunta dall'avv. Antonio Spallieri Parte_2
(c.f.: ), con studio in Napoli alla via Carlo Poerio, e dal C.F._1
prof. avv. Gian Paolo La Sala (c.f.: ) con studio in C.F._2
Avellino al viale Italia
Reclamante
E
, con sede legale in San Giuseppe UV (NA) Controparte_1
alla Via Piave n. 8 (P. IVA: ), in persona del liquidatore pro P.IVA_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
tempore, sig. rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Parte_3
Visone (c.f.: ), presso il cui studio è domiciliata, in San C.F._3
Giuseppe UV (NA) alla Via Andrea Carbone n. 21.
Reclamata 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto emesso in data 29.4.2025 il tribunale di Nola ha respinto l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale della ai sensi Controparte_1 degli artt. 2, 49 e 121 del CC.II.. essenzialmente per il presupposto del difetto di insolvenza.
Il tribunale, ritenuta la legittimazione della creditrice ricorrente, ai sensi dell'art. 40 CC.II., in ordine al suo credito ha rilevato, sotto il diverso profilo della valutazione dell'insolvenza, che vi è una sua “seria contestazione”, costituita dalla proposizione dell'appello avverso il lodo arbitrale che lo ha accertato.
Più in generale, sulla situazione di decozione, ha ritenuto che non ve n'è prova, atteso che «la società resistente ha dimostrato di non avere un'allarmante debitoria tributaria, peraltro in gran parte oggetto di rateizzazione in regolare pagamento e di aver preservato la capacità di far fronte alle obbligazioni contratte e il valore del complesso produttivo di cui è titolare, mediante la conduzione in locazione dell'azienda, cedibile in chiave prospettica per ripianare ogni situazione debitoria » (così il provvedimento impugnato, pagina 3).
2. In data 29.5.2025 avverso il suddetto decreto ha proposto reclamo dinanzi a questa Corte (iscritto al n. di R.G.V.G. 2013/2025) la Parte_1
formulando 2 motivi, il primo attinente alla certezza del suo credito, il secondo volto a dimostrare lo stato di insolvenza della debitrice.
Sui motivi formulati, ha chiesto all'adita Corte, in accoglimento del reclamo, di dichiarare aperta la liquidazione giudiziale della e di Controparte_1 rimettere gli atti al tribunale di Nola per l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 49 del CC.II..
2.1. Instaurato il contraddittorio, si è costituita con il patrocinio del solo avv.
Domenico Visone la società reclamata, che ha chiesto con vari argomenti il
R.G.V.G. 2013/2025 Sentenza Controparte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
rigetto del reclamo. Benché nell'epigrafe della comparsa di costituzione sia indicata la difesa in giudizio anche dell'avv. Virginio Visone, il mandato ad litem
(cf. in atti nella produzione telematica allegata alla comparsa) è stato rilasciato esclusivamente in favore dell'avv. Domenico Visone. 3 2.2. All'udienza di comparizione del 2 luglio 2025, svolta in trattazione scritta, acquisite le note sostitutive della presenza in udienza, depositate dalle parti costituite, la Corte, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
§§§
3. Il reclamo è fondato.
3.1. Con un primo motivo critica il punto di Controparte_2 decisione con cui il tribunale di Nola ha menzionato la “contestazione seria” del credito rappresentata dalla proposizione del gravame avverso la decisione arbitrale.
Premesso che il tribunale non ha dedotto dal suo rilievo della “seria contestazione” del credito (coincidente con l'impugnativa giudiziale del lodo) il difetto di legittimazione ad agire della società odierna reclamante, si ribadisce, in questa sede, che vi è un credito del reclamante accertato da un arbitro,
“contestato” e sub iudice: ciò basta per ritenere la sua legittimazione al ricorso per liquidazione giudiziale della debitrice.
3.2. A questo punto, essendo incontestati i requisiti dimensionali, è d'uopo esaminare – anche a prescindere dai rilievi critici della società reclamante, se la reclamata risulti insolvente, ovviamente in una prospettiva ben più CP_1 ampia di quella segnata dall'inadempimento verso il creditore ricorrente.
3.2.1. La questione, è bene premetterlo, è oggetto del secondo motivo di reclamo, in cui si pone in evidenza:
--il pignoramento con esito negativo;
--il forte squilibrio tra l'esposizione debitoria, ammontante ad € 2.170.387,00 e l'attivo pari ad € 137.947,00,
--la rilevanza dirimente di detto sbilancio patrimoniale pari ad € 2.050.867,00,
R.G.V.G. 2013/2025 Sentenza La Controparte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
atteso che la società è già in stato di liquidazione volontaria;
--la circostanza che dal bilancio del 2023 risulta che la Controparte_1
ha azzerato il c.d. magazzino, riducendo le rimanenze di materie
[...]
prime, sussidiarie, di consumo e merci di € 2.800.000, ossia in una misura pari 4 all'intero valore delle rimanenze iniziali;
--la stipula dell'affitto dell'azienda il 23.06.2023 alla Controparte_3 società interamente controllata dalla avente a sua volta Controparte_4 come soci esclusivi la moglie e le figlie e Controparte_5 Pt_4
di socio unico della concedente Parte_5 Parte_3 [...]
e la progressiva riduzione, a suo dire anomala, del canone di Controparte_1
affitto dagli iniziali € 7.500 mensili a soli € 1.000 mensili.
Il motivo è fondato, essendo le deduzioni della reclamante verificabili, e dimostrate, con l'esame del bilancio in atti al 31.12.2023.
3.2.2. In primis, si rammenta che l'insolvenza va valutata, trattandosi di società in liquidazione, ponendo a raffronto l'attivo e il passivo per accertare se l'attivo disponibile sia idoneo e sufficiente a garantire la soddisfazione di tutte le passività.
E' pacifico, infatti, che quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione della norma sull'insolvenza (già art. 5 l.fall., disciplina che il codice della crisi di impresa non ha modificato ma ha, anzi, espressamente salvaguardato, mediante l'analoga previsione nel suo art. 2, co. 1, lett. b), deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (ex multis
Cass. Sez. 6 - 1, ord. n. 24660 del 05/11/2020 est. Pazzi).
R.G.V.G. 2013/2025 Sentenza La Controparte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
Al contempo è pacifico, nella giurisprudenza formatasi sotto il vigore della legge fallimentare e rimasta valida in vigenza del codice della crisi, che in questo caso, che riguarda la società debitrice in liquidazione, vi è un onere probatorio del debitore del tutto peculiare. 5 Tanto si ritiene anche sulla scorta di plurime decisioni della Suprema Corte, in cui si afferma, proprio a proposito dell'insolvenza della società in liquidazione:
“Anche tale dimensione di equilibrio o eccedenza ricade peraltro nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso” (Cass. Sez. 1, sent. n. 25167 del 16.12.2016, est. ); l'onere probatorio nella specie non è assolto, né in primo grado, né in Per_1 questa fase di reclamo.
3.2.3. Lo squilibrio consistente ed incolmabile tra attivo e passivo - già emergente dai bilanci e dedotto in modo puntuale dalla reclamante – non è contestato dalla debitrice, la quale si limita a depositare una relazione contabile e patrimoniale che risulta una sorta di “interna corporis”, di cui nemmeno illustra il contenuto, mentre i bilanci degli ultimi 3 esercizi (ma non quello finale di liquidazione, che non c'è in atti) sono stati depositati dalla reclamante, già dinanzi al tribunale.
Lo sbilancio tra attivo e passivo è stato nel 2023 aggravato dalla vendita delle rimanenze di magazzino, in conseguenza della quale è stato azzerato quasi integralmente l'attivo patrimoniale, passato da € 3.493.022 del 2022 a soli €
137.947 del 2023, così da rendere l'attivo residuo assolutamente insufficiente al pagamento dei creditori sociali rimasti insoddisfatti, i cui crediti ammontano a complessivi € 2.170.387,00.
Risulta altresì dai bilanci che la liquidità della società era stata azzerata, poiché lo stato patrimoniale del bilancio 2023 indica disponibilità liquide per € 133,00.
3.2.4. A fronte di tali enormi e non ripianabili passività, non contestate, la
R.G.V.G. 2013/2025 Sentenza Controparte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
debitrice si difende, per un verso, affermando, in modo apodittico, di aver sempre onorato ogni obbligo assunto nell'ambito della propria attività e di aver, fino alla data del fitto di ramo di azienda, sempre corrisposto regolarmente la retribuzione ai propri dipendenti;
per altro verso, deduce di aver ripianato i debiti con l'Erario. 6 In particolare, a tale riguardo, allega che per l'importo dovuto di € 276.087,83 ha adempiuto i suoi obblighi attraverso la procedura di rateizzazione accordata dall'Agenzia delle Entrate, al fine di ottemperare in maniera meno gravosa e più ragionevole ai propri oneri.
Questa difesa è del tutto insufficiente, considerato che per ammissione della stessa debitrice i debiti verso l'Erario rappresentano solo il 14% circa della complessiva esposizione debitoria.
La società debitrice non contesta i dati prima descritti, emergenti dal bilancio, e non invoca il criterio del confronto tra attivo e passivo quale parametro su cui fondare il giudizio d'insolvenza dell'imprenditore in liquidazione.
Al contrario, la fa appello alla sua capacità d'impresa Controparte_1
di operare in modo efficace ed efficiente nel mercato di riferimento, ed alla sua posizione competitiva nel mercato, che si tradurrebbe in una capacità di generare flussi di cassa superiori a quelli ottenibili dalla semplice liquidazione dei beni aziendali.
L'affermazione, del tutto indimostrata, è comunque inefficace sul piano del necessario confronto tra attivo e passivo, intendendosi per attivo - ai fini che occupa - quello attuale, non quello ipotizzato e possibile con il rilancio dell'attività d'impresa.
Quanto, infine, alla difesa con cui la debitrice rivendica la bontà e la validità dell'operazione dell'affitto di impresa, affermando che l'affitto ha garantito continuità aziendale ed ha consentito di mantenere i livelli occupazionali, nonchè di preservare le relazioni commerciali con clienti e fornitori, è argomento del tutto irrilevante, che non incide sull'esistenza del grave squilibrio di attivo e passivo, tanto più che, come evidenziato dalla reclamante, l'introito che deriva dall'affitto è talmente basso da non consentire di soddisfare i debiti nemmeno
R.G.V.G. 2013/2025 Sentenza Controparte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
nell'arco di 180 anni.
Nulla la società ha dedotto sull'eventuale esistenza ed identità di attivo liquidabile a breve, sulla sua stima più probabile, sulle possibilità concrete di smobilizzo, sui tempi della effettiva liquidabilità, non consentendo alla Corte una 7 valutazione prognostica positiva (sulla effettiva possibilità di soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività).
4. Ma i rilievi dirimenti si traggono dal bilancio al 31.12.2023 (cf documento in atti, depositato dalla creditrice reclamante); nella parte finale relativa alla sua approvazione emerge si legge che il Presidente illustra che nel bilancio c'è una perdita di euro 2.402.820,00, che l'assemblea delibera di coprire mediante le
“riserve di capitali se capienti”.
Orbene, dallo stato patrimoniale non emergono affatto né riserve né liquidità in denaro, né altri beni e poste attive sufficienti a ripianare tale perdita di esercizio.
In primo luogo, il capitale sociale dal bilancio risulta essere pari a soli
100.000,00 euro, e le riserve a circa 250.000,00 (sommando la riserva legale e altre riserve); la posta attiva più consistente nel 2022, cioè le rimanenze di magazzino che in quell'anno erano pari a 2.800,000,00, sono diventate pari a zero nel 2023; come dedotto anche dalla reclamante le liquidità sono insistenti, essendo passate da euro 237.000,00 nel 2022 ad euro 133,00 nel 2023.
Per completezza, non appare né possibile né sufficiente la cessione dell'azienda
(di cui comunque non è dalla debitrice indicato il valore), proprio in considerazione dell'affitto di azienda in corso.
5. Accertata l'insolvenza nei termini anzidetti, assorbita ogni ulteriore questione, ai sensi dell'art. 51, co.4, CC.II. la Corte dichiara aperta la liquidazione giudiziale e rimette gli atti al Tribunale di Nola per i provvedimenti di cui all'art. 49, co.3, CC.II..
§§§
6. Nessuna statuizione va assunta sulle spese di lite, venendo il patrimonio della reclamata interamente acquisito alla procedura concorsuale.
P.Q.M.
C
R.G.V.G. 2013/2025 Sentenza Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Napoli, nella composizione indicata in epigrafe, ogni altra istanza o eccezione disattesa così provvede:
--accoglie il reclamo iscritto al n. 2013/2025 r.g.v.g. e, per l'effetto, dichiara aperta la liquidazione giudiziale di “ (P.IVA: Controparte_1
8
, rimettendo gli atti al Tribunale di Nola per i provvedimenti di cui P.IVA_2
all'art. 49, co.3, CC.II.;
-- nulla per le spese di lite.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Napoli il 2.07.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
R.G.V.G. 2013/2025 Sentenza Controparte_2