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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 07/04/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 326/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA
Il Tribunale Ordinario di Chieti, sezione distaccata di Ortona, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Sofia Nanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 326/2023, vertente tra
Il dott. nato a [...], il [...] (c.f. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Pescara al corso Vittorio Emanuele II n. 161 C.F._1
presso lo studio degli avv.ti Renato Ricci (c.f. ) e Maria Novella Priori (c.f. C.F._2
, dai quali è rappresentato e difeso, giusta procura in atti C.F._3
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO
L'avv. UGO DELLA MONICA, (c.f. ), rappresentato e difeso da se stesso, con C.F._4 domicilio eletto in Cava de' Tirreni (Sa) al viale G. Garibaldi, 19, ed al quale possono essere eseguite tutte le comunicazioni al numero di fax 089/341455, oppure via mail all'indirizzo Email_1 ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a, del D.L. 14 Marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla
Legge 14 Maggio 2005, n. 80 con successive modifiche ed integrazioni, oppure all'indirizzo PEC
.salerno.it, ai sensi dell'art. 37 Decreto Legge 06.07.2011, n. Email_2 CP_1
98,
OPPOSTO
pagina 1 di 4 OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615, 1° comma c.p.c.)
CONCLUSIONI
All'udienza ex art. 189 c.p.c. del 30.9.2024, tenutasi in modalità scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato, si è opposto al Parte_1 precetto che gli era stato notificato dall'avv. Ugo Della Monica, per la somma di € 5.211,13, dovuta in base ad una sentenza del Tribunale penale di Pescara, che aveva riconosciuto la responsabilità penale dell'odierno debitore, condannandolo al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile la quale ha poi ceduto il credito in favore dell'odierno creditore Controparte_2
opposto, con atto del 24.5.2023.
L'opponente ha esposto che il medesimo credito era stato già azionato mediante un precetto intimatogli dalla originaria creditrice;
in seguito alla notifica di quel precetto, il medesimo attore si era opposto eccependo una compensazione con crediti derivanti da un'altra sentenza civile del Tribunale di Pescara, in materia di separazione dei coniugi;
in particolare, questa sentenza aveva condannato l'originaria creditrice al pagamento di una parte delle spese processuali del giudizio di separazione, in CP_2
favore dell' odierno opponente.
Pertanto, in base alla ricostruzione di parte attrice, la cessione sarebbe nulla in quanto in contrasto con il divieto posto all'articolo 1261 c.c.
Si è costituita parte opposta, contestando la ricostruzione di parte avversa.
In particolare, il convenuto contesta la sua legittimazione passiva, sostenendo che l'opposizione avrebbe ad oggetto il credito vantato dalla cedente Nel merito, esclude il carattere litigioso CP_2
del credito, in quanto lo stesso deriva da una sentenza penale oramai passata in giudicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si deve rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, in quanto, dalla lettura dell'atto di opposizione a precetto, si evince chiaramente che oggetto della contestazione è proprio la legittimazione attiva del creditore rispetto al credito vantato, che non sarebbe sussistente a causa della pagina 2 di 4 nullità dell'atto di cessione, mentre l'indicazione della data del primo precetto a pag. 11 deve ritenersi frutto di mero errore materiale, superabile in base al tenore complessivo dell'atto di citazione.
Tanto premesso, l'opposizione deve ritenersi fondata.
Va evidenziato che l'art. 1261 c.c., al primo comma, afferma che “i magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni”.
Non vi è dubbio sul fatto che la contestazione a cui fa riferimento la norma richiamata può sorgere in un qualsiasi tipo di giudizio, sia esso di contenzioso ordinario, esecutivo o amministrativo.
Nel caso di specie, è pacifico che l'odierno opponente aveva contestato il credito poi ceduto, proponendo opposizione al precetto intimatogli dall'originaria creditrice eccependo CP_2
l'avvenuta compensazione con un credito derivante da una sentenza civile emessa in epoca precedente rispetto a quella penale (sentenza numero 1120/2022), poi confermata anche in appello.
Tale opposizione a precetto risulta iscritta al ruolo generale della sezione distaccata di Ortona numero
494/2023, ed è tuttora pendente;
in tale giudizio, l'originaria cedente è rappresentata dall'avv. Della
Monica, odierno creditore.
Ne consegue che, effettivamente, al momento in cui è stata stipulata la cessione, il credito doveva considerarsi litigioso, in quanto sullo stesso era sorta una controversia davanti alla sezione distaccata di
Ortona, nella quale la cedente era rappresentata dall'avvocato cessionario.
In conclusione, quindi, non potendosi ritenere valida la cessione di cui all'atto del 24/05/2023 (cfr. doc.
2 allegato alla citazione), non sussiste il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i valori minimi (vista la non complessità delle questioni affrontate) previsti per le controversie di valore compreso tra €
5.200,01 ed € 26.000, per le 3 fasi (esclusa quella istruttoria, che non si è svolta), ai sensi del DM
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra deduzione ed eccezione contraria, così provvede:
pagina 3 di 4 1. accoglie l'opposizione, e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto di parte opposta a procedere all'esecuzione forzata per le somme indicate nel precetto;
2. condanna parte opposta al pagamento delle spese processuali in favore dell'opponente, quantificate in € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso spese generali del 15% IVA e CPA come per legge, se dovuti, ed € 264,00 per spese vive.
Sentenza resa in base al combinato disposto degli artt. 127 ter e 189 c.p.c.
Si comunichi.
Chieti, 7 aprile 2025 Il Giudice
Dott.ssa Sofia Nanni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA
Il Tribunale Ordinario di Chieti, sezione distaccata di Ortona, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Sofia Nanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 326/2023, vertente tra
Il dott. nato a [...], il [...] (c.f. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Pescara al corso Vittorio Emanuele II n. 161 C.F._1
presso lo studio degli avv.ti Renato Ricci (c.f. ) e Maria Novella Priori (c.f. C.F._2
, dai quali è rappresentato e difeso, giusta procura in atti C.F._3
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO
L'avv. UGO DELLA MONICA, (c.f. ), rappresentato e difeso da se stesso, con C.F._4 domicilio eletto in Cava de' Tirreni (Sa) al viale G. Garibaldi, 19, ed al quale possono essere eseguite tutte le comunicazioni al numero di fax 089/341455, oppure via mail all'indirizzo Email_1 ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a, del D.L. 14 Marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla
Legge 14 Maggio 2005, n. 80 con successive modifiche ed integrazioni, oppure all'indirizzo PEC
.salerno.it, ai sensi dell'art. 37 Decreto Legge 06.07.2011, n. Email_2 CP_1
98,
OPPOSTO
pagina 1 di 4 OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615, 1° comma c.p.c.)
CONCLUSIONI
All'udienza ex art. 189 c.p.c. del 30.9.2024, tenutasi in modalità scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato, si è opposto al Parte_1 precetto che gli era stato notificato dall'avv. Ugo Della Monica, per la somma di € 5.211,13, dovuta in base ad una sentenza del Tribunale penale di Pescara, che aveva riconosciuto la responsabilità penale dell'odierno debitore, condannandolo al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile la quale ha poi ceduto il credito in favore dell'odierno creditore Controparte_2
opposto, con atto del 24.5.2023.
L'opponente ha esposto che il medesimo credito era stato già azionato mediante un precetto intimatogli dalla originaria creditrice;
in seguito alla notifica di quel precetto, il medesimo attore si era opposto eccependo una compensazione con crediti derivanti da un'altra sentenza civile del Tribunale di Pescara, in materia di separazione dei coniugi;
in particolare, questa sentenza aveva condannato l'originaria creditrice al pagamento di una parte delle spese processuali del giudizio di separazione, in CP_2
favore dell' odierno opponente.
Pertanto, in base alla ricostruzione di parte attrice, la cessione sarebbe nulla in quanto in contrasto con il divieto posto all'articolo 1261 c.c.
Si è costituita parte opposta, contestando la ricostruzione di parte avversa.
In particolare, il convenuto contesta la sua legittimazione passiva, sostenendo che l'opposizione avrebbe ad oggetto il credito vantato dalla cedente Nel merito, esclude il carattere litigioso CP_2
del credito, in quanto lo stesso deriva da una sentenza penale oramai passata in giudicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si deve rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, in quanto, dalla lettura dell'atto di opposizione a precetto, si evince chiaramente che oggetto della contestazione è proprio la legittimazione attiva del creditore rispetto al credito vantato, che non sarebbe sussistente a causa della pagina 2 di 4 nullità dell'atto di cessione, mentre l'indicazione della data del primo precetto a pag. 11 deve ritenersi frutto di mero errore materiale, superabile in base al tenore complessivo dell'atto di citazione.
Tanto premesso, l'opposizione deve ritenersi fondata.
Va evidenziato che l'art. 1261 c.c., al primo comma, afferma che “i magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni”.
Non vi è dubbio sul fatto che la contestazione a cui fa riferimento la norma richiamata può sorgere in un qualsiasi tipo di giudizio, sia esso di contenzioso ordinario, esecutivo o amministrativo.
Nel caso di specie, è pacifico che l'odierno opponente aveva contestato il credito poi ceduto, proponendo opposizione al precetto intimatogli dall'originaria creditrice eccependo CP_2
l'avvenuta compensazione con un credito derivante da una sentenza civile emessa in epoca precedente rispetto a quella penale (sentenza numero 1120/2022), poi confermata anche in appello.
Tale opposizione a precetto risulta iscritta al ruolo generale della sezione distaccata di Ortona numero
494/2023, ed è tuttora pendente;
in tale giudizio, l'originaria cedente è rappresentata dall'avv. Della
Monica, odierno creditore.
Ne consegue che, effettivamente, al momento in cui è stata stipulata la cessione, il credito doveva considerarsi litigioso, in quanto sullo stesso era sorta una controversia davanti alla sezione distaccata di
Ortona, nella quale la cedente era rappresentata dall'avvocato cessionario.
In conclusione, quindi, non potendosi ritenere valida la cessione di cui all'atto del 24/05/2023 (cfr. doc.
2 allegato alla citazione), non sussiste il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i valori minimi (vista la non complessità delle questioni affrontate) previsti per le controversie di valore compreso tra €
5.200,01 ed € 26.000, per le 3 fasi (esclusa quella istruttoria, che non si è svolta), ai sensi del DM
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra deduzione ed eccezione contraria, così provvede:
pagina 3 di 4 1. accoglie l'opposizione, e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto di parte opposta a procedere all'esecuzione forzata per le somme indicate nel precetto;
2. condanna parte opposta al pagamento delle spese processuali in favore dell'opponente, quantificate in € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso spese generali del 15% IVA e CPA come per legge, se dovuti, ed € 264,00 per spese vive.
Sentenza resa in base al combinato disposto degli artt. 127 ter e 189 c.p.c.
Si comunichi.
Chieti, 7 aprile 2025 Il Giudice
Dott.ssa Sofia Nanni
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