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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 05/12/2025, n. 2572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2572 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1039/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro - Prima Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona del
Giudice, dott.ssa Fortunata Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1039 R.G.A.C. dell'anno 2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (cod. Parte_1 fisc. ) e nato a [...] il [...] e residente in C.F._1 Parte_2
Via Ilaria Alpi, 2 – 88070 Botricello (cod. fisc. ), rappresentati e difesi, C.F._2 giusta procura in calce al ricorso in appello, dallo stesso avv. presso il cui studio Parte_2 sono elettivamente domiciliati;
- Appellanti
CONTRO
in persona del Sindaco pro tempore, non comparso Controparte_1
-Appellato contumace-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 611/2023, resa nel procedimento RG n. 3635/2022 dal
Giudice di Pace di Catanzaro, depositata in data 09.10.2023.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in appello depositato in data 01.03.2024, ritualmente notificato, i signori Parte_2
e proponevano appello avverso la sentenza n. 611/2023, depositata in data Parte_1
09.10.2023, con cui il Giudice di Pace di Catanzaro rigettava l'opposizione dagli stessi proposta avverso il verbale di accertamento di infrazione al Codice della Strada per superamento dei limiti di velocità, ai sensi dell'art. 142 comma 8 Cds.
A sostegno dell'opposizione, i ricorrenti deducevano: 1) la nullità del verbale di contravvenzione perché affetto da illegittimità derivata per omessa ottemperanza al decreto prefettizio di installazione del dispositivo autovelox sulla direttrice di marcia autorizzata;
2) assenza ed inadeguatezza della segnaletica descritta all'interno dei verbali;
3) mancata taratura dell'apparecchiatura autovelox;
4) mancata omologazione dell'apparecchiatura autovelox;
5) mancata indicazione dei requisiti di legge per le prove di funzionalità; 6) illegittimità del posizionamento del dispositivo autovelox nel tratto di strada considerato;
7) ulteriori criticità rilevate dalla Polizia Stradale presso il luogo dell'autovelox.
Fatte tali premesse, chiedevano “Che l'On.le Giudice di Pace di Catanzaro adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, Voglia: 1) In via preliminare, disporre la sospensione del verbale di accertamento violazione Codice della Strada n. , impugnato;
2) Nel merito, NumeroDi_1 dichiarare nullo e privo di efficacia il verbale impugnato n. T11540/2022, giacché erroneo, nullo ed illegittimo per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, revocare la sanzione applicata;
3)
Condannare il resistente alle spese e compensi di Giudizio”. Controparte_1
Il rimaneva contumace. Controparte_1
Con sentenza n. 611/2023, pubblicata il 09/10/2023, il Giudice di Pace di Catanzaro rigettava l'opposizione a sanzione amministrativa, compensando le spese del giudizio.
Avverso detta sentenza interponevano appello gli opponenti soccombenti, censurando la sentenza di primo grado sotto diversi profili, eccependo la violazione e falsa applicazione del codice della strada e dei precedenti giurisprudenziali della Suprema Corte nonché un'erronea ricostruzione dei fatti.
In particolare, rilevavano che il giudice di primo grado avesse errato nel ritenere correttamente posizionamento l'autovelox in ottemperanza a quanto disposto dal decreto prefettizio. Ciò in quanto lo stesso decreto prevedeva espressamente, nel tratto di strada oggetto di contestazione, l'installazione dell'autovelox fisso per il rilevamento delle infrazioni nel solo senso di marcia Catanzaro-Crotone ma, in realtà, il dispositivo era apposto sul margine della carreggiata opposto a quello autorizzato.
Ciò in violazione del decreto prefettizio ma anche del CdS e della giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “una postazione fissa di autovelox può essere installata solo sul lato della strada per la quale è stata autorizzata. Può trovarsi, invece, indifferentemente su entrambi i lati di strada solo quando le autorizzazioni non precisano alcunché. Di conseguenza, è illegittimo il verbale per eccesso di velocità se l'autovelox era posizionato nel contrapposto senso di marcia come da indicazioni prefettizie” (Cass. Civ., 01/10/2018, n. 23726).
Gli appellanti rilevavano, inoltre, la violazione dell'art. 6, comma 10, lettera b) del D.lgs. n.150/2011 poiché il rimasto contumace anche in primo grado, non aveva ottemperato Controparte_1 al decreto di fissazione udienza con cui veniva disposta dal giudice di prime cure il deposito del
“rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione” e precisavano di aver espressamente sollevato tale eccezione in primo grado, all'udienza di prima comparizione.
Di conseguenza, sostenevano gli appellanti, tale mancata produzione dell'atto impugnato da parte dell'autorità che lo ha emesso è causa di annullamento dello stesso poiché, secondo la Suprema Corte,
“anche in caso di mancata comparizione in udienza dell'opponente o del suo difensore senza giustificato motivo, detto inadempimento impedisce - ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma
10, lettera b), D. Lgs. n. 150/2011 - al Giudice di convalidare il provvedimento opposto.” (Cassazione
Civile, ordinanza n. 5263/2020)”.
Inoltre, sostenevano gli appellanti, la sentenza impugnata è errata anche in violazione delle molteplici sentenze con cui la Suprema Corte ha sancito l'illegittimità del posizionamento dell'apparecchio fisso di rilevazione elettronica della velocità su una strada non classificabile come strada a scorrimento veloce, poiché la strada in oggetto non possiede i requisiti minimi necessari. Avrebbe errato, dunque, il Giudice di prime cure nel ritenere che la norma “attribuisce al Prefetto il potere di autorizzare
l'apposizione dell'autovelox su qualsiasi tratto di strada, che presenti le condizioni di pericolosità e di difficoltà di fermare un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione”.
Gli appellanti rilevavano, infine, l'erronea valutazione del giudice in ordine alla mancata prova dell'effettuazione delle periodiche verifiche di funzionalità. Precisavano che il Giudice, in caso di contestazione, è tenuto ad accertare l'effettuazione delle verifiche, non potendo la funzionalità dell'apparecchio essere dedotta dal verbale di contravvenzione, ma dovendo essere provata con certificazioni di omologazione e conformità per come chiarito da numerose sentenze della Suprema
Corte di Cassazione.
Tanto premesso, gli appellanti, concludevano chiedendo l'accoglimento del gravame e, per l'effetto, la riforma integrale della sentenza impugnata, con annullamento del verbale di accertamento e condanna dell'Ente appellato al pagamento delle spese per entrambi i gradi di giudizio: “1) Accogliere il presente appello e riformare la sentenza n. 611/2023 emessa dal Giudice di Pace di Catanzaro in data 11.05.2023 e depositata in data 09.10.2023 nella causa iscritta al n. 3635/2022 R.G.;
2) Per l'effetto, annullare il verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada n.
impugnato;
NumeroDi_1
3) Condannare la parte appellata alla integrale rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte appellante per entrambi i gradi di giudizio”. Il rimaneva contumace. Controparte_1
All'esito dell'udienza dell'11.04.2025, ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata all'udienza del 05.12.2025 per discussione-decisone.
MOTIVAZIONI IN DIRITTO
Va premesso che la presente sentenza, resa ex art.281 sexies cpc, viene depositata nel termine di cui al comma 3 della citata norma, applicabile, in virtù dell'art.7, comma 3, d.lgs. 165/2004 (c.d. correttivo della riforma Cartabia, entrato in vigore il 26.11.2024) anche ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023.
Nel merito e, in via assorbente su tutti gli altri motivi, in ossequio al principio della ragione più liquida, in forza del quale il giudice ha il potere di pronunciarsi immediatamente su una questione che appaia ictu oculi di evidente e agevole risoluzione, idonea a dirimere l'intera controversia, al punto da rendere completamente inutile l'analisi di tutte le altre questioni (ex multis cfr Sent. Cass.
n. 9309/2020) e sintetizzabile nel brocardo “nihil fit plura quod fieri potest per pauciora”, lo scrivente
Magistrato ritiene l'appello fondato per le ragioni di seguito argomentate.
Parte appellante contestava la sentenza impugnata per aver il giudice di primo grado erroneamente ritenuto che “Il decreto Prefettizio, richiamato in verbale, ha, poi, autorizzato l'utilizza dell'autovelox da remoto, ex art. 4 DL n.121/2002, nel tratto di strada in questione, nella direzione Catanzaro –
Crotone, in cui procedeva il veicolo della ricorrente. L'autovelox è stato, quindi, correttamente posizionato per la rilevazione delle infrazioni nella direzione autorizzata dal decreto prefettizio e adeguatamente segnalato, alle distanze regolamentari”, ignorando il fatto che, invece, “La disposizione prefettizia, contrariamente a quanto assunto dal Giudice del primo grado, non è orientata solo a fornire un'autorizzazione per effettuare le rilevazioni della velocità da remoto sulla direttrice di marcia Catanzaro – Crotone, ma, più precisamente, decreta la fisica installazione del dispositivo di rilevamento in quella sola direttrice di marcia” rendendo, dunque, del tutto illegittima l'installazione dell'autovelox sul lato opposto della carreggiata poiché, di fatto, priva di autorizzazione con conseguente “illegittimità derivata” del verbale di contestazione.
Contestava, inoltre, che il giudice di prime cure abbia ritenuto che “La norma, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, attribuisce al Prefetto il potere di autorizzare l'apposizione dell'autovelox su qualsiasi tratto di strada, che presenti le condizioni di pericolosità e di difficoltà di fermare un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione” rigettando l'eccezione sollevata dal ricorrente in ordine all'illegittimo posizionamento dell'apparecchio fisso di rilevazione elettronica della velocità nel tratto di strada considerato poiché privo dei requisiti minimi necessari per essere individuato quale “strada a scorrimento veloce”, unica tipologia di strada idonea a consentire l'installazione del dispositivo elettronico di rilevamento della velocità da remoto.
Il motivo è fondato.
La censura attiene all'individuazione, anche per effetto dei necessari riscontri probatori utili allo scopo, delle caratteristiche indispensabili che devono ricorrere per la qualificazione di una strada come “strada urbana di scorrimento” ai fini della legittima installazione degli strumenti rilevatori elettronici di velocità fissi.
La questione controversa riguarda, dunque, l'individuazione dei requisiti che una determinata strada deve presentare, ai fini indicati dal D.L. n. 121 del 2002, art. 4, conv., con modif., dalla L. n. 168 del
2002, stante il rinvio alla classificazione contenuta nel C.d.S.
Con riguardo a tale questione è intervenuta, di recente, una pronuncia della Corte di Cassazione, Ord.
n. 24936/2021, dal cui percorso logico – argomentativo lo scrivente Magistrato non intende discostarsi, così statuisce: “Deve, in generale, osservarsi che l'utilizzazione degli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità (cc.dd. “autovelox”) nei centri urbani è consentita solo con le postazioni mobili alla presenza degli agenti accertatori di polizia, mentre le postazioni fisse e automatiche possono considerarsi legittimamente installabili solo sulle strade urbane a scorrimento, previa autorizzazione del Prefetto. Difatti, il sistema delineato dal D.Lgs. n. 285 del
1992 (Nuovo C.d.S.,) è improntato sulla regola della contestazione immediata delle infrazioni, ammettendo la contestazione differita esclusivamente quando la strada abbia determinate caratteristiche tecniche che rendono pericoloso ordinare l'arresto del mezzo per effettuare la contestazione immediata (con riferimento alla valutazione di molteplici fattori, tra i quali il tasso di incidentalità, le condizioni strutturali del piano viabile, del traffico e quelle afferenti alla salvaguardia della sicurezza nell'effettuazione dell'accertamento). In particolare, il C.d.S. – con la previsione di cui all'art. 201, comma 1-bis, ammette la possibilità di procedere alla contestazione non immediata delle violazioni di cui all'art. 142, commi 8 e 9, dello stesso mediante la postazione di un autovelox esclusivamente sulle autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento, delineando nel contempo le caratteristiche minime che ciascuna delle stesse tipologie di strade devono presentare per potersi qualificare come tali (art. 2, commi 2 e 3, lett. a) b) c) e d). Per quanto rileva in questa sede con riferimento specifico alla violazione contestata alla ricorrente, l'art. 2 C.d.S., comma 3, lett. d), individua i requisiti minimi per qualificare una strada quale “strada urbana a scorrimento”. In particolare, il dettato normativo sancisce che per strada urbana a scorrimento si deve intendere una strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate;
per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate. La relativa disciplina normativa integrativa di riferimento (specificamente ricompresa nel D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4, conv. dalla L. n. 168 del 2002) stabilisce, inoltre, che mentre nelle autostrade e strade extraurbane principali gli organi di polizia stradale possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico – secondo le direttive fornite dal Ministero dell'Interno e sentito il
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel caso, invece, delle strade extraurbane secondarie e delle strade urbane a scorrimento è necessario un apposito provvedimento del Prefetto che autorizzi la relativa installazione o utilizzazione (avendo, infatti, tale autorità amministrativa il compito di selezionare le strade sulle quali procedere con il controllo a distanza). Detto provvedimento prefettizio, reso allo scopo di consentire la possibilità di usare apparecchiature automatiche senza presidio per il rilevamento delle infrazioni relative al superamento dei limiti di velocità, deve essere adottato in presenza dei requisiti dettati dalla legge, non potendo il Prefetto fare riferimento, mediante un'interpretazione estensiva, a criteri diversi da quelli previsti dal codice della strada. A tal proposito si osserva come la precedente giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Cass. n.
7872/2011) ha chiarito che il legislatore del 2002, nel rinviare alla previsione classificatoria contenuta nel codice della strada, ha vincolato la Pubblica Amministrazione ad utilizzare i criteri dettati dall'art. 2, comma 3, c.d.s., sicché la questione controversa si “riduce” all'interpretazione della norma classificatoria per stabilire quali siano i requisiti strutturali indefettibili che il percorso stradale deve presentare per poter essere sottoposto al controllo con sistema automatizzato, nel ricorso degli altri presupposti che l'art. 4 d.l. n. 121 del 2002, affida alla valutazione della stessa
Pubblica Amministrazione.
Pertanto, l'impugnata sentenza è incorsa in erronea valutazione con riferimento alla asserita attribuzione al Prefetto, da parte della norma succitata, del potere di autorizzare l'installazione dell'autovelox “su qualsiasi tratto di strada”.
Ed invero, nella definizione di strada urbana di scorrimento, il dato testuale sopra richiamato, chiaramente circoscrive gli elementi “eventuali” alla corsia riservata ai mezzi pubblici e alle intersezioni a raso semaforizzate, mentre impone la presenza di carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, della banchina pavimentata a destra e del marciapiede e delle aree di sosta o fasce laterali estranee alla carreggiata, i quali costituiscono perciò elementi strutturali necessari della strada urbana di scorrimento, ovvero ne rappresentano i requisiti minimi, anche ai fini dell'adozione del provvedimento amministrativo previsto dal D.L. n. 121 del 2002, citato art. 4.
Dunque, anche secondo la giurisprudenza della Corte di Legittimità: “Trattandosi di interpretare una norma classificatoria – tale essendo l'art. 2 C.d.S., comma 3, lett. d) – una lettura che disattendesse il dato letterale si risolverebbe in una interpretatio abrogans” (cfr Cass. Civ. n. 4090/2019).
Orbene, con i motivi in esame, i ricorrenti lamentavano, oltre all'illegittimo posizionamento dell'autovelox in difformità al decreto prefettizio, anche l'illegittimità del decreto medesimo essendo la strada in questione inidonea al posizionamento dello stesso per carenza dei requisiti minimi necessari alla definizione di strada a “scorrimento veloce” perché non vi è traccia “né di barriere spartitraffico, né di doppie corsie di marcia, né, ancora, di banchine, marciapiedi e aree di sosta. Il tutto con conseguente, palese nullità del verbale di contestazione irrogato”.
La doglianza coglie nel segno.
Ai fini della verifica della legittimità del rilevamento a mezzo di dispositivi elettronici fissi (non implicanti l'obbligo di contestazione immediata), occorre procedere alla valutazione delle caratteristiche strutturali complessive della strada lungo la quale il rilevamento è stato autorizzato dal
Prefetto.
Senonché, ai sensi dell'art. 3 n. 7) del Dlgs 285/1992 (Codice della Strada) la “carreggiata”, è la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli;
essa è composta da una o più corsie di marcia, è pavimentata e delimitata da strisce di margine, mentre per “corsia”, al n. 12 della medesima norma, si intende la parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli e, infine, lo “spartitraffico”, viene definito ai sensi del n. 49, come la parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.
Orbene, dalla documentazione fotografica allegata dai ricorrenti, emerge che la strada ove è stata contestata la violazione non possa considerarsi rispondente alle caratteristiche imposte dal Codice della Strada sopra descritte, poiché trattasi di strada a carreggiata unica, senza spartitraffico e dotata di una sola striscia continua, senza alcun spartitraffico tra le corsie al fine di renderle indipendenti e, dunque, non idonea a separare i sensi di marcia ivi presenti, ragion per cui la sua mancata conformazione a tali caratteristiche comporta, inevitabilmente, l'insussistenza di un elemento essenziale per la qualificazione di una strada urbana come “strada di scorrimento”. Il provvedimento prefettizio, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza dal Giudice di prime cure, non ha carattere discrezionale e la norma di cui all'art. 4 DL 121/2002 prevede che l'elenco delle strade su cui viene previsto il posizionamento degli autovelox, possa essere predisposto esclusivamente per le categorie di cui all'art. 2 co. 2 del Dlgs 285/1992 (Codice della Strada).
Da ciò deriva che il posizionamento dell'autovelox debba ritenersi illegittimo in quanto effettuato su un tratto non rientrante nella categoria di sopra.
A fronte di tali premesse, ne deriva l'affermazione del principio secondo il quale il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza l'obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dal D.l. n. 121/2002 art. 4, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all'art. 2 Cds commi 2 e 3 e non altre, dovendo perciò, considerarsi illegittimo e, pertanto, “disapplicabile nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa – il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l'installazione delle suddette apparecchiature in una strada urbana che non abbia tutte le caratteristiche “minime” della “strada urbana di scorrimento”, in base alla definizione recata dal citato art. 2 Cds. (Cass. n. 7872/2011 e
Cass. n. 5532/2017)”. (cfr. Sent. Corte Cass. n. 24936/2021).
Tanto premesso, l'appello va accolto, con conseguente riforma della pronuncia impugnata, annullamento del verbale di accertamento impugnato ed applicazione del principio della soccombenza;
ne deriva la condanna del al pagamento delle spese di lite Controparte_1 del primo grado di giudizio.
Quanto alla liquidazione di queste ultime, si applicano i parametri stabiliti dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, per i giudizi di competenza del giudice di pace, secondo lo scaglione
“fino a € 1.100”, secondo i valori minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate.
All'accoglimento dell'appello segue la condanna del al pagamento delle Controparte_1 spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo nei valori minimi previsti, attesa l'estrema semplicità della questione trattata, per i procedimenti dinanzi al tribunale, dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 e con riferimento allo scaglione delle cause di valore fino a €
1.100,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Fortunata
Esposito, ogni ulteriore e diversa istanza disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado appellata di cui in epigrafe, annulla il verbale di accertamento impugnato;
- condanna il al pagamento in favore di e , Controparte_1 Parte_2 Parte_1 delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado in € 173, 00 oltre spese, iva e cpa ed € 332,00 oltre spese generali, iva e cpa per il giudizio di appello.
Così deciso in Catanzaro, lì 5.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro - Prima Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona del
Giudice, dott.ssa Fortunata Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1039 R.G.A.C. dell'anno 2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (cod. Parte_1 fisc. ) e nato a [...] il [...] e residente in C.F._1 Parte_2
Via Ilaria Alpi, 2 – 88070 Botricello (cod. fisc. ), rappresentati e difesi, C.F._2 giusta procura in calce al ricorso in appello, dallo stesso avv. presso il cui studio Parte_2 sono elettivamente domiciliati;
- Appellanti
CONTRO
in persona del Sindaco pro tempore, non comparso Controparte_1
-Appellato contumace-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 611/2023, resa nel procedimento RG n. 3635/2022 dal
Giudice di Pace di Catanzaro, depositata in data 09.10.2023.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in appello depositato in data 01.03.2024, ritualmente notificato, i signori Parte_2
e proponevano appello avverso la sentenza n. 611/2023, depositata in data Parte_1
09.10.2023, con cui il Giudice di Pace di Catanzaro rigettava l'opposizione dagli stessi proposta avverso il verbale di accertamento di infrazione al Codice della Strada per superamento dei limiti di velocità, ai sensi dell'art. 142 comma 8 Cds.
A sostegno dell'opposizione, i ricorrenti deducevano: 1) la nullità del verbale di contravvenzione perché affetto da illegittimità derivata per omessa ottemperanza al decreto prefettizio di installazione del dispositivo autovelox sulla direttrice di marcia autorizzata;
2) assenza ed inadeguatezza della segnaletica descritta all'interno dei verbali;
3) mancata taratura dell'apparecchiatura autovelox;
4) mancata omologazione dell'apparecchiatura autovelox;
5) mancata indicazione dei requisiti di legge per le prove di funzionalità; 6) illegittimità del posizionamento del dispositivo autovelox nel tratto di strada considerato;
7) ulteriori criticità rilevate dalla Polizia Stradale presso il luogo dell'autovelox.
Fatte tali premesse, chiedevano “Che l'On.le Giudice di Pace di Catanzaro adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, Voglia: 1) In via preliminare, disporre la sospensione del verbale di accertamento violazione Codice della Strada n. , impugnato;
2) Nel merito, NumeroDi_1 dichiarare nullo e privo di efficacia il verbale impugnato n. T11540/2022, giacché erroneo, nullo ed illegittimo per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, revocare la sanzione applicata;
3)
Condannare il resistente alle spese e compensi di Giudizio”. Controparte_1
Il rimaneva contumace. Controparte_1
Con sentenza n. 611/2023, pubblicata il 09/10/2023, il Giudice di Pace di Catanzaro rigettava l'opposizione a sanzione amministrativa, compensando le spese del giudizio.
Avverso detta sentenza interponevano appello gli opponenti soccombenti, censurando la sentenza di primo grado sotto diversi profili, eccependo la violazione e falsa applicazione del codice della strada e dei precedenti giurisprudenziali della Suprema Corte nonché un'erronea ricostruzione dei fatti.
In particolare, rilevavano che il giudice di primo grado avesse errato nel ritenere correttamente posizionamento l'autovelox in ottemperanza a quanto disposto dal decreto prefettizio. Ciò in quanto lo stesso decreto prevedeva espressamente, nel tratto di strada oggetto di contestazione, l'installazione dell'autovelox fisso per il rilevamento delle infrazioni nel solo senso di marcia Catanzaro-Crotone ma, in realtà, il dispositivo era apposto sul margine della carreggiata opposto a quello autorizzato.
Ciò in violazione del decreto prefettizio ma anche del CdS e della giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “una postazione fissa di autovelox può essere installata solo sul lato della strada per la quale è stata autorizzata. Può trovarsi, invece, indifferentemente su entrambi i lati di strada solo quando le autorizzazioni non precisano alcunché. Di conseguenza, è illegittimo il verbale per eccesso di velocità se l'autovelox era posizionato nel contrapposto senso di marcia come da indicazioni prefettizie” (Cass. Civ., 01/10/2018, n. 23726).
Gli appellanti rilevavano, inoltre, la violazione dell'art. 6, comma 10, lettera b) del D.lgs. n.150/2011 poiché il rimasto contumace anche in primo grado, non aveva ottemperato Controparte_1 al decreto di fissazione udienza con cui veniva disposta dal giudice di prime cure il deposito del
“rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione” e precisavano di aver espressamente sollevato tale eccezione in primo grado, all'udienza di prima comparizione.
Di conseguenza, sostenevano gli appellanti, tale mancata produzione dell'atto impugnato da parte dell'autorità che lo ha emesso è causa di annullamento dello stesso poiché, secondo la Suprema Corte,
“anche in caso di mancata comparizione in udienza dell'opponente o del suo difensore senza giustificato motivo, detto inadempimento impedisce - ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma
10, lettera b), D. Lgs. n. 150/2011 - al Giudice di convalidare il provvedimento opposto.” (Cassazione
Civile, ordinanza n. 5263/2020)”.
Inoltre, sostenevano gli appellanti, la sentenza impugnata è errata anche in violazione delle molteplici sentenze con cui la Suprema Corte ha sancito l'illegittimità del posizionamento dell'apparecchio fisso di rilevazione elettronica della velocità su una strada non classificabile come strada a scorrimento veloce, poiché la strada in oggetto non possiede i requisiti minimi necessari. Avrebbe errato, dunque, il Giudice di prime cure nel ritenere che la norma “attribuisce al Prefetto il potere di autorizzare
l'apposizione dell'autovelox su qualsiasi tratto di strada, che presenti le condizioni di pericolosità e di difficoltà di fermare un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione”.
Gli appellanti rilevavano, infine, l'erronea valutazione del giudice in ordine alla mancata prova dell'effettuazione delle periodiche verifiche di funzionalità. Precisavano che il Giudice, in caso di contestazione, è tenuto ad accertare l'effettuazione delle verifiche, non potendo la funzionalità dell'apparecchio essere dedotta dal verbale di contravvenzione, ma dovendo essere provata con certificazioni di omologazione e conformità per come chiarito da numerose sentenze della Suprema
Corte di Cassazione.
Tanto premesso, gli appellanti, concludevano chiedendo l'accoglimento del gravame e, per l'effetto, la riforma integrale della sentenza impugnata, con annullamento del verbale di accertamento e condanna dell'Ente appellato al pagamento delle spese per entrambi i gradi di giudizio: “1) Accogliere il presente appello e riformare la sentenza n. 611/2023 emessa dal Giudice di Pace di Catanzaro in data 11.05.2023 e depositata in data 09.10.2023 nella causa iscritta al n. 3635/2022 R.G.;
2) Per l'effetto, annullare il verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada n.
impugnato;
NumeroDi_1
3) Condannare la parte appellata alla integrale rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte appellante per entrambi i gradi di giudizio”. Il rimaneva contumace. Controparte_1
All'esito dell'udienza dell'11.04.2025, ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata all'udienza del 05.12.2025 per discussione-decisone.
MOTIVAZIONI IN DIRITTO
Va premesso che la presente sentenza, resa ex art.281 sexies cpc, viene depositata nel termine di cui al comma 3 della citata norma, applicabile, in virtù dell'art.7, comma 3, d.lgs. 165/2004 (c.d. correttivo della riforma Cartabia, entrato in vigore il 26.11.2024) anche ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023.
Nel merito e, in via assorbente su tutti gli altri motivi, in ossequio al principio della ragione più liquida, in forza del quale il giudice ha il potere di pronunciarsi immediatamente su una questione che appaia ictu oculi di evidente e agevole risoluzione, idonea a dirimere l'intera controversia, al punto da rendere completamente inutile l'analisi di tutte le altre questioni (ex multis cfr Sent. Cass.
n. 9309/2020) e sintetizzabile nel brocardo “nihil fit plura quod fieri potest per pauciora”, lo scrivente
Magistrato ritiene l'appello fondato per le ragioni di seguito argomentate.
Parte appellante contestava la sentenza impugnata per aver il giudice di primo grado erroneamente ritenuto che “Il decreto Prefettizio, richiamato in verbale, ha, poi, autorizzato l'utilizza dell'autovelox da remoto, ex art. 4 DL n.121/2002, nel tratto di strada in questione, nella direzione Catanzaro –
Crotone, in cui procedeva il veicolo della ricorrente. L'autovelox è stato, quindi, correttamente posizionato per la rilevazione delle infrazioni nella direzione autorizzata dal decreto prefettizio e adeguatamente segnalato, alle distanze regolamentari”, ignorando il fatto che, invece, “La disposizione prefettizia, contrariamente a quanto assunto dal Giudice del primo grado, non è orientata solo a fornire un'autorizzazione per effettuare le rilevazioni della velocità da remoto sulla direttrice di marcia Catanzaro – Crotone, ma, più precisamente, decreta la fisica installazione del dispositivo di rilevamento in quella sola direttrice di marcia” rendendo, dunque, del tutto illegittima l'installazione dell'autovelox sul lato opposto della carreggiata poiché, di fatto, priva di autorizzazione con conseguente “illegittimità derivata” del verbale di contestazione.
Contestava, inoltre, che il giudice di prime cure abbia ritenuto che “La norma, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, attribuisce al Prefetto il potere di autorizzare l'apposizione dell'autovelox su qualsiasi tratto di strada, che presenti le condizioni di pericolosità e di difficoltà di fermare un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione” rigettando l'eccezione sollevata dal ricorrente in ordine all'illegittimo posizionamento dell'apparecchio fisso di rilevazione elettronica della velocità nel tratto di strada considerato poiché privo dei requisiti minimi necessari per essere individuato quale “strada a scorrimento veloce”, unica tipologia di strada idonea a consentire l'installazione del dispositivo elettronico di rilevamento della velocità da remoto.
Il motivo è fondato.
La censura attiene all'individuazione, anche per effetto dei necessari riscontri probatori utili allo scopo, delle caratteristiche indispensabili che devono ricorrere per la qualificazione di una strada come “strada urbana di scorrimento” ai fini della legittima installazione degli strumenti rilevatori elettronici di velocità fissi.
La questione controversa riguarda, dunque, l'individuazione dei requisiti che una determinata strada deve presentare, ai fini indicati dal D.L. n. 121 del 2002, art. 4, conv., con modif., dalla L. n. 168 del
2002, stante il rinvio alla classificazione contenuta nel C.d.S.
Con riguardo a tale questione è intervenuta, di recente, una pronuncia della Corte di Cassazione, Ord.
n. 24936/2021, dal cui percorso logico – argomentativo lo scrivente Magistrato non intende discostarsi, così statuisce: “Deve, in generale, osservarsi che l'utilizzazione degli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità (cc.dd. “autovelox”) nei centri urbani è consentita solo con le postazioni mobili alla presenza degli agenti accertatori di polizia, mentre le postazioni fisse e automatiche possono considerarsi legittimamente installabili solo sulle strade urbane a scorrimento, previa autorizzazione del Prefetto. Difatti, il sistema delineato dal D.Lgs. n. 285 del
1992 (Nuovo C.d.S.,) è improntato sulla regola della contestazione immediata delle infrazioni, ammettendo la contestazione differita esclusivamente quando la strada abbia determinate caratteristiche tecniche che rendono pericoloso ordinare l'arresto del mezzo per effettuare la contestazione immediata (con riferimento alla valutazione di molteplici fattori, tra i quali il tasso di incidentalità, le condizioni strutturali del piano viabile, del traffico e quelle afferenti alla salvaguardia della sicurezza nell'effettuazione dell'accertamento). In particolare, il C.d.S. – con la previsione di cui all'art. 201, comma 1-bis, ammette la possibilità di procedere alla contestazione non immediata delle violazioni di cui all'art. 142, commi 8 e 9, dello stesso mediante la postazione di un autovelox esclusivamente sulle autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento, delineando nel contempo le caratteristiche minime che ciascuna delle stesse tipologie di strade devono presentare per potersi qualificare come tali (art. 2, commi 2 e 3, lett. a) b) c) e d). Per quanto rileva in questa sede con riferimento specifico alla violazione contestata alla ricorrente, l'art. 2 C.d.S., comma 3, lett. d), individua i requisiti minimi per qualificare una strada quale “strada urbana a scorrimento”. In particolare, il dettato normativo sancisce che per strada urbana a scorrimento si deve intendere una strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate;
per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate. La relativa disciplina normativa integrativa di riferimento (specificamente ricompresa nel D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4, conv. dalla L. n. 168 del 2002) stabilisce, inoltre, che mentre nelle autostrade e strade extraurbane principali gli organi di polizia stradale possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico – secondo le direttive fornite dal Ministero dell'Interno e sentito il
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel caso, invece, delle strade extraurbane secondarie e delle strade urbane a scorrimento è necessario un apposito provvedimento del Prefetto che autorizzi la relativa installazione o utilizzazione (avendo, infatti, tale autorità amministrativa il compito di selezionare le strade sulle quali procedere con il controllo a distanza). Detto provvedimento prefettizio, reso allo scopo di consentire la possibilità di usare apparecchiature automatiche senza presidio per il rilevamento delle infrazioni relative al superamento dei limiti di velocità, deve essere adottato in presenza dei requisiti dettati dalla legge, non potendo il Prefetto fare riferimento, mediante un'interpretazione estensiva, a criteri diversi da quelli previsti dal codice della strada. A tal proposito si osserva come la precedente giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Cass. n.
7872/2011) ha chiarito che il legislatore del 2002, nel rinviare alla previsione classificatoria contenuta nel codice della strada, ha vincolato la Pubblica Amministrazione ad utilizzare i criteri dettati dall'art. 2, comma 3, c.d.s., sicché la questione controversa si “riduce” all'interpretazione della norma classificatoria per stabilire quali siano i requisiti strutturali indefettibili che il percorso stradale deve presentare per poter essere sottoposto al controllo con sistema automatizzato, nel ricorso degli altri presupposti che l'art. 4 d.l. n. 121 del 2002, affida alla valutazione della stessa
Pubblica Amministrazione.
Pertanto, l'impugnata sentenza è incorsa in erronea valutazione con riferimento alla asserita attribuzione al Prefetto, da parte della norma succitata, del potere di autorizzare l'installazione dell'autovelox “su qualsiasi tratto di strada”.
Ed invero, nella definizione di strada urbana di scorrimento, il dato testuale sopra richiamato, chiaramente circoscrive gli elementi “eventuali” alla corsia riservata ai mezzi pubblici e alle intersezioni a raso semaforizzate, mentre impone la presenza di carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, della banchina pavimentata a destra e del marciapiede e delle aree di sosta o fasce laterali estranee alla carreggiata, i quali costituiscono perciò elementi strutturali necessari della strada urbana di scorrimento, ovvero ne rappresentano i requisiti minimi, anche ai fini dell'adozione del provvedimento amministrativo previsto dal D.L. n. 121 del 2002, citato art. 4.
Dunque, anche secondo la giurisprudenza della Corte di Legittimità: “Trattandosi di interpretare una norma classificatoria – tale essendo l'art. 2 C.d.S., comma 3, lett. d) – una lettura che disattendesse il dato letterale si risolverebbe in una interpretatio abrogans” (cfr Cass. Civ. n. 4090/2019).
Orbene, con i motivi in esame, i ricorrenti lamentavano, oltre all'illegittimo posizionamento dell'autovelox in difformità al decreto prefettizio, anche l'illegittimità del decreto medesimo essendo la strada in questione inidonea al posizionamento dello stesso per carenza dei requisiti minimi necessari alla definizione di strada a “scorrimento veloce” perché non vi è traccia “né di barriere spartitraffico, né di doppie corsie di marcia, né, ancora, di banchine, marciapiedi e aree di sosta. Il tutto con conseguente, palese nullità del verbale di contestazione irrogato”.
La doglianza coglie nel segno.
Ai fini della verifica della legittimità del rilevamento a mezzo di dispositivi elettronici fissi (non implicanti l'obbligo di contestazione immediata), occorre procedere alla valutazione delle caratteristiche strutturali complessive della strada lungo la quale il rilevamento è stato autorizzato dal
Prefetto.
Senonché, ai sensi dell'art. 3 n. 7) del Dlgs 285/1992 (Codice della Strada) la “carreggiata”, è la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli;
essa è composta da una o più corsie di marcia, è pavimentata e delimitata da strisce di margine, mentre per “corsia”, al n. 12 della medesima norma, si intende la parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli e, infine, lo “spartitraffico”, viene definito ai sensi del n. 49, come la parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.
Orbene, dalla documentazione fotografica allegata dai ricorrenti, emerge che la strada ove è stata contestata la violazione non possa considerarsi rispondente alle caratteristiche imposte dal Codice della Strada sopra descritte, poiché trattasi di strada a carreggiata unica, senza spartitraffico e dotata di una sola striscia continua, senza alcun spartitraffico tra le corsie al fine di renderle indipendenti e, dunque, non idonea a separare i sensi di marcia ivi presenti, ragion per cui la sua mancata conformazione a tali caratteristiche comporta, inevitabilmente, l'insussistenza di un elemento essenziale per la qualificazione di una strada urbana come “strada di scorrimento”. Il provvedimento prefettizio, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza dal Giudice di prime cure, non ha carattere discrezionale e la norma di cui all'art. 4 DL 121/2002 prevede che l'elenco delle strade su cui viene previsto il posizionamento degli autovelox, possa essere predisposto esclusivamente per le categorie di cui all'art. 2 co. 2 del Dlgs 285/1992 (Codice della Strada).
Da ciò deriva che il posizionamento dell'autovelox debba ritenersi illegittimo in quanto effettuato su un tratto non rientrante nella categoria di sopra.
A fronte di tali premesse, ne deriva l'affermazione del principio secondo il quale il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza l'obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dal D.l. n. 121/2002 art. 4, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all'art. 2 Cds commi 2 e 3 e non altre, dovendo perciò, considerarsi illegittimo e, pertanto, “disapplicabile nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa – il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l'installazione delle suddette apparecchiature in una strada urbana che non abbia tutte le caratteristiche “minime” della “strada urbana di scorrimento”, in base alla definizione recata dal citato art. 2 Cds. (Cass. n. 7872/2011 e
Cass. n. 5532/2017)”. (cfr. Sent. Corte Cass. n. 24936/2021).
Tanto premesso, l'appello va accolto, con conseguente riforma della pronuncia impugnata, annullamento del verbale di accertamento impugnato ed applicazione del principio della soccombenza;
ne deriva la condanna del al pagamento delle spese di lite Controparte_1 del primo grado di giudizio.
Quanto alla liquidazione di queste ultime, si applicano i parametri stabiliti dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, per i giudizi di competenza del giudice di pace, secondo lo scaglione
“fino a € 1.100”, secondo i valori minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate.
All'accoglimento dell'appello segue la condanna del al pagamento delle Controparte_1 spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo nei valori minimi previsti, attesa l'estrema semplicità della questione trattata, per i procedimenti dinanzi al tribunale, dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 e con riferimento allo scaglione delle cause di valore fino a €
1.100,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Fortunata
Esposito, ogni ulteriore e diversa istanza disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado appellata di cui in epigrafe, annulla il verbale di accertamento impugnato;
- condanna il al pagamento in favore di e , Controparte_1 Parte_2 Parte_1 delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado in € 173, 00 oltre spese, iva e cpa ed € 332,00 oltre spese generali, iva e cpa per il giudizio di appello.
Così deciso in Catanzaro, lì 5.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito