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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/09/2025, n. 2031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2031 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott. Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 16 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n.r.g. 4600/2017
TRA
(C.F.: ), in persona del rappresentante Parte_1 P.IVA_1
legale pro-tempore, elettivamente domiciliata in Via G. Bruno n. 106, presso Pt_1 lo studio dell'Avv. Gianfilippo Ceccio che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
(di seguito , con sede in Controparte_1 CP_2
Roma via G. Grezar 14 con c.f. e p. Iva , subentrata a titolo universale a P.IVA_2
giusta disposizione di cui all'art. 76 del Decreto legge Controparte_3
25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni della Legge 23 luglio n. 106, in persona del responsabile pro tempore, Sig. , nella qualità di Procuratore CP_4
Speciale, in servizio presso la Direzione Regionale della Sicilia, giusta la procura speciale rilasciata da , autenticata nella firma dal Controparte_1
notaio Dott. di Roma – Repertorio N. 175858, rappresentata e difesa Persona_1 dall'Avv. Marcello Fazio presso lo stesso elettivamente domiciliata in Viale Pt_1
Cadorna, n. 32, giusta procura in atti
IS , Controparte_5
(codice fiscale ) in persona del Dirigente generale protempore della P.IVA_3
Direzione Regionale Sicilia, rappresentato e difeso dall'Avv. Milena Sindoni, in virtù di procura generale alle liti in notar di Palermo del 18/7/2022 Repertorio Persona_2
n.2309, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in via Garibaldi Pt_1
is. 122
IS
, in persona del Presidente, legale Controparte_6
rappresentante pro - tempore, con sede in Roma, C.F.: , partita iva n. P.IVA_4
, in proprio e quale procuratore speciale di rappresentato e P.IVA_5 CP_7
difeso, per procura generale alle liti per atto del Notaio dott. di Roma, Persona_3 del 21/7/2015, n. Repertorio 80974, rogito 21579, dall'avv. Maria Cammaroto ed elettivamente domiciliato, con il suo procuratore, ai fini del presente giudizio, in via Armeria, 1, presso la l'avvocatura Distrettuale dell'Istituto Pt_1
IS
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA - Con ricorso depositato in data 06/10/2017 Parte la società adiva questo Tribunale per proporre opposizione avverso il preavviso di fermo di beni mobili registrati n. 29580201700000834, notificato tramite PEC in data 18 settembre 2017 e contro tutti gli atti presupposti ivi richiamati.
L'ATM frapponeva avverso i suddetti atti i seguenti motivi di opposizione1: 1)
Illegittimità del preavviso di fermo di beni mobili registrati per difetto e/o carenza di motivazione;
2) Illegittimità dell'atto impugnato per violazione di legge. Omessa notifica dell'avviso di intimazione;
3) Nullità del preavviso di fermo per violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale;
4) Mancata conoscenza legale degli atti intermedi;
omessa notifica degli atti prodromici;
5) Illegittimità del preavviso di fermo per violazione dell'art. 86, comma 2, del D.P.R. 602/73; 6) Prescrizione del credito;
7) Illegittimità dell'atto impugnato e dei presupposti per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e delle sanzioni applicati;
8) Illegittima richiesta degli interessi di mora1; 9) Illegittimità dei compensi di riscossione.
Si costituivano in giudizio gli enti convenuti contestando le avverse domande e chiedendo il rigetto del ricorso. L' in particolare, eccepiva la cessata materia del contendere in quanto l'unica CP_5
cartella impugnata di sua pertinenza era stata interamente pagata senza riserva alcuna dall'azienda ricorrente.
Acquisiti gli estratti di ruolo aggiornati e non necessitando ulteriore istruttoria, le parti venivano rimesse alla odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2. Eccezione di cessata materia del contendere avanzata dall' CP_5
L'eccezione è fondata.
Risulta documentalmente provato che l'unica cartella contenuta nel preavviso di CP_5
fermo impugnato (n. 10 del ricorso n. 29520150016359541) risulta interamente pagata con rate sia nel 2016 che nel 2017 e, per ultimo, con il pagamento del 31/10/2017 che l'ha interamente saldata.
3. Esame dei motivi di opposizione rassegnati dall'azienda ricorrente.
3.1 - Illegittimità del preavviso di fermo di beni mobili registrati per difetto e/o carenza di motivazione.
Il motivo è infondato.
Come correttamente osservato da l'atto impugnato risulta perfettamente legittimo CP_2 stante la redazione del preavviso stesso secondo il modello ministeriale e il rimando agli atti prodromici chiaramente elencati.
Viceversa, il motivo di opposizione risulta generico, pretestuoso e palesemente defatigatorio laddove si limita a lamentare ipotetici vizi senza evidenziare in concreto e specificatamente le presunte mancanze dell'atto.
3.2 - Illegittimità dell'atto impugnato per violazione di legge. Omessa notifica dell'avviso di intimazione.
Il motivo è infondato.
Secondo la Cassazione (ordinanza n. 22018/2017), il preavviso di fermo amministrativo, essendo un atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione, non è inserito come tale nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata;
pertanto, il concessionario non deve provvedere alla preventiva notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligazione risultante dal ruolo D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50, comma 2.
3.3 - Nullità del preavviso di fermo per violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale. Il motivo è infondato.
Secondo la Suprema Corte (Ordinanza del 07/09/2018 n. 21767) In caso di tributi armonizzati, si applica il diritto dell'Unione Europea, con conseguente necessità del contraddittorio. L'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, si applica solo ai casi di accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente, e con una basilare distinzione, per il contraddittorio endoprocedimentale, tra tributi armonizzati e non. Per questi ultimi l'obbligo di contraddittorio sussiste solo se espressamente previsto dalla normativa nazionale, mentre per i primi vi è la diretta applicazione del diritto dell'Unione Europea che prescrive sempre la sua necessità. Ne consegue che per l'IVA se detto obbligo non viene rispettato l'atto emesso dall'Amministrazione fiscale nazionale è invalido, purché nel corso del giudizio il contribuente assolva all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il confronto con i verificatori fosse stato regolarmente attivato. Inoltre le ragioni esposte, valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio, devono rivelarsi non pretestuose o tali da configurare uno sviamento dello strumento difensivo a disposizione, rispetto alla finalità di corretta tutela degli interessi per il quale è stato predisposto.
Pertanto, pur volendo applicare il suddetto principio in via estensiva e analogica ai Parte tributi per cui è causa, l' non ha fornito alcuna prova del fatto che, attivandosi il confronto, avrebbe potuto far valere fondate ragioni a suo favore.
3.4 - Mancata conoscenza legale degli atti intermedi;
omessa notifica degli atti prodromici.
Il motivo è infondato.
È stato provato in giudizio che tutti gli atti presupposti sono stati regolarmente notificati all'ATM a mani del personale addetto alla ricezione.
Inoltre, secondo la Suprema Corte (Ordinanza 21590/2025) “… la fattispecie si inquadra allora nella costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale (tra moltissime, Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. 28373 del 05/11/2024) il deposito in giudizio della copia fotostatica dell'avviso di ricevimento, munito di attestazione di conformità all'originale ad opera dell'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.L. n. 669 del 1996, conv. con modif. dalla L. n. 30 del 1997, è sufficiente dimostrare l'avvenuta notificazione della cartella di pagamento che costituisce presupposto dell'avviso di intimazione, oggetto di impugnazione, ed il suo eventuale disconoscimento dev'essere circostanziato e non generico, con indicazione dei documenti specifici che si contestano e degli aspetti che, secondo il contribuente, sono difformi dall'originale, nonché con allegazione di idonea prova.”.
3.5 - Illegittimità del preavviso di fermo per violazione dell'art. 86, comma 2, del
D.P.R. 602/73.
Il motivo è infondato. I beni oggetto di preavviso di fermo non risulta che siano destinati al soddisfacimento diretto del servizio di trasporto pubblico.
Ne, tantomeno, risulta che siano i soli e unici destinati all'adempimento delle attività accessorie e collaterali connesse al servizio pubblico di trasporto.
3.6 - Prescrizione del credito.
Il motivo è infondato. Parte L' eccepisce in maniera generica l'avvenuta prescrizione delle pretese impositive degli enti resistenti.
Tuttavia, come già evidenziato, tutte le cartelle di pagamento impugnate risultano regolarmente notificate.
Per quanto riguarda quelle specificatamente indicate in ricorso dall'ATM al motivo di impugnazione n. 6, risulta dagli estratti di ruolo depositati in giudizio che sono state azzerate (cartelle nn. 29520080020053485, 29520090008682909) oppure parzialmente pagate senza riserva alcuna (cartelle nn. 29520080031428908, 29520090004499424,
29520090008682909, 29520090040772252, 29520090043200360,
29520090046536131, 29520100029740718) con ciò manifestando nei fatti la conoscenza dell'atto e la volontà di adempiere all'obbligazione interrompendo il decorso della prescrizione.
3.7 – motivi di impugnazione 7) Illegittimità dell'atto impugnato e dei presupposti per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e delle sanzioni applicati;
8) Illegittima richiesta degli interessi di mora;
9) Illegittimità dei compensi di riscossione.
I suddetti motivi risultano tutti inammissibili in quanto, riguardando le singole cartelle notificate, andavano opposti tramite tempestiva impugnazione nel termine di 40 giorni dalla notifica delle cartelle stesse.
In ogni caso, sono formulati in maniera estremamente generica e tale da non consentire l'esame delle doglienze esposte. Infatti, sarebbe stato onere del ricorrente indicare, cartella per cartella, i presunti errori di calcolo nel conteggio degli interessi e delle sanzioni evidenziando lo scostamento sulle somme richieste e indicando gli importi ritenuti corretti, se del caso a mezzo specifica CTP, onde consentire il vaglio e la verifica sulla correttezza dell'operato degli enti convenuti rispetto a quanto rilevato dal ricorrente.
Le spese di lite tra il ricorrente, e seguono la soccombenza e si liquidano ai CP_2 CP_6 sensi del DM 55/2014 e 147/22 come da dispositivo.
Con riferimento alla posizione tra il ricorrente e sussistono gravi motivi, in ragione CP_5
della pronuncia in rito per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio 4600/2017, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Dichiara cessata la materia del contendere riguardo la cartella CP_5
29520150016359541;
3) Condanna l'ATM al pagamento delle spese di lite in favore di e quantificate CP_2 CP_6
in € 18.516,00 per ciascuno oltre spese generali, cpa e iva come per legge con distrazione di quelle in favore di al suo procuratore antistatario;
CP_2
4) Compensa le spese tra il ricorrente e CP_5
Così deciso in Messina il 17.9.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando