TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 08/07/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2109/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2109 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Ramona Rossi ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attore
E
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Silvi ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale in Piazza Ridolfi n. 1, giusta procura in calce alla comparsa CP_1 di costituzione e risposta
- convenuto
NONCHÉ
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3 P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Blasi ed elettivamente domiciliata Controparte_4 presso il suo domicilio digitale, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta
Oggetto: danno da cosa in custodia
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Ramona Rossi, per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda
e, per l'effetto: in via preliminare, rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata sia dal che dall' per i motivi esposti in CP_1 CP_3 narrativa;
in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità ex art 2051 c.c. del
e dell' in via solidale, ovvero ciascuno in Controparte_1 Controparte_3 ragione del proprio titolo, per le lesioni, patrimoniali e non, subite dal sig.
[...] a causa del sinistro di cui in premessa e, per l'effetto, condannare il Parte_1 in persona del Sindaco pro tempore, e l' in Controparte_1 Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, in via solidale, ovvero ciascuno in ragione del proprio titolo, per le causali sopra descritte, al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attore nella misura di € 98.394,75 o nelle diverse voci o nella diversa misura che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi dal giorno del sinistro (15/7/21) al soddisfo e rivalutazione monetaria;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande svolte in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità ex art 2043 c.c. del e dell in via Controparte_1 Controparte_3 solidale, ovvero ciascuno in ragione del proprio titolo, per le lesioni, patrimoniali e non, subite dal sig. a causa del sinistro di cui in premessa e, per Parte_1
l'effetto, condannare il in persona del Sindaco pro tempore, e Controparte_1
l in persona del legale rappresentante pro tempore, in via solidale, Controparte_3 ovvero ciascuno in ragione del proprio titolo, per le causali sopra descritte, al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attore nella misura di € 98.394,75 o nelle diverse voci o nella diversa misura che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi dal giorno del sinistro (15/7/21) al soddisfo e rivalutazione monetaria;
in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. e/o art 2043 c.c. del e dell' in via solidale, ovvero Controparte_1 Controparte_3 ciascuno in ragione del proprio titolo, per le lesioni, patrimoniali e non, subite dal sig.
a causa del sinistro di cui in premessa e, per l'effetto, Parte_1 condannare il in persona del Sindaco pro tempore, e l' Controparte_1 CP_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, in via solidale, ovvero ciascuno
[...] in ragione del proprio titolo, sulla scorta delle determinazioni del CTU, al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attore nella misura di € 78.803,50, o nelle diverse voci o nella diversa misura accertata e ritenuta di giustizia, oltre interessi dal giorno del sinistro
(15/7/21) al soddisfo e rivalutazione monetaria;
in ogni caso, rigettare le domande ed eccezioni tutte ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto ed in diritto alla luce delle argomentazioni esposte in narrativa. Con vittoria si spese e competenze del presente giudizio”.
- L'avv. Francesco Silvi, per il convenuto “Il Controparte_1 Controparte_1 come in epigrafe rappresentato, insiste per la reiezione, sia in rito che nel merito, della domanda, per tutti i motivi in narrativa e comunque, perché inammissibile, quanto infondata ed indimostrata. In ogni caso il formula istanza di Controparte_1 manleva nei confronti della soc. in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., con sede in alla Via Bruno Capponi n. 100, per i motivi e le ragioni esposte al CP_1 punto 1c) della presente comparsa, qui da intendersi integralmente riportati. Vinte le spese e competenze di giudizio”.
- L'avv. Nicola Blasi, per la convenuta “Voglia il Tribunale di Terni: Controparte_3 in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla convenuta nel merito, in via principale, respingere la domanda Controparte_3 attrice in quanto infondata in fatto e in diritto per insussistenza di ogni responsabilità ex art. 2051 e/o 2043 c.c. della convenuta essendo l'evento e il danno Controparte_3 riconducibili, in via esclusiva, a caso fortuito, integrato dalla colpa esclusiva dello stesso danneggiato e/o, comunque, in ogni caso, perché non provata;
in via subordinata, in denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, ridurre i danni, ove provati e in nesso di causalità con l'evento, nella misura di giustizia che dovesse risultare accertata in corso di causa e detrarre da tali danni la percentuale del concorso di colpa ex art. 1227
c.c. imputabile al danneggiato, e condannare il solo e non anche la
Controparte_1 in quanto né custode del bene né ad alcun titolo responsabile nei Controparte_3 confronti dei terzi per la custodia della strada;
in ulteriore subordine, in caso di ritenuta responsabilità anche dell'esecutrice dei lavori, ferma la concorsuale responsabilità dell'attore ex art. 1227 c.c., condannare, in ogni caso, il quale
Controparte_1 corresponsabile del danno, in misura prevalente o, quantomeno, paritaria, con riserva di agire in rivalsa/regresso nei confronti del per quanto eventualmente
Controparte_1 la fosse tenuta a pagare all'attore in ragione del presente giudizio. In Controparte_3 ogni caso, con condanna dell'attore e/o del convenuto al
Controparte_1 pagamento delle spese e dei compensi professionali del giudizio, oltre spese generali
15%, cap e iva”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 25-26/10/2023, Parte_1 conveniva in giudizio il e la invocando la Controparte_1 Controparte_3 responsabilità solidale dei convenuti, ai sensi dell'art. 2051 c.c. (ovvero, in subordine, dell'art. 2043 c.c.), per l'evento avvenuto alle ore 11:00 circa del 15/07/2021 in Via del Pozzo CP_1
Saraceno, quando, mentre percorreva in bicicletta un sottopassaggio ferroviario in direzione
Via della Pernice, era caduto a causa di una buca – non visibile e non segnalata – presente sul manto stradale, riportando lesioni al viso e al corpo poi refertate presso il Pronto Soccorso del locale nosocomio. L'attore, premesso che la Polizia Municipale intervenuta sul posto nell'immediatezza dell'incidente aveva constatato la presenza di buche “sul limite di un riporto di asfalto effettuato per coprire dei lavori per passaggio di condutture”, e che tali lavori erano stati svolti dalla deduceva di aver inutilmente richiesto Controparte_3 stragiudizialmente il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro (risarcimento negatogli in ragione di un'eccepita responsabilità dello stesso danneggiato, in realtà insussistente e non certo ravvisabile nel solo fatto della vicinanza tra la sua abitazione e il luogo dell'incidente), e concludeva quindi per la condanna in solido dei convenuti al pagamento della somma di € 98.394,75 (di cui € 70.658,75 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale adeguatamente personalizzato, ed € 27.736,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche sostenute e da sostenere) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino al saldo. Con comparsa depositata in data 04/01/2024 si costituiva il convenuto Controparte_1 il quale eccepiva: la propria carenza di legittimazione passiva, poiché al momento del sinistro la strada era in concessione alla la mancanza di prova della dinamica Controparte_3 dell'incidente, non essendovi prova del fatto che l'attore fosse caduto proprio a causa dell'anomalia stradale (essendo stato rinvenuto dalla Polizia ben lontano dalla stessa);
l'infondatezza dell'avversa pretesa risarcitoria, stante la piena visibilità della presunta insidia
(che, non a caso, non aveva cagionato in precedenza altre cadute), ed essendo il sinistro ascrivibile alla negligenza dello stesso attore per l'omesso blocco o il mancato funzionamento dell'ammortizzatore anteriore della mountain bike, oltre che per non aver adeguatamente regolato la velocità in un tratto di strada che ben conosceva in quanto vicino alla sua abitazione;
l'eccessiva quantificazione dei danni, avuto riguardo sia alle duplicazioni di voci inerenti al danno non patrimoniale, sia all'insussistenza dei presupposti per l'invocata personalizzazione. Il concludeva per l'integrale rigetto delle domande Controparte_1 attoree, e chiedeva di essere manlevato dalla per qualsiasi esborso in Controparte_3 caso di eventuale condanna.
Con comparsa depositata in data 08/01/2024 si costituiva anche la convenuta CP_3
la quale eccepiva: la propria carenza di legittimazione passiva, poiché al momento del
[...] sinistro il cantiere non era più in essere da molto tempo;
la colpa integrale dello stesso attore, il quale, ben conoscendo lo stato dei luoghi (prossimi alla sua abitazione) e tenuto conto anche della percepibilità dell'insidia, avrebbe potuto e dovuto regolare la velocità e scegliere una diversa traiettoria;
l'abnormità dell'avversa quantificazione dei danni. La CP_3 deduceva in via subordinata la prevalente responsabilità del er
[...] Controparte_1 non aver provveduto a ripristinare o segnalare le condizioni della strada, e concludeva per il rigetto delle avverse domande.
A seguito delle verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c., del deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c. e della susseguente istruttoria, consistita nell'assunzione di prove testimoniali e nell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione con termini ex art. 189, co. 1, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
All'esito della successiva udienza del 02/07/2025 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – lo scrivente giudice (con provvedimento del 03/07/2025), preso atto delle conclusioni precisate dalle parti costituite, tratteneva la causa in decisione.
1. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
2. Va anzitutto disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione (rectius: titolarità) passiva sollevata dal dovendo farsi applicazione del consolidato principio in Controparte_1 base al quale la consegna della strada all'appaltatore (ovvero, come nel caso in esame, al destinatario di concessione per l'occupazione temporanea finalizzata all'esecuzione di lavori) da parte dell'Ente proprietario non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante su quest'ultimo, il quale resta responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati a terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, che non può coincidere automaticamente con l'inadempimento dell'appaltatore ma deve consistere in una sua condotta imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo (v. Cass.
31601/2021, Cass. 7553/2021 e Cass. 20619/2014, nonché, con specifico riferimento ad ipotesi di concessione per l'esecuzione di lavori sul manto stradale, Cass. 2328/2018 e App.
Napoli 29 settembre 2023).
3. Del pari infondata è la medesima eccezione sollevata dalla Controparte_3
Premesso, infatti, che l'istruttoria espletata ha fornito ampie conferme circa il fatto che la caduta sia avvenuta proprio in corrispondenza delle buche sull'asfalto di ripristino (v. la segnalazione di Polizia in atti, nonché la deposizione resa del testimone oculare Tes_1 all'udienza del 14/05/2024, anche in merito alla ragione per la quale l'attore è stato poi rinvenuto dalla Polizia più avanti, essendo stato proprio il a spostarlo per metterlo in Tes_1 sicurezza), la on ha provato – e, prima ancora, dedotto – di aver inviato Controparte_3 al a comunicazione di fine lavori (con certificazione di regolarità degli Controparte_1 stessi) prevista dall'art.
2.14 della concessione, ed ha anzi confermato di aver provveduto nel novembre 2021 all'integrale ripristino dell'asfalto inizialmente (e cioè nel 2019) solo
“tamponato” con bitume (v. sul punto anche pag.
3-4 della comparsa conclusionale).
4. D'altra parte, anche a voler ritenere non sussistente al momento del sinistro la concorrente custodia del tratto di strada in capo alla (essendo Controparte_3 temporaneamente cessata l'occupazione di suolo pubblico: v. il doc. 2 allegato alla seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c.), l'inadeguatezza del ripristino provvisorio dell'asfalto – comprovata dalla presenza di numerose buche nonostante i soli due anni trascorsi dalla posa in opera – e l'intempestiva esecuzione dei lavori di ripristino definitivo (effettuati solo nel novembre 2021, pochi mesi dopo l'incidente oggetto di causa) configurerebbero senz'altro a carico della stessa una responsabilità ex art. 2043 c.c., con conseguente obbligo di risarcimento in solido ai sensi dell'art. 2055 c.c...
5. Ciò premesso, deve evidenziarsi che l'attore ha idoneamente assolto il proprio onere di provare l'evento dannoso e il suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, anche sotto il profilo della pericolosità della stessa (trattandosi di cosa, la strada, di per sé statica e inerte: v.
Cass. 845/2024, Cass. 26013/2023, Cass. 7580/2020, Cass. 11526/2017 e Cass. 21212/2015), mentre i convenuti non hanno fornito la dimostrazione della ricorrenza del caso fortuito (che può essere costituito da un fatto naturale o dal fatto di un terzo o della stessa vittima: v. Cass.,
SS.UU., 20943/2022 e Cass. 37059/2022; v. altresì Cass. 27137/2023, Cass. 6826/2021, Cass.
11096/2020 e Cass. 17439/2019, secondo cui grava sulla P.A. proprietaria della strada l'onere di dimostrare che la situazione di pericolo si sia determinata in modo straordinario ed imprevedibile, esplicando la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento di riparazione o di segnalazione da parte dell'Ente custode).
6. Come detto, infatti, le risultanze della segnalazione di Polizia in atti (in cui si attesta la presenza nel sottopasso di alcune buche formatesi “sul limite di un riporto di asfalto effettuato per coprire dei lavori per il passaggio di condutture non meglio identificate”), unitamente alla deposizione del testimone oculare (il quale ha riferito che “c'era una buca a Tes_1 terra, lui non andava veloce ma lo sterzo si è girato ed è caduto”, precisando di aver subito spostato il corpo dell'attore “più in avanti in una zona di sicurezza”, e confermando di aver poi rivenuto, insieme ad uno dei poliziotti intervenuti, la collanina d'oro di proprietà dell'attore nel punto in cui era avvenuto l'incidente: v. il verbale dell'udienza del
14/05/2024), costituiscono un compendio probatorio senz'altro idoneo a confermare la dinamica del sinistro come esposta dall'attore nell'atto introduttivo, avuto riguardo, in particolare, al fatto che la caduta sia stata causata da una delle buche presenti sull'asfalto.
7. Non può invece ritenersi raggiunta la prova di una condotta colposa dell'attore nella causazione dell'incidente, sia per quel che concerne la velocità tenuta nell'occasione (che il testimone ha riferito essere non elevata) e la percepibilità dell'insidia (avendo gli agenti Tes_1 di Polizia e lo stesso testimone confermato che le buche non erano in alcun modo Tes_1 segnalate, e che la visibilità all'interno del sottopasso era limitata a causa dell'ombra), sia per quanto riguarda la tesi inerente all'omessa attivazione o al mancato funzionamento dell'ammortizzatore anteriore della mountain bile, priva di qualsivoglia riscontro probatorio.
Quanto, poi, alla vicinanza (peraltro molto relativa) tra l'abitazione dell'attore e il luogo del sinistro, si tratta di una circostanza che non comporta di per sé colpa del danneggiato, in assenza di altri elementi da cui dedurre un'imprudenza rilevante del medesimo (v. Cass.
26235/2021 e Cass. 14908/2019).
8. Per quel che concerne le lesioni riportate in conseguenza della caduta oggetto di causa,
l'entità del danno biologico subito dall'attore va determinata in base alle condivisibili valutazioni effettuate sul punto dal consulente tecnico d'ufficio, il quale, dopo aver descritto le lesioni e il relativo decorso clinico, ha quantificato le stesse nella seguente misura: 5 giorni di inabilità temporanea assoluta;
ulteriori 30 giorni di inabilità temporanea al 75%; ulteriori
30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%; ulteriori 60 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%; invalidità permanente del 12%. Deve in proposito rammentarsi che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando (e nella misura in cui) i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass. 16075/2022, Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020, Cass. 15147/2018,
Cass. 23594/2017, Cass. 12703/2015 e Cass. 25862/2011), laddove nel caso di specie – in cui il consulente tecnico di parte attrice ha espressamente aderito alle predette valutazioni – il c.t.u. ha risposto in maniera esaustiva e convincente alle osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte della sia con riferimento alla quantificazione Controparte_3 dell'invalidità permanente e dei periodi di inabilità temporanea al 50% e al 25% (v. pag.
2-4 dell'elaborato integrativo del 19/03/2025), sia con riguardo all'inidoneità dei futuri interventi a ripristinare del tutto la funzione masticatoria.
9. La liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attore va effettuata applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (le quali garantiscono uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale: v. ex multis Cass. 1553/2019, Cass. 17018/2018, Cass. 11754/2018, Cass. 9950/2017, Cass. 3505/2016, Cass. 20895/2015, Cass. 5243/2014 e Cass.
12408/2011; sulla non applicabilità in via analogica delle tabelle ex artt. 138 e 139 d.lgs.
209/05 ai casi di danno da cosa in custodia, v. ex multis Cass. 32373/2023), nella versione vigente al momento della presente decisione (v. Cass. 8508/2020, Cass. 2167/2016, Cass.
19211/2015 e Cass. 5254/2014), in base ai valori medi da esse indicati mediante il criterio del c.d. “punto pesante”, che nella sua espressione monetaria comprende una quota di danno non patrimoniale ulteriore rispetto a quella del danno biologico in senso stretto, destinata a ristorare il soggetto leso anche degli ulteriori pregiudizi in termini di sofferenza soggettiva e di risvolti relazionali ad essa connessi secondo criteri di normalità ed ordinarietà (pregiudizi che, nel caso di specie, possono ritenersi adeguatamente allegati e provati anche per presunzioni, in relazione alla tipologia delle lesioni – senz'altro dolorose – subite dall'attore, nonché alla sofferenza connessa al conseguente lungo iter riabilitativo e alle ripercussioni di tipo estetico anche in ragione della localizzazione della cicatrice: v. sul tema Cass. 7892/2024
e Cass. 25164/2020).
10. Non sussistono, infatti, i presupposti per la personalizzazione in aumento genericamente invocata dall'attore con allegazioni inerenti ad aspetti, quali la sofferenza (anche per i futuri interventi di sostituzione delle protesi dentarie) e il pregiudizio di natura estetica, già ricompresi nel danno morale e nel danno biologico (v. sul tema Cass. 20182/2022), in assenza di “circostanze specifiche ed eccezionali” idonee a rendere il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (v. sul punto Cass. 21630/2023 e Cass. 10912/2018).
11. Il danno non patrimoniale deve essere quindi liquidato nei seguenti importi: € 6.612,50 per l'invalidità temporanea;
€ 35.263,00 per l'invalidità permanente (avuto riguardo all'età dell'attore, pari a 40 anni, al momento della cessazione dell'invalidità temporanea in base al calcolo complessivo della stessa operato dal c.t.u.: v. in proposito Cass. 7126/2021, Cass.
22858/2020, Cass. 28614/2019, Cass. 3121/2017 e Cass. 10303/2012).
12. All'attore spetta anche il risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche documentate e per quelle che verranno ragionevolmente sostenute in futuro (v. ex multis Cass.
8371/2024) in conseguenza del sinistro oggetto di causa, danno che va quantificato – secondo la condivisibile valutazione effettuata dal consulente tecnico d'ufficio (che ha tra l'altro adeguatamente risposto alle osservazioni del difensore del in merito Controparte_1 alla congruità dei preventivi odontoiatrici), che tuttavia, senza motivare sul punto, non ha tenuto conto delle spese già sostenute pari ad € 1.536,00, in evidente nesso causale con il sinistro – nel complessivo importo di 25.136,00 (€ 1.536,00 + € 23.600,00).
13. In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, i convenuti e Controparte_1 [...] devono essere condannati in solido al pagamento in favore dell'attore delle CP_3 seguenti somme: a) € 41.875,50, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma devalutata al 15/07/2021 (trattandosi di importo già rivalutato e liquidato ai valori attuali: v.
Cass. 7272/2012 e Cass. 5503/03; e non potendosi individuare due diverse date di decorrenza, stante l'unitarietà del danno non patrimoniale: v. Cass. 2762/2019) e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (data in cui il debito di valore diventerà debito di valuta, con conseguente maturazione successiva dei soli interessi: sul cumulo tra interessi e rivalutazione nella quantificazione del risarcimento del danno da fatto illecito, v. ex multis Cass.
12140/2016, Cass. 18243/2015, Cass. 12698/2014, Cass. 4184/06 e Cass. 9517/02), ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
b) € 25.136,00, oltre interessi al saggio legale sulla somma progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, dalle date dei singoli esborsi sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche documentate.
14. Va infine accolta la domanda “trasversale” di manleva proposta dal CP_1 ei confronti della stante la chiara previsione contenuta nell'art.
[...] Controparte_3
2.8 della concessione in atti, in base alla quale “ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza della manomissione e/o occupazione del suolo pubblico e della esecuzione dell'opera ricadrà esclusivamente sul concessionario, restando perciò il totalmente esonerato ed altresì manlevato ed CP_1 indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti dai terzi stessi”, e non essendovi alcun dubbio, come detto, circa il fatto che i danni subiti dall'odierno attore si siano verificati a causa dell'inadeguatezza del ripristino provvisorio dell'asfalto da parte della dovendo soltanto precisarsi che la manleva Controparte_3 non copre le spese processuali dovute all'attore, che il avrebbe potuto CP_1 diligentemente evitare non opponendosi alla domanda risarcitoria.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate (per quel che concerne la causa tra l'attore e i convenuti, a carico dagli odierni convenuti in solido tra loro ai sensi dell'art. 97 c.p.c., in ragione della comunanza di interessi sottesa alla solidarietà passiva nell'obbligazione risarcitoria: v. Cass. 15790/2021, Cass. 9876/2018, Cass.
20916/2016, Cass. 16056/2015, Cass. 27562/2011 e Cass. 17281/2011), come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal
D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), alla natura e alla complessità (media, per quel che concerne la causa tra l'attore e i convenuti;
minima, per quanto riguarda la causa tra i convenuti per la manleva) della controversia, con lieve aumento ex art. 4, co. 2, d.m. 55/2014 in ragione della maggior complessità concretamente derivata dalla pluralità di controparti.
16. Non vi è luogo a provvedere sulle spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa, non avendo il c.t.u. presentato l'istanza di liquidazione nel termine di cui all'art. 71, co. 2, D.P.R. 115/02, con conseguente decadenza sostanziale dal diritto al riconoscimento del compenso (v. Cass. 4373/2015, nonché, nella giurisprudenza di merito,
Trib. Rieti 14 marzo 2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti della e Parte_1 Controparte_3 del nonché sulla domanda di manleva formulata da quest'ultimo nei Controparte_1 confronti della ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così Controparte_3 provvede:
a) accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 2051 c.c. dei convenuti per l'evento oggetto di causa, condanna il e la in solido, al Controparte_1 Controparte_3 pagamento in favore di delle seguenti somme: 1) € Parte_1
41.875,50, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma devalutata al 15/07/2021 e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
b) € 25.136,00, oltre interessi al saggio legale sulla somma progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, dalle date dei singoli esborsi sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche documentate;
b) condanna la a tenere indenne e manlevare il Controparte_3 Controparte_1 per ogni esborso effettuato in esecuzione della predetta condanna;
c) condanna il e la in solido, alla rifusione in Controparte_1 Controparte_3 favore di delle spese processuali, che liquida in € 14.103,00 Parte_1
(di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 4.253,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 797,35 per spese vive (C.U., marca da bollo e spese per citazione testimoni);
d) condanna la alla rifusione in favore del delle spese CP_3 Controparte_1 processuali, che liquida in € 7.051,50 (di cui € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria e di trattazione, ed € 2.126,50 per la fase decisionale).
Terni, 08/07/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2109 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Ramona Rossi ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attore
E
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Silvi ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale in Piazza Ridolfi n. 1, giusta procura in calce alla comparsa CP_1 di costituzione e risposta
- convenuto
NONCHÉ
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3 P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Blasi ed elettivamente domiciliata Controparte_4 presso il suo domicilio digitale, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta
Oggetto: danno da cosa in custodia
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Ramona Rossi, per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda
e, per l'effetto: in via preliminare, rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata sia dal che dall' per i motivi esposti in CP_1 CP_3 narrativa;
in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità ex art 2051 c.c. del
e dell' in via solidale, ovvero ciascuno in Controparte_1 Controparte_3 ragione del proprio titolo, per le lesioni, patrimoniali e non, subite dal sig.
[...] a causa del sinistro di cui in premessa e, per l'effetto, condannare il Parte_1 in persona del Sindaco pro tempore, e l' in Controparte_1 Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, in via solidale, ovvero ciascuno in ragione del proprio titolo, per le causali sopra descritte, al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attore nella misura di € 98.394,75 o nelle diverse voci o nella diversa misura che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi dal giorno del sinistro (15/7/21) al soddisfo e rivalutazione monetaria;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande svolte in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità ex art 2043 c.c. del e dell in via Controparte_1 Controparte_3 solidale, ovvero ciascuno in ragione del proprio titolo, per le lesioni, patrimoniali e non, subite dal sig. a causa del sinistro di cui in premessa e, per Parte_1
l'effetto, condannare il in persona del Sindaco pro tempore, e Controparte_1
l in persona del legale rappresentante pro tempore, in via solidale, Controparte_3 ovvero ciascuno in ragione del proprio titolo, per le causali sopra descritte, al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attore nella misura di € 98.394,75 o nelle diverse voci o nella diversa misura che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi dal giorno del sinistro (15/7/21) al soddisfo e rivalutazione monetaria;
in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. e/o art 2043 c.c. del e dell' in via solidale, ovvero Controparte_1 Controparte_3 ciascuno in ragione del proprio titolo, per le lesioni, patrimoniali e non, subite dal sig.
a causa del sinistro di cui in premessa e, per l'effetto, Parte_1 condannare il in persona del Sindaco pro tempore, e l' Controparte_1 CP_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, in via solidale, ovvero ciascuno
[...] in ragione del proprio titolo, sulla scorta delle determinazioni del CTU, al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attore nella misura di € 78.803,50, o nelle diverse voci o nella diversa misura accertata e ritenuta di giustizia, oltre interessi dal giorno del sinistro
(15/7/21) al soddisfo e rivalutazione monetaria;
in ogni caso, rigettare le domande ed eccezioni tutte ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto ed in diritto alla luce delle argomentazioni esposte in narrativa. Con vittoria si spese e competenze del presente giudizio”.
- L'avv. Francesco Silvi, per il convenuto “Il Controparte_1 Controparte_1 come in epigrafe rappresentato, insiste per la reiezione, sia in rito che nel merito, della domanda, per tutti i motivi in narrativa e comunque, perché inammissibile, quanto infondata ed indimostrata. In ogni caso il formula istanza di Controparte_1 manleva nei confronti della soc. in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., con sede in alla Via Bruno Capponi n. 100, per i motivi e le ragioni esposte al CP_1 punto 1c) della presente comparsa, qui da intendersi integralmente riportati. Vinte le spese e competenze di giudizio”.
- L'avv. Nicola Blasi, per la convenuta “Voglia il Tribunale di Terni: Controparte_3 in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla convenuta nel merito, in via principale, respingere la domanda Controparte_3 attrice in quanto infondata in fatto e in diritto per insussistenza di ogni responsabilità ex art. 2051 e/o 2043 c.c. della convenuta essendo l'evento e il danno Controparte_3 riconducibili, in via esclusiva, a caso fortuito, integrato dalla colpa esclusiva dello stesso danneggiato e/o, comunque, in ogni caso, perché non provata;
in via subordinata, in denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, ridurre i danni, ove provati e in nesso di causalità con l'evento, nella misura di giustizia che dovesse risultare accertata in corso di causa e detrarre da tali danni la percentuale del concorso di colpa ex art. 1227
c.c. imputabile al danneggiato, e condannare il solo e non anche la
Controparte_1 in quanto né custode del bene né ad alcun titolo responsabile nei Controparte_3 confronti dei terzi per la custodia della strada;
in ulteriore subordine, in caso di ritenuta responsabilità anche dell'esecutrice dei lavori, ferma la concorsuale responsabilità dell'attore ex art. 1227 c.c., condannare, in ogni caso, il quale
Controparte_1 corresponsabile del danno, in misura prevalente o, quantomeno, paritaria, con riserva di agire in rivalsa/regresso nei confronti del per quanto eventualmente
Controparte_1 la fosse tenuta a pagare all'attore in ragione del presente giudizio. In Controparte_3 ogni caso, con condanna dell'attore e/o del convenuto al
Controparte_1 pagamento delle spese e dei compensi professionali del giudizio, oltre spese generali
15%, cap e iva”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 25-26/10/2023, Parte_1 conveniva in giudizio il e la invocando la Controparte_1 Controparte_3 responsabilità solidale dei convenuti, ai sensi dell'art. 2051 c.c. (ovvero, in subordine, dell'art. 2043 c.c.), per l'evento avvenuto alle ore 11:00 circa del 15/07/2021 in Via del Pozzo CP_1
Saraceno, quando, mentre percorreva in bicicletta un sottopassaggio ferroviario in direzione
Via della Pernice, era caduto a causa di una buca – non visibile e non segnalata – presente sul manto stradale, riportando lesioni al viso e al corpo poi refertate presso il Pronto Soccorso del locale nosocomio. L'attore, premesso che la Polizia Municipale intervenuta sul posto nell'immediatezza dell'incidente aveva constatato la presenza di buche “sul limite di un riporto di asfalto effettuato per coprire dei lavori per passaggio di condutture”, e che tali lavori erano stati svolti dalla deduceva di aver inutilmente richiesto Controparte_3 stragiudizialmente il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro (risarcimento negatogli in ragione di un'eccepita responsabilità dello stesso danneggiato, in realtà insussistente e non certo ravvisabile nel solo fatto della vicinanza tra la sua abitazione e il luogo dell'incidente), e concludeva quindi per la condanna in solido dei convenuti al pagamento della somma di € 98.394,75 (di cui € 70.658,75 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale adeguatamente personalizzato, ed € 27.736,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche sostenute e da sostenere) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino al saldo. Con comparsa depositata in data 04/01/2024 si costituiva il convenuto Controparte_1 il quale eccepiva: la propria carenza di legittimazione passiva, poiché al momento del sinistro la strada era in concessione alla la mancanza di prova della dinamica Controparte_3 dell'incidente, non essendovi prova del fatto che l'attore fosse caduto proprio a causa dell'anomalia stradale (essendo stato rinvenuto dalla Polizia ben lontano dalla stessa);
l'infondatezza dell'avversa pretesa risarcitoria, stante la piena visibilità della presunta insidia
(che, non a caso, non aveva cagionato in precedenza altre cadute), ed essendo il sinistro ascrivibile alla negligenza dello stesso attore per l'omesso blocco o il mancato funzionamento dell'ammortizzatore anteriore della mountain bike, oltre che per non aver adeguatamente regolato la velocità in un tratto di strada che ben conosceva in quanto vicino alla sua abitazione;
l'eccessiva quantificazione dei danni, avuto riguardo sia alle duplicazioni di voci inerenti al danno non patrimoniale, sia all'insussistenza dei presupposti per l'invocata personalizzazione. Il concludeva per l'integrale rigetto delle domande Controparte_1 attoree, e chiedeva di essere manlevato dalla per qualsiasi esborso in Controparte_3 caso di eventuale condanna.
Con comparsa depositata in data 08/01/2024 si costituiva anche la convenuta CP_3
la quale eccepiva: la propria carenza di legittimazione passiva, poiché al momento del
[...] sinistro il cantiere non era più in essere da molto tempo;
la colpa integrale dello stesso attore, il quale, ben conoscendo lo stato dei luoghi (prossimi alla sua abitazione) e tenuto conto anche della percepibilità dell'insidia, avrebbe potuto e dovuto regolare la velocità e scegliere una diversa traiettoria;
l'abnormità dell'avversa quantificazione dei danni. La CP_3 deduceva in via subordinata la prevalente responsabilità del er
[...] Controparte_1 non aver provveduto a ripristinare o segnalare le condizioni della strada, e concludeva per il rigetto delle avverse domande.
A seguito delle verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c., del deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c. e della susseguente istruttoria, consistita nell'assunzione di prove testimoniali e nell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione con termini ex art. 189, co. 1, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
All'esito della successiva udienza del 02/07/2025 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – lo scrivente giudice (con provvedimento del 03/07/2025), preso atto delle conclusioni precisate dalle parti costituite, tratteneva la causa in decisione.
1. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
2. Va anzitutto disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione (rectius: titolarità) passiva sollevata dal dovendo farsi applicazione del consolidato principio in Controparte_1 base al quale la consegna della strada all'appaltatore (ovvero, come nel caso in esame, al destinatario di concessione per l'occupazione temporanea finalizzata all'esecuzione di lavori) da parte dell'Ente proprietario non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante su quest'ultimo, il quale resta responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati a terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, che non può coincidere automaticamente con l'inadempimento dell'appaltatore ma deve consistere in una sua condotta imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo (v. Cass.
31601/2021, Cass. 7553/2021 e Cass. 20619/2014, nonché, con specifico riferimento ad ipotesi di concessione per l'esecuzione di lavori sul manto stradale, Cass. 2328/2018 e App.
Napoli 29 settembre 2023).
3. Del pari infondata è la medesima eccezione sollevata dalla Controparte_3
Premesso, infatti, che l'istruttoria espletata ha fornito ampie conferme circa il fatto che la caduta sia avvenuta proprio in corrispondenza delle buche sull'asfalto di ripristino (v. la segnalazione di Polizia in atti, nonché la deposizione resa del testimone oculare Tes_1 all'udienza del 14/05/2024, anche in merito alla ragione per la quale l'attore è stato poi rinvenuto dalla Polizia più avanti, essendo stato proprio il a spostarlo per metterlo in Tes_1 sicurezza), la on ha provato – e, prima ancora, dedotto – di aver inviato Controparte_3 al a comunicazione di fine lavori (con certificazione di regolarità degli Controparte_1 stessi) prevista dall'art.
2.14 della concessione, ed ha anzi confermato di aver provveduto nel novembre 2021 all'integrale ripristino dell'asfalto inizialmente (e cioè nel 2019) solo
“tamponato” con bitume (v. sul punto anche pag.
3-4 della comparsa conclusionale).
4. D'altra parte, anche a voler ritenere non sussistente al momento del sinistro la concorrente custodia del tratto di strada in capo alla (essendo Controparte_3 temporaneamente cessata l'occupazione di suolo pubblico: v. il doc. 2 allegato alla seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c.), l'inadeguatezza del ripristino provvisorio dell'asfalto – comprovata dalla presenza di numerose buche nonostante i soli due anni trascorsi dalla posa in opera – e l'intempestiva esecuzione dei lavori di ripristino definitivo (effettuati solo nel novembre 2021, pochi mesi dopo l'incidente oggetto di causa) configurerebbero senz'altro a carico della stessa una responsabilità ex art. 2043 c.c., con conseguente obbligo di risarcimento in solido ai sensi dell'art. 2055 c.c...
5. Ciò premesso, deve evidenziarsi che l'attore ha idoneamente assolto il proprio onere di provare l'evento dannoso e il suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, anche sotto il profilo della pericolosità della stessa (trattandosi di cosa, la strada, di per sé statica e inerte: v.
Cass. 845/2024, Cass. 26013/2023, Cass. 7580/2020, Cass. 11526/2017 e Cass. 21212/2015), mentre i convenuti non hanno fornito la dimostrazione della ricorrenza del caso fortuito (che può essere costituito da un fatto naturale o dal fatto di un terzo o della stessa vittima: v. Cass.,
SS.UU., 20943/2022 e Cass. 37059/2022; v. altresì Cass. 27137/2023, Cass. 6826/2021, Cass.
11096/2020 e Cass. 17439/2019, secondo cui grava sulla P.A. proprietaria della strada l'onere di dimostrare che la situazione di pericolo si sia determinata in modo straordinario ed imprevedibile, esplicando la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento di riparazione o di segnalazione da parte dell'Ente custode).
6. Come detto, infatti, le risultanze della segnalazione di Polizia in atti (in cui si attesta la presenza nel sottopasso di alcune buche formatesi “sul limite di un riporto di asfalto effettuato per coprire dei lavori per il passaggio di condutture non meglio identificate”), unitamente alla deposizione del testimone oculare (il quale ha riferito che “c'era una buca a Tes_1 terra, lui non andava veloce ma lo sterzo si è girato ed è caduto”, precisando di aver subito spostato il corpo dell'attore “più in avanti in una zona di sicurezza”, e confermando di aver poi rivenuto, insieme ad uno dei poliziotti intervenuti, la collanina d'oro di proprietà dell'attore nel punto in cui era avvenuto l'incidente: v. il verbale dell'udienza del
14/05/2024), costituiscono un compendio probatorio senz'altro idoneo a confermare la dinamica del sinistro come esposta dall'attore nell'atto introduttivo, avuto riguardo, in particolare, al fatto che la caduta sia stata causata da una delle buche presenti sull'asfalto.
7. Non può invece ritenersi raggiunta la prova di una condotta colposa dell'attore nella causazione dell'incidente, sia per quel che concerne la velocità tenuta nell'occasione (che il testimone ha riferito essere non elevata) e la percepibilità dell'insidia (avendo gli agenti Tes_1 di Polizia e lo stesso testimone confermato che le buche non erano in alcun modo Tes_1 segnalate, e che la visibilità all'interno del sottopasso era limitata a causa dell'ombra), sia per quanto riguarda la tesi inerente all'omessa attivazione o al mancato funzionamento dell'ammortizzatore anteriore della mountain bile, priva di qualsivoglia riscontro probatorio.
Quanto, poi, alla vicinanza (peraltro molto relativa) tra l'abitazione dell'attore e il luogo del sinistro, si tratta di una circostanza che non comporta di per sé colpa del danneggiato, in assenza di altri elementi da cui dedurre un'imprudenza rilevante del medesimo (v. Cass.
26235/2021 e Cass. 14908/2019).
8. Per quel che concerne le lesioni riportate in conseguenza della caduta oggetto di causa,
l'entità del danno biologico subito dall'attore va determinata in base alle condivisibili valutazioni effettuate sul punto dal consulente tecnico d'ufficio, il quale, dopo aver descritto le lesioni e il relativo decorso clinico, ha quantificato le stesse nella seguente misura: 5 giorni di inabilità temporanea assoluta;
ulteriori 30 giorni di inabilità temporanea al 75%; ulteriori
30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%; ulteriori 60 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%; invalidità permanente del 12%. Deve in proposito rammentarsi che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando (e nella misura in cui) i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass. 16075/2022, Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020, Cass. 15147/2018,
Cass. 23594/2017, Cass. 12703/2015 e Cass. 25862/2011), laddove nel caso di specie – in cui il consulente tecnico di parte attrice ha espressamente aderito alle predette valutazioni – il c.t.u. ha risposto in maniera esaustiva e convincente alle osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte della sia con riferimento alla quantificazione Controparte_3 dell'invalidità permanente e dei periodi di inabilità temporanea al 50% e al 25% (v. pag.
2-4 dell'elaborato integrativo del 19/03/2025), sia con riguardo all'inidoneità dei futuri interventi a ripristinare del tutto la funzione masticatoria.
9. La liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attore va effettuata applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (le quali garantiscono uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale: v. ex multis Cass. 1553/2019, Cass. 17018/2018, Cass. 11754/2018, Cass. 9950/2017, Cass. 3505/2016, Cass. 20895/2015, Cass. 5243/2014 e Cass.
12408/2011; sulla non applicabilità in via analogica delle tabelle ex artt. 138 e 139 d.lgs.
209/05 ai casi di danno da cosa in custodia, v. ex multis Cass. 32373/2023), nella versione vigente al momento della presente decisione (v. Cass. 8508/2020, Cass. 2167/2016, Cass.
19211/2015 e Cass. 5254/2014), in base ai valori medi da esse indicati mediante il criterio del c.d. “punto pesante”, che nella sua espressione monetaria comprende una quota di danno non patrimoniale ulteriore rispetto a quella del danno biologico in senso stretto, destinata a ristorare il soggetto leso anche degli ulteriori pregiudizi in termini di sofferenza soggettiva e di risvolti relazionali ad essa connessi secondo criteri di normalità ed ordinarietà (pregiudizi che, nel caso di specie, possono ritenersi adeguatamente allegati e provati anche per presunzioni, in relazione alla tipologia delle lesioni – senz'altro dolorose – subite dall'attore, nonché alla sofferenza connessa al conseguente lungo iter riabilitativo e alle ripercussioni di tipo estetico anche in ragione della localizzazione della cicatrice: v. sul tema Cass. 7892/2024
e Cass. 25164/2020).
10. Non sussistono, infatti, i presupposti per la personalizzazione in aumento genericamente invocata dall'attore con allegazioni inerenti ad aspetti, quali la sofferenza (anche per i futuri interventi di sostituzione delle protesi dentarie) e il pregiudizio di natura estetica, già ricompresi nel danno morale e nel danno biologico (v. sul tema Cass. 20182/2022), in assenza di “circostanze specifiche ed eccezionali” idonee a rendere il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (v. sul punto Cass. 21630/2023 e Cass. 10912/2018).
11. Il danno non patrimoniale deve essere quindi liquidato nei seguenti importi: € 6.612,50 per l'invalidità temporanea;
€ 35.263,00 per l'invalidità permanente (avuto riguardo all'età dell'attore, pari a 40 anni, al momento della cessazione dell'invalidità temporanea in base al calcolo complessivo della stessa operato dal c.t.u.: v. in proposito Cass. 7126/2021, Cass.
22858/2020, Cass. 28614/2019, Cass. 3121/2017 e Cass. 10303/2012).
12. All'attore spetta anche il risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche documentate e per quelle che verranno ragionevolmente sostenute in futuro (v. ex multis Cass.
8371/2024) in conseguenza del sinistro oggetto di causa, danno che va quantificato – secondo la condivisibile valutazione effettuata dal consulente tecnico d'ufficio (che ha tra l'altro adeguatamente risposto alle osservazioni del difensore del in merito Controparte_1 alla congruità dei preventivi odontoiatrici), che tuttavia, senza motivare sul punto, non ha tenuto conto delle spese già sostenute pari ad € 1.536,00, in evidente nesso causale con il sinistro – nel complessivo importo di 25.136,00 (€ 1.536,00 + € 23.600,00).
13. In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, i convenuti e Controparte_1 [...] devono essere condannati in solido al pagamento in favore dell'attore delle CP_3 seguenti somme: a) € 41.875,50, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma devalutata al 15/07/2021 (trattandosi di importo già rivalutato e liquidato ai valori attuali: v.
Cass. 7272/2012 e Cass. 5503/03; e non potendosi individuare due diverse date di decorrenza, stante l'unitarietà del danno non patrimoniale: v. Cass. 2762/2019) e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (data in cui il debito di valore diventerà debito di valuta, con conseguente maturazione successiva dei soli interessi: sul cumulo tra interessi e rivalutazione nella quantificazione del risarcimento del danno da fatto illecito, v. ex multis Cass.
12140/2016, Cass. 18243/2015, Cass. 12698/2014, Cass. 4184/06 e Cass. 9517/02), ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
b) € 25.136,00, oltre interessi al saggio legale sulla somma progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, dalle date dei singoli esborsi sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche documentate.
14. Va infine accolta la domanda “trasversale” di manleva proposta dal CP_1 ei confronti della stante la chiara previsione contenuta nell'art.
[...] Controparte_3
2.8 della concessione in atti, in base alla quale “ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza della manomissione e/o occupazione del suolo pubblico e della esecuzione dell'opera ricadrà esclusivamente sul concessionario, restando perciò il totalmente esonerato ed altresì manlevato ed CP_1 indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti dai terzi stessi”, e non essendovi alcun dubbio, come detto, circa il fatto che i danni subiti dall'odierno attore si siano verificati a causa dell'inadeguatezza del ripristino provvisorio dell'asfalto da parte della dovendo soltanto precisarsi che la manleva Controparte_3 non copre le spese processuali dovute all'attore, che il avrebbe potuto CP_1 diligentemente evitare non opponendosi alla domanda risarcitoria.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate (per quel che concerne la causa tra l'attore e i convenuti, a carico dagli odierni convenuti in solido tra loro ai sensi dell'art. 97 c.p.c., in ragione della comunanza di interessi sottesa alla solidarietà passiva nell'obbligazione risarcitoria: v. Cass. 15790/2021, Cass. 9876/2018, Cass.
20916/2016, Cass. 16056/2015, Cass. 27562/2011 e Cass. 17281/2011), come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal
D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), alla natura e alla complessità (media, per quel che concerne la causa tra l'attore e i convenuti;
minima, per quanto riguarda la causa tra i convenuti per la manleva) della controversia, con lieve aumento ex art. 4, co. 2, d.m. 55/2014 in ragione della maggior complessità concretamente derivata dalla pluralità di controparti.
16. Non vi è luogo a provvedere sulle spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa, non avendo il c.t.u. presentato l'istanza di liquidazione nel termine di cui all'art. 71, co. 2, D.P.R. 115/02, con conseguente decadenza sostanziale dal diritto al riconoscimento del compenso (v. Cass. 4373/2015, nonché, nella giurisprudenza di merito,
Trib. Rieti 14 marzo 2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti della e Parte_1 Controparte_3 del nonché sulla domanda di manleva formulata da quest'ultimo nei Controparte_1 confronti della ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così Controparte_3 provvede:
a) accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 2051 c.c. dei convenuti per l'evento oggetto di causa, condanna il e la in solido, al Controparte_1 Controparte_3 pagamento in favore di delle seguenti somme: 1) € Parte_1
41.875,50, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma devalutata al 15/07/2021 e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
b) € 25.136,00, oltre interessi al saggio legale sulla somma progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, dalle date dei singoli esborsi sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche documentate;
b) condanna la a tenere indenne e manlevare il Controparte_3 Controparte_1 per ogni esborso effettuato in esecuzione della predetta condanna;
c) condanna il e la in solido, alla rifusione in Controparte_1 Controparte_3 favore di delle spese processuali, che liquida in € 14.103,00 Parte_1
(di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 4.253,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 797,35 per spese vive (C.U., marca da bollo e spese per citazione testimoni);
d) condanna la alla rifusione in favore del delle spese CP_3 Controparte_1 processuali, che liquida in € 7.051,50 (di cui € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria e di trattazione, ed € 2.126,50 per la fase decisionale).
Terni, 08/07/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)