Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 30/06/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 20 marzo 2025, iscritta al n. 737 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
[...]
[...]
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, al Corso Italia n. 100, presso lo stu- dio dell'Avv. Paolo Casini che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 13 giugno 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente Parte_1 Parte_2
ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 12 maggio 1991 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte II, serie A, n.
52); che dalla loro unione è nata la figlia il 26 marzo 1992, maggio- Persona_1
renne ed economicamente autosufficiente;
che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le se- guenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Viterbo, via S. Maria dell'Elce n. 14, viene temporanea- mente assegnata al sig. , il quale si farà carico del pagamento Parte_1
dell'intera rata di mutuo fino alla sua estinzione;
3) Il sig. verserà in favore della sig.ra entro il giorno 5 di ogni Parte_1 Pt_2
mese, la somma mensile di euro 300,00 oltre rivalutazione ISTAT a titolo di man- tenimento;
4) Le parti prestano fin da ora il consenso al rilascio del passaporto in favore dell'al- tro coniuge”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
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A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
lle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 19 giugno 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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