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Sentenza 30 aprile 2024
Sentenza 30 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/04/2024, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2024 |
Testo completo
RG Nr. 238/23 che riunisce la causa nr. 265/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Rita Rigoni Presidente
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel.
Dr. Silvia Burelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. depositato in data 18 aprile 2023
Da
, nata il [...] a [...], (C.F. Parte_1
), residente in [...]-6 rappresentata e C.F._1 difesa dall'Avv. Carlo Galeotafiore del Foro di Treviso (C.F. ) giusta C.F._2 mandato a margine del presente atto, il quale dichiara, ai sensi del secondo comma dell'articolo 176
c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0422/431466 o indirizzo di posta elettronica PEC così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 Email_1
del DPR 11.02.05 n. 68 e con lui elettivamente domiciliata in Venezia Mestre Via Verdi n. 33 presso lo studio dell'Avv. Azzarini Lionello, nonché presso il domicilio digitale dell'Avv. Carlo
Galeotafiore , giusta mandato allegato e congiunto al presente atto, Email_1
Ricorrente in riassunzione, convenuta in riassunzione nella causa riunita
1
Contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, in forza di procura ad lites del Presidente dell' , CP_2
rilasciata con il ministero del Notaio in Fiumicino, rep. n. 37590, racc. n. 7131, del Persona_1
23.01.2023, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Filippo Doni, c.f.
, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Avvocatura C.F._3
I.N.P.S. di Venezia, Santa Croce, 929, dichiarando, per le comunicazioni di Cancelleria, il numero di fax dello studio del difensore 0422 581541, e l'indirizzo di p.e.c. E
nonché l'indirizzo di p.e. nel giudizio Email_2 Email_4
per la riforma della sentenza del Tribunale di Treviso, 04.09.2014, n. 132/14, emessa nel giudizio
R.G. 2004/11 convenuto in riassunzione, ricorrente in riassunzione nella causa riunita
Oggetto: giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito della sentenza n. 2803/23 della Corte di
Cassazione pubblicata in data 31.01.23 che ha cassato con rinvio la sentenza resa in fase di appello n.819/17 della Corte di Appello di Venezia
In punto: neutralizzazione di contributi
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente in riassunzione: accertarsi il diritto del ricorrente e conseguentemente condannarsi l' , con sede legale in Roma, CP_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore: a) alla liquidazione della quota a) di pensione di cui in premessa o di quella accertata in corso di causa previa esclusione, ad ogni effetto di legge, della contribuzione versata nell'ultimo quinquennio di contribuzione in quanto non necessaria ai fini del perfezionamento del requisito contributivo minimo ai fini dell'accesso alla prestazione in godimento e comportante una compromissione della misura della prestazione già potenzialmente maturata in ragione della contribuzione versata precedentemente;
b) alla conseguente rideterminazione della misura della prestazione per l'effetto complessivamente spettante, con pagamento dei ratei arretrati, maggiorati di interessi legali con decorrenza ex lege e fino al saldo definitivo. Con ogni provvedimento presupposto e/ o conseguente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario
Conclusioni per parte convenuta in riassunzione:
2 PRELIMINARMENTE: riunirsi al presente giudizio il giudizio R.G. 265/23 proposto da in CP_2
riassunzione a seguito della medesima decisione della S.C.; NEL MERITO: in accoglimento dell'originario appello di in rigetto dell'appello in riassunzione R.G. 238/23, in CP_2
accoglimento del ricorso in appello in riassunzione R.G. 265/23, prima ud. 30.11.2023, h. 9.30, rigettarsi l'avversa domanda di primo grado in quanto infondata in fatto e in diritto. Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi per tutti i gradi di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza n. 2803/23 pronunciata all'udienza del 20-12-2022 e depositata in data 31-01-2023
CP_ la Corte Suprema di Cassazione, decidendo sul ricorso proposto dall' avverso la sentenza n.
819/17 della Corte di Appello di Venezia che, nel confermare la sentenza del tribunale di Treviso aveva accertato il diritto di ad ottenere la neutralizzazione dei periodi di Parte_1
contribuzione successivi al 1990, periodo in cui le retribuzioni percepite come collaboratore domestico erano inferiori rispetto al periodo precedente, annullava la sentenza di appello disponendo il rinvio a questa Corte per l'applicazione del principio di diritto ritenuto corretto. CP_ La Corte di Cassazione in particolare, in accoglimento dell'unico motivo di ricorso dell' relativo all'ambito di applicazione del meccanismo di neutralizzazione della contribuzione inferiore percepita nell'ultimo quinquennio lavorativo, cassava la sentenza che per contro aveva confermato la possibilità di escludere tutti i periodi di contribuzione versati dalla post 31.12.1990 ( anno Parte_1 in cui l'interessata aveva raggiunto l'anzianità minima sufficiente per conseguire la pensione di vecchiaia), invitando questa Corte a riesaminare la vicenda in ragione del principio di diritto secondo cui il criterio di neutralizzazione può operare soltanto nell'ultimo quinquennio retributivo lavorato.
CP_
2. Riassumevano il giudizio sia la con la causa sub. Rg. 238/23, che l' con la causa Parte_1
sub. Rg. 265/23; entrambe le parti insistevano per la riunione delle controversie e la nuova decisione della causa in applicazione dei principi normativi stabiliti dalla Suprema Corte.
3. La Corte di Appello di Venezia, disposta la riunione delle controversie, all'esito della discussione all'udienza dell'11 aprile 2024, ha deciso la causa come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. La con il proprio ricorso in riassunzione assumeva di avere diritto alla neutralizzazione Parte_1 della contribuzione relativa all'ultimo quinquennio lavorativo ( aveva cessato l'attività nel 2002);
3 periodo in cui aveva operato percependo una retribuzione, in qualità di collaboratore domestico, ben inferiore a quella percepita come lavoratrice dipendente.
Ad avviso della parte istante l'annullamento della pronuncia precedente di questa Corte, che per contro aveva riconosciuto il suo diritto all'esclusione della contribuzione meno favorevole per tutto il periodo lavorativo successivo al 1990, non avrebbe impedito di accogliere l'istanza come ridotta in questo giudizio di rinvio, poiché ad avviso dell'interessata nel “più sta il meno”.
Invocava a sostegno del diritto l'estratto contributivo dimesso nei precedenti giudizi da cui emergeva la differenza di retribuzione e conseguente contribuzione relativa ai periodi lavorativi interessati dalla neutralizzazione.
CP_
5. L per contro, nel riassumere il giudizio, insisteva per il rigetto delle domande attoree, evidenziando che la riduzione della retribuzione e contribuzione, in periodi antecedenti all'ultimo quinquennio, rendeva inapplicabile il meccanismo poiché esso poteva essere invocato solo ed in quanto la pensionata avesse subito un unico periodo peggiorativo pari o inferiore nei cinque anni antecedenti la cessazione dell'attività lavorativa.
Secondo l'istituto previdenziale la diminuzione della retribuzione effettuata per scelta della lavoratrice per un periodo superiore, pur comportando una minore contribuzione, aveva comunque come “pendant” un periodo di ulteriore anzianità contributiva, rendendo del tutto irrilevante l'ultimo periodo quinquennale, in ragione della “ normalizzazione” del peggioramento retributivo.
A sostegno della propria interpretazione invocava i precedenti di legittimità che avevano sempre valorizzato esclusivamente i periodi pari o inferiori al solo quinquennio antecedente la cessazione dell'attività lavorativa. CP_
6. Questa Corte ritiene che in accoglimento del ricorso proposto dall' la domanda della di neutralizzazione vada rigettata per le seguenti assorbenti ragioni. Parte_1
In fatto : la è titolare di pensione di vecchiaia con decorrenza 1.07.10 avendo maturato i Parte_1 requisiti di età e contribuzione previsti all'epoca dalla legge pensionistica( cfr. 60 anni e 15 anni di contribuzione).
Pensione calcolata come quota A ( ante '92), considerando le retribuzioni percepite negli ultimi cinque anni;
come quota B (post. 31.12.92), considerando le retribuzioni percepite negli ultimi dieci anni di lavoro;
complessivamente quindi per quota A 260 settimane utili e per quota B 520 settimane contributive.
Ritenuto che in data 31.12.1990 la aveva raggiunto 15 anni di contribuzione pari a 780 Parte_1 contributi , l'odierna istante con il ricorso avviato avanti al tribunale di Treviso nel 2011, aveva chiesto che tutto il periodo di contribuzione successivo al 31.12.90 e fino al 2002 in quanto meno favorevole ( trattandosi di pensione calcolata secondo il sistema retributivo), non fosse preso in
4 CP_ considerazione dall' ai fini pensionistici e ciò in ottemperanza a quanto stabilito dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 264/94.
Pronuncia in cui i giudici costituzionali avevano dichiarato illegittima la norma di cui all'art. 3 legge
297/82 nella parte in cui non prevedeva che nel caso di percezione di una retribuzione inferiore nel periodo successivo a quello necessario per il raggiungimento dei requisiti contributivi sufficienti per la pensione, con conseguente detrimento per il pensionato che poteva percepire una pensione inferiore rispetto a quella cui avrebbe avuto diritto al raggiungimento del requisito minimo, tali periodi di inferiore retribuzione fossero esclusi dal meccanismo di liquidazione della pensione. CP_
7. Il tribunale di Treviso con la sentenza n. 132/14 aveva accolto la domanda stabilendo che l' nella liquidazione della pensione in favore della non dovesse tener conto della Parte_1
contribuzione versata dopo il 31.12.90; pronuncia confermata dalla Corte di Appello di Venezia che
CP_ con la sentenza n. 819/17 aveva rigettato l'appello proposto dall'
8. La Corte di Cassazione nel cassare la sentenza di questa Corte e rimettere al presente Collegio la valutazione della controversia ha ribadito che la neutralizzazione può operare soltanto con riferimento all'ultimo quinquennio lavorativo, evidenziando che “ il principio di neutralizzazione può operare solo all'interno del periodo indicato dalla norma e non anche in relazione a periodi diversi, restando inapplicabile al montante contributivo minore che non si riferisca al periodo finale del rapporto contributivo previdenziale e sia inoltre relativo a periodi precedenti l'ultimo quinquennio di contribuzione.”( cfr. parte motivazionale). CP_
8.1. In particolare i giudici di legittimità nell'accogliere la censura dell' hanno richiamato il proprio precedente orientamento espresso con le sentenze della sezione lavoro nn. 26442/21 e
29967/22.
Con la pronuncia n. 26442 cit., i giudici davano conto della correttezza delle circolari interpretative
CP_ CP_ dell' n. 52 del 1995 e n. 33 del 1997, con le quali l' ribadiva che la neutralizzazione poteva essere invocata “ solo se ed in quanto” il deterioramento retributivo si fosse verificato negli ultimi cinque anni o comunque entro il quinquennio antecedente la cessazione del rapporto di lavoro, non nel caso in cui si fosse verificato un trattamento uniforme peggiorativo spalmato su un arco temporale superiore a cinque anni.
Nella sentenza del 2021 che viene citata in questa sede ex art. 118 disp. Att. C.p.c i giudici di legittimità avevano confermato la pronuncia della Corte di Merito che aveva rigettato la pretesa della interessata osservando quanto segue:”… In particolare, la corte territoriale -premesso che a seguito della sentenza della corte costituzionale numero 264 del 1994 era divenuto operativo il principio della cosiddetta neutralizzazione delle contribuzioni ridotte rispetto al montante contributivo dell'ultimo quinquennio prima del pensionamento - ha ritenuto possibile l'applicazione delle norme
5 anche dopo l'intervento costituzionale (che non ha inciso sul detto periodo quinquennale legislativamente fissato) solo se vi sia stata riduzione della retribuzione nel detto periodo antecedente il sorgere del diritto a pensione.”. In via ulteriore nella parte motiva da n. 7 a seguire lo stesso Collegio nel rigettare il ricorso della pensionata osservavano che:”..
7. La norma impugnata è stata più volte dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale: a. con sentenza
n.822 del 1988 (nella parte in cui non prevede, per i lavoratori prossimi alla pensione al momento della sua entrata in vigore, o già pensionati, il mantenimento in vigore, ai fini della liquidazione della pensione stessa, dei criteri dettati dall'art. 26, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n.
160); b. con sentenza n. 307 del 1989 (nella parte in cui non prevede che, in caso di prosecuzione volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti da parte del lavoratore dipendente che abbia già conseguito in costanza di rapporto di lavoro la prescritta anzianità assicurativa e contributiva, la pensione liquidata non possa comunque essere inferiore a quella che sarebbe spettata al raggiungimento dell'età pensionabile sulla base della sola contribuzione obbligatoria); c. con sentenza n. 428 del 1992 (nella parte in cui non consentiva, in caso di pensione di anzianità, il ricalcolo della pensione stessa, dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, sulla base della sola contribuzione obbligatoria, qualora ciò portasse ad un risultato più favorevole all'assicurato); d. con sentenza n. 264 del 1994 nella parte in cui non prevede che, nel caso di esercizio durante l'ultimo quinquennio di contribuzione di attività lavorativa, meno retribuita da parte di un lavoratore che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell'età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima); e. con sentenza n. 82 del 2017 (nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di lavoratore che abbia già maturato i requisiti assicurativi e contributivi per conseguire la pensione e percepisca contributi per disoccupazione nelle ultime duecentosessanta settimane antecedenti la decorrenza della pensione, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell'età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di contribuzione per disoccupazione relativi alle ultime duecentosessanta settimane, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima). Infatti, anche nel regime normativo seguente ai detti interventi costituzionali, rimane rilevante il periodo legislativamente fissato del quinquennio previsto dalla norma ed entro il quale può operare il principio di neutralizzazione delle contribuzioni ridotte. Le situazioni sottoposte al giudizio della Corte riguardavano del resto lavoratori, già in possesso del requisito dell'anzianità contributiva minima, che avevano subito, in coincidenza con il periodo di riferimento (le ultime 260 settimane di
6 contribuzione) o nel corso di esso, una riduzione della retribuzione contributiva di tale misura da non essere compensata dal corrispondente incremento dell'anzianita' contributiva. 10. Come precisato nelle circolari n. 52 e 133 del 1995 dell ai fini dell'applicabilità della sentenza n. CP_2
264/94 la diminuzione della retribuzione deve essersi verificata nell'ultimo quinquennio di contribuzione, e cioè in coincidenza con il periodo di riferimento (le ultime 260 settimane di contribuzione) o nel corso di esso;
conseguentemente, se la riduzione della retribuzione ha avuto inizio anteriormente alle ultime 260 settimane di contribuzione, la sentenza in questione non è applicabile. 11. L'affermazione è in linea con quanto già affermato da questa Corte di legittimità, che nella sentenza n. 11649 del 14/5/2018 ha espressamente confermato l'operatività del riferimento all'ultimo quinquennio come limite al periodo suscettibile di neutralizzazione. 12. Infatti, in base ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale, l'esclusione dal calcolo della pensione dei periodi di retribuzione ridotta non necessari ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima è finalizzata ad evitare un depauperamento del trattamento pensionistico causato dallo svolgimento di un'attività lavorativa meno retribuita nell'ultimo quinquennio di lavoro, onde con riferimento a tale quinquennio solamente opera il principio di neutralizzazione in discorso. In particolare, le sentenze della Corte costituzionale che hanno inciso sulla norma hanno lasciato immutato il periodo di riferimento temporale del quinquennio, che è presupposto necessario dell'applicabilità del principio.
Nello stesso senso, deve richiamarsi quanto da ultimo statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 82 del 2017, che dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, nella parte in cui non prevede il diritto alla
«neutralizzazione»dei periodi di contribuzione per disoccupazione e per integrazione salariale anche oltre i limiti del quinquennio, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dal medesimo Tribunale ordinario di Ravenna. La stessa Corte costituzionale ha poi ritenuto in linea generale che rientra nella discrezionalità del legislatore -che non può essere sindacata dalla corte se non dia luogo a risultati irrazionali o contrari ai principi costituzionali - la determinazione dei criteri e dei coefficienti di calcolo per la determinazione della pensione, nel caso costituiti dalla retribuzione annua media pensionabile dall'anzianità contributiva. La Corte Costituzionale, nell'accogliere l'eccezione di inammissibilità svolta dall'Avvocatura generale dello Stato, con riguardo alla richiesta di estendere la "neutralizzazione" dei contributi per disoccupazione e integrazione salariale anche oltre i limiti dell'ultimo quinquennio che prelude alla decorrenza della pensione, ha infatti precisato come "L'intervento auspicato si riverbera sulla determinazione del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile, che esprime una scelta eminentemente discrezionale del legislatore (sentenza n. 388 del 1995, punto 4. del Considerato in diritto, e sentenza n. 264 del 1994, punto 3. del Considerato in diritto), volta a contemperare le esigenze di
7 certezza con le ragioni di tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori"; omissis” neutralizzazione della contribuzione può operare solo all'interno del periodo indicato dalla norma, e non anche in relazione a periodi diversi, restando dunque non neutralizzabile il montante contributivo minore che non si riferisca al periodo finale del rapporto contributivo previdenziale e sia inoltre relativo - come nella specie- a periodi precedenti l'ultimo quinquennio di contribuzione.”.
8.2.Analogamente con sentenza n. 28025/18 i giudici della sezione Lavoro della Corte di Cassazione hanno chiarito come il meccanismo della neutralizzazione, di natura eccezionale- introdotto dalla giurisprudenza a tutela di un sistema pensionistico basato sulla sola considerazione dell'ultimo periodo lavorativo quale arco temporale in cui il dipendente raggiunge l'apice anche sotto il profilo retributivo- non possa essere esteso oltre il quinquennio e soprattutto in fattispecie in cui la previsione dell'ultimo quinquennio è calmierata, come nel caso di specie, dalla riforma pensionistica introdotta con la legge 1992 n. 503 e la previsione del meccanismo della quota A e quota B con estensione del periodo preso in considerazione ai fini pensionistici ( ultimi 10 anni).
Nella sentenza citata nella parte motiva il Collegio di legittimità evidenziava che:”… 7.- Quanto fin qui argomentato risulta in continuità con i precedenti di questa Corte (v. Cass. 3 novembre 2016,
n.22315) secondo cui «la sentenza della Corte Costituzionale (Corte cost, n.264 del 1994)...si riferisce ad una legislazione diversa e ad un periodo diverso e...sarebbe arbitrario applicarla a seguito dell'entrata in vigore di un regime legislativo nuovo, considerazioni che hanno portato la
Corte d'appello ad escludere il denunciato contrasto con gli artt. 3,36 e 38 Cost.
considerato che
"nel nuovo sistema l'individuazione del periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, che.. .rientra nell'ambito della discrezionalità politica, non persegue la finalità di garantire al lavoratore una più favorevole base di calcolo per la liquidazione della pensione onde rispetto al sistema oggetto di sindacato nella pronuncia invocata.. .non appare dar luogo a risultati palesemente irrazionali o comunque contrari ai principi costituzionali"» (così Cass.
n.22315 del 2016 cit.). Più di recente, inoltre, questa Corte (v. Cass. n.11649 del 2018 cit.) ha espressamente reputato non condivisibile la pretesa di estendere la neutralizzazione a periodi anteriori all'ultimo quinquennio, richiamando altra decisione del Corte costituzionale, sentenza n.
82 del 2017 che, nell'accogliere l'eccezione di inammissibilità svolta dall'Avvocatura generale dello
Stato, con riguardo alla richiesta di estendere la neutralizzazione dei contributi per disoccupazione
e integrazione salariale anche oltre i limiti dell'ultimo quinquennio che prelude alla decorrenza della pensione, ha precisato che: «L'intervento auspicato si riverbera sulla determinazione del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile, che esprime una scelta eminentemente discrezionale del legislatore (sentenza n. 388 del 1995, punto 4 del Considerato in diritto, e sentenza
n. 264 del 1994, punto 3 del Considerato in diritto), volta a contemperare le esigenze di certezza con
8 le ragioni di tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori». 8.- Va dunque ribadito, con Cass.
n.11649 del 2018, da ultimo richiamata, che l'opzione chiaramente espressa dalla Corte
Costituzionale induce ad escludere profili di irrazionalità nel limite temporale alla neutralizzazione posto dalle disposizioni sopra citate e nel diverso meccanismo di determinazione della retribuzione pensionabile non più correlato all'ultimo scorcio della vita lavorativa. Del pari va riaffermato (con
Cass. n.82 del 2017 cit.) che il rimedio eccezionale della neutralizzazione, connaturato ad un sistema di calcolo del trattamento pensionistico preordinato a garantire al lavoratore una più favorevole base di calcolo per la liquidazione della pensione, correlata all'ultimo scorcio della vita lavorativa, quale quello delineato dallart.3 della legge n.297 del 1982, non si presta ad essere applicato oltre i limiti indicati dalle sentenze della Corte costituzionale. Da tale orientamento ermeneutico il Collegio non intende discostarsi, non ravvisando nelle argomentazioni della parte ricorrente elementi di giudizio che già non siano stati tenuti presenti dalle precedenti decisioni di legittimità assunte al riguardo.”.
9. Applicando questi principi al caso di specie ritenuto che la era titolare di pensione dal Parte_1
CP_ 2010, con computo sia della quota A che della quota B ( cfr. calcolo pensione depositato da , ne consegue che la richiesta di neutralizzazione dell'ultimo quinquennio non è accoglibile atteso che trattasi di pensione liquidata post 1992 e di soggetto che lamentava un peggioramento retributivo intervenuto non nell'ultimo quinquennio, ma in un arco temporale più ampio che era stato comunque utilizzato anche ai fini del calcolo delle quote di pensione premenzionate.
10. All'esito dell'esame dei due giudizi riuniti ritiene il Collegio che le domande della Parte_1
proposte e accolte in primo grado, vadano rigettate.
La con dichiarazione valida anche per l'odierno giudizio ha dichiarato di essere in Parte_1 possesso dei requisiti di cui all'art. 152 disp. Att. C.p.c.; atto valido che, nonostante la sua soccombenza tecnica, in presenza di giudizio di natura previdenziale impedisce al Collegio di porre a
CP_ suo carico le spese di lite ( cfr. Cass. 30594/22), come richiesto dall'
PER QUESTI MOTIVI
Ogni contraria istanza eccezione domanda disattesa o/o assorbita, definitivamente pronunciando:
CP_
-Accoglie l'originario appello dell' avverso la sentenza del tribunale di Treviso n. 132/14
e per l'effetto rigetta la domanda di accolta in primo grado;
Parte_1
-Nulla sulle spese di tutti i gradi ex art. 152 disp. Att. C.p.c..
Venezia, 11 aprile 2024
Il Consigliere relatore
9 Annalisa Multari
La Presidente
Rita Rigoni
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