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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 26/02/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
N. 965/2017 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza del 25.02.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato le note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
Lagonegro, 26/02/2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Ferrara REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 965 del ruolo affari contenziosi civili dell'anno 2017
TRA
APPELLA , C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._1
10.08.1976, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppina Cirigliano ed elettivamente domiciliato in Francavilla sul Sinni (PZ) alla Via Garibaldi n. 110 attore in riassunzione-già appellato
E
, C.F. , in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza ed elettivamente domiciliato in Potenza al Corso XVIII Agosto n. 46 convenuto in riassunzione – già appellante
Oggetto: giudizio di rinvio;
risarcimento danno.
Conclusioni: come da note scritte ex art 127 ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del
25.02.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in riassunzione, depositato in data 05.07.2017, conveniva Parte_1 in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, l' al fine di ottenere Controparte_2
il rigetto dell'appello da questi proposto avverso la sentenza n. 15/2011 del giudice di Pace di
Sant'Arcangelo e la conseguente condanna al pagamento delle spese e spettanze del doppio grado e del giudizio di Cassazione, con distrazione al procuratore antistatario.
A sostegno della domanda proposta, l'odierno attore premetteva che, all'esito del giudizio di primo grado instaurato contro l' onde ottenerne la condanna al pagamento della CP_2
somma di euro 2.323,40, quale preteso residuo rispetto al già corrisposto acconto di euro 596,60 per i danni arrecati dai cinghiali alle colture sui propri fondi, il Giudice di Pace di Sant'Arcangelo, con la sentenza n. 15/2011, aveva condannato l'Ente al pagamento della somma di euro 803,40, oltre rivalutazione, interessi e spese giudiziali.
Esponeva che l' , chiedendo la riforma di detta sentenza sull'assunto di null'altro CP_2
dover corrispondere, instaurava il giudizio di appello dinanzi al Tribunale di Lagonegro, conclusosi con la sentenza n. 81/2013 che in accoglimento dell'appello rigettava la domanda proposta da condannandolo al pagamento delle spese di lite del doppio grado di Parte_1 giudizio in favore dell' convenuto. CP_2
Rappresentava di aver proposto ricorso per Cassazione per violazione degli artt. 2697 c.c., 112
e 342 c.p.c., in accoglimento del quale la Corte, con la sentenza n. 10375/2017, aveva cassato la sentenza di appello per ultrapetizione e disposto il rinvio al Tribunale di Lagonegro in diversa composizione per l'esame dei motivi di gravame proposti dall' concernenti la prova CP_2
del quantum e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Alla luce di tali premesse, concludeva rassegnando le suesposte conclusioni.
Acquisiti i fascicoli relativi ai giudizi dinanzi al Giudice di Pace di Sant'Arcangelo, al Tribunale di Lagonegro ed alla Corte di Cassazione, a seguito di alcuni rinvii per esigenze di ruolo, all'udienza del 16.01.2024, rilevata la nullità della notifica dell'atto di appello per violazione degli artt. 144 c.p.c. e 11 R.D.1611/1933, veniva assegnato all'appellante termine perentorio per la rinnovazione della stessa nei confronti dell' . Controparte_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.04.2024, si costituiva in giudizio l' riportandosi ai motivi di appello e alle conclusioni di cui Controparte_2 all'originario atto di appello.
In particolare, l'Ente convenuto deduceva la violazione dell'art. 2697 c.c., lo stravolgimento dei principi in materia di onere della prova, l'errata applicazione dell'art. 2043 c.c. in relazione all'art. 15 comma 4 L. 394/1991, l'omessa e contraddittoria motivazione, la superficialità valutativa, la violazione dell'art. 1226 c.c. e l'erroneità ed ingiustizia della decisione.
Precisava che il giudizio di primo grado aveva ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni provocati alle coltivazioni dalla fauna selvatica (nella specie, cinghiali), subiti dall'attore sui terreni di sua proprietà siti in località Nocaro in agro del Comune di Castronuovo di S. Andrea
e coltivati a grano, avena e orzo, e si era concluso con la propria condanna al pagamento del maggior danno lamentato dall'attore, sul presupposto, a suo avviso errato, che sarebbe stato onere del convenuto dimostrare di aver indennizzato e/o risarcito tale maggior danno, essendo incontestato e pacifico il fatto storico nel suo accadimento.
Evidenziava l'erroneità di tale decisione per violazione dell'art. 2697 c.c., non avendo l'attore dimostrato detto danno e non ritenendo a tale scopo sufficiente la perizia di parte da questi prodotta e posta a fondamento del convincimento del giudice;
nonché per la mancata specificazione dei criteri di equità utilizzati per la liquidazione del danno e per violazione dell'art. 15 comma 4 L. 394/1991, che prevede un indennizzo per i danni provocati dalla fauna selvatica del , avendo il giudice invece applicato l'art. 2043 c.c. giacché, a suo avviso, CP_2
non derogabile da un mero regolamento interno dell'Ente.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa con sentenza.
2. Tanto premesso, va anzitutto precisato che il presente giudizio di rinvio è finalizzato all'esame dei motivi di gravame concernenti la prova del quantum del risarcimento.
Ed invero, come affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 10375/2017 con la quale
è stata cassata la sentenza di appello del Tribunale di Lagonegro n. 81 del 21.02.2013 con rinvio al Tribunale in diversa composizione, il giudice di primo grado, interpretando le contestazioni dell' come mere contestazioni del maggior importo richiesto a titolo di risarcimento CP_2
danni (oltre la somma già corrisposta a titolo di indennizzo ex L. 394/1991) e qualificando la domanda attorea come azione di condanna al risarcimento da responsabilità per colpa ex art. 2043 c.c., aveva condannato la parte pubblica al risarcimento del maggior danno da illecito aquiliano e tale statuizione implica per necessità logica la risoluzione affermativa della presupposta responsabilità civile dell' , sulla quale si è formato il giudicato CP_2
(implicito) atteso che l'appello ha riguardato esclusivamente la questione relativa alla mancanza di prova del maggior danno liquidato (cfr. sentenza in atti).
3. Ciò posto, nell'atto di appello e nella comparsa di risposta del presente giudizio, per quanto di rilevanza, l , in primo luogo, lamenta la violazione dell'art. 2697 c.c. reputando CP_2
errata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto il maggior danno preteso dall'attore ritenendo all'uopo sufficiente la perizia di parte a firma del dott. Castronuovo;
in secondo luogo, si duole della mancata specificazione dei criteri di equità utilizzati dal giudice nella determinazione dell'entità del danno.
I motivi di gravame sono infondati e vanno rigettati.
Quanto al motivo di gravame concernente la mancata prova del danno e della sua entità, il
Tribunale ritiene che il Giudice di Pace abbia fatto buon governo delle risultanze istruttorie e dei principi probatori vigenti in materia.
Secondo la prospettazione dell'appellante, il Giudice di pace avrebbe errato nel considerare provato il danno lamentato dall'attore sulla base della perizia stragiudiziale da questi prodotta.
Sul punto, valga rilevare che la perizia stragiudiziale è una prova atipica che ben può essere apprezzata dal Giudice nell'ambito del contenzioso civile.
Difatti, pacifica in dottrina e in giurisprudenza l'ammissibilità delle prove atipiche, la cui efficacia probatoria è comunemente indicata come relativa a presunzioni semplici ex art. 2729
c.c. o argomenti di prova ex art. 116 comma 2 c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. nn. 31312/2021;
25067/2018; 20719/2018; 1593/2017; 10825/2016; 3425/2016; 17392/2015; 840/2015;
12577/2014; 9099/2012; 5440/2010), anche le perizie stragiudiziali integrano prove atipiche aventi forza probatoria di presunzioni semplici od argomenti di prova, pur con la necessità che il giudicante indichi le ragioni per le quali sono state ritenute attendibili e convincenti (cfr. Cass. nn. 26550/2011; 9551/2009; 4186/2004; 1902/2002;12411/2001; 2574/1992; 1416/1987;
5286/1980). In particolare, è stato precisato che il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte e nonostante il suo valore di mera allegazione defensionale invece che di mezzo di prova legale, purché fornisca adeguata motivazione di questa sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudicante (cfr. Cass n. 3524/2023).
Inoltre, in virtù del principio dell'acquisizione probatoria, gli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio concorrono tutti a formare il libero convincimento del giudice, indipendentemente dalla parte da cui provengono.
Nel caso di specie, fermo quanto sopra detto in ordine ai limiti del devolutum, emerge che la devastazione del fondo agricolo dell'attore a causa del passaggio della fauna selvatica (nella specie, ungulati) non è contestata ed è confermata nel verbale di sopralluogo prodotto in giudizio e che i danni alla produzione agricola sono stati determinati nella loro entità sulla base della perizia di stima a firma del CTP, “contenente una specifica indicazione di voci”, e del verbale di sopralluogo in atti.
In ordine poi al quantum liquidato, parimenti infondata appare la doglianza relativa alla mancata specificazione dei criteri utilizzati in sede di liquidazione equitativa.
Al riguardo si osserva che il Giudice di pace, nella sentenza impugnata, ha in maniera del tutto condivisibile proceduto ad una liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. partendo dalla perizia di stima del consulente di parte, peraltro non contestata in modo specifico dall'amministrazione, e del verbale di sopralluogo tenendo conto del tipo di coltura, del prezzo di mercato e della natura ed estensione del terreno.
In sostanza, il Giudice di Pace, nel rispetto della valenza solo indiziaria della perizia di parte, ha correttamente ritenuto che detta consulenza fosse attendibile in punto di descrizione del danno subito, in ragione della presenza di sufficienti elementi di riscontro, costituiti dalle risultanze del verbale di sopralluogo.
Sulla base dei predetti elementi istruttori si reputa congrua la somma liquidata dal primo giudice. Infine, in merito alla contestazione sollevata dall' secondo cui la sentenza impugnata CP_2 avrebbe considerato non derogabile da un “mero regolamento interno dell'ente” la norma di cui all'art. 2043 c.c., il Tribunale osserva che la sentenza impugnata, come indicato anche nella sentenza di rinvio della Corte di Cassazione, a pagina 5, ha qualificato la domanda proposta da come domanda di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. e pertanto non essendo Parte_1
stata tale questione oggetto di appello ed essendosi pertanto formato il giudicato interno, deve ritenersi che ogni valutazione in merito all'art. 15 c. 4 L. n. 394/1991 richiamato dall' CP_2 nell'atto di appello, in quanto norma volta a disciplina una diversa fattispecie (“indennizzo” per i danni da fauna selvatica), non appare rilevante.
Ne deriva il rigetto integrale dell'appello e la conferma della sentenza del Giudice di Pace di
Sant'Arcangelo n. 15 dell'11.03.2011 (dep. 16.04.2011).
4. In punto di liquidazione delle spese di lite, le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza, con la conseguenza che - tenuto conto dell'esito complessivo della lite che ha visto vittorioso - devono essere poste a carico dell' Parte_1 Controparte_2
e sono liquidate come in dispositivo a norma del D.M. 55/2014, come modificato dal
[...]
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dei parametri medi. Le spese di lite del presente giudizio di rinvio seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico dell'
[...]
e sono liquidate come in dispositivo a norma del D.M. 55/2014, Controparte_2
come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dei parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto dall' e conferma la sentenza Controparte_2
impugnata;
b) condanna l' alla rifusione, in favore di , Controparte_2 Parte_1
delle spese di lite così liquidate: - per il giudizio in Cassazione in euro 678,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione al procuratore dichiaratosi antistatario;
-per il presente giudizio in euro
662,00 per compensi oltre rimborso forfettario, spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Lagonegro in data 26.02.2025
Il Giudice dott. Maurizio Ferrara