Articolo 1973 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1972Articolo 1974
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9 ottobre 2010
Art. 1973. Somministrazione di vitto e alloggio agli iscritti di leva 1. Gli iscritti sottoposti alle operazioni di leva ricevono il vitto da parte dell'Amministrazione militare, nonche' una indennita' ragguagliata alla paga giornaliera del soldato; a quelli di essi che provengono da localita' diversa da quella dove si svolgono le operazioni di leva, e' assicurato l'alloggio a cura dell'Amministrazione militare.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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