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Sentenza 26 aprile 2024
Sentenza 26 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 26/04/2024, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2024 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Marco Giovanni Lualdi Presidente Dott.ssa Elisa Tosi Giudice Relatore ed Estensore
Dott. Nicolò Grimaudo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 84/2024 P.U.
PROMOSSO DA
, ], IN Parte_1 P.IVA_1
PROPRIO in persona del liquidatore Dott. , con sede legale in Busto Arsizio, Parte_2 viale Duca D'Aosta n. 19, e domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. ALESSANDRO ALBE' che la rappresenta e difende come da procura alle liti allegata al ricorso.
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in proprio in data 11.04.2024 ai sensi dell'art. 40 c.c.i.i..
Esaminati gli atti e i documenti depositati dal debitore ai sensi dell'art. 39 c.2 c.c.i.i..
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Premesso che:
• con ricorso depositato il 11.04.2024, il debitore in epigrafe chiedeva la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
• la domanda risulta ritualmente depositata dal liquidatore dott. , a ciò Parte_2 autorizzato dall'assemblea dei soci tenutasi in data 4.4.2024;
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il Org_1 dell'impresa è situato in Italia e la sede legale è situata in Busto Arsizio viale Duca D'Aosta n. 19, non ricorrendo ulteriori elementi per localizzare altrove il centro degli interessi principali della parte resistente per come definiti dall'art. 2 lett. m) c.c.i.i. TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
• La parte istante è soggetta alla disciplina sulle procedure concorsuali di cui agli artt. 1, 2 e 121 c.c.i.i., in quanto esercita attività commerciale di edificazione di immobili civili ed industriali, sia in proprio che per conto terzi, in forma di società di capitali, come da visura camerale in atti.
• Sussistono i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i., in quanto:
1) dal Bilancio del 2023 acquisito al fascicolo del procedimento risulta un attivo patrimoniale annuo di €. 1.025.777,00;
2) la società presenta un indebitamento complessivo pari a circa €. 830.000,00 (doc. 7);
• Sussiste il requisito oggettivo dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale codificato nell'art. 2 lett. b) c.c.i.i. Sul punto è opportuno sinteticamente ricordare che, per giurisprudenza costante formatasi nella vigenza della legge fallimentare ed applicabile anche alle disposizioni dettate dal
Codice della Crisi di Impresa, in caso di società in liquidazione (o addirittura, come nel caso di specie, di società cancellate dal registro delle imprese) la sussistenza dello stato di insolvenza rilevante ai fini della dichiarazione di fallimento – ed ora della apertura della liquidazione giudiziale - richiede che gli elementi attivi del patrimonio aziendale, ancorché illiquidi o immobilizzati, non siano sufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali (Cass. n. 28193 del 10/12/2020; Cass. 30/05/2013 n.
13644, Cass. 14/10/2009 n. 21834;Cass. 06/09/2006 n. 19141). Tale accertamento implica una valutazione di tipo “statico”, trattandosi di società che non si propongono di rimanere sul mercato ma fisiologicamente destinate alla cessazione dell'attività ed al pagamento dei debiti (mentre, al contrario, nelle ipotesi di società ancora attive ed operative la prognosi è di tipo “dinamico”, dovendosi apprezzare la sussistenza in capo all'imprenditore delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento della propria attività commerciale ed fronteggiare con mezzi ordinari le obbligazioni assunte). Nel caso di specie, la società è stata posta in liquidazione volontaria il 27.4.2023 e la situazione di insolvenza dell'impresa– già desumibile dalle sistematiche perdite conseguite almeno sin dall'esercizio 2020 - è confermata dalle dichiarazioni contenute nel ricorso introduttivo, nel quale si riferisce che :
- la società è fortemente indebitata verso fornitori , professionisti, un istituto di credito e anche verso i soci per finanziamenti ricevuti nel corso degli anni, per un totale pari a € 831.548,85;
- i soci, tutti sottoposti a procedura concorsuale di liquidazione giudiziale davanti a questo Tribunale, non hanno le risorse per ricapitalizzare e/o finanziare la ricorrente;
- i terreni di proprietà della società sono già stati sottoposti ad espropriazione immobiliare pendente davanti al Tribunale di Busto Arsizio;
Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte integralmente alle proprie obbligazioni.
Precisato che nella nomina del Curatore vengono seguiti i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e
358 c.c.i.i.
P.Q.M.
Visto l'art. 54 c.c.i.i.,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
, [03250010125]. Parte_1
NOMINA Giudice Delegato la Dott.ssa Elisa Tosi.
Pagina n. 2 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
NOMINA Curatore il Dott. , con studio in Arese, Via delle Groane. Persona_1
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell' art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i. FISSA l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo al giorno 10 settembre 2024 alle ore 10:00 , innanzi al Giudice Delegato.
ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione delle domande di insinuazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle domande di insinuazione dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di p.e.c. al quale i creditori e i terzi intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, c.c.i.i. INVITA il Curatore a comunicare tempestivamente al Registro delle imprese l'indirizzo di p.e.c. della procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande di insinuazione al passivo.
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
DISPONE la prenotazione a debito del seguente atto, ai sensi dell'art. 146 TUSG.
Visto l'art. 45 c.c.i.i.,
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia
- notificata in copia integrale alla parte sottoposta a liquidazione giudiziale;
- comunicata al Curatore ed al Pubblico Ministero;
- trasmesso per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo, nonché per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 17/04/2024.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Tosi. Dott. Marco Lualdi
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Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Marco Giovanni Lualdi Presidente Dott.ssa Elisa Tosi Giudice Relatore ed Estensore
Dott. Nicolò Grimaudo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 84/2024 P.U.
PROMOSSO DA
, ], IN Parte_1 P.IVA_1
PROPRIO in persona del liquidatore Dott. , con sede legale in Busto Arsizio, Parte_2 viale Duca D'Aosta n. 19, e domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. ALESSANDRO ALBE' che la rappresenta e difende come da procura alle liti allegata al ricorso.
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in proprio in data 11.04.2024 ai sensi dell'art. 40 c.c.i.i..
Esaminati gli atti e i documenti depositati dal debitore ai sensi dell'art. 39 c.2 c.c.i.i..
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Premesso che:
• con ricorso depositato il 11.04.2024, il debitore in epigrafe chiedeva la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
• la domanda risulta ritualmente depositata dal liquidatore dott. , a ciò Parte_2 autorizzato dall'assemblea dei soci tenutasi in data 4.4.2024;
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il Org_1 dell'impresa è situato in Italia e la sede legale è situata in Busto Arsizio viale Duca D'Aosta n. 19, non ricorrendo ulteriori elementi per localizzare altrove il centro degli interessi principali della parte resistente per come definiti dall'art. 2 lett. m) c.c.i.i. TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
• La parte istante è soggetta alla disciplina sulle procedure concorsuali di cui agli artt. 1, 2 e 121 c.c.i.i., in quanto esercita attività commerciale di edificazione di immobili civili ed industriali, sia in proprio che per conto terzi, in forma di società di capitali, come da visura camerale in atti.
• Sussistono i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i., in quanto:
1) dal Bilancio del 2023 acquisito al fascicolo del procedimento risulta un attivo patrimoniale annuo di €. 1.025.777,00;
2) la società presenta un indebitamento complessivo pari a circa €. 830.000,00 (doc. 7);
• Sussiste il requisito oggettivo dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale codificato nell'art. 2 lett. b) c.c.i.i. Sul punto è opportuno sinteticamente ricordare che, per giurisprudenza costante formatasi nella vigenza della legge fallimentare ed applicabile anche alle disposizioni dettate dal
Codice della Crisi di Impresa, in caso di società in liquidazione (o addirittura, come nel caso di specie, di società cancellate dal registro delle imprese) la sussistenza dello stato di insolvenza rilevante ai fini della dichiarazione di fallimento – ed ora della apertura della liquidazione giudiziale - richiede che gli elementi attivi del patrimonio aziendale, ancorché illiquidi o immobilizzati, non siano sufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali (Cass. n. 28193 del 10/12/2020; Cass. 30/05/2013 n.
13644, Cass. 14/10/2009 n. 21834;Cass. 06/09/2006 n. 19141). Tale accertamento implica una valutazione di tipo “statico”, trattandosi di società che non si propongono di rimanere sul mercato ma fisiologicamente destinate alla cessazione dell'attività ed al pagamento dei debiti (mentre, al contrario, nelle ipotesi di società ancora attive ed operative la prognosi è di tipo “dinamico”, dovendosi apprezzare la sussistenza in capo all'imprenditore delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento della propria attività commerciale ed fronteggiare con mezzi ordinari le obbligazioni assunte). Nel caso di specie, la società è stata posta in liquidazione volontaria il 27.4.2023 e la situazione di insolvenza dell'impresa– già desumibile dalle sistematiche perdite conseguite almeno sin dall'esercizio 2020 - è confermata dalle dichiarazioni contenute nel ricorso introduttivo, nel quale si riferisce che :
- la società è fortemente indebitata verso fornitori , professionisti, un istituto di credito e anche verso i soci per finanziamenti ricevuti nel corso degli anni, per un totale pari a € 831.548,85;
- i soci, tutti sottoposti a procedura concorsuale di liquidazione giudiziale davanti a questo Tribunale, non hanno le risorse per ricapitalizzare e/o finanziare la ricorrente;
- i terreni di proprietà della società sono già stati sottoposti ad espropriazione immobiliare pendente davanti al Tribunale di Busto Arsizio;
Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte integralmente alle proprie obbligazioni.
Precisato che nella nomina del Curatore vengono seguiti i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e
358 c.c.i.i.
P.Q.M.
Visto l'art. 54 c.c.i.i.,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
, [03250010125]. Parte_1
NOMINA Giudice Delegato la Dott.ssa Elisa Tosi.
Pagina n. 2 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
NOMINA Curatore il Dott. , con studio in Arese, Via delle Groane. Persona_1
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell' art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i. FISSA l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo al giorno 10 settembre 2024 alle ore 10:00 , innanzi al Giudice Delegato.
ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione delle domande di insinuazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle domande di insinuazione dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di p.e.c. al quale i creditori e i terzi intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, c.c.i.i. INVITA il Curatore a comunicare tempestivamente al Registro delle imprese l'indirizzo di p.e.c. della procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande di insinuazione al passivo.
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
DISPONE la prenotazione a debito del seguente atto, ai sensi dell'art. 146 TUSG.
Visto l'art. 45 c.c.i.i.,
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia
- notificata in copia integrale alla parte sottoposta a liquidazione giudiziale;
- comunicata al Curatore ed al Pubblico Ministero;
- trasmesso per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo, nonché per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 17/04/2024.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Tosi. Dott. Marco Lualdi
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