Articolo 60 della Legge 10 agosto 1950, n. 648
Articolo 59Articolo 61
Versione
16 settembre 1950
Art. 60.
Quando esistano orfani di eta' minore dei 21 anni ed inoltre nubili, se donne, alla vedova del militare o del civile e' corrisposta la pensione nella misura, indicata dalla annessa tabella I, nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella G e nella misura indicata dalla tabella L, nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella H.
I figli e le figlie nubili, se maggiorenni, sono equiparati ai minorenni qualora siano o divengano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermita' ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A.
Anche se non esistano orfani nelle condizioni previste dal presente articolo, la vedova del militare o del civile puo' egualmente conseguire la pensione nella misura indicata dalle tabelle I ed L quando sia o divenga inabile a qualsiasi proficuo lavoro per una infermiti ascrivibile alla prima categoria della annessa tabella A, e risulti in stato di bisogno.
Nel caso che l'invalidita' sia temporanea, la pensione viene liquidata in base alle suddette tabelle I ed L per periodi di tempo non inferiori a due anni ne' superiori a quattro. La somma dei vari periodi non puo' eccedere gli otto anni, al termine dei quali, se l'invalidita' permanga, la detta pensione viene concessa a vita.
L'inabilita' a qualsiasi proficuo lavoro della vedova e' da considerarsi presunta al compimento della eta' di 70 anni.
Entrata in vigore il 16 settembre 1950
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