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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/04/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4094 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato CARRUCCIU GIANCARLO e dall'avvocato OSTI DAVIDE;
e
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato CARRUCCIU GIANCARLO e dall'avvocato OSTI DAVIDE;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita ad RC (VI), via Righi n. 27, di proprietà della IG.ra , rimarrà Pt_1 assegnata a quest'ultima, atteso che il IG. si è già trasferito presso l'abitazione dei genitori CP_1
in Val Liona (VI), via Roma n. 2 ove trasferirà la propria residenza.
3) I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno in via Per_1 Per_2
congiunta la responsabilità genitoriale;
essi abiteranno in prevalenza presso la madre, ove manterranno la residenza.
4) I figli potranno vedere il padre e stare con lui, compatibilmente con le loro eIGenze scolastiche e ricreative, secondo le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati quando il padre li andrà a prendere il venerdì dopo la scuola e li riporterà
a casa della madre alla domenica sera entro le ore 21,00;
- la settimana in cui i figli non trascorreranno il fine settimana con il padre, quest'ultimo potrà trascorrere il pomeriggio (dopo l'uscita da scuola) e la notte del giovedì con i figli;
- per sette giorni durante le vacanze natalizie, un anno nel periodo dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- per tre giorni durante le vacanze pasquali comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis;
- per le vacanze estive due settimane anche non consecutive da concordare di anno in anno tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno (altrettanti giorni con le medesime modalità saranno trascorsi con la madre).
I coniugi si impegnano a festeggiare insieme i compleanni dei figli, mentre ciascun genitore potrà trascorrere con i figli il giorno del proprio compleanno e, rispettivamente, quello della Festa del PA
(19 marzo) e della mamma (seconda domenica di maggio).
5) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, la CP_1 Pt_1 somma mensile totale di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 15
(quindici) di ogni mese tramite bonifico bancario;
detta somma verrà aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT.
6) I coniugi si impegnano a sostenere direttamente e/o a rimborsare a prima richiesta dell'altro coniuge il 50% delle spese straordinarie per i figli, come determinate dal Protocollo civile in uso presso il Tribunale di Vicenza.
7) Il IG. non corrisponderà più il 50% dell'importo relativo alle rate mensili del mutuo CP_1 contratto dalla IG.ra in data 10.03.2016 (per il quale ha prestato fideiussione) e quest'ultima Pt_1
si impegna a tenerlo indenne e manlevarlo da qualsivoglia richiesta di pagamento ad esso relativa.
8) I coniugi convengono che l'assegno unico per i figli e venga percepito al 50%. Per_1 Per_2
9) Nulla viene corrisposto a titolo di contributo al mantenimento reciproco, disponendo i coniugi di reddito proprio ed essendo entrambi economicamente autosufficienti.
10) La roulotte tg. VC 007141, di proprietà del IG. rimarrà in utilizzo esclusivo alla IG.ra CP_1
la quale si impegna a pagare la tassa annuale di proprietà del mezzo;
Pt_1
11) I coniugi dichiarano di aver già provveduto a dividere i conti correnti comuni ed i beni mobili su cui comunque esistevano diritti di comunione.
12) I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per sé stessi e per i figli minori, qualora necessario. Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 12/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in RC (VI) in data 31/12/2017, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza dell'11/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eIGenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in RC (VI), via
Righi n. 27, in favore della IG.ra quale genitore convivente con i figli minori;
Parte_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per i figli minori;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti in matrimonio Parte_1 CP_1
in RC (VI) in data 31/12/2017 con atto trascritto al n. 1, parte II, serie A, anno 2018, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RC (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conIGlio del 15/04/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4094 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato CARRUCCIU GIANCARLO e dall'avvocato OSTI DAVIDE;
e
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato CARRUCCIU GIANCARLO e dall'avvocato OSTI DAVIDE;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita ad RC (VI), via Righi n. 27, di proprietà della IG.ra , rimarrà Pt_1 assegnata a quest'ultima, atteso che il IG. si è già trasferito presso l'abitazione dei genitori CP_1
in Val Liona (VI), via Roma n. 2 ove trasferirà la propria residenza.
3) I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno in via Per_1 Per_2
congiunta la responsabilità genitoriale;
essi abiteranno in prevalenza presso la madre, ove manterranno la residenza.
4) I figli potranno vedere il padre e stare con lui, compatibilmente con le loro eIGenze scolastiche e ricreative, secondo le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati quando il padre li andrà a prendere il venerdì dopo la scuola e li riporterà
a casa della madre alla domenica sera entro le ore 21,00;
- la settimana in cui i figli non trascorreranno il fine settimana con il padre, quest'ultimo potrà trascorrere il pomeriggio (dopo l'uscita da scuola) e la notte del giovedì con i figli;
- per sette giorni durante le vacanze natalizie, un anno nel periodo dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- per tre giorni durante le vacanze pasquali comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis;
- per le vacanze estive due settimane anche non consecutive da concordare di anno in anno tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno (altrettanti giorni con le medesime modalità saranno trascorsi con la madre).
I coniugi si impegnano a festeggiare insieme i compleanni dei figli, mentre ciascun genitore potrà trascorrere con i figli il giorno del proprio compleanno e, rispettivamente, quello della Festa del PA
(19 marzo) e della mamma (seconda domenica di maggio).
5) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, la CP_1 Pt_1 somma mensile totale di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 15
(quindici) di ogni mese tramite bonifico bancario;
detta somma verrà aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT.
6) I coniugi si impegnano a sostenere direttamente e/o a rimborsare a prima richiesta dell'altro coniuge il 50% delle spese straordinarie per i figli, come determinate dal Protocollo civile in uso presso il Tribunale di Vicenza.
7) Il IG. non corrisponderà più il 50% dell'importo relativo alle rate mensili del mutuo CP_1 contratto dalla IG.ra in data 10.03.2016 (per il quale ha prestato fideiussione) e quest'ultima Pt_1
si impegna a tenerlo indenne e manlevarlo da qualsivoglia richiesta di pagamento ad esso relativa.
8) I coniugi convengono che l'assegno unico per i figli e venga percepito al 50%. Per_1 Per_2
9) Nulla viene corrisposto a titolo di contributo al mantenimento reciproco, disponendo i coniugi di reddito proprio ed essendo entrambi economicamente autosufficienti.
10) La roulotte tg. VC 007141, di proprietà del IG. rimarrà in utilizzo esclusivo alla IG.ra CP_1
la quale si impegna a pagare la tassa annuale di proprietà del mezzo;
Pt_1
11) I coniugi dichiarano di aver già provveduto a dividere i conti correnti comuni ed i beni mobili su cui comunque esistevano diritti di comunione.
12) I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per sé stessi e per i figli minori, qualora necessario. Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 12/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in RC (VI) in data 31/12/2017, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza dell'11/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eIGenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in RC (VI), via
Righi n. 27, in favore della IG.ra quale genitore convivente con i figli minori;
Parte_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per i figli minori;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti in matrimonio Parte_1 CP_1
in RC (VI) in data 31/12/2017 con atto trascritto al n. 1, parte II, serie A, anno 2018, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RC (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conIGlio del 15/04/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo