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Sentenza 10 gennaio 2024
Sentenza 10 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/01/2024, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 10.1.24 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2229/19 R.G.
TRA in persona del presidente p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi come da
Pt_1 procura in atti
APPELLANTE
E rappresentata e difesa dall'avv. Mario Rubino come da procura in atti Controparte_1
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30.7.19 parte appellante ha impugnato la sentenza n. 4553/19 del 19.6.19 con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli aveva giudicato i ricorsi, poi riuniti, depositati dall'odierna appellata, per l'accertamento negativo dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata ex art. 2 comma 26 legge 335/95 in relazione all'esercizio della professione di avvocato,, avvenuta d'ufficio ad opera di per l'annualità 2009 in relazione alla quale veniva opposto Pt_1
l'avviso di addebito n. 37120160022971243000 (notificato in data 17.01.2017); con altro ricorso impugnava la iscrizione d'ufficio del 5.7.16 per il medesimo ambito contributivo;
con un terzo ricorso in opposizione impugnava l'avviso di addebito n. 371 2017 00169010 53 000, successivamente emesso, comunicatole il 19.1.18 per la medesima pretesa relativa all'anno 2010,; ulteriore ricorso concerneva analoga iscrizione d'ufficio, per il 2011, comunicata da il 4.9.17 e Pt_1 poi seguita dall'avviso di addebito 371 2018 00238418 66 000, notificato in data 21.01.2019. Il primo
Giudice, pur ritenuto sussistente in via generale il relativo obbligo di iscrizione -in caso di non ricorrenza per il professionista dell'obbligo di iscrizione alla cassa riferimento con versamento della sola contribuzione integrativa- lo giudicava insussistente per il caso concreto della ricorrente con riferimento al reddito percepito negli anni di riferimento.
Parte appellante lamentava la nullità della sentenza, comunque la irrilevanza della entità del reddito prodotto al fine di escludere l'obbligo contributivo;
concludeva per la riforma con rigetto integrale delle pretese avanzate con i ricorsi originari.
Si costituiva con memoria difensiva l'appellata contestando ancora l'obbligo in base ai redditi da ella prodotti;
contestando il riferimento di ad una ipotesi di sospensione della prescrizione;
Pt_1
riproponendo le sue doglianze sulla illegittimità delle sanzioni applicate.
All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è solo in parte fondato, dovendosi affermare -per i motivi di cui di seguito- la ricorrenza della obbligazione contributiva a cui però non si accompagna la applicabilità delle sanzioni richieste in pagamento da per l'omessa contribuzione per cui è causa. Pt_1
Va rigettata la eccezione di nullità: lamenta che il primo Giudice prima affermi l'obbligo de quo Pt_1
ma poi lo neghi;
in realtà la decisione si basa, come già riassunto in narrativa, sulla ritenuta prevalenza
-su di un obbligo altrimenti cogente per il professionista non iscritto alla cassa di riferimento - della produzione di un reddito sotto la soglia annuale di euro 5000,00.
Tale decisione però non è condivisibile come si dirà appresso;
preliminare è però la valutazione della eccezione di prescrizione riproposta dall'appellata, non esaminata dalla sentenza impugnata.
Quest'ultima non è fondata.
La stessa non è maturata in ragione di una decorrenza della stessa dal termine di scadenza per il pagamento di contribuzione stabilito per l'anno in contesa che, per i redditi relativi all'anno 2009, risulta scaduto il 6.7.10, in forza della proroga disposta dall'art. 1 D.P.C.M. 10.06.2010 (“
1. I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti: a) entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 7 luglio 2010 al 5 agosto
2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo…”), che individua tra i destinatari del differimento dei termini le categorie produttive per le quali siano stati elaborati studi di settore -cui parte ricorrente appartiene- a prescindere dal fatto che i singoli possano essere esclusi per legge dalla relativa applicazione.
Il termine per il versamento dei contributi per l'anno 2010 è scaduto il 6.7.11, in forza della proroga disposta dall'art. 1 D.P.C.M. 12.05.2011 (
1. Le persone fisiche tenute, entro il 16 giugno 2011, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, nonché al versamento in acconto dell'imposta sostitutiva, operata nella forma della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, effettuano i predetti versamenti: a) entro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia dì imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2011, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze …”).
Il termine per il versamento dei contributi per l'anno 2011 è scaduto il 9.07.2012, in forza della proroga disposta dall'art. 1 D.P.C.M. 06/06/2012 (“1. Le persone fisiche tenute, entro il 18 giugno
2012, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale effettuano i predetti versamenti: a) entro il 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 10 luglio 2012 al 20 agosto
2012, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo…”).
Ne consegue per il 2009, per un verso, che alla data del 22.6.15 -quando è stata ricevuta dalla parte ricorrente la comunicazione con cui è stato richiesto il pagamento delle somme dovute a titolo Pt_1
di contributi alla gestione separata, poi seguita dalla emissione dell'avviso di addebito di cui in narrativa- il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dal 6.7.10 non era ancora interamente trascorso;
per altro verso, lo stesso termine è stato efficacemente interrotto proprio dalla comunicazione suddetta.
Per il 2010 che alla data del 5.7.16 -quando è stata ricevuta dalla parte ricorrente analoga comunicazione con cui è stato richiesto il pagamento delle somme dovute a titolo di contributi Pt_1 alla gestione separata, poi seguita dalla emissione dell'avviso di addebito di cui in narrativa- il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dal 6.7.11 non era ancora interamente trascorso;
per altro verso, lo stesso termine è stato efficacemente interrotto proprio dalla comunicazione suddetta. Analogamente per il 2011.
Tali conclusioni trovano recente conferma nella pronuncia di Corte di Cassazione 32483/21 secondo cui “ l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati".
Viene quindi in rilievo il D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4, che ha previsto che "i versamenti
a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi"; di recente, questa Corte, nel confermare il principio appena esposto, e dunque che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi, ha ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione,
"anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.M.
10 giugno 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite" (v. Cass. n.
10273 del 2021);” e poi anche riconoscendo il valore normativo che è proprio del d.p.c.m. per cui “
… deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa ai D.P.C.M. se hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v. Cass. n. 73 del 2014; Cass. n. 16586 del 2010; Cass.
n. 20898 del 2007; Cass. n. 5360 del 2004; Cass. n. 23674 del 2004; Cass. n. 11949 del 2004; Cass.
n. 14210 del 2002; Cass. n. 1972 del 2000), come nel caso di specie”.
L'accoglimento dell'appello, nel merito della pretesa, deve avvenire in ragione particolarmente della irrilevanza della entità del reddito prodotto nell'anno di riferimento.
Con riferimento a tale questione, quale ritenuta soglia di esenzione dal pagamento del contributo, si osserva quanto segue.
La L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, per quanto qui rileva, prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione a carico dei "soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, art. 49, comma 1 e successive modificazioni ed integrazioni"; il D.L. n. 269 del 2003, art. 44 estende, a decorrere dal 1 gennaio 2004, tale obbligo anche ai "soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (...) solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad Euro 5.000".
La ratio legis è quella di stabilire - come emerge dalla lettura del combinato disposto delle due disposizioni testé citate - l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco collegandola all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento;
la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce, viceversa, il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione.
Per la Suprema Corte “Dirimente è, insomma, il modo in cui è svolta l'attività libero-professionale, se in forma abituale o meno;
e se nell'accertamento di fatto di tale requisito ben possono rilevare le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, non è meno vero che trattasi pur sempre di forme di praesumptio hominis, che non impongono all'interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto”
(Cfr. Cass. n. 4419 del 2021).
Dunque, il requisito dell'abitualità dev'essere accertato in punto di fatto essendo, secondo la
Cassazione, possibile valorizzare all'uopo le presunzioni ricavabili ad es. dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività; viceversa, la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a euro 5.000,00 può rilevare al più quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere che, in concreto,
l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità.
Nel caso in esame, la Corte ritiene che l'atteggiarsi stesso delle argomentazioni proposte da ciascuna parte fornisca idoneo supporto alla decisione;
occorre, infatti, tener conto che nelle difese svolte in primo grado la dichiarava di essere libero professionista, di esercitare la professione di CP_1 avvocato e di essere iscritto al Consiglio dell'ordine degli avvocati sin dal 2001; esimeva, dunque,
l' dalla prova della pretesa (invero, “Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per il Pt_1
recupero di contributi previdenziali l'onere della prova gravante a carico dell parte attrice in Pt_1
senso sostanziale, resta condizionato dalla preventiva allegazione nell'atto di opposizione del debitore, parte attrice in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, di specifiche ragioni di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa impositiva, ai sensi dell'art. 416 c.p.c. …” (Cfr. Cass.
n. 27274 del 2018). In altri termini, premesso che alla gestione separata devono iscriversi i lavoratori autonomi occasionali percettori di introiti superiori ai 5000 euro nonché i liberi professionisti che esercitano un'attività abituale di tipo intellettuale (prevalenza dell'intelletto sull'organizzazione ed i mezzi), che non sono iscritti ad albi o elenchi professionali oppure che, pur iscritti ad Albo, svolgono un'attività per la quale non risultano iscrivibili alla propria Cassa, si rileva che la natura abituale dell'attività svolta dall'appellata si desume dall'iscrizione al Consiglio dell'Ordine e, soprattutto, dalla mancanza di qualsiasi riferimento alla natura occasionale dell'attività professionale svolta, nonché dalla mancanza dell'indicazione di redditi ulteriori derivanti dallo svolgimento di qualunque altra attività a significazione della circostanza che l'appellata ha svolto solo ed esclusivamente attività connessa al titolo di forense.
Del resto “l'abitualità di cui si discute dev'essere apprezzata nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina ch'è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall'ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell'iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44 cit., che invece, come detto, rileva ai fini dell'assoggettamento a contribuzione di attività libero- professionali svolte in forma occasionale” Cfr. Cass. n. 4491 del 2021, cit.).
Pertanto, la mera circostanza che il professionista avesse percepito negli anni in contesa redditi di importo inferiore a euro 5.000,00, non consentiva di per sé di ritenere che l'attività fosse occasionale, ai fini dell'applicazione dell'art. 44 comma 2 del d.l. 269 del 2003.
L'accoglimento dell'appello in relazione alla sussistenza dell'obbligo contributivo per ognuna delle annualità in contesa deve però, come anticipato, essere limitato al rigetto della domanda di accertamento negativo in primo grado della quanto alla sola sorte capitale della pretesa;
CP_1 pretesa contributiva portata dai cennati avvisi di iscrizione d'ufficio poi seguiti da avvisi di addebito, sopra individuati, impugnati con i ricorsi introduttivi poi riuniti.
Infatti, medio tempore è intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n. 104/22 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale “dell'art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge
15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla
Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l' Controparte_2
siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle
[...] sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore”. La Corte Costituzionale ha ritenuto che “La reductio ad legitimitatem della norma censurata può, quindi, essere operata mediante l'esonero dalle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla
Gestione separata relativamente al periodo precedente l'entrata in vigore della norma di Pt_1
interpretazione autentica. In tal modo è soddisfatta l'esigenza di tutela dell'affidamento scusabile, ossia con l'esclusione della possibilità per l'ente previdenziale di pretendere dai professionisti interessati, oltre all'adempimento dell'obbligo di iscriversi alla Gestione separata e di versare i relativi contributi, anche il pagamento delle sanzioni civili dovute per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della norma interpretata e quella della norma interpretativa. ”
Stante tale intervento che ha inciso sulla predetta norma di interpretazione autentica della disciplina ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, va qui dichiarato che non sono dovute le sanzioni calcolate ed applicate nell'avviso di addebito notificato da il 17.1.17, nell'avviso di addebito Pt_1 notificato il 19.1.18 e nell'avviso di addebito notificato il 21.1.19.
Stante l'avverarsi degli arresti in materia ad opera della giurisprudenza di legittimità successivo alla introduzione del giudizio, come anche il recente intervento in ordine all'accertamento della sussistenza dell'obbligo contributivo per cui è causa -su cui, peraltro, questa Corte in precedenza ha espresso diverso avviso circa la rilevanza del reddito sotto la “soglia” di euro 5000,00- appare giustificato compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
PQM
La Corte così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto dichiara dovuta da parte appellata la sola somma capitale pretesa da con esclusione delle sanzioni già calcolate nell'avviso di addebito notificato Pt_1 da il 17.1.17, nell'avviso di addebito notificato il 19.1.18 e nell'avviso di addebito notificato il Pt_1
21.1.19;
2. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Napoli il 10.1.24.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 10.1.24 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2229/19 R.G.
TRA in persona del presidente p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi come da
Pt_1 procura in atti
APPELLANTE
E rappresentata e difesa dall'avv. Mario Rubino come da procura in atti Controparte_1
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30.7.19 parte appellante ha impugnato la sentenza n. 4553/19 del 19.6.19 con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli aveva giudicato i ricorsi, poi riuniti, depositati dall'odierna appellata, per l'accertamento negativo dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata ex art. 2 comma 26 legge 335/95 in relazione all'esercizio della professione di avvocato,, avvenuta d'ufficio ad opera di per l'annualità 2009 in relazione alla quale veniva opposto Pt_1
l'avviso di addebito n. 37120160022971243000 (notificato in data 17.01.2017); con altro ricorso impugnava la iscrizione d'ufficio del 5.7.16 per il medesimo ambito contributivo;
con un terzo ricorso in opposizione impugnava l'avviso di addebito n. 371 2017 00169010 53 000, successivamente emesso, comunicatole il 19.1.18 per la medesima pretesa relativa all'anno 2010,; ulteriore ricorso concerneva analoga iscrizione d'ufficio, per il 2011, comunicata da il 4.9.17 e Pt_1 poi seguita dall'avviso di addebito 371 2018 00238418 66 000, notificato in data 21.01.2019. Il primo
Giudice, pur ritenuto sussistente in via generale il relativo obbligo di iscrizione -in caso di non ricorrenza per il professionista dell'obbligo di iscrizione alla cassa riferimento con versamento della sola contribuzione integrativa- lo giudicava insussistente per il caso concreto della ricorrente con riferimento al reddito percepito negli anni di riferimento.
Parte appellante lamentava la nullità della sentenza, comunque la irrilevanza della entità del reddito prodotto al fine di escludere l'obbligo contributivo;
concludeva per la riforma con rigetto integrale delle pretese avanzate con i ricorsi originari.
Si costituiva con memoria difensiva l'appellata contestando ancora l'obbligo in base ai redditi da ella prodotti;
contestando il riferimento di ad una ipotesi di sospensione della prescrizione;
Pt_1
riproponendo le sue doglianze sulla illegittimità delle sanzioni applicate.
All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è solo in parte fondato, dovendosi affermare -per i motivi di cui di seguito- la ricorrenza della obbligazione contributiva a cui però non si accompagna la applicabilità delle sanzioni richieste in pagamento da per l'omessa contribuzione per cui è causa. Pt_1
Va rigettata la eccezione di nullità: lamenta che il primo Giudice prima affermi l'obbligo de quo Pt_1
ma poi lo neghi;
in realtà la decisione si basa, come già riassunto in narrativa, sulla ritenuta prevalenza
-su di un obbligo altrimenti cogente per il professionista non iscritto alla cassa di riferimento - della produzione di un reddito sotto la soglia annuale di euro 5000,00.
Tale decisione però non è condivisibile come si dirà appresso;
preliminare è però la valutazione della eccezione di prescrizione riproposta dall'appellata, non esaminata dalla sentenza impugnata.
Quest'ultima non è fondata.
La stessa non è maturata in ragione di una decorrenza della stessa dal termine di scadenza per il pagamento di contribuzione stabilito per l'anno in contesa che, per i redditi relativi all'anno 2009, risulta scaduto il 6.7.10, in forza della proroga disposta dall'art. 1 D.P.C.M. 10.06.2010 (“
1. I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti: a) entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 7 luglio 2010 al 5 agosto
2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo…”), che individua tra i destinatari del differimento dei termini le categorie produttive per le quali siano stati elaborati studi di settore -cui parte ricorrente appartiene- a prescindere dal fatto che i singoli possano essere esclusi per legge dalla relativa applicazione.
Il termine per il versamento dei contributi per l'anno 2010 è scaduto il 6.7.11, in forza della proroga disposta dall'art. 1 D.P.C.M. 12.05.2011 (
1. Le persone fisiche tenute, entro il 16 giugno 2011, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, nonché al versamento in acconto dell'imposta sostitutiva, operata nella forma della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, effettuano i predetti versamenti: a) entro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia dì imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2011, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze …”).
Il termine per il versamento dei contributi per l'anno 2011 è scaduto il 9.07.2012, in forza della proroga disposta dall'art. 1 D.P.C.M. 06/06/2012 (“1. Le persone fisiche tenute, entro il 18 giugno
2012, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale effettuano i predetti versamenti: a) entro il 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 10 luglio 2012 al 20 agosto
2012, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo…”).
Ne consegue per il 2009, per un verso, che alla data del 22.6.15 -quando è stata ricevuta dalla parte ricorrente la comunicazione con cui è stato richiesto il pagamento delle somme dovute a titolo Pt_1
di contributi alla gestione separata, poi seguita dalla emissione dell'avviso di addebito di cui in narrativa- il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dal 6.7.10 non era ancora interamente trascorso;
per altro verso, lo stesso termine è stato efficacemente interrotto proprio dalla comunicazione suddetta.
Per il 2010 che alla data del 5.7.16 -quando è stata ricevuta dalla parte ricorrente analoga comunicazione con cui è stato richiesto il pagamento delle somme dovute a titolo di contributi Pt_1 alla gestione separata, poi seguita dalla emissione dell'avviso di addebito di cui in narrativa- il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dal 6.7.11 non era ancora interamente trascorso;
per altro verso, lo stesso termine è stato efficacemente interrotto proprio dalla comunicazione suddetta. Analogamente per il 2011.
Tali conclusioni trovano recente conferma nella pronuncia di Corte di Cassazione 32483/21 secondo cui “ l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati".
Viene quindi in rilievo il D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4, che ha previsto che "i versamenti
a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi"; di recente, questa Corte, nel confermare il principio appena esposto, e dunque che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi, ha ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione,
"anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.M.
10 giugno 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite" (v. Cass. n.
10273 del 2021);” e poi anche riconoscendo il valore normativo che è proprio del d.p.c.m. per cui “
… deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa ai D.P.C.M. se hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v. Cass. n. 73 del 2014; Cass. n. 16586 del 2010; Cass.
n. 20898 del 2007; Cass. n. 5360 del 2004; Cass. n. 23674 del 2004; Cass. n. 11949 del 2004; Cass.
n. 14210 del 2002; Cass. n. 1972 del 2000), come nel caso di specie”.
L'accoglimento dell'appello, nel merito della pretesa, deve avvenire in ragione particolarmente della irrilevanza della entità del reddito prodotto nell'anno di riferimento.
Con riferimento a tale questione, quale ritenuta soglia di esenzione dal pagamento del contributo, si osserva quanto segue.
La L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, per quanto qui rileva, prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione a carico dei "soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, art. 49, comma 1 e successive modificazioni ed integrazioni"; il D.L. n. 269 del 2003, art. 44 estende, a decorrere dal 1 gennaio 2004, tale obbligo anche ai "soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (...) solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad Euro 5.000".
La ratio legis è quella di stabilire - come emerge dalla lettura del combinato disposto delle due disposizioni testé citate - l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco collegandola all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento;
la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce, viceversa, il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione.
Per la Suprema Corte “Dirimente è, insomma, il modo in cui è svolta l'attività libero-professionale, se in forma abituale o meno;
e se nell'accertamento di fatto di tale requisito ben possono rilevare le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, non è meno vero che trattasi pur sempre di forme di praesumptio hominis, che non impongono all'interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto”
(Cfr. Cass. n. 4419 del 2021).
Dunque, il requisito dell'abitualità dev'essere accertato in punto di fatto essendo, secondo la
Cassazione, possibile valorizzare all'uopo le presunzioni ricavabili ad es. dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività; viceversa, la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a euro 5.000,00 può rilevare al più quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere che, in concreto,
l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità.
Nel caso in esame, la Corte ritiene che l'atteggiarsi stesso delle argomentazioni proposte da ciascuna parte fornisca idoneo supporto alla decisione;
occorre, infatti, tener conto che nelle difese svolte in primo grado la dichiarava di essere libero professionista, di esercitare la professione di CP_1 avvocato e di essere iscritto al Consiglio dell'ordine degli avvocati sin dal 2001; esimeva, dunque,
l' dalla prova della pretesa (invero, “Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per il Pt_1
recupero di contributi previdenziali l'onere della prova gravante a carico dell parte attrice in Pt_1
senso sostanziale, resta condizionato dalla preventiva allegazione nell'atto di opposizione del debitore, parte attrice in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, di specifiche ragioni di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa impositiva, ai sensi dell'art. 416 c.p.c. …” (Cfr. Cass.
n. 27274 del 2018). In altri termini, premesso che alla gestione separata devono iscriversi i lavoratori autonomi occasionali percettori di introiti superiori ai 5000 euro nonché i liberi professionisti che esercitano un'attività abituale di tipo intellettuale (prevalenza dell'intelletto sull'organizzazione ed i mezzi), che non sono iscritti ad albi o elenchi professionali oppure che, pur iscritti ad Albo, svolgono un'attività per la quale non risultano iscrivibili alla propria Cassa, si rileva che la natura abituale dell'attività svolta dall'appellata si desume dall'iscrizione al Consiglio dell'Ordine e, soprattutto, dalla mancanza di qualsiasi riferimento alla natura occasionale dell'attività professionale svolta, nonché dalla mancanza dell'indicazione di redditi ulteriori derivanti dallo svolgimento di qualunque altra attività a significazione della circostanza che l'appellata ha svolto solo ed esclusivamente attività connessa al titolo di forense.
Del resto “l'abitualità di cui si discute dev'essere apprezzata nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina ch'è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall'ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell'iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44 cit., che invece, come detto, rileva ai fini dell'assoggettamento a contribuzione di attività libero- professionali svolte in forma occasionale” Cfr. Cass. n. 4491 del 2021, cit.).
Pertanto, la mera circostanza che il professionista avesse percepito negli anni in contesa redditi di importo inferiore a euro 5.000,00, non consentiva di per sé di ritenere che l'attività fosse occasionale, ai fini dell'applicazione dell'art. 44 comma 2 del d.l. 269 del 2003.
L'accoglimento dell'appello in relazione alla sussistenza dell'obbligo contributivo per ognuna delle annualità in contesa deve però, come anticipato, essere limitato al rigetto della domanda di accertamento negativo in primo grado della quanto alla sola sorte capitale della pretesa;
CP_1 pretesa contributiva portata dai cennati avvisi di iscrizione d'ufficio poi seguiti da avvisi di addebito, sopra individuati, impugnati con i ricorsi introduttivi poi riuniti.
Infatti, medio tempore è intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n. 104/22 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale “dell'art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge
15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla
Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l' Controparte_2
siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle
[...] sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore”. La Corte Costituzionale ha ritenuto che “La reductio ad legitimitatem della norma censurata può, quindi, essere operata mediante l'esonero dalle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla
Gestione separata relativamente al periodo precedente l'entrata in vigore della norma di Pt_1
interpretazione autentica. In tal modo è soddisfatta l'esigenza di tutela dell'affidamento scusabile, ossia con l'esclusione della possibilità per l'ente previdenziale di pretendere dai professionisti interessati, oltre all'adempimento dell'obbligo di iscriversi alla Gestione separata e di versare i relativi contributi, anche il pagamento delle sanzioni civili dovute per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della norma interpretata e quella della norma interpretativa. ”
Stante tale intervento che ha inciso sulla predetta norma di interpretazione autentica della disciplina ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, va qui dichiarato che non sono dovute le sanzioni calcolate ed applicate nell'avviso di addebito notificato da il 17.1.17, nell'avviso di addebito Pt_1 notificato il 19.1.18 e nell'avviso di addebito notificato il 21.1.19.
Stante l'avverarsi degli arresti in materia ad opera della giurisprudenza di legittimità successivo alla introduzione del giudizio, come anche il recente intervento in ordine all'accertamento della sussistenza dell'obbligo contributivo per cui è causa -su cui, peraltro, questa Corte in precedenza ha espresso diverso avviso circa la rilevanza del reddito sotto la “soglia” di euro 5000,00- appare giustificato compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
PQM
La Corte così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto dichiara dovuta da parte appellata la sola somma capitale pretesa da con esclusione delle sanzioni già calcolate nell'avviso di addebito notificato Pt_1 da il 17.1.17, nell'avviso di addebito notificato il 19.1.18 e nell'avviso di addebito notificato il Pt_1
21.1.19;
2. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Napoli il 10.1.24.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone