Versione
16 settembre 1950
16 settembre 1950
Art. 60.
Quando esistano orfani di eta' minore dei 21 anni ed inoltre nubili, se donne, alla vedova del militare o del civile e' corrisposta la pensione nella misura, indicata dalla annessa tabella I, nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella G e nella misura indicata dalla tabella L, nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella H.
I figli e le figlie nubili, se maggiorenni, sono equiparati ai minorenni qualora siano o divengano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermita' ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A.
Anche se non esistano orfani nelle condizioni previste dal presente articolo, la vedova del militare o del civile puo' egualmente conseguire la pensione nella misura indicata dalle tabelle I ed L quando sia o divenga inabile a qualsiasi proficuo lavoro per una infermiti ascrivibile alla prima categoria della annessa tabella A, e risulti in stato di bisogno.
Nel caso che l'invalidita' sia temporanea, la pensione viene liquidata in base alle suddette tabelle I ed L per periodi di tempo non inferiori a due anni ne' superiori a quattro. La somma dei vari periodi non puo' eccedere gli otto anni, al termine dei quali, se l'invalidita' permanga, la detta pensione viene concessa a vita.
L'inabilita' a qualsiasi proficuo lavoro della vedova e' da considerarsi presunta al compimento della eta' di 70 anni.
Quando esistano orfani di eta' minore dei 21 anni ed inoltre nubili, se donne, alla vedova del militare o del civile e' corrisposta la pensione nella misura, indicata dalla annessa tabella I, nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella G e nella misura indicata dalla tabella L, nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella H.
I figli e le figlie nubili, se maggiorenni, sono equiparati ai minorenni qualora siano o divengano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermita' ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A.
Anche se non esistano orfani nelle condizioni previste dal presente articolo, la vedova del militare o del civile puo' egualmente conseguire la pensione nella misura indicata dalle tabelle I ed L quando sia o divenga inabile a qualsiasi proficuo lavoro per una infermiti ascrivibile alla prima categoria della annessa tabella A, e risulti in stato di bisogno.
Nel caso che l'invalidita' sia temporanea, la pensione viene liquidata in base alle suddette tabelle I ed L per periodi di tempo non inferiori a due anni ne' superiori a quattro. La somma dei vari periodi non puo' eccedere gli otto anni, al termine dei quali, se l'invalidita' permanga, la detta pensione viene concessa a vita.
L'inabilita' a qualsiasi proficuo lavoro della vedova e' da considerarsi presunta al compimento della eta' di 70 anni.
Giurisprudenza • 4
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Liguria, sentenza 18/07/2022, n. 66Provvedimento: […] essa prende le mosse dal decesso del dante causa, invalido di guerra di 2a categoria, a seguito del quale, dietro apposita istanza, fu concessa alla vedova la pensione di guerra integrata dalla quota spettante per l'orfano minore NI di cui alla tabella L ai sensi dell'art. 60 della legge n. 648/1950, poi divenuto trattamento di cui alla tabella G come previsto dall'art. 37 del citato d.P.R. 915/1978, corrisposto alla beneficiaria fino al decesso avvenuto il 5.1.2016.Leggi di più...
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