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Sentenza 26 dicembre 2024
Sentenza 26 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/12/2024, n. 2447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2447 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.1304 decisa alla scadenza dei termini fissati, ex art. 127 ter c.p.c., al giorno 20.12.2024, e vertente TRA in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
, rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_2 telematicamente trasmessa con l'atto introduttivo di lite, dagli avv.ti Pasquale MANFREDI e Maria Stella MATRONE, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. P. MANFREDI, in POMPEI alla via LEPANTO n.126 RICORRENTE E
– in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: annullamento di ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto a R.G. il giorno 1.3.2024 il legale rappresentante p.t. di adiva il Giudice del Lavoro Parte_1 dell'intestato Tribunale sollecitando l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001805584 per intervento pagamento della originaria posta contributiva, in subordine denunciando asseriti vizi formali vulneranti l'atto opposto.
Si costituiva ritualmente in Giudizio l' allegando che: CP_1
l'ordinanza ingiunzione era stata emessa a cagione delle imputazioni di pagamento decise da in Controparte_2 riferimento alle somme versa gio,
1 giugno e ottobre 2018 non risultavano “versamenti abbinati”; solo alcuni versamenti erano stati correttamente abbinati.
La controversia, decidibile su base documentale anche a cagione della posizione reciprocamente assunta dalle parti, veniva mandata prontamente in decisione, previa concessione di termine per note conclusionali.
Sulle note sostitutive finali, telematicamente trasmesse, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
= = = (2)
La domanda attorea deve essere accolta alla luce del seguente impianto motivazionale.
Assorbente si rivela la prima obiezione veicolata con l'atto introduttivo di lite, la società ricorrente avendo allegato e documentato la illegittimità intrinseca della opposta ordinanza- ingiunzione, basata, è utile rammentare, sul denunciato mancato pagamento degli importi dovuti a causale contributiva siccome precedentemente accertati.
Nel caso di specie è accaduto che con accertamento n. 5101.29/08/2019.0178563 del 29 agosto 2019, asseritamente notificato il 19 settembre 2019, l' aveva verificato una CP_1 omissione contributiva riferita ai mesi di gennaio, febbraio, aprile, maggio, settembre, ottobre e novembre 2018, dicembre 2017. Calcolato il dovuto (= euro 1.145,00), l'ente previdenziale aveva predisposto il verbale di accertamento con il quale, fra l'altro, si informava il contravventore della possibilità di evitare la sanzione versando l'importo entro il termine di novanta giorni dalla notifica dell'accertamento. Se il versamento delle ritenute viene effettuato entro tre mesi dalla presente notifica dell'accertamento della violazione, lei non sarà assoggettabile alla sanzione amministrativa.>
Il 13 dicembre 2019, e quindi nei prescritti tre mesi dalla notifica del menzionato avviso di accertamento, la società, ebbe a versare l'importo dovuto come da bollettini di pagamento documentati.
Tale scenario fattuale non è contestato. (3)
Assume, tuttavia, l'ente previdenziale che alcuni versamenti non risultano “abbinati”, verosimilmente alle corrispondenti poste a debito della società, e che per altri versamenti l'Agente della Riscossione aveva proceduto, sua sponte, ad abbinamenti con poste a debito della s.r.l. diverse rispetto alle causali privilegiate con i pagamenti.
2 Sebbene non esplicitata, dovrebbe essere questa la ragione per la quale l' ha emesso l'ordinanza ingiunzione n. OI – 001805584, CP_1 notificata l'1 febbraio 2024. Se non che, l'atto non reca alcuna informazione dalla quale desumere la reale situazione che aveva indotto l ad emettere l'ordinanza CP_1 in questa sede opposta. Anzi, dalla stessa si evince che le determinazioni sanzionatorie assunte dall'ente previdenziale muovono dalla mancanza di prova circa l'intervenuto pagamento delle ritenute. Trattasi, evidentemente, di una motivazione “ciclostilata” che, tuttavia, porta in emersione uno scollamento oggettivo fra le difese processuali del resistente e la causa petendi dell'ordinanza. CP_1
(4)
Da una prospettiva “sostanziale” resta pacifico che i versamenti sono stati eseguiti e che l'iniziativa della società è intervenuta nel termine trimestrale previsto per la definizione del procedimento recuperatorio. L' pone, infatti, una sola questione: quella dell'abbinamento dei CP_1 versamenti, che in tre casi non sarebbe riscontrabile ed in altri sarebbe addirittura mancante per iniziativa autonoma dell'Agente della Riscossione.
Ora, il mancato abbinamento dei pagamenti alle mensilità di maggio, giugno e ottobre 2018 è un dato neutro, mai avendo l' CP_1 obiettato alcunchè sulla pregnanza di dimostrativa dei bollettini ex adverso prodotti. Tanto ciò è vero che parte resistente ha chiaramente esplicitato il concetto secondo cui laddove l' avesse mutato gli abbinamenti CP_2 riferiti ai restanti pagamenti, l' a sarebbe stata annullata in via amministrativa, in autotutela.
Se non che, pare al G.U.L. del tutto evidente l'assoluta estemporaneità della “questione-abbinamenti-diversi” atteso che l'unico onere incombente sulla società era quello di eseguire i versamenti nei termini previsti, dando contezza processuale di tale
“fatto-ostativo” all'iniziativa dell'ente previdenziale. Cosa puntualmente verificatasi nel caso di specie.
Le determinazioni autonomamente assunte da sono CP_3 irricevibili nel presente contenzioso specie se si pone mente alla circostanza della mancata allegazione di dati dai quali desumere che quelle diverse imputazioni siano mai state comunicate al “debitore”.
La tematica giuridico-fattuale rimane esterna all'oggetto del giudizio anche per un secondo motivo, il resistente non CP_1 avendo perimetrato in alcun modo la relativa questione, impedendo a controparte e al Giudice di ricevere contezza del contesto entro cui l' ha deciso di imputare i pagamenti ad esposizioni debitorie CP_2
3 diverse, e di verificare gli effetti sostanziali di una tale unilaterale iniziativa.
(5)
Deve, pertanto, concludersi che l'ordinanza ingiunzione è stata emessa su un presupposto errato in quanto il pagamento dell'intera posta contributiva era stato eseguito ed era intervenuto tempestivamente. Ciò implica che nessuna sanzione poteva essere irrogata perché la fattispecie di riferimento, perimetrata sul mancato versamento del dovuto nel termine indicato, non si era perfezionata.
La domanda attorea va, pertanto, accolta come da statuizioni di dispositivo.
Le spese di lite accedono al criterio della soccombenza.
Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor D. VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da Parte_1 nei confronti dell' ogni diversa istanza, eccezione e deduzione CP_1 reietta così provvede:
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto,
2) annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
3) condanna l' alle spese di lite sostenute dalla ricorrente che CP_1 si liquida attribuzione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, in euro 1.300,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
, data del deposito. Controparte_4
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
4
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.1304 decisa alla scadenza dei termini fissati, ex art. 127 ter c.p.c., al giorno 20.12.2024, e vertente TRA in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
, rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_2 telematicamente trasmessa con l'atto introduttivo di lite, dagli avv.ti Pasquale MANFREDI e Maria Stella MATRONE, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. P. MANFREDI, in POMPEI alla via LEPANTO n.126 RICORRENTE E
– in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: annullamento di ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto a R.G. il giorno 1.3.2024 il legale rappresentante p.t. di adiva il Giudice del Lavoro Parte_1 dell'intestato Tribunale sollecitando l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001805584 per intervento pagamento della originaria posta contributiva, in subordine denunciando asseriti vizi formali vulneranti l'atto opposto.
Si costituiva ritualmente in Giudizio l' allegando che: CP_1
l'ordinanza ingiunzione era stata emessa a cagione delle imputazioni di pagamento decise da in Controparte_2 riferimento alle somme versa gio,
1 giugno e ottobre 2018 non risultavano “versamenti abbinati”; solo alcuni versamenti erano stati correttamente abbinati.
La controversia, decidibile su base documentale anche a cagione della posizione reciprocamente assunta dalle parti, veniva mandata prontamente in decisione, previa concessione di termine per note conclusionali.
Sulle note sostitutive finali, telematicamente trasmesse, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
= = = (2)
La domanda attorea deve essere accolta alla luce del seguente impianto motivazionale.
Assorbente si rivela la prima obiezione veicolata con l'atto introduttivo di lite, la società ricorrente avendo allegato e documentato la illegittimità intrinseca della opposta ordinanza- ingiunzione, basata, è utile rammentare, sul denunciato mancato pagamento degli importi dovuti a causale contributiva siccome precedentemente accertati.
Nel caso di specie è accaduto che con accertamento n. 5101.29/08/2019.0178563 del 29 agosto 2019, asseritamente notificato il 19 settembre 2019, l' aveva verificato una CP_1 omissione contributiva riferita ai mesi di gennaio, febbraio, aprile, maggio, settembre, ottobre e novembre 2018, dicembre 2017. Calcolato il dovuto (= euro 1.145,00), l'ente previdenziale aveva predisposto il verbale di accertamento con il quale, fra l'altro, si informava il contravventore della possibilità di evitare la sanzione versando l'importo entro il termine di novanta giorni dalla notifica dell'accertamento. Se il versamento delle ritenute viene effettuato entro tre mesi dalla presente notifica dell'accertamento della violazione, lei non sarà assoggettabile alla sanzione amministrativa.>
Il 13 dicembre 2019, e quindi nei prescritti tre mesi dalla notifica del menzionato avviso di accertamento, la società, ebbe a versare l'importo dovuto come da bollettini di pagamento documentati.
Tale scenario fattuale non è contestato. (3)
Assume, tuttavia, l'ente previdenziale che alcuni versamenti non risultano “abbinati”, verosimilmente alle corrispondenti poste a debito della società, e che per altri versamenti l'Agente della Riscossione aveva proceduto, sua sponte, ad abbinamenti con poste a debito della s.r.l. diverse rispetto alle causali privilegiate con i pagamenti.
2 Sebbene non esplicitata, dovrebbe essere questa la ragione per la quale l' ha emesso l'ordinanza ingiunzione n. OI – 001805584, CP_1 notificata l'1 febbraio 2024. Se non che, l'atto non reca alcuna informazione dalla quale desumere la reale situazione che aveva indotto l ad emettere l'ordinanza CP_1 in questa sede opposta. Anzi, dalla stessa si evince che le determinazioni sanzionatorie assunte dall'ente previdenziale muovono dalla mancanza di prova circa l'intervenuto pagamento delle ritenute. Trattasi, evidentemente, di una motivazione “ciclostilata” che, tuttavia, porta in emersione uno scollamento oggettivo fra le difese processuali del resistente e la causa petendi dell'ordinanza. CP_1
(4)
Da una prospettiva “sostanziale” resta pacifico che i versamenti sono stati eseguiti e che l'iniziativa della società è intervenuta nel termine trimestrale previsto per la definizione del procedimento recuperatorio. L' pone, infatti, una sola questione: quella dell'abbinamento dei CP_1 versamenti, che in tre casi non sarebbe riscontrabile ed in altri sarebbe addirittura mancante per iniziativa autonoma dell'Agente della Riscossione.
Ora, il mancato abbinamento dei pagamenti alle mensilità di maggio, giugno e ottobre 2018 è un dato neutro, mai avendo l' CP_1 obiettato alcunchè sulla pregnanza di dimostrativa dei bollettini ex adverso prodotti. Tanto ciò è vero che parte resistente ha chiaramente esplicitato il concetto secondo cui laddove l' avesse mutato gli abbinamenti CP_2 riferiti ai restanti pagamenti, l' a sarebbe stata annullata in via amministrativa, in autotutela.
Se non che, pare al G.U.L. del tutto evidente l'assoluta estemporaneità della “questione-abbinamenti-diversi” atteso che l'unico onere incombente sulla società era quello di eseguire i versamenti nei termini previsti, dando contezza processuale di tale
“fatto-ostativo” all'iniziativa dell'ente previdenziale. Cosa puntualmente verificatasi nel caso di specie.
Le determinazioni autonomamente assunte da sono CP_3 irricevibili nel presente contenzioso specie se si pone mente alla circostanza della mancata allegazione di dati dai quali desumere che quelle diverse imputazioni siano mai state comunicate al “debitore”.
La tematica giuridico-fattuale rimane esterna all'oggetto del giudizio anche per un secondo motivo, il resistente non CP_1 avendo perimetrato in alcun modo la relativa questione, impedendo a controparte e al Giudice di ricevere contezza del contesto entro cui l' ha deciso di imputare i pagamenti ad esposizioni debitorie CP_2
3 diverse, e di verificare gli effetti sostanziali di una tale unilaterale iniziativa.
(5)
Deve, pertanto, concludersi che l'ordinanza ingiunzione è stata emessa su un presupposto errato in quanto il pagamento dell'intera posta contributiva era stato eseguito ed era intervenuto tempestivamente. Ciò implica che nessuna sanzione poteva essere irrogata perché la fattispecie di riferimento, perimetrata sul mancato versamento del dovuto nel termine indicato, non si era perfezionata.
La domanda attorea va, pertanto, accolta come da statuizioni di dispositivo.
Le spese di lite accedono al criterio della soccombenza.
Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor D. VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da Parte_1 nei confronti dell' ogni diversa istanza, eccezione e deduzione CP_1 reietta così provvede:
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto,
2) annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
3) condanna l' alle spese di lite sostenute dalla ricorrente che CP_1 si liquida attribuzione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, in euro 1.300,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
, data del deposito. Controparte_4
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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