Articolo 70 della Legge 10 agosto 1950, n. 648
Articolo 69Articolo 71
Versione
16 settembre 1950
Art. 70.
In mancanza di diversa disposizione, la pensione e gli assegni regolati dal presente titolo decorrono dal giorno successivo a quello della morte o della scomparsa del militare o del civile.
Quando occorre ripartire fra piu' aventi diritto una pensione od assegno conferito a taluno di essi, il riparto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.
Nei casi di promozione postuma degli ufficiali delle forze armate, le competenze relative al nuovo grado sono considerate, ai soli effetti della liquidazione della pensione o degli assegni come decorrenti dalla data a cui e' fatta risalire l'anzianita' di grado.
Entrata in vigore il 16 settembre 1950
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