Versione
7 agosto 1956
7 agosto 1956
Art. 3.
L' art. 21 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 , e' modificato come segue:
"Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:
a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per gli appartenenti alle categorie per le quali e' previsto l'obbligo di tale assicurazione;
b) assicurazione contro le malattie, prevista dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138 , e successive modificazioni ed integrazioni, per le seguenti prestazioni:
1° assistenza sanitaria generica, domiciliare e ambulatoriale; 2° assistenza specialistica ambulatoriale;
3° assistenza farmaceutica;
4° assistenza ospedaliera;
5° assistenza ostetrica;
c) assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia;
d) assicurazione contro la tubercolosi, prevista dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modificazioni ed integrazioni, per:
1° le prestazioni concernenti la cura;
2° le erogazioni dell'indennita' giornaliere di degenza di cui all'articolo 1 della legge;
3° l'erogazione dell'indennita' post-sanatorie.
Le prestazioni previste dal presente articolo competono ai soli apprendisti eccetto l'ipotesi che l'apprendista sia considerato capofamiglia, secondo il disposto dell'art. 15 della presente legge, e per le prestazioni assistenziali previste dalle norme vigenti per i familiari a carico dei lavoratori assicurati".
L' art. 21 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 , e' modificato come segue:
"Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:
a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per gli appartenenti alle categorie per le quali e' previsto l'obbligo di tale assicurazione;
b) assicurazione contro le malattie, prevista dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138 , e successive modificazioni ed integrazioni, per le seguenti prestazioni:
1° assistenza sanitaria generica, domiciliare e ambulatoriale; 2° assistenza specialistica ambulatoriale;
3° assistenza farmaceutica;
4° assistenza ospedaliera;
5° assistenza ostetrica;
c) assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia;
d) assicurazione contro la tubercolosi, prevista dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modificazioni ed integrazioni, per:
1° le prestazioni concernenti la cura;
2° le erogazioni dell'indennita' giornaliere di degenza di cui all'articolo 1 della legge;
3° l'erogazione dell'indennita' post-sanatorie.
Le prestazioni previste dal presente articolo competono ai soli apprendisti eccetto l'ipotesi che l'apprendista sia considerato capofamiglia, secondo il disposto dell'art. 15 della presente legge, e per le prestazioni assistenziali previste dalle norme vigenti per i familiari a carico dei lavoratori assicurati".
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 10/03/1988, n. 276Provvedimento: […] nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 17, terzo e quarto comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) e 21 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell'apprendistato), modificato dall'art. 3 della legge 8 luglio 1956, n. 706 (Modifiche alla legge 19 gennaio 1955, n. 25) promossi con le seguenti ordinanze:Leggi di più...
- maternita' e infanzia·
- cost., artt. 3, 31, 37, 35, 38.·
- non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.·
- sent. 276/88. lavoro (tutela del)·
- lavoratrici madri·
- legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17, terzo comma; legge 19 gennaio 1955, n. 25, art. 21.·
- diritto all'indennita' giornaliera di maternita' anche in caso di disoccupazione·
- astensione obbligatoria dal lavoro·
- esclusione per le apprendiste disoccupate