Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 25/06/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01067/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00575/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 575 del 2021, proposto da NT NE, DA NE, ET NE, RR BE, CA GO e NI JA SH Jhalani, rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Botasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Orta San Giulio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato NI Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Piemonte, non costituito in giudizio;
nei confronti
Relais & Chateaux Villa Crespi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della delibera di Consiglio Comunale di Orta San Giulio n. 8 del 15.09.2020, pubblicata sul B.U.R. della Regione Piemonte n. 46 del 12.11.2020, con cui è stato approvato il progetto definitivo della variante generale al Piano Regolatore Comunale ai sensi del comma 10 dell'art. 15 della L.R. 56/1977.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Orta San Giulio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 il dott. Alessandro Fardello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti sono comproprietari di una villa ottocentesca e dei limitrofi terreni che la gravata variante generale del P.R.G. del Comune di Orta San Giulio ha in parte destinato ad “ aree per servizi e attrezzature per il tempo libero (A.T.L.) ”, imponendo anche l’osservanza di un “cono visuale” posizionato in prossimità della sovrastante struttura ricettiva “Villa Crespi” finalizzato ad assicurare, appunto, la visuale verso il lago dalla predetta struttura.
Gli esponenti hanno contestato tale previsione urbanistica, impugnando, con un primo ricorso recante R.G. 807/2019, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29.04.2018 di adozione della proposta del progetto preliminare della variante nonché le deliberazioni della Giunta Comunale n. 34 del 18.03.2019 e n. 58 dell’08.04.2019 di adozione della proposta tecnica del progetto definitivo della stessa, e con successivo ricorso straordinario poi trasposto in questa sede giudiziale con R.G. 575/2021, anche la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 12.11.2020 di approvazione del progetto definitivo.
2. Si è costituito in questo secondo giudizio soltanto il Comune, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso avversario con condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite, evidenziando che, nel frattempo, il primo ricorso R.G. 807/2019 è stato respinto con sentenza di questo TAR n. 932 del 16.08.2024.
3. A fronte di ciò, i ricorrenti hanno depositato in data 11.06.2025 una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del presente ricorso.
4. All’udienza pubblica del 18.06.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., stante la sopra richiamata dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione depositata in giudizio dai ricorrenti.
Tuttavia, l’Amministrazione resistente ha insistito, anche in udienza, per la condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese di lite, cosicché si impone al Collegio di statuire sul punto secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale, ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove la declaratoria di improcedibilità non fosse intervenuta, attraverso una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. VII, 02/10/2024, n. 7946).
Ebbene, il presente ricorso poggia su censure identiche a quelle proposte nel precedente giudizio R.G. 807/2019 avverso gli atti iniziali dell’ iter di approvazione della variante qui impugnata; censure che questo TAR ha già respinto con sentenza n. 932 del 16.08.2024. Ne discende che, per le stesse ragioni già esplicitate nella predetta sentenza (qui da intendersi integralmente richiamata), il presente ricorso appare infondato, talchè risulta la conseguente soccombenza virtuale dei ricorrenti.
Ciò posto, questi ultimi devono essere condannati a rifondere al Comune le spese di lite, come da liquidazione contenuta in dispositivo, che tiene conto dell’identicità delle questioni trattate nei due giudizi (e, quindi, del minor impegno difensivo profuso dal Comune in questo secondo giudizio) nonché della chiusura in rito del presente ricorso (stante la mancata insistenza dei ricorrenti sulle contestazioni iniziali con acquiescenza rispetto all’esito del primo giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento in favore del Comune di Orta San Giulio delle spese di lite, complessivamente liquidate in € 1.000,00 (mille), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente
Martina Arduino, Referendario
Alessandro Fardello, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Fardello | Gianluca Bellucci |
IL SEGRETARIO