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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 23/09/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Maria Concetta PEZZIMENTI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 586 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF – nata a [...] Parte_1 C.F._1
TERME (CZ) in data 23/09/1977, ivi residente in [...]N. 10, e sig. - CF Parte_2
– nato a [...] ed in data 18/08/1971, ivi residente in [...]N. C.F._2
9, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. LARUSSA ANTONIO - CF - PEC C.F._3
- elettivamente domiciliati presso il di lui Studio legale, giusta procura Email_1 rilasciata in calce al ricorso congiunto;
- Parti ricorrenti -
Nonché
PUBBLICO MINISTERO in sede
Interventore ex lege - sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 23 settembre
2025.”.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 25/07/2025 – che “Gli istanti hanno contratto matrimonio in data 25.04.1999 in Feroleto
Antico registrato al Comune di Feroleto Antico Atto n 2- parte 2 Serie A anno 1999
• Il regime patrimoniale prescelto è quello della separazione dei beni;
• La residenza coniugale era in Lamezia Terme alla via Salvatore Foderaro nr 86;
• Dalla loro unione sono nati i figli NT, nato a [...] il [...] , nato a [...] Per_1
Terme il 03.06.2006, oramai maggiorenni ed indipendenti;
2
• I coniugi hanno deciso di separarsi a causa di incolmabili contrasti caratteriali, che rendono impossibile la prosecuzione della convivenza;
• La separazione appare la soluzione migliore per garantire una serena vita familiare”.
Tutto ciò premesso, i coniugi, ut supra rappresentati, domiciliati e difesi chiedevano all'adito Tribunale di pronunciare la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni:
A) Residenza e domicilio
• I coniugi vivranno separati, mantenendo reciproco rispetto e corretta comunicazione;
• Ognuno potrà stabilire la propria residenza ovunque ritenga opportuno, con l'obbligo reciproco di comunicare tempestivamente eventuali trasferimenti per garantire il regolare svolgimento del rapporto genitoriale.
• Nulla sulla casa coniugale
• Nulla sull'affidamento dei figli in quanto maggiorenni
• Nulla sul mantenimento dei figli in quanto NT è economicamente indipendente
• Disporre a carico del padre la somma di € 100,00 mensili a favore del figli Per_1
Non si prevede alcun assegno di mantenimento in favore di uno dei coniugi, in quanto entrambi dichiarano di essere economicamente autosufficienti (vedi, in tal senso, il contenuto del ricorso introduttivo congiunto;
in atti).
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 586 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi sig.ra Parte_1
- CF – nata a [...] in data [...], ivi residente in [...]C.F._1
N. 10, e sig. - CF – nato a [...] ed in data Parte_2 C.F._2
18/08/1971, ivi residente in [...]N. 9, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. LARUSSA ANTONIO -
CF - PEC - elettivamente domiciliati presso il di C.F._3 Email_1 lui Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto, il Presidente del Tribunale, dott.
Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e con provvedimento emesso in data 28 luglio 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 23/09/2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che, all'interno del medesimo provvedimento, oltre agli adempimenti di natura processuale ivi descritti, era stato parimenti assegnato termine alle parti sino alla stessa data prevista per il deposito delle note scritte, per il deposito di dichiarazione sottoscritta dai coniugi separandi, con la quale gli stessi attestassero espressamente: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza; 2) di avere letto le condizioni della separazione e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per separazione consensuale;
3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, 3
per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi e che le parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando congiuntamente in cancelleria, in data 23 settembre 2025, sia le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza che le relative dichiarazioni a sostegno provenienti ai coniugi personalmente.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile;
2) che i coniugi avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano contrarie a norme di legge;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro ferma volontà di non più riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 29 agosto 2025.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non conciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, risalente ormai nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 586 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF – nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...]N. 10, e sig. - CF – nato a [...] Parte_2 C.F._2
TERME (CZ) ed in data 18/08/1971, ivi residente in [...]N. 9, entrambi rappresentati e difesi dall'avv.
LARUSSA ANTONIO - CF - PEC - elettivamente C.F._3 Email_1 domiciliati presso il di lui Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto;
-Parti ricorrenti-
Nonché 4
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, sig.ra - CF Parte_1
– nata a [...] in data [...], ivi residente in [...]N. 10, C.F._1
e sig. - CF – nato a [...] ed in data 18/08/1971, Parte_2 C.F._2 ivi residente in [...]N. 9, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. LARUSSA ANTONIO - CF
- PEC - elettivamente domiciliati presso il di lui C.F._3 Email_1
Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto, alle seguenti e concordate condizioni: A)
Residenza e domicilio
• I coniugi vivranno separati, mantenendo reciproco rispetto e corretta comunicazione;
• Ognuno potrà stabilire la propria residenza ovunque ritenga opportuno, con l'obbligo reciproco di comunicare tempestivamente eventuali trasferimenti per garantire il regolare svolgimento del rapporto genitoriale.
• Nulla sulla casa coniugale
• Nulla sull'affidamento dei figli in quanto maggiorenni
• Nulla sul mantenimento dei figli in quanto NT è economicamente indipendente
• Disporre a carico del padre la somma di € 100,00 mensili a favore del figli Per_1
Non si prevede alcun assegno di mantenimento in favore di uno dei coniugi, in quanto entrambi dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
ORDINA
• che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Feroleto Antico – atto n. 2, parte II, Serie A, anno 1999 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Maria Concetta PEZZIMENTI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 586 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF – nata a [...] Parte_1 C.F._1
TERME (CZ) in data 23/09/1977, ivi residente in [...]N. 10, e sig. - CF Parte_2
– nato a [...] ed in data 18/08/1971, ivi residente in [...]N. C.F._2
9, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. LARUSSA ANTONIO - CF - PEC C.F._3
- elettivamente domiciliati presso il di lui Studio legale, giusta procura Email_1 rilasciata in calce al ricorso congiunto;
- Parti ricorrenti -
Nonché
PUBBLICO MINISTERO in sede
Interventore ex lege - sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 23 settembre
2025.”.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 25/07/2025 – che “Gli istanti hanno contratto matrimonio in data 25.04.1999 in Feroleto
Antico registrato al Comune di Feroleto Antico Atto n 2- parte 2 Serie A anno 1999
• Il regime patrimoniale prescelto è quello della separazione dei beni;
• La residenza coniugale era in Lamezia Terme alla via Salvatore Foderaro nr 86;
• Dalla loro unione sono nati i figli NT, nato a [...] il [...] , nato a [...] Per_1
Terme il 03.06.2006, oramai maggiorenni ed indipendenti;
2
• I coniugi hanno deciso di separarsi a causa di incolmabili contrasti caratteriali, che rendono impossibile la prosecuzione della convivenza;
• La separazione appare la soluzione migliore per garantire una serena vita familiare”.
Tutto ciò premesso, i coniugi, ut supra rappresentati, domiciliati e difesi chiedevano all'adito Tribunale di pronunciare la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni:
A) Residenza e domicilio
• I coniugi vivranno separati, mantenendo reciproco rispetto e corretta comunicazione;
• Ognuno potrà stabilire la propria residenza ovunque ritenga opportuno, con l'obbligo reciproco di comunicare tempestivamente eventuali trasferimenti per garantire il regolare svolgimento del rapporto genitoriale.
• Nulla sulla casa coniugale
• Nulla sull'affidamento dei figli in quanto maggiorenni
• Nulla sul mantenimento dei figli in quanto NT è economicamente indipendente
• Disporre a carico del padre la somma di € 100,00 mensili a favore del figli Per_1
Non si prevede alcun assegno di mantenimento in favore di uno dei coniugi, in quanto entrambi dichiarano di essere economicamente autosufficienti (vedi, in tal senso, il contenuto del ricorso introduttivo congiunto;
in atti).
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 586 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi sig.ra Parte_1
- CF – nata a [...] in data [...], ivi residente in [...]C.F._1
N. 10, e sig. - CF – nato a [...] ed in data Parte_2 C.F._2
18/08/1971, ivi residente in [...]N. 9, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. LARUSSA ANTONIO -
CF - PEC - elettivamente domiciliati presso il di C.F._3 Email_1 lui Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto, il Presidente del Tribunale, dott.
Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e con provvedimento emesso in data 28 luglio 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 23/09/2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che, all'interno del medesimo provvedimento, oltre agli adempimenti di natura processuale ivi descritti, era stato parimenti assegnato termine alle parti sino alla stessa data prevista per il deposito delle note scritte, per il deposito di dichiarazione sottoscritta dai coniugi separandi, con la quale gli stessi attestassero espressamente: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza; 2) di avere letto le condizioni della separazione e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per separazione consensuale;
3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, 3
per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi e che le parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando congiuntamente in cancelleria, in data 23 settembre 2025, sia le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza che le relative dichiarazioni a sostegno provenienti ai coniugi personalmente.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile;
2) che i coniugi avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano contrarie a norme di legge;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro ferma volontà di non più riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 29 agosto 2025.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non conciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, risalente ormai nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 586 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF – nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...]N. 10, e sig. - CF – nato a [...] Parte_2 C.F._2
TERME (CZ) ed in data 18/08/1971, ivi residente in [...]N. 9, entrambi rappresentati e difesi dall'avv.
LARUSSA ANTONIO - CF - PEC - elettivamente C.F._3 Email_1 domiciliati presso il di lui Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto;
-Parti ricorrenti-
Nonché 4
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, sig.ra - CF Parte_1
– nata a [...] in data [...], ivi residente in [...]N. 10, C.F._1
e sig. - CF – nato a [...] ed in data 18/08/1971, Parte_2 C.F._2 ivi residente in [...]N. 9, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. LARUSSA ANTONIO - CF
- PEC - elettivamente domiciliati presso il di lui C.F._3 Email_1
Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto, alle seguenti e concordate condizioni: A)
Residenza e domicilio
• I coniugi vivranno separati, mantenendo reciproco rispetto e corretta comunicazione;
• Ognuno potrà stabilire la propria residenza ovunque ritenga opportuno, con l'obbligo reciproco di comunicare tempestivamente eventuali trasferimenti per garantire il regolare svolgimento del rapporto genitoriale.
• Nulla sulla casa coniugale
• Nulla sull'affidamento dei figli in quanto maggiorenni
• Nulla sul mantenimento dei figli in quanto NT è economicamente indipendente
• Disporre a carico del padre la somma di € 100,00 mensili a favore del figli Per_1
Non si prevede alcun assegno di mantenimento in favore di uno dei coniugi, in quanto entrambi dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
ORDINA
• che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Feroleto Antico – atto n. 2, parte II, Serie A, anno 1999 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)