Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 21/03/2025, n. 5831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5831 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05831/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09327/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9327 del 2021, proposto da
-OMISSIS-e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Piraino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del Decreto n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale è stata respinta la richiesta di riconoscimento della infermità di “ Ecsitus per arresto cardiaco in soggetto con accertata ipertensione arteriosa e pregressa BGV monoformi ” quale dipendente da causa di servizio, con conseguente annullamento anche di tutti gli atti presupposti e consequenziali, tra i quali, in special modo, il parere espresso in data -OMISSIS- dal Comitato di verifica per le cause di servizio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
nonché per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti, nella spiegata qualità, ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia indicata, con ogni effetto e conseguenza di legge ed il conseguente riconoscimento dei benefici connessi e dell'equo indennizzo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 marzo 2025 il dott. Lorenzo Mennoia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del provvedimento del Ministero della Giustizia che ha rigettato la loro domanda di riconoscimento di un equo indennizzo per l’infermità correlata a ragioni di servizio che ha colpito l’agente di Polizia penitenziaria, di cui erano rispettivamente moglie e figlio, causandone la morte in data -OMISSIS- per arresto cardiaco.
Hanno allegato che il decuius, sin dal primo servizio risalente al 27.11.1992, avesse svolto presso la Casa di Circondariale di -OMISSIS- attività lavorative con turnazioni stressanti, sia diurne che notturne, tra i reparti in cui erano reclusi i detenuti e con turni di sentinella all’esterno dell’istituto penitenziario, con conseguente esposizione a tutti gli agenti atmosferici avversi, anche nelle ore notturne.
Lo stesso nel successivo servizio prestato nella Casa circondariale di -OMISSIS- a partire dal 10.1.2005, ove aveva pure subito un politrauma contusivo a causa di un’aggressione da parte dei detenuti, oltre a violenze verbali accompagnate da minacce nel periodo successivo.
Hanno dedotto l’illegittimità del diniego, che si era basato sul parere negativo espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio e che aveva escluso il nesso eziologico tra l’evento traumatico e l’attività lavorativa, senza far riferimento alla documentazione prodotta dalla parte ed omettendo di indagare sulle condizioni di stress psico-fisico, palesando un difetto di istruttoria ed assenza di motivazione.
L’Amministrazione si è costituita con memoria del 19.10.2021, resistendo al ricorso.
All’udienza di smaltimento del 7.3.2025, nella quale le parti non sono comparse, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso va respinto.
In primo luogo, può ritenersi che i denunciati vizi della funzione non sussistano già in considerazione della debolezza del quadro fattuale offerto dalla parte ricorrente: è assente, infatti, sul piano delle stesse allegazioni, l’indicazione di una specifica condotta da parte dell’Amministrazione, attiva od omissiva, da cui poter ricostruire il nesso causale tra la patologia ed il servizio lavorativo espletato.
La parte ha rappresentato una condizione di stress psico-fisico del de cuius senza indicare quegli episodi che – sia sulla base di valide leggi di coperture che hic et hunc , e dunque nel caso concreto - avrebbero contribuito sulla base del principio di equivalenza delle cause ex art. 41, comma 1 c.p. alla patologia cardiaca che, anni dopo, avrebbe portato alla morte dell’agente.
Ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio vanno invece allegati e documentati specifici episodi di servizio risultati particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d'istituto, come tali idonei ad incidere in maniera determinante sul manifestarsi delle infermità evidenziate, quantomeno sul piano concausale. Non rilevano, di contro, circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (da ultimo, cfr. Cons. Stato, Sez. II, sentenza n. 1650/2025).
Fermo il dovere della P.A. di acquisire autonomamente gli elementi necessari per individuare correttamente i fatti e valutare gli interessi, era onere della parte, dunque, fornire un principio di prova in ordine ai vizi di istruttoria e di motivazione denunciati. In concreto non è stato spiegato nemmeno quali documenti, se correttamente valutati dalla P.A., avrebbero potuto portare l’organo tecnico a conclusioni differenti.
D’altro canto, sulla base del materiale a disposizione e delle stesse vicende narrate dalla parte, il Comitato ha concluso per l’assenza di fattori che, in qualsiasi modo riconducibili al servizio, avrebbero potuto contribuire causalmente all’evento.
Ciò vale anzitutto se si considerano gli elementi temporalmente prossimi all’evento-morte, che infatti è avvenuto per pura contingenza mentre il de cuius si trovava in caserma, ove è stato rinvenuto esanime, all’interno degli alloggi riservati al personale nelle prime ore della mattina e non invece, mentre stava espletando uno specifico servizio.
Lo stesso dicasi se si prova a ricostruire il nesso eziologico ripercorrendo la vita lavorativa dell’Assistente Capo Coordinatore, il quale ha svolto l’attività in condizioni, probabilmente non semplici sul piano umano e professionale per l’intera categoria, ma comunque rientranti nelle normali attività di un agente di Polizia Penitenziaria.
In definitiva, un'attività di servizio, sia pure impegnativa, non può comunque essere considerata ex se anche solo concausa dell'evento, ove non emerga quel surplus di fattori rispetto al fisiologico dispiegarsi del servizio richiesto ai militari (anche soltanto, quindi, sulla base di leggi sociali e dell’ id quod plerumque accidit ) costituenti rischio specifico dell'evento morboso (Cons. Stato, Sez. II, n. 1341/2024; n. 8073/2023; n. 8169/2023).
Per tutte queste ragioni il ricorso va integralmente respinto.
Sussistono opportune ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente FF
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
Lorenzo Mennoia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Mennoia | Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.