Ordinanza collegiale 11 agosto 2020
Sentenza 28 settembre 2020
Rigetto
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22/01/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00484/2025REG.PROV.COLL.
N. 03120/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3120 del 2021, proposto da
ON FE, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaella Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di costei in Genova, via Carducci 3/6;
contro
Comune di Moneglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Gerbi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il di lui studio in Genova, via Roma 11/1;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00660/2020, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Moneglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 novembre 2024 il Cons. Roberta Ravasio, in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams";
Dato atto che nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto una ordinanza irrogativa di sanzione ex art. 31, comma 4 bis, D.P.R. n. 380/2001, che è stata impugnata dal sig. FE in quanto determinata nella misura massima.
2. Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto avrebbe dovuto essere proposto con ricorso straordinario al Capo dello Stato, così come l’impugnazione proposta avverso il presupposto ordine di demolizione, rimasto inadempiuto: l’ordinanza irrogativa della sanzione impugnata nel presente giudizio, infatti, sarebbe meramente consequenziale rispetto all’ordine di demolizione n. 1 del 10 gennaio 2016, il quale è stato impugnato dall’interessato con ricorso straordinario al Capo dello Stato.
3, Il sig. FE ha proposto appello avverso l’indicata decisione, deducendone l’erroneità in quanto nel caso di specie non sussisterebbe un rapporto di stretta consequenzialità tra l’atto impugnato con ricorso al Capo dello Stato e l’atto impugnato nel presente giudizio, ed inoltre per la ragione che l’atto irrogativo della sanzione pecuniaria è stato impugnato (non per illegittimità derivata ma) per vizi propri, che tra l’altro non coincidono con quelli a suo tempo articolati a fondamento della impugnazione proposta contro l’ordine di demolizione.
4. Il sig. FE ha quindi riproposto i vizi articolati in primo grado, e non esaminati.
5. Il Comune di Moneglia si è costituito in giudizio, insistendo per la reiezione del gravame.
6. La causa è stata chiamata all’udienza straordinaria del 6 novembre 2024, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello è fondato.
8. L’ordinanza impugnata nel presente giudizio ha ad oggetto l’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. n. 380/2001 e reca tra i presupposti l’ordinanza di demolizione n. 1 del 19 gennaio 2016, la quale è stata adottata quale esito di una richiesta di sanatoria e di compatibilità paesaggistica per opere abusivamente realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
9. Sostiene l’appellante che l’ordinanza in questione sarebbe stata adottata ai sensi dell’art. 167 del D. L.vo n. 42/2004e per tale ragione non potrebbe costituire il presupposto della sanzione impugnata nel presente giudizio, dal momento che le sanzioni ex art. 31, comma 3 bis, del D.P.R. n. 380/2001, hanno a presupposto l’inottemperanza a una ordinanza di demolizione emessa, ai sensi della norma medesima, in relazione ad opere abusive realizzate in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire: nel caso di specie, invece, si tratterebbe di opere di mera manutenzione straordinaria, realizzate in assenza del titolo edilizio.
Secondo l’appellante, inoltre, il rapporto di consequenzialità necessaria tra l’ordinanza 1/2016 e la
sanzione pecuniaria neppure potrebbe derivare dall’avvertimento, posto in calce all’ordinanza del 19 gennaio 2016, circa il fatto che trascorso infruttuosamente il termine di 90 giorni assegnato per il ripristino, il bene abusivo e l’area di sedime sarebbero stati acquisiti di diritto al patrimonio del Comune, mancando in tale avviso un riferimento alla sanzione ex art. 31, comma 4 bis.
L’appellante sostiene, inoltre, che il principio di alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario al Capo dello Stato tende a prevenire la formazione di giudicati contrastanti , eventualità che nel caso di specie non potrebbe verificarsi, posto che le censure poste a base del ricorso straordinario al Capo dello Stato e quelle poste a base del ricorso introduttivo del presente giudizio sono differenti.
10. L’appello è infondato.
10.1. La natura dell’ordinanza del 19 gennaio 2016, cioè se si tratti di ordinanza ex art. 167 del D. L.vo n. 42/2004 oppure ex art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, deve essere stabilita dal giudice della relativa impugnazione, ma la qualificazione in termini di ordinanza ex art. 167 cit. costituisce il presupposto su cui si fonda il primo motivo di ricorso articolato nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio. E’ pertanto evidente che la decisione dell’ordinanza impugnata dal presente giudizio indipendentemente dalla impugnazione sull’ordinanza del 19 gennaio 2016 è idonea a determinare un contrasto tra giudicati, segnatamente in punto di qualificazione dell’ordinanza da ultimo citata.
10.2. Dalla decisione sul ricorso proposto al Capo dello Stato dipende anche la fondatezza del secondo motivo del ricorso di primo grado, ove si assume che, anche a voler qualificare l’ordinanza del 19 gennaio 2016 quale ordinanza di ripristino ex art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, la mera pendenza del ricorso straordinario impediva al Comune di irrogare la sanzione ex art. 31, comma 4 bis.
10.3. In disparte la considerazione che l’ordinanza del 19 gennaio 2016 è stata, di fatto, posta a base della sanzione impugnata nel presente giudizio, il che di per sé crea tra i due provvedimenti quel rapporto di consequenzialità che determinava la necessità di impugnare il secondo provvedimento con le stesse modalità utilizzate per l’impugnazione del primo, nel caso di specie è comunque evidente che la decisione separata e indipendente del ricorso proposto al Capo dello Stato e quello deciso con l’appellata sentenza potrebbe indurre un contrasto di giudicati; proprio per tale ragione risulta corretta l’appellata sentenza, che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso di primo grado in quanto non proposto innanzi al Capo dello Stato, come il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 19 gennaio 2016.
11. L’appello va, conclusivamente respinto.
12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento, a favore del Comune di Moneglia, delle spese relative al presente grado di giudizio, che si liquidano in €. 3.000,00 (tremila), oltre accessori se per legge dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024, celebrata in videoconferenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a., aggiunti dall’art. 17, comma 7, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, recante “ Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia ”, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Oreste Mario Caputo, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Ravasio | Oreste Mario Caputo |
IL SEGRETARIO