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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 30/04/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
AREA 5 - CONT/DIRITTI-REALI/LOCAZ/COND.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Sammarco, all'esito dell'udienza del 17 aprile 2025, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa civile di I
Grado iscritta al n. r.g. 162/2022 promossa da:
(C.F./P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti dall'avv. Vito Taffarel presso il cui studio, in Altamura al viale Martiri 1799 n. 140, è elettivamente domiciliata
ATTRICE contro
( ), rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 C.F._1 mandato in atti, dall'avv. Emanuele Brunetti presso il cui studio, in Venosa alla via
Giacomo Di Chirico n. 26, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA nonché contro
CONVENUTO CONTUMACE Controparte_2
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 7 gennaio 2022, la società in Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore amministratore unico
[...]
, conveniva in giudizio e premettendo CP_3 Controparte_1 Controparte_2
che:
-in forza del decreto ingiuntivo n. 475/2017 emesso dal Tribunale di Bari in data 20 gennaio 2017, vantava un credito nei confronti di pari ad euro Controparte_1
17.852,85, oltre interessi;
- il predetto credito derivava dalla fornitura di cui alla fattura differita n. 386/2014 per un importo di euro 15.997,50 ed all'assegno bancario n. 0022804047-06, emesso il 10 ottobre 2014, per il medesimo importo;
- successivamente alla ricezione dell'ingiunzione di pagamento, la aveva CP_1
proposto, tramite il suo legale, una definizione bonaria della controversia;
- di talché, in data 6 marzo 2017 le parti avevano sottoscritto una scrittura privata, contenente un piano di rimborso rateale del debito;
- tuttavia, la non ottemperava al pagamento delle rate e, dunque, in data 6 CP_1
marzo 2018 era stata dichiarata risolta la predetta scrittura privata;
- al momento dell'esecuzione – pur essendo pendente un'altra procedura esecutiva immobiliare iscritta al rg. n. 138/2013, promossa da un altro creditore della CP_1
ed avente ad oggetto lo stesso immobile sito in Spinazzola alla via Vico La Torre n.
26, (quale unico cespite della debitrice) – la convenuta, in data 15 febbraio 2017, aveva stipulato un contratto di mantenimento vitalizio a rogito del Notaio Per_1
rep. 5249 racc. 3600, con cui aveva trasferito a la nuda
[...] Controparte_2 proprietà dell'unità immobiliare sita in Spinazzola in Via Vico La Torre n. 26, censita in catasto al fg. 145 p.lla 2214 sub. 8;
pagina 2 di 16 - quale corrispettivo del trasferimento, si era obbligato a prestare in Controparte_2
favore di , per tutta la durata della vita di quest'ultima, alloggio nella Controparte_1
propria abitazione e presso di lei, vitto, vestiario, assistenza medica ospedaliera e domiciliare con tutte le relative spese, medicinali, assistenza morale e tutto quant'altro necessario per un decoroso soddisfacimento dei bisogni della vitaliziata;
- il detto contratto di mantenimento vitalizio era da ritenersi simulato poiché: a) la
[...]
al momento della stipula del contratto, non soffriva di alcun particolare CP_1
problema di natura fisica che potesse indurre a chiedere il mantenimento;
b) prima della stipula del contratto di mantenimento, la esercitava l'attività agricola di CP_1 cui all'omonima azienda agricola corrente in Spinazzola, per poi aprire una ditta per l'esercizio di attività postali e di corriere;
c) il era PO della oltre CP_2 CP_1
ad essere titolare di una ditta individuale esercente attività di cura e manutenzione del paesaggio;
d) conviveva con , dalla cui unione era nata una bambina;
e) Persona_2
dunque, egli non era in grado di fornire il mantenimento previsto nel contratto;
f) inoltre, vi era sproporzione tra il modico valore della nuda proprietà rispetto all'impegno di mantenimento previsto nel contratto;
- era, perciò, evidente l'intento di impedire il soddisfacimento del credito della Pt_1
eliminando dal proprio patrimonio il bene in questione;
[...]
- erano, altresì, sussistenti i presupposti per il corretto esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
Concludeva, quindi, chiedendo che venisse accertata e dichiarata l'avvenuta simulazione ex art.1414 c.c., e per l'effetto, l'inefficacia dell'atto di mantenimento redatto in data dal notaio.
Chiedeva, altresì, in via alternativa o congiunta che venisse accertata l'inefficacia e l'inopponibilità – ai sensi dell'art. 2901 c.c. – nei suoi confronti del predetto atto.
pagina 3 di 16 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20 aprile 2022 si costituiva in giudizio la quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, Controparte_1
eccepiva che:
-il contratto di mantenimento vitalizio stipulato rispecchiava la specifica e reale volontà delle parti e, dunque, non era simulato;
- del tutto insussistenti erano le condizioni di cui all'art. 2901 c.c.
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
pur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio, di talché, con Controparte_2
ordinanza del 3 febbraio 2023, ne veniva dichiarata la contumacia.
Istruita la causa con l'interrogatorio formale di , il processo veniva Controparte_1 rinviato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17 aprile 2025 la cui trattazione veniva disposta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Depositate le note conclusive e le note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter del c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, la causa è stata decisa con deposito, fuori udienza, del presente provvedimento.
La domanda è fondata e merita accoglimento, per quanto di ragione.
Deve premettersi che la Società ha proposto, in maniera alternativa o Parte_1
congiunta, due distinte azioni, quella di simulazione e quella revocatoria, fra loro del tutto diverse per contenuto e finalità.
Al solo fine di offrire una differenziazione dogmatica dei due istituti giuridici invocati dall'attrice, occorre premettere che il negozio impugnato per simulazione esiste solo apparentemente in quanto o è addirittura inesistente una volontà negoziale
(simulazione assoluta) o le parti hanno voluto un negozio diverso da quello apparente
(simulazione relativa) e l'azione, che è diretta esclusivamente ad ottenere l'accertamento di questa situazione di apparenza, può essere proposta da chiunque abbia interesse alla relativa eliminazione (Cass. Civ., n. 5581/1991); il negozio di cui si chiede la revocatoria è, invece, valido ed efficace, ma destinato a divenire inefficace pagina 4 di 16 nei soli confronti del creditore che agisce in revocatoria, giacché la declaratoria di inefficacia ha il solo e specifico fine di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore (Tribunale, Ancona, n. 576/2019).
Tali azioni concorrono alternativamente tra loro, di talché possono proporsi – come nel caso in esame – tutte nel medesimo giudizio, anche in via subordinata, così come possono esercitarsi in distinti giudizi, a scelta del creditore, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra (Cass. Civ., n. 294/1987;
Tribunale, Bari, n. 548/2023).
L'unica differenza tra la formulazione delle due domande in via alternativa, piuttosto che in via subordinata una all'altra, risiede esclusivamente nella circostanza che, nel primo caso, è l'attore a rimettere al potere discrezionale del giudice la valutazione delle pretese fatte valere sotto una species iuris anziché sotto l'altra, mentre nella seconda ipotesi si richiede, espressamente, che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'ulteriore richiesta (Cass. Civ., n. 21083/2016; Cass.
Civ., n. 7121/2024).
Conseguentemente non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che accolga una delle domande come sopra proposte, in quanto il rapporto di alternatività e di subordinazione tra esse esistente non esclude che ciascuna di esse rientri nel petitum
(Cass. Civ., n. 1835/1978).
Pur essendo le domande state poste in maniera alternativa e pur potendo, quindi, il
Tribunale, nell'esercizio del suo potere discrezionale, fare una valutazione delle pretese al fine di ricondurle nell'una o nell'altra fattispecie, l'analisi della fondatezza delle istanze proposte verrà condotta con riferimento alle due species iuris.
Tanto premesso, il contratto di mantenimento vitalizio è un contratto atipico a prestazioni corrispettive e aleatorio (Cass. Civ., n. 8432/1990) con il quale un soggetto
(c.d. vitaliziato o beneficiario), in previsione di una futura incapacità di provvedere in pagina 5 di 16 modo autonomo alle proprie esigenze di vita, conviene con un altro soggetto (c.d. vitaliziante o obbligato) di ricevere da lui cure e assistenza morale e materiale continuative in cambio della cessione di beni o di denaro, ben potendo riservarsi il diritto di usufrutto o di abitazione sul bene.
Elementi caratterizzanti sono: a) l'obbligo di assistenza e mantenimento che ha ad oggetto prestazioni infungibili (a carattere materiale e/o personale e morale) eseguibili unicamente da un soggetto individuato per le sue qualità personali;
perciò, il “credito” del mantenimento e dell'assistenza non può essere ceduto e il “debito” non è trasmissibile inter vivos né mortis causa (Cass. Civ., n. 27014/2018; Cass. Civ., n.
6395/2004; Cass. Civ., n 8854/1998); b) la doppia alea che presuppone l'incertezza circa la vita del beneficiario e l'incertezza legata alla mutevolezza delle prestazioni che non ne consentono una predeterminazione in misura certa;
c) la proporzionalità delle prestazioni: vi deve essere un rischio gravante su entrambe le parti connesso alla durata della vita del beneficiario e all'entità delle prestazioni che derivano dal contratto di mantenimento stipulato dalle parti.
Inoltre, con il contratto di mantenimento vitalizio, il vitaliziato ben può riservarsi il diritto di abitazione sull'immobile oggetto del trasferimento (Tribunale, Padova, 9 aprile 2010).
Oggetto della simulazione è la contestazione dello schema apparente artatamente costruito dalle parti in danno del creditore. Sotto il profilo probatorio – differenziandosi tale azione da quella revocatoria – non è di per sé rilevante il fatto che attraverso la stipula dell'atto il debitore abbia cercato di sottrarre un bene alla garanzia generica dei creditori, ma è necessaria la prova che tale alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirlo (Corte d'Appello, Bari, Sez. II, n. 1173/2022;
Cass. Civ., n. 25490/2008).
pagina 6 di 16 Il terzo creditore – ai sensi dell'art. 1415 c.c. – solo quando affermi, e provi, di ricevere pregiudizio dalla simulazione può agire per la tutela del suo diritto;
tuttavia, tale azione, presuppone anche la prova (sempre a carico del terzo) dell'esistenza dell'accordo simulatorio. Detta prova può essere data con ogni mezzo (art. 1417 c.c.), senza limiti quanto alla prova per testi ed anche per presunzioni.
Tanto precisato in punto di diritto, nel caso in esame deve ritenersi senz'altro sussistente la legittimazione ad agire della Società D.P.C. S.r.l. in ordine all'azione di accertamento della simulazione assoluta del contratto di mantenimento vitalizio (così come all'azione per la revocatoria del medesimo atto), avendo la stessa provato tanto il pregiudizio subito, quanto il credito vantato.
Ancora, è necessario verificare – per la sussistenza della simulazione – se, al momento della stipula del contratto, sussistesse o meno fra le parti il requisito dell'equivalenza del rischio, cioè se al momento della conclusione del contratto era configurabile per il vitaliziato e il vitaliziante un equilibrato rapporto tra vantaggi e svantaggi.
Si è, inoltre, evidenziato che il contratto di vitalizio assistenziale è da ritenersi nullo per difetto di alea soltanto quando l'età o le condizioni di salute del beneficiario rendono estremamente probabile un rapido decesso di quest'ultimo (Cass. Civ., n.
19214/2016).
Ebbene, applicando detti principi al caso in esame, il carattere aleatorio del contratto emerge da diversi elementi, quali: a) l'età della 53 anni, al momento della CP_1
conclusione del contratto non era così avanzata da far verosimilmente ritenere la sua morte nel breve periodo;
b) nello specifico, le condizioni di salute non erano talmente gravi da farne ritenere probabile il decesso. Ed infatti, dalla documentazione medica versata in atti, peraltro risalente al 2014, emerge esclusivamente che in data 12 agosto
2014 la ha subito un intervento endovascolare per doppio aneurisma CP_1
celebrale e che il successivo 10 ottobre 2014 si è sottoposta ad una visita di controllo per emicrania (con prescrizione dei relativi farmaci); c) il vitalizio era rappresentato da pagina 7 di 16 prestazioni assistenziali non suscettibili di predeterminazione in un ammontare certo, ma variabili, giorno per giorno, secondo i bisogni della vitaliziata;
d) le stesse parti, nel contratto, riconoscevano espressamente l'aleatorietà a carico di entrambe;
e)
l'assenza dei due testimoni al momento della conclusione del contratto, quale elemento essenziale caratterizzante l'atto di donazione.
Inoltre, ai fini dell'accertamento della simulazione di un contratto atipico di mantenimento (cd. vitalizio assistenziale), in quanto dissimulante una donazione,
l'elemento essenziale dell'aleatorietà va valutato in relazione al momento della conclusione del contratto, essendo lo stesso caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del vitaliziato e della correlativa eguale incertezza del rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante legale alle esigenze assistenziali del vitaliziato ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio.
L'aleatorietà postula la comparazione delle prestazioni sulla base di dati omogenei, quali la capitalizzazione della rendita reale del bene trasferito e la capitalizzazione delle utilità periodiche in favore del vitaliziato, secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione, risultando anche dall'infungibilità di quanto pattuito, intesa come insostituibilità con una somma di denaro, dalla incoercibilità, dalla non patrimonialità, dovuta all'elemento di fiduciarietà che informa la scelta dell'obbligato, dall'incertezza derivante dalla variabilità e discontinuità delle prestazioni in rapporto allo stato di bisogno del beneficiario (Cass. Civ., n.
32439/2023; Cass. Civ., n. 15904/2016; Cass. Civ., n. 14796/2009; Cass. Civ., n.
1503/1998; Cass. Civ., S.U. n. 6532/1994). Di talché, si potrebbe ritenere presuntivamente provato lo spirito di liberalità, tipico della dissimulata donazione, proprio tramite la verifica della originaria sproporzione tra le prestazioni (Cass. Civ.,
n. 3932/2016; Cass. Civ., n. 7479/2013; Corte d'Appello, Salerno, n. 104/2023).
pagina 8 di 16 Ancora, in tema di prova del contratto di mantenimento vitalizio, il Giudice deve prendere in considerazione tutte le risultanze istruttorie considerate in una visione unitaria, procedendo ad un loro esame globale ed unitario e non distinto, analitico e separato, secondo il principio dell'id quod plerumque accidit (Cass. Civ., n.
171/1980).
Ebbene, nel caso in esame, l'immobile oggetto del contratto – tenuto conto anche dell'età della titolare del diritto di abitazione – ha un valore pari ad euro 20.000,00 ed una rendita di euro 511,29 (cfr. pag. 3 del contratto).
Dunque, dalla comparazione del valore dell'immobile con le prestazioni oggetto del mantenimento vitalizio, non emerge chiaramente una sproporzione tale da far escludere l'alea tipica del contratto di mantenimento assistenziale, essendo, anzi, evidente la sussistenza del rischio – nonché dell'incertezza insita nel contratto stesso –
a carico di entrambe le parti.
Inoltre, è stato documentalmente provato lo stabile stato di salute (seppur parzialmente compromesso) della al momento della conclusione del contratto e, quindi, CP_1
l'aspettativa di vita certamente apprezzabile della beneficiaria, commisurata al tipo di prestazioni richieste a carico del PO, mutevoli e incerte nel quantum e nel quomodo nel tempo, tenuto conto dell'incerta evoluzione delle condizione di salute della vitaliziata col trascorrere dell'età che consentono di ritenere salda l'aleatorietà del negozio e proporzionate tra loro le prestazioni contrattualmente dedotte. (Tribunale,
Larino, n. 11/2025).
Il contratto atipico di vitalizio improprio o assistenziale si differenzia dalla donazione per l'elemento dell'aleatorietà, essendo caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale circa la durata di vita del beneficiario ed il conseguente rapporto tra valore complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato e valore dei cespiti patrimoniali cedutigli in corrispettivo, per cui, quando non sia accertata un'obiettiva sproporzione pagina 9 di 16 tra valore e rendita, deve ritenersi validamente concluso un contratto di vitalizio, ancorché improprio (Cass. Civ., n. 5363/2022).
Pur allegato e provato l'elemento dell'aleatorietà, deve, tuttavia, rilevarsi come nessuna prova sia stata offerta dalla società attrice, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sull'esistenza dell'animus donandi dei vitaliziati, né quest'ultima ha allegato sufficienti elementi presuntivi della natura simulata del negozio.
Come si è detto, infatti, al fine dell'accertamento della simulazione non è sufficiente allegare che la parte debitrice abbia inteso sottrarre il bene alle garanzie creditorie, bensì è necessario provare che l'alienante non avrebbe inteso trasferire la titolarità del suo diritto e che l'acquirente non avrebbe effettivamente inteso acquisirla per il futuro.
Né risulta dimostrato dall'insieme degli elementi posti alla base della prospettazione attorea, l'imprescindibile requisito della simulazione, ossia un preciso accordo fra i contraenti, precedente o contestuale al contratto impugnato, diretto a paralizzare gli effetti dell'atto simulato o a determinare una situazione di divergenza fra il contratto stipulato e l'assetto di interessi effettivamente voluto.
Da ciò consegue che non può ritenersi, sulla scorta dei dati emersi dalla lettura degli atti di causa, che il contratto di mantenimento vitalizio in oggetto sia solo apparente e che, dunque, dissimuli una donazione. Invero, incidendo sull'accordo simulatorio e, quindi, sulla volontà stessa dei contraenti, la prova offerta dalla parte attrice non può restare circoscritta a elementi di rilevanza meramente oggettiva (quali, ad esempio,
l'attività precedentemente svolta dalla convenuta, o la vicinanza della sua abitazione rispetto a quella del PO), ma avrebbe dovuto necessariamente proiettarsi anche su dati idonei a disvelare convincentemente i profili negoziali di carattere soggettivo;
circostanza non ravvisabile nel caso di specie.
Quanto invece, alla domanda ex art. 2901 c.c., deve premettersi che, per il corretto esperimento di quest'ultima – quale necessario strumento finalizzato a rendere possibile il soddisfacimento del diritto del creditore – occorre verificare la ricorrenza pagina 10 di 16 di determinate condizioni e la sussistenza di presupposti oggettivi e soggettivi, quali:
a) l'esistenza di ragioni di credito in capo all'attore; b) l'esistenza dell'elemento oggettivo, costituito dall'eventus damni derivante dagli impugnati atti di disposizione patrimoniale;
c) il nesso di causalità tra l'atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e il pregiudizio alle ragioni creditorie;
d) l'elemento soggettivo, rappresentato dalla scientia damni del debitore, nonché la consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie creditorie;
e) con riferimento agli atti di disposizione patrimoniale a titolo oneroso, l'art. 2901 co. 1
n. 2) prevede la consapevolezza, anche in capo al terzo, del pregiudizio arrecato ai danni del debitore (consilium fraudis).
Nel caso in esame, la società attrice ha correttamente adempiuto all'onere della prova su essa gravante, allegando e dimostrando documentalmente di essere creditrice della
CP_1
Proprio in ragione della esposizione debitoria di quest'ultima, l'attrice ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 475/2017 con cui il Tribunale di Bari ha ingiunto il pagamento di euro 17.852, 85, oltre interessi e spese.
Ed ancora, con la successiva scrittura privata sottoscritta in data 3 marzo 2017 la
[...]
ha espressamente riconosciuto il suo debito nei confronti della società. CP_1
Nel caso di specie sussiste, altresì, l'atto di disposizione patrimoniale costituito dal contratto di mantenimento vitalizio stipulato il 15 febbraio 2017, dunque, successivamente al sorgere del credito, poiché l'anteriorità o meno dell'atto impugnato va esaminata con riferimento al momento in cui viene ad esistenza la fonte costitutiva del credito (nel caso di specie, la fattura emessa nel 2014, a monte, ed il decreto ingiuntivo emesso in data 20 gennaio 2017, a valle).
Con riferimento al presupposto dell'eventus damni, va anzitutto rammentato che, a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria, non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che pagina 11 di 16 renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito (Cass. Civ., n. 1896/2012); quindi, affinché possa ritenersi sussistente detto requisito, non è necessario che il creditore fornisca la prova che l'atto dispositivo abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che abbia causa maggiore difficoltà o incertezza nel recupero coattivo (Cass. Civ., n. 16896/2007).
Nel caso di specie, la con il contratto di mantenimento vitalizio stipulato con CP_1
il PO , ha sottratto alla garanzia generica della società creditrice la Controparte_2 nuda proprietà dell'unico immobile facente parte del proprio patrimonio, rendendo, così, sicuramente maggiormente incerta e difficoltosa la realizzazione del credito.
Infatti, dalle stesse visure catastali e ipocatastali, versate in atti dalla parte attrice, emerge l'inadeguatezza del patrimonio immobiliare della nello specifico, CP_1
l'immobile in questione è l'unico sul quale la debitrice possedeva la proprietà per l'intero, il che rende evidente l'inidoneità del restante patrimonio al soddisfacimento del credito.
Pertanto, verificato che l'atto incide negativamente sull'operatività del principio di cui all'art. 2740 c.c., per pacifica giurisprudenza, spettava alla convenuta, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 co. 2 c.c. l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio in ragione di ampie residualità patrimoniali, allegando e dimostrando la mancanza dell'eventus damni (Cass. Civ., n. 4578/1998), nonché la persistenza di un patrimonio atto a soddisfare le ragioni di credito poste a base delle ragioni della domanda ex art. 2901 c.c.
Tale prova, tuttavia, non è stata in alcun modo fornita e deve, invero, ritenersi che l'atto di mantenimento stipulato in data 15 febbraio 2017 con , abbia Controparte_2
comportato (e qui il nesso di causalità) una rilevante modifica (in peius) della composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio della debitrice.
pagina 12 di 16 Nel caso in esame, risulta, altresì, dimostrata la scientia damni in capo alla debitrice convenuta, dunque la consapevolezza del pregiudizio che stava arrecando alla società creditrice con la stipula del contratto de quo.
Infatti, essendo il predetto contratto di mantenimento vitalizio un atto a titolo oneroso
(a prestazioni corrispettive, quali la cessione dell'immobile da un lato, ed il mantenimento dall'altro) successivo al sorgere del credito, si ritiene sufficiente il dolo generico, e quindi la consapevolezza che, mediante l'atto di disposizione, il debitore possa diminuire il proprio patrimonio e, quindi, la garanzia spettante ai creditori, ai sensi dell'art. 2740 c.c., in modo tale da recare pregiudizio alle ragioni di costoro
(Cass. Civ., n. 4077/1996).
Non è, dunque, richiesta la prova dell'intento fraudatorio effettivamente perseguito dalle parti coinvolte nell'atto opposto, cioè della dolosa preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito, trattandosi di un atto, come detto, posteriore al sorgere del medesimo, per cui è sufficiente la scientia damni, non assumendo rilievo la sussistenza di un progetto delle parti coinvolte nell'atto preordinato e finalizzato a sottrarre il bene alla garanzia del creditore (consilium fraudis) (Tribunale, Napoli, n. 7351/2022).
Non è, quindi, revocabile in dubbio che la convenuta – essendo già stata destinataria di una ingiunzione di pagamento emessa il 20 gennaio 2017-– avesse, al momento della stipula del contratto (15 febbraio 2017), la consapevolezza di cui si discute.
Con riferimento, invece, alla partecipatio fraudis del terzo, non è necessaria la collusione tra il terzo ed il debitore, nè una rigorosa prova circa il fatto che il terzo avesse conoscenza specifica del credito di cui si invoca la tutela, essendo sufficiente la generica conoscenza (o agevole conoscibilità) in capo al medesimo circa il fatto che l'atto che si sta ponendo in essere sia lesivo, anche solo potenzialmente, della consistenza della garanzia patrimoniale del debitore (Tribunale, Roma, n. 7310/2023).
pagina 13 di 16 La prova di tale consapevolezza può essere desunta anche dall'esistenza di un vincolo parentale o di una stabile relazione affettiva tra il debitore e il terzo quando si tratta di rapporti che – per natura ed intensità – rendano inverosimile che il terzo non sia a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.
Ebbene, nel caso in esame, la parentela in senso lato tra le parti (nello specifico, zia e PO) nonché la vicinanza tra le stesse, rende dunque estremamente inverosimile che il non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sulla disponente CP_2
(Cass. Civ., n. 22591/2017; Cass. Civ., n. 161/2021).
La stessa infatti, in sede di interrogatorio formale reso nell'udienza del 23 CP_1
maggio 2024 ha confermato che fosse suo PO e che lo stesso Controparte_2
abitava nel suo stesso palazzo sito in Spinazzola al vico La Torre n. 26, precisamente al primo piano.
Sul punto, è utile rammentare che l'interrogatorio formale è un mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli all'autore della confessione, ad esclusivo vantaggio del soggetto deferente, mentre non può costituire prova di fatti favorevoli alla parte che lo rende (Cass. Civ., n. 5725/2019).
Dunque, anche , non presentandosi a rendere l'interrogatorio formale Controparte_2
deferito, non solo non ha opposto specifiche argomentazioni in contrario, ma ha tenuto un comportamento valutabile a suo pregiudizio, finanche come sostanziale ammissione delle circostanze di fatto. L'articolo 232 c.p.c., infatti, prevede testualmente che “se la parte non si presenta … (il Giudice) valutato ogni altro elemento di prova può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”. Tale disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del Giudice (art.116 c.p.c.) il quale può trarre elementi di convincimento in tale senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova pagina 14 di 16 indiziaria dei fatti medesimi ma anche dalla mancata proposizione di prova in senso contrario (ex multis Cass. Civ., n. 1812/1996; Cass. Civ., n. 28293/2009).
Quindi, dalla disamina complessiva del compendio probatorio in atti, sono emersi plurimi elementi che consentono di ritenere sussistente la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente in ordine alla lesione della garanzia patrimoniale generica, quali:
1) la successione temporale degli eventi (decreto ingiuntivo n. 475/2017 emesso in data 30 gennaio 2017 e contratto stipulato in data 15 febbraio 2017), per cui è ragionevole sostenere che la abbia trasferito l'immobile in questione al solo CP_1
fine di sottrarlo alle legittime aspettative del creditore;
2) il rapporto di parentela tra vitaliziata e vitaliziante;
3) l'intensità del rapporto connotato da forte vicinanza tale per cui il PO fosse a conoscenza della situazione debitoria in cui Controparte_2
versava la zia . Controparte_1
Per le ragioni testé esposte, la domanda di simulazione proposta dalla Società Pt_1
deve essere rigettata;
di contro, deve essere accolta la domanda proposta ex art.
[...]
2901 c.c. e, dunque, deve essere dichiarato inefficace nei suoi confronti il contratto di mantenimento vitalizio del 2 febbraio 2017 a rogito del Notaio di Persona_1
Spinazzola rep. n. 5149 racc. 3600, con cui ha ceduto a Controparte_1 CP_2
riservando per sé il diritto di abitazione vita natural durante, la nuda
[...] proprietà dell'immobile sito in Spinazzola al vico la Torre n. 26, censito in catasto fabbricati fg. 145, p.lla 2214, sub. 8, e con cui lo stesso si è Controparte_2
impegnato – quale corrispettivo del trasferimento immobiliare – a prestare in favore di
, per tutta la durata della vita di quest'ultima, alloggio nella propria Controparte_1
abitazione e presso di lei, vitto, vestiario, assistenza medica ospedaliera e domiciliare con tutte le relative spese, medicinali, assistenza morale e tutto quant'altro necessario per un decoroso soddisfacimento dei bisogni della vitaliziata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico di CP_1
e , in solido tra loro, e liquidate in favore della Società
[...] Controparte_2 Pt_1
pagina 15 di 16 in persona del legale rappresentante pro tempore, in € 264,00 per spese borsuali Pt_1 ed in € 5.077,00 per compensi (applicate le tariffe medie ex D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022 in ragione della media complessità delle questioni trattate e avuto riguardo allo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed €
26.000,00), oltre IVA, CAP e rimborso forfettario al 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando nel giudizio rg. n.162/2022 introdotto dalla Società in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
nei confronti di e ogni ulteriore domanda e/o Controparte_1 Controparte_2
eccezione disattesa, così dispone:
-rigetta la domanda di simulazione;
- accoglie la domanda proposta ex art. 2901 c.c. e dichiara, quindi, inopponibile ed inefficace nei confronti della il contratto di mantenimento Controparte_4
vitalizio del 2 febbraio 2017 a rogito del Notaio di Spinazzola rep. Persona_1
n. 5149 racc. 3600, con cui ha ceduto a , riservando Controparte_1 Controparte_2
per sé il diritto di abitazione vita natural durante, la nuda proprietà dell'immobile sito in Spinazzola al Vico la Torre n. 26, censito in catasto fabbricati fg. 145, p.lla 2214, sub. 8;
- condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle Controparte_1 Controparte_2
spese di lite in favore della Società in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, che si liquidano in € 264,00 per spese borsuali ed in € 5.077,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario al 15%;
- sussistono i presupposti per l'annotazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 2645 c.c., da parte del competente Conservatore dei Registri Immobiliari.
Sentenza resa all'esito dell'udienza svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Trani, 30 aprile 2025 Il Giudice dott.ssa Silvia Sammarco
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