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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 15/10/2025, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
R.G. 2838 / 2022
Il giudice NT Di AL,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 15/10/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da parte ricorrente;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa NT Di AL, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 15/10/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2838 / 2022
promossa da
C.F. rappresentato e difeso dall' avv. DANILE Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
LI AN, giusta procura in atti,
-resistente- e nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
-convenuto contumace-
Oggetto: rapporto di lavoro subordinato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 20 ottobre 2022, proponeva opposizione Parte_1
avverso il provvedimento prot. n. 0100.18/02/2022-0052897 avente ad oggetto il disconoscimento di rapporto di lavoro subordinato.
Rappresentava:
- di avere lavorato alle dipendenze delle dal 19.06.1978 al Controparte_3
31.03.2014;
- di avere instaurato un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'Azienda
dal 16 maggio 2014 al 27 giugno 2014 per lo svolgendo di Controparte_2
mansioni di operaio;
- di avere presentato, in data 01.03.2021, domanda per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità “quota 100”.
Eccepiva il difetto di motivazione dell'atto impugnato e, nel merito, l'infondatezza della contestazione.
Concludeva chiedendo di “- accertare, ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità
e/o infondatezza del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato prot. N.
0100.18/02/2022-0052897, con ESPRESSA pronuncia di annullamento, nonchè di ogni CP_1
ulteriore atto e/o provvedimento ad esso presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo,
CP_ ritenendo e dichiarando che tra il ricorrente e la resistente è intercorso, dal 16.05.2014 al
27.06.2014, un rapporto di lavoro subordinato, secondo le modalità, termini e retribuzioni indicati in
narrativa, e, pertanto, valido ai fini delle assicurazioni obbligatorie e del conseguente riconoscimento
CP_ delle tutele previdenziali e assistenziali;
- condannare l' al pagamento e/o alla restituzione, in
favore del ricorrente, di quanto eventualmente preteso e/o azionato in conseguenza dell'illegittimo
disconoscimento del rapporto di lavoro de quo”. Con vittoria di spese. Si costituiva l'ente previdenziale che chiedeva di confermare il verbale ispettivo per intero,
il disconoscimento del rapporto di lavoro in esso contenuto ed il rigetto della domanda di pensione anticipata non sussistendo il requisito contributivo.
Al fascicolo veniva riunito il n. 257/2024, in seno al quale parte ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento dell' di reiezione della domanda di pensione CP_1
anticipata di anzianità quota 100 per assenza del requisito contributivo, quale conseguenza dell'annullamento della contribuzione per Naspi successiva al 31.03.2014 a seguito dei verbali ispettivi che disconoscono i rapporti di lavoro subordinato.
Si costituiva l' chiedendo la riunione dei giudizi. CP_1
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla
[...]
questa non si costituiva;
ne va, pertanto, dichiarata la contumacia. Controparte_2
In materia di onere probatorio, la Corte di Cassazione ha espresso tale principio di diritto
CP_
“In forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l' è
legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti,
nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine"
adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di
un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della
sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati
sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valere
l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto
previdenziale-assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della
subordinazione” (cfr. Cass. Ord. n. 809 del 19/01/2021; sent. n. 1399/2000).
D'altronde, tale pronuncia si pone nel solco della giurisprudenza sviluppatasi in materia di disconoscimento del rapporto di lavoro dei braccianti agricoli, nella parte in cui afferma che
“L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l' a CP_1
seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui
all'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993. Ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare
l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione
e di ogni altro diritto consequenziale, fermo restando che, nella controversia avente ad oggetto la
prestazione previdenziale, lo "status" di lavoratore agricolo può essere accertato solo
incidentalmente” (cfr. Cass. sent. n. 2739/2016).
Con riferimento, poi, all'efficacia probatoria del verbale ispettivo nel giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo, va richiamato il principio consolidato per il quale, in siffatte ipotesi, il verbale non riveste alcuna efficacia probatoria privilegiata,
potendo al più considerarsi attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine, restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (v. Cass. 14965/2012).
Parte ricorrente ha rappresentato di avere prestato attività lavorativa, dal 16.05.2014 sino al
27.06.2024, presso la sede amministrativa della società sita a Favara (AG), nonché CP_2
dal febbraio al marzo 2016 presso la Seap srl;
orbene, relativamente a tale accertamento pende altro giudizio.
In merito al primo rapporto di lavoro, invece, parte ricorrente ha allegato di essersi occupata della pulizia e tinteggiatura esterna dell'immobile nonché della tinteggiatura di alcune inferriate poste all'interno del magazzino, lavorando dalle ore 7.00 alle ore 12.00, e dalle ore
14.00 alle ore 17.00, dal lunedì al venerdì.
E' dunque necessario, ai fini della definizione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., procedere all'accertamento delle specifiche modalità di espletamento della prestazione lavorativa, tenendo in considerazione che la subordinazione postula la soggezione del lavoratore all'altrui effettivo potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare.
Si passano, dunque, al vaglio le testimonianze rese.
, conoscente del ricorrente, ha riferito che “Mi ricordo verso metà maggio Testimone_1 lavorando per una ditta. Cap. 2) “l'ho visto in questo garage in via La Spezia, a piano terra”. Cap. 4)
“non so rispondere, quanto pare è durato poco”. cap. 5) “manco dentro ho guardato bene, abbiamo
parlato un po' e me ne sono andato”. cap. 6) e 7) “tutte le cose me le ha dette lui dopo”.
La deposizione resa in favore del ricorrente si presenta lacunosa e aspecifica, non essendo state definite le modalità di esecuzione della prestazione né l'assoggettamento al potere direttivo datoriale, circostanza che incardina il rapporto di lavoro subordinato.
, ispettore ha riferito di avere effettuato il Testimone_2 CP_1
sopralluogo presso la sede legale (che corrisponde alla residenza del D'Anna) quando tuttavia l'attività era già cessata;
ha specificato “questa via ha due nomi diversi proprio perché il
diceva di avere svolto questi lavori presso la sede amministrativa. Era una abitazione, c'era poi Pt_1
un garage con un'etichetta della società, ma non siamo entrati, abbiamo visto solo dall'esterno”.
L'interrogando ha riferito di non ricordare la tipologia di contratto con cui Tes_3
avrebbe assunto il ricorrente;
ha, in modo incerto, descritto l'attività svolta, dapprima affermando “dovevamo fare dei lavori di pitturazione di cancelli e ringhiera, ha pure sistemato una
parte della facciata della sede” e poi “3) “non ricordo come l'ha dipinta, non ricordo il colore, ha
lavorato da solo, per spostare qualcosa l'ho aiutato io, lui ha lavorato nella parte bassa che c'era
l'umidità, non ha usato ponteggi scale o altro”. Ha, altresì, riferito che l'immobile era in via La
Spezia a Favara e che le indicazioni su cosa fare gliele dava lui.
Orbene, seppur gli accertamenti riferiti dagli Ispettori si basano fondamentalmente soltanto sulle dichiarazioni contraddittorie rese dai soggetti sentiti, la testimonianza resa dal teste non è stata determinante nel provare il rapporto lavorativo svolto tra le parti, nella Tes_1
species di rapporto subordinato;
né si giunge a diversa conclusione con le dichiarazioni effettuate dal in sede di interrogatorio formale, da cui non possono trarsi argomenti CP_2
di prova - peraltro incerti - a fronte della restante lacunosità dell'istruttoria svolta.
Per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Agrigento, 15/10/2025.
IL GIUDICE
NT Di AL
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2024 che sono passata e l'ho visto che stava verniciando dentro un magazzino e mi ha detto che stava
SEZIONE LAVORO
R.G. 2838 / 2022
Il giudice NT Di AL,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 15/10/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da parte ricorrente;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa NT Di AL, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 15/10/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2838 / 2022
promossa da
C.F. rappresentato e difeso dall' avv. DANILE Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
LI AN, giusta procura in atti,
-resistente- e nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
-convenuto contumace-
Oggetto: rapporto di lavoro subordinato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 20 ottobre 2022, proponeva opposizione Parte_1
avverso il provvedimento prot. n. 0100.18/02/2022-0052897 avente ad oggetto il disconoscimento di rapporto di lavoro subordinato.
Rappresentava:
- di avere lavorato alle dipendenze delle dal 19.06.1978 al Controparte_3
31.03.2014;
- di avere instaurato un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'Azienda
dal 16 maggio 2014 al 27 giugno 2014 per lo svolgendo di Controparte_2
mansioni di operaio;
- di avere presentato, in data 01.03.2021, domanda per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità “quota 100”.
Eccepiva il difetto di motivazione dell'atto impugnato e, nel merito, l'infondatezza della contestazione.
Concludeva chiedendo di “- accertare, ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità
e/o infondatezza del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato prot. N.
0100.18/02/2022-0052897, con ESPRESSA pronuncia di annullamento, nonchè di ogni CP_1
ulteriore atto e/o provvedimento ad esso presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo,
CP_ ritenendo e dichiarando che tra il ricorrente e la resistente è intercorso, dal 16.05.2014 al
27.06.2014, un rapporto di lavoro subordinato, secondo le modalità, termini e retribuzioni indicati in
narrativa, e, pertanto, valido ai fini delle assicurazioni obbligatorie e del conseguente riconoscimento
CP_ delle tutele previdenziali e assistenziali;
- condannare l' al pagamento e/o alla restituzione, in
favore del ricorrente, di quanto eventualmente preteso e/o azionato in conseguenza dell'illegittimo
disconoscimento del rapporto di lavoro de quo”. Con vittoria di spese. Si costituiva l'ente previdenziale che chiedeva di confermare il verbale ispettivo per intero,
il disconoscimento del rapporto di lavoro in esso contenuto ed il rigetto della domanda di pensione anticipata non sussistendo il requisito contributivo.
Al fascicolo veniva riunito il n. 257/2024, in seno al quale parte ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento dell' di reiezione della domanda di pensione CP_1
anticipata di anzianità quota 100 per assenza del requisito contributivo, quale conseguenza dell'annullamento della contribuzione per Naspi successiva al 31.03.2014 a seguito dei verbali ispettivi che disconoscono i rapporti di lavoro subordinato.
Si costituiva l' chiedendo la riunione dei giudizi. CP_1
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla
[...]
questa non si costituiva;
ne va, pertanto, dichiarata la contumacia. Controparte_2
In materia di onere probatorio, la Corte di Cassazione ha espresso tale principio di diritto
CP_
“In forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l' è
legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti,
nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine"
adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di
un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della
sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati
sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valere
l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto
previdenziale-assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della
subordinazione” (cfr. Cass. Ord. n. 809 del 19/01/2021; sent. n. 1399/2000).
D'altronde, tale pronuncia si pone nel solco della giurisprudenza sviluppatasi in materia di disconoscimento del rapporto di lavoro dei braccianti agricoli, nella parte in cui afferma che
“L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l' a CP_1
seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui
all'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993. Ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare
l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione
e di ogni altro diritto consequenziale, fermo restando che, nella controversia avente ad oggetto la
prestazione previdenziale, lo "status" di lavoratore agricolo può essere accertato solo
incidentalmente” (cfr. Cass. sent. n. 2739/2016).
Con riferimento, poi, all'efficacia probatoria del verbale ispettivo nel giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo, va richiamato il principio consolidato per il quale, in siffatte ipotesi, il verbale non riveste alcuna efficacia probatoria privilegiata,
potendo al più considerarsi attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine, restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (v. Cass. 14965/2012).
Parte ricorrente ha rappresentato di avere prestato attività lavorativa, dal 16.05.2014 sino al
27.06.2024, presso la sede amministrativa della società sita a Favara (AG), nonché CP_2
dal febbraio al marzo 2016 presso la Seap srl;
orbene, relativamente a tale accertamento pende altro giudizio.
In merito al primo rapporto di lavoro, invece, parte ricorrente ha allegato di essersi occupata della pulizia e tinteggiatura esterna dell'immobile nonché della tinteggiatura di alcune inferriate poste all'interno del magazzino, lavorando dalle ore 7.00 alle ore 12.00, e dalle ore
14.00 alle ore 17.00, dal lunedì al venerdì.
E' dunque necessario, ai fini della definizione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., procedere all'accertamento delle specifiche modalità di espletamento della prestazione lavorativa, tenendo in considerazione che la subordinazione postula la soggezione del lavoratore all'altrui effettivo potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare.
Si passano, dunque, al vaglio le testimonianze rese.
, conoscente del ricorrente, ha riferito che “Mi ricordo verso metà maggio Testimone_1 lavorando per una ditta. Cap. 2) “l'ho visto in questo garage in via La Spezia, a piano terra”. Cap. 4)
“non so rispondere, quanto pare è durato poco”. cap. 5) “manco dentro ho guardato bene, abbiamo
parlato un po' e me ne sono andato”. cap. 6) e 7) “tutte le cose me le ha dette lui dopo”.
La deposizione resa in favore del ricorrente si presenta lacunosa e aspecifica, non essendo state definite le modalità di esecuzione della prestazione né l'assoggettamento al potere direttivo datoriale, circostanza che incardina il rapporto di lavoro subordinato.
, ispettore ha riferito di avere effettuato il Testimone_2 CP_1
sopralluogo presso la sede legale (che corrisponde alla residenza del D'Anna) quando tuttavia l'attività era già cessata;
ha specificato “questa via ha due nomi diversi proprio perché il
diceva di avere svolto questi lavori presso la sede amministrativa. Era una abitazione, c'era poi Pt_1
un garage con un'etichetta della società, ma non siamo entrati, abbiamo visto solo dall'esterno”.
L'interrogando ha riferito di non ricordare la tipologia di contratto con cui Tes_3
avrebbe assunto il ricorrente;
ha, in modo incerto, descritto l'attività svolta, dapprima affermando “dovevamo fare dei lavori di pitturazione di cancelli e ringhiera, ha pure sistemato una
parte della facciata della sede” e poi “3) “non ricordo come l'ha dipinta, non ricordo il colore, ha
lavorato da solo, per spostare qualcosa l'ho aiutato io, lui ha lavorato nella parte bassa che c'era
l'umidità, non ha usato ponteggi scale o altro”. Ha, altresì, riferito che l'immobile era in via La
Spezia a Favara e che le indicazioni su cosa fare gliele dava lui.
Orbene, seppur gli accertamenti riferiti dagli Ispettori si basano fondamentalmente soltanto sulle dichiarazioni contraddittorie rese dai soggetti sentiti, la testimonianza resa dal teste non è stata determinante nel provare il rapporto lavorativo svolto tra le parti, nella Tes_1
species di rapporto subordinato;
né si giunge a diversa conclusione con le dichiarazioni effettuate dal in sede di interrogatorio formale, da cui non possono trarsi argomenti CP_2
di prova - peraltro incerti - a fronte della restante lacunosità dell'istruttoria svolta.
Per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Agrigento, 15/10/2025.
IL GIUDICE
NT Di AL
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2024 che sono passata e l'ho visto che stava verniciando dentro un magazzino e mi ha detto che stava