CA
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 5620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5620 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
n. 2586/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. cont. 2586/2021 promossa da:
CF: rappresentato dall'avv. Parte_1 C.F._1
CA AN CF: C.F._2
APPELLANTE
Contro
CF: rappresentata dall'avv. COCO FABIO CF: Controparte_1 P.IVA_1
C.F._3
APPELLATA
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 03.07.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
Con ricorso depositato il 03.02.2021, esponeva di aver Parte_1
sottoscritto con in data 01.02.2015, un contratto di cessione del Controparte_1
quinto dello stipendio/pensione n. 631575 collegato alla erogazione di un prestito e di aver chiesto ad essa con lettera spedita con posta Controparte_1
elettronica certificata del 02.05.2020, la consegna della documentazione del contratto di finanziamento ex art. 119 T.U.B., nonché ex artt. 1374 e 1375 c.c. Il ricorrente deduceva che alla data del ricorso, non aveva Controparte_1
provveduto ad offrire alcun riscontro alla predetta diffida, né ad inviare la documentazione richiesta.
Pertanto, chiedeva al Tribunale di Napoli Nord di accertare il suo diritto alla consegna di detta documentazione relativa al contratto n. 631575 e, per l'effetto, condannare ad eseguire detta consegna con vittoria delle spese Controparte_1
processuali.
Si costituiva in giudizio la con memoria depositata il 9.04.2021 Controparte_1
con la quale, per quanto rileva in questa sede, deduceva la infondatezza del ricorso. In particolare, parte resistente adduceva di aver trasmesso la documentazione richiesta, in data 08.06.2020, all'indirizzo di posta elettronica ordinaria “ ” indicato dalla stessa parte Email_1
ricorrente nella lettera spedita con posta elettronica certificata del 02.05.2020.
Il Tribunale di Napoli Nord, con ordinanza ex art 702-ter c.p.c. emessa il
03.05.2021, dichiarava la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta consegna, in pendenza del giudizio, di detta documentazione e condannava al pagamento delle spese processuali nei Parte_1
confronti della liquidate in € 1.700,00 oltre accessori. Controparte_1
pagina 2 di 8 Il Giudice, su concorde richiesta delle parti, correttamente dichiarava la cessazione della materia del contendere sul presupposto del pacifico invio, da parte della società resistente al cliente/ricorrente, in data 25.02.2021 (ossia, 14 giorni dopo la notificazione del ricorso introduttivo), della documentazione contrattuale richiesta dal . Parte_1
Quanto alla statuizione sulle spese di lite, sulla base di un giudizio di soccombenza virtuale, il Tribunale riteneva ab origine infondata la richiesta del ricorrente valorizzando la circostanza che, nella diffida ex art. 119 T.U.B., il procuratore del ricorrente medesimo, dopo aver elencato la documentazione di cui richiedeva la consegna, specificava: «Si richiede espressamente l'invio di tutta la documentazione sopra elencata a mezzo di posta elettronica certificata.
Ad ogni modo, la stessa potrà essere validamente inviata solo ai recapiti di cui in intestazione». Specificava che, per l'appunto, tra i recapiti indicati, figurava senz'altro quello di posta elettronica ordinaria a cui la asseriva di Controparte_1
aver inviato la documentazione (ossia, l'indirizzo di posta elettronica
“ ”), la cui ricezione era stata, tuttavia, Email_1
contestata dal ricorrente.
In primo luogo, il Tribunale di Napoli Nord, evidenziava che l'e-mail, benché ordinaria e non certificata, era considerata dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. Civ., sentenza n. 11606 del 2018) alla stregua di un “documento informatico” e, in quanto tale, volto a formare «piena prova dei fatti e delle cose rappresentate», ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c.
In secondo luogo, il Giudice riteneva che la diffida ex art 119 T.U.B., indicando, tra i recapiti cui inviare la documentazione richiesta, un indirizzo di posta elettronica ordinaria, autorizzava di fatto la alla trasmissione della CP_1
documentazione secondo questa stessa modalità.
Inoltre, il primo Giudice sosteneva altresì che, in mancanza di allegazioni da parte del procuratore del ricorrente circa l'impossibilità a lui non imputabile di pagina 3 di 8 conoscere la documentazione inviata ad un suo recapito di posta elettronica il cui regolare funzionamento non era posto in dubbio, la comunicazione di doveva reputarsi conosciuta ex art. 1335 c.c. CP_1
Avverso detta ordinanza propone appello articolando le Parte_1
censure di seguito sinteticamente ed unitariamente esposte, stante la stretta connessione logico giuridica delle questioni sollevate coi motivi di appello e la loro unitarietà strutturale.
L'appellante censura sostanzialmente la ordinanza impugnata deducendo che il
Giudice impugnato avrebbe erroneamente riconosciuto pieno valore probatorio alla fotocopia del file “.eml” prodotto da a conferma dell'invio Controparte_1
della documentazione richiesta, ritenendone provato sia l'invio che la ricezione nonostante l'espresso disconoscimento dell'avvenuto ricevimento della email formulato dal ricorrente alla prima difesa utile. L'appellante, richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia (Cass. Civ., n. 10849 del 2006; Cass.
Civ., n. 6725/2018), censura la decisione nel punto in cui avrebbe invertito le regole di riparto dell'onere probatorio tra le parti, pretendendo dal la Parte_1
dimostrazione della mancata ricezione, laddove doveva essere invece il mittente a provare la ricezione della email contenente la documentazione. Al contrario, secondo il deducente, il Giudicante avrebbe dovuto far gravare in capo alla il corrispondente onere circa la prova dell'effettiva consegna. Controparte_1
L'appellante censura la ordinanza impugnata altresì per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 e 1335 c.c. Egli lamenta che il
Tribunale, richiamando impropriamente la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di fax, raccomandate e telegrammi (Cass. Civ. nn. 14251 del
2019 e 511 del 2019), avrebbe illegittimamente esteso i principi ivi affermati al caso di specie nonostante, in quest'ultimo caso, trattasi di fattispecie del tutto pagina 4 di 8 diversa e non assimilabile ovvero di una e-mail ordinaria che, in quanto tale, è priva di qualsiasi riscontro oggettivo sia di invio che di ricezione.
A tal riguardo, nell'atto di appello si osserva che, a differenza dei rammentati mezzi di comunicazione, la posta elettronica ordinaria è agevolmente alterabile nei suoi elementi identificativi, non presentando idonee garanzie di riferibilità all'autore, di integrità e di prova dell'avvenuto invio e ricezione.
Pertanto, la mera produzione in giudizio di un file “.eml” non avrebbe potuto fondare alcuna presunzione di conoscenza ex art. 2729 c.c., difettando i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge e dalla costante giurisprudenza di legittimità.
L'appellante, inoltre, censura l'erronea applicazione dell'art. 1335 c.c. al caso di specie sul presupposto che tale norma si riferisca alle sole dichiarazioni recettizie e presupponga che sia data la «prova rigorosa del fatto oggettivo dell'arrivo» all'indirizzo del destinatario (p. 9 dell'atto di citazione di appello).
Infine, l'appellante si duole della statuizione in punto di spese di lite, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. A tal riguardo, pur avendo correttamente dichiarato la cessazione della materia del contendere in virtù dell'avvenuto invio dei documenti richiesti dopo la notifica del ricorso, il Giudice impugnato avrebbe erroneamente applicato la regola della soccombenza virtuale, ponendo illegittimamente le spese processuali a suo carico nonostante risultasse vincitore virtuale sulla base delle ragioni innanzi esposte.
Si costituisce in giudizio l'appellata la quale, per le ragioni Controparte_1
esposte nella comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede, chiede, nel merito, il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, la conferma integrale dell'ordinanza di primo grado in quanto ritenuta pagina 5 di 8 corretta ed adeguatamente motivata sul piano logico e giuridico, con vittoria di spese processuali, diritti ed onorari anche del secondo grado di giudizio.
L'appello proposto è fondato e va accolto.
Va innanzitutto osservato che la e-mail “ordinaria” rientra nel novero delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c., stante la sua configurazione alla stregua di un “documento informato”. Pertanto, la e-mail, benché ordinaria, è uno strumento idoneo a formare piena prova dei fatti in essa rappresentati se la parte contro la quale è prodotta non disconosca i fatti medesimi che con essa si intendono dimostrare.
Nel caso in esame, l'appellante ha tempestivamente contestato, nella prima difesa utile, sia il contenuto dell'e-mail ordinaria che la assume di Controparte_1
avergli inviato in data 08.06.2020 in adempimento della richiesta formulata ai sensi dell'art. 119 T.U.B., sia la ricezione di tale email.
A fronte di tale disconoscimento, il giudice, se da un lato non può espungere tout court quel documento dalle prove utilizzabili, dall'altro deve valutarlo in uno con tutti gli altri elementi disponibili, tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità (Cass. Civ., sez. III, n. 14046 del 2024). Tali considerazioni, in realtà, nel caso di specie, in mancanza di altri argomenti di prova, ostano a che la e-mail ordinaria “de quo”, carente di tali requisiti di certezza legale, possa costituire prova di quanto sia in essa rappresentato. La parte appellata, infatti, su cui gravava l'onere probatorio di dimostrare l'effettivo invio e ricezione del messaggio e dei relativi allegati (suo contenuto), in ossequio alla regola di cui all'art. 2697 c.c, non ha invece fornito alcun valido elemento di prova.
Le rammentate differenze circa i requisiti di autenticità del documento, costituiscono il tratto distintivo tra la posta elettronica ordinaria (PEO) ed altri sistemi di trasmissione assistiti da detta garanzia di sicurezza, integrità,
pagina 6 di 8 autenticità ed immodificabilità del documento, tra cui rientra invece la posta elettronica certificata (PEC). Tale rilevante distinzione si riflette anche sull'interpretazione offerta dalla giurisprudenza, di merito e di legittimità, con riguardo alla “presunzione di conoscenza” di cui all'art. 1335 c.c. L'ambito di applicazione di questa disposizione, infatti, va correttamente limitato ai soli mezzi di trasmissione di dati che, per loro natura e caratteristiche, assicurino certezza legale circa il momento in cui avviene effettivamente la trasmissione stessa del documento (si pensi al telefax, PEC, etc.).
Limitando l'analisi al solo sistema di posta elettronica, solo la PEC (posta elettronica certificata), si ripete, e non la PEO, possiede specifiche caratteristiche che consentono di far presumere il contenuto della stessa come
“effettivamente” consegnato al destinatario. Infatti, nel sistema PEC, la consegna coincide con il momento in cui viene generata, nei confronti del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna dal gestore di PEC del destinatario.
All'opposto, la PEO (posta elettronica ordinaria) è sprovvista di simili meccanismi di trasmissione di dati e di idonee garanzie in punto di immodificabilità, data certa di consegna e di riferibilità del messaggio di posta all'autore.
Pertanto, questa Corte sostiene che, nel caso di specie di invio del documento tramite email ordinaria, non può applicarsi la presunzione di conoscenza da parte del destinatario del contenuto della email medesima ai sensi dell' 1335
c.c., con la automatica conseguenza che la prova di detta conoscenza grava sul mittente/appellato il quale nel caso di specie non la ha in alcun modo fornita, mentre l'appellante è esonerato dall'onere di dimostrare di «essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia».
Ciò posto, in virtù dell'accertata soccombenza virtuale in primo grado dell'appellata, l'appello proposto va accolto e, di conseguenza, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza pagina 7 di 8 dell'appellata e si liquidano, pertanto, a carico di quest'ultima Controparte_1
come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM
147/2022, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile scaglione da €
26.000 ad € 52.000 ex art. 5 comma 6 del DM) e dell'importo tabellare medio previsto per ciascuna fase di giudizio effettivamente tenutasi, ridotto della metà ex art. 4 comma 1 del DM in considerazione della ridotta complessità delle questioni giuridiche e di fatto affrontate e della natura e scarsa importanza della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli definitivamente pronunciando sull'appello in oggetto, proposto avverso l'ordinanza “de quo” emessa ex artt. 702 bis e ss. cpc dal Tribunale di Napoli Nord in data 03.05.2021, così provvede:
1) Accoglie integralmente l'appello proposto da;
Parte_1
2) Per l'effetto, previo accertamento della soccombenza virtuale di CP_1
condanna quest'ultima al pagamento, in favore dell'appellante
[...] Parte_1
, delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che liquida per il
[...]
primo grado in € 578,00 per esborsi ed € 3.808,00 per compensi, e per il grado di appello in € 382,50 per esborsi ed € 3.473,00 per compensi, il tutto oltre il 15
% sui compensi per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario avv. Andrea Scarano.
Così deciso in Napoli il 30.10.2025
Il Consigliere estensore il Presidente
dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. cont. 2586/2021 promossa da:
CF: rappresentato dall'avv. Parte_1 C.F._1
CA AN CF: C.F._2
APPELLANTE
Contro
CF: rappresentata dall'avv. COCO FABIO CF: Controparte_1 P.IVA_1
C.F._3
APPELLATA
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 03.07.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
Con ricorso depositato il 03.02.2021, esponeva di aver Parte_1
sottoscritto con in data 01.02.2015, un contratto di cessione del Controparte_1
quinto dello stipendio/pensione n. 631575 collegato alla erogazione di un prestito e di aver chiesto ad essa con lettera spedita con posta Controparte_1
elettronica certificata del 02.05.2020, la consegna della documentazione del contratto di finanziamento ex art. 119 T.U.B., nonché ex artt. 1374 e 1375 c.c. Il ricorrente deduceva che alla data del ricorso, non aveva Controparte_1
provveduto ad offrire alcun riscontro alla predetta diffida, né ad inviare la documentazione richiesta.
Pertanto, chiedeva al Tribunale di Napoli Nord di accertare il suo diritto alla consegna di detta documentazione relativa al contratto n. 631575 e, per l'effetto, condannare ad eseguire detta consegna con vittoria delle spese Controparte_1
processuali.
Si costituiva in giudizio la con memoria depositata il 9.04.2021 Controparte_1
con la quale, per quanto rileva in questa sede, deduceva la infondatezza del ricorso. In particolare, parte resistente adduceva di aver trasmesso la documentazione richiesta, in data 08.06.2020, all'indirizzo di posta elettronica ordinaria “ ” indicato dalla stessa parte Email_1
ricorrente nella lettera spedita con posta elettronica certificata del 02.05.2020.
Il Tribunale di Napoli Nord, con ordinanza ex art 702-ter c.p.c. emessa il
03.05.2021, dichiarava la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta consegna, in pendenza del giudizio, di detta documentazione e condannava al pagamento delle spese processuali nei Parte_1
confronti della liquidate in € 1.700,00 oltre accessori. Controparte_1
pagina 2 di 8 Il Giudice, su concorde richiesta delle parti, correttamente dichiarava la cessazione della materia del contendere sul presupposto del pacifico invio, da parte della società resistente al cliente/ricorrente, in data 25.02.2021 (ossia, 14 giorni dopo la notificazione del ricorso introduttivo), della documentazione contrattuale richiesta dal . Parte_1
Quanto alla statuizione sulle spese di lite, sulla base di un giudizio di soccombenza virtuale, il Tribunale riteneva ab origine infondata la richiesta del ricorrente valorizzando la circostanza che, nella diffida ex art. 119 T.U.B., il procuratore del ricorrente medesimo, dopo aver elencato la documentazione di cui richiedeva la consegna, specificava: «Si richiede espressamente l'invio di tutta la documentazione sopra elencata a mezzo di posta elettronica certificata.
Ad ogni modo, la stessa potrà essere validamente inviata solo ai recapiti di cui in intestazione». Specificava che, per l'appunto, tra i recapiti indicati, figurava senz'altro quello di posta elettronica ordinaria a cui la asseriva di Controparte_1
aver inviato la documentazione (ossia, l'indirizzo di posta elettronica
“ ”), la cui ricezione era stata, tuttavia, Email_1
contestata dal ricorrente.
In primo luogo, il Tribunale di Napoli Nord, evidenziava che l'e-mail, benché ordinaria e non certificata, era considerata dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. Civ., sentenza n. 11606 del 2018) alla stregua di un “documento informatico” e, in quanto tale, volto a formare «piena prova dei fatti e delle cose rappresentate», ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c.
In secondo luogo, il Giudice riteneva che la diffida ex art 119 T.U.B., indicando, tra i recapiti cui inviare la documentazione richiesta, un indirizzo di posta elettronica ordinaria, autorizzava di fatto la alla trasmissione della CP_1
documentazione secondo questa stessa modalità.
Inoltre, il primo Giudice sosteneva altresì che, in mancanza di allegazioni da parte del procuratore del ricorrente circa l'impossibilità a lui non imputabile di pagina 3 di 8 conoscere la documentazione inviata ad un suo recapito di posta elettronica il cui regolare funzionamento non era posto in dubbio, la comunicazione di doveva reputarsi conosciuta ex art. 1335 c.c. CP_1
Avverso detta ordinanza propone appello articolando le Parte_1
censure di seguito sinteticamente ed unitariamente esposte, stante la stretta connessione logico giuridica delle questioni sollevate coi motivi di appello e la loro unitarietà strutturale.
L'appellante censura sostanzialmente la ordinanza impugnata deducendo che il
Giudice impugnato avrebbe erroneamente riconosciuto pieno valore probatorio alla fotocopia del file “.eml” prodotto da a conferma dell'invio Controparte_1
della documentazione richiesta, ritenendone provato sia l'invio che la ricezione nonostante l'espresso disconoscimento dell'avvenuto ricevimento della email formulato dal ricorrente alla prima difesa utile. L'appellante, richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia (Cass. Civ., n. 10849 del 2006; Cass.
Civ., n. 6725/2018), censura la decisione nel punto in cui avrebbe invertito le regole di riparto dell'onere probatorio tra le parti, pretendendo dal la Parte_1
dimostrazione della mancata ricezione, laddove doveva essere invece il mittente a provare la ricezione della email contenente la documentazione. Al contrario, secondo il deducente, il Giudicante avrebbe dovuto far gravare in capo alla il corrispondente onere circa la prova dell'effettiva consegna. Controparte_1
L'appellante censura la ordinanza impugnata altresì per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 e 1335 c.c. Egli lamenta che il
Tribunale, richiamando impropriamente la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di fax, raccomandate e telegrammi (Cass. Civ. nn. 14251 del
2019 e 511 del 2019), avrebbe illegittimamente esteso i principi ivi affermati al caso di specie nonostante, in quest'ultimo caso, trattasi di fattispecie del tutto pagina 4 di 8 diversa e non assimilabile ovvero di una e-mail ordinaria che, in quanto tale, è priva di qualsiasi riscontro oggettivo sia di invio che di ricezione.
A tal riguardo, nell'atto di appello si osserva che, a differenza dei rammentati mezzi di comunicazione, la posta elettronica ordinaria è agevolmente alterabile nei suoi elementi identificativi, non presentando idonee garanzie di riferibilità all'autore, di integrità e di prova dell'avvenuto invio e ricezione.
Pertanto, la mera produzione in giudizio di un file “.eml” non avrebbe potuto fondare alcuna presunzione di conoscenza ex art. 2729 c.c., difettando i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge e dalla costante giurisprudenza di legittimità.
L'appellante, inoltre, censura l'erronea applicazione dell'art. 1335 c.c. al caso di specie sul presupposto che tale norma si riferisca alle sole dichiarazioni recettizie e presupponga che sia data la «prova rigorosa del fatto oggettivo dell'arrivo» all'indirizzo del destinatario (p. 9 dell'atto di citazione di appello).
Infine, l'appellante si duole della statuizione in punto di spese di lite, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. A tal riguardo, pur avendo correttamente dichiarato la cessazione della materia del contendere in virtù dell'avvenuto invio dei documenti richiesti dopo la notifica del ricorso, il Giudice impugnato avrebbe erroneamente applicato la regola della soccombenza virtuale, ponendo illegittimamente le spese processuali a suo carico nonostante risultasse vincitore virtuale sulla base delle ragioni innanzi esposte.
Si costituisce in giudizio l'appellata la quale, per le ragioni Controparte_1
esposte nella comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede, chiede, nel merito, il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, la conferma integrale dell'ordinanza di primo grado in quanto ritenuta pagina 5 di 8 corretta ed adeguatamente motivata sul piano logico e giuridico, con vittoria di spese processuali, diritti ed onorari anche del secondo grado di giudizio.
L'appello proposto è fondato e va accolto.
Va innanzitutto osservato che la e-mail “ordinaria” rientra nel novero delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c., stante la sua configurazione alla stregua di un “documento informato”. Pertanto, la e-mail, benché ordinaria, è uno strumento idoneo a formare piena prova dei fatti in essa rappresentati se la parte contro la quale è prodotta non disconosca i fatti medesimi che con essa si intendono dimostrare.
Nel caso in esame, l'appellante ha tempestivamente contestato, nella prima difesa utile, sia il contenuto dell'e-mail ordinaria che la assume di Controparte_1
avergli inviato in data 08.06.2020 in adempimento della richiesta formulata ai sensi dell'art. 119 T.U.B., sia la ricezione di tale email.
A fronte di tale disconoscimento, il giudice, se da un lato non può espungere tout court quel documento dalle prove utilizzabili, dall'altro deve valutarlo in uno con tutti gli altri elementi disponibili, tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità (Cass. Civ., sez. III, n. 14046 del 2024). Tali considerazioni, in realtà, nel caso di specie, in mancanza di altri argomenti di prova, ostano a che la e-mail ordinaria “de quo”, carente di tali requisiti di certezza legale, possa costituire prova di quanto sia in essa rappresentato. La parte appellata, infatti, su cui gravava l'onere probatorio di dimostrare l'effettivo invio e ricezione del messaggio e dei relativi allegati (suo contenuto), in ossequio alla regola di cui all'art. 2697 c.c, non ha invece fornito alcun valido elemento di prova.
Le rammentate differenze circa i requisiti di autenticità del documento, costituiscono il tratto distintivo tra la posta elettronica ordinaria (PEO) ed altri sistemi di trasmissione assistiti da detta garanzia di sicurezza, integrità,
pagina 6 di 8 autenticità ed immodificabilità del documento, tra cui rientra invece la posta elettronica certificata (PEC). Tale rilevante distinzione si riflette anche sull'interpretazione offerta dalla giurisprudenza, di merito e di legittimità, con riguardo alla “presunzione di conoscenza” di cui all'art. 1335 c.c. L'ambito di applicazione di questa disposizione, infatti, va correttamente limitato ai soli mezzi di trasmissione di dati che, per loro natura e caratteristiche, assicurino certezza legale circa il momento in cui avviene effettivamente la trasmissione stessa del documento (si pensi al telefax, PEC, etc.).
Limitando l'analisi al solo sistema di posta elettronica, solo la PEC (posta elettronica certificata), si ripete, e non la PEO, possiede specifiche caratteristiche che consentono di far presumere il contenuto della stessa come
“effettivamente” consegnato al destinatario. Infatti, nel sistema PEC, la consegna coincide con il momento in cui viene generata, nei confronti del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna dal gestore di PEC del destinatario.
All'opposto, la PEO (posta elettronica ordinaria) è sprovvista di simili meccanismi di trasmissione di dati e di idonee garanzie in punto di immodificabilità, data certa di consegna e di riferibilità del messaggio di posta all'autore.
Pertanto, questa Corte sostiene che, nel caso di specie di invio del documento tramite email ordinaria, non può applicarsi la presunzione di conoscenza da parte del destinatario del contenuto della email medesima ai sensi dell' 1335
c.c., con la automatica conseguenza che la prova di detta conoscenza grava sul mittente/appellato il quale nel caso di specie non la ha in alcun modo fornita, mentre l'appellante è esonerato dall'onere di dimostrare di «essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia».
Ciò posto, in virtù dell'accertata soccombenza virtuale in primo grado dell'appellata, l'appello proposto va accolto e, di conseguenza, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza pagina 7 di 8 dell'appellata e si liquidano, pertanto, a carico di quest'ultima Controparte_1
come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM
147/2022, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile scaglione da €
26.000 ad € 52.000 ex art. 5 comma 6 del DM) e dell'importo tabellare medio previsto per ciascuna fase di giudizio effettivamente tenutasi, ridotto della metà ex art. 4 comma 1 del DM in considerazione della ridotta complessità delle questioni giuridiche e di fatto affrontate e della natura e scarsa importanza della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli definitivamente pronunciando sull'appello in oggetto, proposto avverso l'ordinanza “de quo” emessa ex artt. 702 bis e ss. cpc dal Tribunale di Napoli Nord in data 03.05.2021, così provvede:
1) Accoglie integralmente l'appello proposto da;
Parte_1
2) Per l'effetto, previo accertamento della soccombenza virtuale di CP_1
condanna quest'ultima al pagamento, in favore dell'appellante
[...] Parte_1
, delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che liquida per il
[...]
primo grado in € 578,00 per esborsi ed € 3.808,00 per compensi, e per il grado di appello in € 382,50 per esborsi ed € 3.473,00 per compensi, il tutto oltre il 15
% sui compensi per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario avv. Andrea Scarano.
Così deciso in Napoli il 30.10.2025
Il Consigliere estensore il Presidente
dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 8 di 8