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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 20/06/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 343 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2025, vertente
TRA
(cod. fisc. , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata al Viale della Repubblica 110 presso lo studio dell'avv. Allevato
Monica, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio;
attrice
E
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato alla via Antonio Gramsci n. 7 presso lo studio dell'avv. Cassano
Simonetta, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 16.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 2/04/2025, ha rilevato di Parte_1
aver intrattenuto una relazione more uxorio con in costanza della quale sono Controparte_1 nati due figli, il 14.01.2017 e il 4.11.2021. Essendo Persona_1 Controparte_2
1 cessata tale relazione sentimentale, ha chiesto di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori con l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “affidi i figli minori e ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1 Controparte_2 prevalente presso la madre. I minori trascorreranno i fine settimana alternati con ciascun genitore dal venerdì sera alla domenica sera, e tre pomeriggi alla settimana con il padre, il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Durante le vacanze estive i minori trascorreranno 15 giorni consecutivi con ciascun genitore, il periodo sarà concordato entro il 15 giugno di ogni anno.
Durante le vacanze di Natale, i minori trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore il periodo, rispettivamente, dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio;
la Pasqua sarà trascorsa ad anni alterni con ciascun genitore, dal Giovedì Santo al martedì. Tali condizioni, su accordo delle parti, potranno essere modificate nell'interesse dei minori, dei loro impegni e degli impegni dei genitori. Il verserà, a titolo di contributo al mantenimento dei figli CP_1 minori, alla la somma di € 400,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie Parte_1 preventivamente concordate. La casa familiare, sita in viale Mannarino 45, condotta in locazione, verrà assegnata alla che la abiterà con i figli minori, la stessa Parte_1 provvederà alla voltura del contratto adesso intestato al ”. CP_1
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 4.04.2025.
si è costituito in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata il Controparte_1
15.05.2025. Lo stesso, aderendo in parte a quanto ex adverso domandato, ha chiesto di recepire le seguenti condizioni: “affidamento dei figli minori e ad Persona_2 Controparte_2 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre. I minori trascorreranno i fine settimana alternati con ciascun genitore dal venerdì sera alla domenica sera, e tre pomeriggi alla settimana con il padre, il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Durante le vacanze estive i minori trascorreranno15 giorni consecutivi con ciascun genitore, il periodo sarà concordato entro il 15 giugno di ogni anno. Durante le vacanze di Natale, i minori trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore il periodo, rispettivamente, dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio;
la Pasqua sarà trascorsa ad anni alterni con ciascun genitore, dal
Giovedì Santo al martedì. Tali condizioni, su accordo delle parti, potranno essere modificate nell'interesse dei minori, dei loro impegni e degli impegni dei genitori. All'insorgenza di urgenze lavorative, non dipendenti dalla propria volontà, in coincidenza dei giorni programmati di visita dei figli nel periodo estivo, sin da ora il resistente si impegna a darne immediata e tempestiva comunicazione alla sig.ra - Il verserà, a titolo di Parte_1 CP_1 contributo al mantenimento dei figli minori, alla la somma di €. 200,00 mensili, Parte_1 oltre il 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate;
- La casa familiare, sita in viale Mannarino 45, condotta in locazione, verrà assegnata alla che la abiterà con Parte_1
i figli minori la provvederà alla voltura del contratto adesso intestato al ”. Pt_2 CP_1
2 Fissata l'udienza del 16.06.2025 per la comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore, le stesse, comparse personalmente, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo risolutivo di tutte le questioni oggetto del contendere. Quindi, dando atto di non volersi riconciliare, hanno congiuntamente chiesto la decisione della causa con l'omologa delle condizioni oggetto del medesimo accordo. Il Giudice relatore, pertanto, preso atto della comune volontà delle parti, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero in sede, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, in data 17.06.2025, ha espresso parere favorevole.
Alla luce dell'accordo raggiunto in corso di causa, e hanno Parte_1 Controparte_1 chiesto di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori con l'omologa delle condizioni (formalizzate nel verbale di udienza del 16.06.2025) di seguito testualmente riportate: “affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento preferenziale presso la madre;
- il diritto di di vedere e tenere Controparte_1 con sé i figli minori (salvo diverso accordo raggiunto con l'altro genitore volto ad ampliare la facoltà in questione e, comunque, nel rispetto della volontà e delle esigenze dei minori) secondo le modalità indicate dal medesimo convenuto nella comparsa di costituzione e risposta come di seguito integrate: i minori trascorreranno i fine settimana alternati con ciascun genitore dal venerdì sera, ore 19.00, alla domenica sera, ore 19.00, e tre pomeriggi alla settimana con il padre, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 17.30 alle 21.00; durante le vacanze estive i minori trascorreranno15 giorni consecutivi con ciascun genitore, il periodo sarà concordato entro il 15 giugno di ogni anno;
durante le vacanze di Natale, i minori trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore il periodo, rispettivamente, dal 23 (ore 10.00) al 30 dicembre (ore
20.00) e dal 31 dicembre (ore 10.00) al 6 gennaio (ore 20.00); la Pasqua sarà trascorsa ad anni alterni con ciascun genitore, dal Giovedì Santo (ore 10.00) al martedì successivo (ore
20.00); tali condizioni, su accordo delle parti, potranno essere modificate nell'interesse dei minori, dei loro impegni e degli impegni dei genitori all'insorgenza di urgenze lavorative, non dipendenti dalla propria volontà; - obbligo di di contribuire al mantenimento Controparte_1 dei figli minori mediante il versamento in favore di entro il giorno cinque Parte_1 di ogni mese (in contanti o con bonifico, vaglia postale o assegno), della somma mensile complessiva di euro 200,00 (pari a euro 100,00 per ciascun figlio), rivalutabile secondo gli indici Istat;
- ripartizione tra entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie occorrenti per i figli minori (da individuare secondo le linee guida recepite nel
Protocollo n. 2130/2017 contenente le “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto”, pubblicato anche sul sito istituzionale del Tribunale di Paola); - percezione dell'assegno unico erogato per i due figli minori da parte di Parte_1 nella misura del 100%”. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le
3 parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, attesa la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli minori.
L'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 343/2025, così provvede:
- omologa le condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori (nato a [...] il [...]) e Persona_3 CP_3
(nato a [...] il [...]) riportate in parte motiva, qui da intendersi
[...] integralmente trascritte;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 18/06/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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