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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/11/2024, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 31/10/2024, nella causa iscritta al n.r.g. 9552/2024, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. GRILLI VITTORIO e IA ER, c.f. C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. GRILLI VITTORIO RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 10/05/2024, con cui e IA Parte_1
ER, unitisi in matrimonio a HI-BS in data 14.5.2011 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di HI al numero 7, parte II, serie A, dell'anno 2011), hanno chiesto:
“Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 21.5.2024;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con decreto di omologazione del Tribunale di Brescia del 22.10.2020;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1. Responsabilità genitoriale:
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La IG resta affidata in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità Per_1 genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la IG interessata si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
I genitori assumeranno di comune accordo, tutte le decisioni di maggiore importanza quali, esemplificando, quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto anche conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni della stessa.
2. Tempi di permanenza:
La IG resterà collocata anagraficamente e in via preferenziale presso la casa familiare sita in via Mezzana n. Per_1
17 int. 3 – HI (BS) ed il padre Malinverno MI potrà vederla e tenerla con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia almeno secondo il seguente calendario di visita e piano genitoriale (doc. 7) allegato che qui di seguito vinee in sintesi riproposto:
a) il padre potrà vedere e tenere con sé la IG a fine settimana alterni dal sabato pomeriggio alla domenica prima di cena e un giorno infrasettimanale (da concordare in base agli impegni del padre e della minore);
b) il padre avrà cura di andare a prendere e riaccompagnare la IG presso la casa coniugale;
c) dal martedì al venerdì la bimba trascorrerà i pomeriggi dopo la scuola con i nonni paterni e materni, a giorni alterni come avvenuto sinora;
d) potrà trascorrere le vacanze con il padre due settimane durante il periodo estivo, in date da concordare Per_1 anticipatamente;
e) durante le vacanze scolastiche (Natale e Pasqua) potrà stare col padre per la metà del tempo di durata delle Per_1 medesime;
f) per il giorno di Natale 2024 la IG trascorrerà detta festività con la madre e per l'anno 2025 lo trascorrerà Per_1 con il padre ed anni alterni per i successivi;
g) rimane impregiudicato l'accordo tra le parti che quando la IG sarà in compagna di un genitore, l'altro Per_1 genitore potrà contattare telefonicamente la minore liberamente nel reciproco rispetto.
3. Assegnazione casa coniugale:
La signora fruisce di un contratto di comodato d'uso gratuito del 09 novembre 2018 registrato in Parte_1
Agenzia delle Entrate di HI (BS) il 09 novembre 2018 nella casa familiare di via Mezzana n. 17 int. 3 di HI (BS), pertanto rimane assegnata alla medesima la quale sostiene e sosterrà tutte le spese ordinarie e straordinarie omnia senza nulla chiedere al sig. Malinverno MI.
4. Ripartizione degli oneri di mantenimento:
1) il sig. Malinverno MI si obbliga a versare entro il 05 di ogni mese l'importo di € 400 (euro quattrocento/00) a titolo di concorso per il mantenimento della IG sino al raggiungimento dell'autonomia Per_1 economica con decorrenza dal mese di giugno 2024 con prima rivalutazione e soggetto ad adeguamento automatico annuale agli indici ISTAT a partire dal mese di giugno 2025, con spese straordinarie della IG nella misura del 50% ciascuno, previa esibizione della relativa documentazione fiscale da parte del genitore che sostiene le spese, a cui verranno rimborsate, se avrà anticipato la spesa su IBAN n. [...]IB0001907015, e saranno disciplinate come segue:
1.a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) visite specialistiche prescritte
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dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci/prodotti omeopatici;
1.b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) cure dentistiche, ortodontiche, ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
1.c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituiti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, nessuno escluso;
c) gite scolastiche con e senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
f) certificazioni scolastiche;
1.d) spese scolastiche da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituiti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
1.e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo e gruppo estivo;
c) attività sportive, ricreative e ludiche con pertinenti attrezzature;
1.f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) corsi di istruzione in genere (quali corsi di musica e/o lingue straniere, e/o di arte); b) viaggi e vacanze;
2) l'assegno unico verrà percepito per interno dalla sig.ra . Parte_1
5. Assegno di mantenimento per il coniuge:
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di aver definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
6. Divisione dei beni ricadenti nel regime di comunione legale.
I coniugi dichiarano reciprocamente che:
1) non sussistono debiti della comunione o debiti personali nei confronti dei terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con beni della comunione;
2) non sussistono ragione di credito né della comunione né di ciascuno dei comunisti verso l'altro né di ciascuno dei comunisti verso la comunione, anche a titolo di rimborsi e/o restituzioni ai sensi dell'art. 192 e ss. c.c.;
3) nella ripartizione e attribuzione dei beni i coniugi hanno tenuto conto anche di quanto ricadente nel regime della comunione de residuo, cosicché quanto spettante a ciascuno di essi costituisce perfetta soddisfazione dei diritti aventi causa nel pregresso regime di comunione.
7. Condizioni per l'espatrio della IG : Per_1
i coniugi autorizzano sin d'ora il rilascio della carta d'identità e/o passaporto valido per l'espatrio relativo alla IG
(doc.8)»; Per_1
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili tra i coniugi:
e IA ER Parte_1
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alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 31/10/2024
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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