CA
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/11/2025, n. 3002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3002 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2423/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa RI ES BR Presidente dott.ssa Irene Lupo Consigliera dott.ssa ST NE Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2423/2025 promossa da:
(C.F./P.IVA , con il patrocinio dell'avv. PIROTTA Parte_1 P.IVA_1
AF
RECLAMANTE contro
(C.F./P.IVA , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. RONCHI MASSIMO
RECLAMATA
e contro
(C.F./P.IVA ), in Controparte_2 P.IVA_1 persola della curatrice avv. Paola Pagini
RECLAMATA CONTUMACE
OGGETTO: impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 543/2025 pubblicata il pagina 1 di 6 18/07/2025; materia: Opposizione alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per la reclamante:
“nel merito
- accertata e dichiarata la fondatezza del reclamo promosso dalla in persona Parte_1 dell'amministratore unico per carenza del requisito di insolvenza, quale presupposto CP_3 indefettibile della dichiarazione di apertura della Liquidazione Giudiziale ex art. 2, comma 1, lettera d) CCII, riformare la sentenza n.543 emessa dal Tribunale di Milano sezione seconda, pubblicata in data 18.07.2025, revocando in toto la dichiarata apertura della Liquidazione Giudiziale n. 430/25, per tutti i motivi argomentati e documentati in narrativa per tabulas, con ogni conseguenza di legge.
Con piena vittoria di spese e competenze di causa, da porsi a carico dell'istante Controparte_1
, per aver promosso la procedura concorsuale senza neppure tentare l'esecuzione
[...] forzata, la sarebbe risultata ampiamente capiente e satisfattiva del credito vantato, come da estratto conto societario allegato.
In via istruttoria
- pur ritenendo il reclamo di natura documentale, nella denegata ipotesi in cui l'allegata documentazione non dovesse essere ritenuta satisfattiva, si chiede l'ammissione della prova orale per testi con il commercialista della Società dott. e il dr. redattore del CP_4 Testimone_1 'business plan' chiesto dalla Liquidatrice, della sulle circostanze 1 e 2 dedotte in narrativa.”
Per la reclamata Controparte_1
“In via principale nel merito:
Voglia l'ill.ma Corte d'Appello di Milano rigettare il reclamo proposto da Parte_1 confermando integralmente la sentenza n. 543/2025 del Tribunale di Milano, con vittoria di competenze legali nei confronti della società nonché del rappresentante legale della stessa ex art. 51 comma 15 CCII.
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento del reclamo promosso da dichiarare Parte_1 l'inesistenza di ogni responsabilità in capo a con vittoria di competenze legali nei Controparte_1 confronti della società nonché del rappresentante legale della stessa ex art. 51 comma 15 CCII.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Milano, su ricorso di (creditrice di della somma di € Controparte_1 Parte_1
28.341,94 in forza di decreto ingiuntivo e precetto, per canoni d'affitto non pagati) e nella contumacia della società debitrice, ha aperto la liquidazione giudiziale di con sentenza n. Parte_1
543/2025, pubblicata il 18 luglio 2025.
pagina 2 di 6 Il Tribunale, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto alla debitrice, nonché la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII, ha:
- ritenuto la procedibilità ex art. 49, 5° comma, CCII dell'istanza proposta da posto che Controparte_1
i debiti complessivi superano i 30.000 euro, tenuto conto del debito fiscale accertato, di € 4.506,96;
- osservato che il debitore, non costituendosi, non aveva assolto l'onere di provare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, 1° comma, lett. d), CCII;
- ritenuto sussistere il requisito dell'insolvenza, che emergeva “dal mancato pagamento del credito del ricorrente sebbene giudizialmente accertato e non contestato, oltre che dall'inutilità dell'atto di precetto notificato alla società debitrice unitamente al decreto ingiuntivo;
dall'esistenza di ulteriori crediti non ancora pagati risultanti dall'informativa sopra indicata [il credito fiscale di cui sopra, ndr]; dalla mancanza di ulteriori poste attive idonee a soddisfare il ricorrente, nonché gli ulteriori creditori;
dal mancato deposito del bilancio relativo all'esercizio 2023 (v. visura camerale); circostanze tutte che dimostrano come l'imprenditore non abbia più mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni”.
La debitrice – società che opera nel settore della progettazione, produzione e vendita di scale- ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 51 CCII, affermando di non essersi potuta difendere in primo grado per problemi di “intasamento” della casella PEC e contestando la pronuncia impugnata esclusivamente sotto il profilo della ritenuta sussistenza del requisito dell'insolvenza.
In particolare, la reclamante, a sostegno dell'insussistenza del requisito dell'insolvenza, ha evidenziato che:
- la curatrice avv. Paola Pagini avrebbe riscontrato, in sede di sopralluogo ed esaminata la documentazione ricevuta dal legale rappresentante, che la società dispone di liquidità di cassa pari ad €
97.000,00 presenti sul conto corrente, e che la stessa ha dieci ordini già pronti per la consegna, per un valore complessivo di € 153.660,00, di cui € 13.040,20 da incassare entro il 15.09.2025;
- entro il 15.09.2025 sarebbe stata predisposta una nuova relazione finalizzata alla proposta di affitto di azienda, per consentire la continuità all'attività d'impresa e preservare in tal modo il valore dell'azienda e il suo patrimonio;
- la liquidità esistente ed accertata dalla curatrice sarebbe sufficiente a pagare gli esigui debiti, posto che oltre al credito del creditore istante, pari a € 28.341,94, vi sarebbe solo un altro debito verso l'Erario scaduto e non rateizzato di soli € 4.506,96; non vi sarebbero altri debiti verso l'Erario né verso pagina 3 di 6 dipendenti;
anzi, la società si troverebbe in credito IVA;
- il bilancio al 31.12.2023 è stato depositato il 5.6.2025 e attesterebbe che la reclamante ha chiuso l'esercizio con un utile pari ad € 1.839,00 e con disponibilità liquide pari ad € 181.079,00.
La creditrice procedente si è costituita, chiedendo il rigetto del reclamo con conferma Controparte_1 della sentenza impugnata.
La Curatela non si è costituita, nonostante la rituale notifica del reclamo e del decreto di fissazione dell'udienza, ed è stata dichiarata contumace.
All'udienza del 30 ottobre 2025 la Corte, uditi i difensori della reclamante e della reclamata, nonché la curatrice avv. Pagini, spontaneamente comparsa, ha trattenuto la causa in decisione.
***
Il reclamo è infondato.
Contrariamente a quanto affermato dalla reclamante, l'insolvenza di emerge con Parte_1 chiarezza dai documenti versati in atti e dalle dichiarazioni rese dalla Curatrice in udienza.
In particolare, per quanto riguarda la situazione debitoria, il bilancio al 31.12.2023 - depositato presso la Camera di commercio soltanto il 5.6.2025 dopo la proposizione del ricorso per la liquidazione giudiziale – attesta l'esistenza di debiti per € 609.840, a fronte di disponibilità liquide di soli € 181.079, mentre la Curatrice ha riferito che, al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale (luglio 2025),
i debiti accertabili (sulla scorta di una contabilità incompleta e comunque non regolarmente tenuta) erano pari a € 306.000 circa, cui devono aggiungersi almeno altri 100.000 euro derivanti dai circa 20 contenziosi pendenti con i clienti;
ciò a fronte di liquidità per circa € 150.000.
La Curatrice ha inoltre precisato che le insinuazioni al passivo ammontavano, alla data del 30.10.2025,
a oltre 200.000 euro, potendosene prevedere altre in arrivo entro la scadenza del 3 dicembre 2025. Ha inoltre sottolineato di aver chiesto ed ottenuto dal giudice delegato l'esercizio provvisorio dell'impresa a fronte della prospettazione della reclamante circa il valore delle dieci commesse da portare a termine, che avrebbero dovuto condurre ad un incasso -detratti i costi fissi e quelli specifici relativi alle commesse- di almeno 12.000 euro, quando invece le uniche cinque commesse di fatto movimentate da hanno consentito un incasso di soli 4000 euro circa, a causa delle contestazioni già in Parte_1 precedenza mosse dai clienti su tali commesse, contestazioni mai rese note alla Curatrice.
In definitiva, sulla scorta:
- dell'inattendibilità dei dati contabili esposti dalla debitrice, desumibile sia da quanto dichiarato in udienza dalla Curatrice, sia dal mancato tempestivo deposito dei bilanci (il bilancio al 31.12.2024 non pagina 4 di 6 risulta depositato, mentre quello al 31.12.2023 è stato depositato soltanto il 5.6.2025, a seguito della proposizione del ricorso per la liquidazione giudiziale);
- della conseguente inattendibilità della relazione del revisore contabile prodotta dalla reclamante in data 29.10.2025, che su detta contabilità si fonda;
- dell'insufficienza della liquidità accertata (circa € 150.000) a far fronte alla complessiva situazione debitoria sinora accertata (oltre € 400.000) e comunque a quella emergente dal bilancio 2023 (€
609.000);
- della scorrettezza del comportamento assunto dalla debitrice, che ha indotto la Curatrice ad avanzare proposta di esercizio provvisorio, con tutti i relativi costi, senza far presente che le commesse dalle quali avrebbero potuto ricavarsi utili sufficienti a giustificarlo erano in realtà in gran parte contestate;
deve ritenersi sussistere il requisito dell'insolvenza, risultando in una condizione di Parte_1 strutturale incapacità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Del resto, la reclamante non ha mai neppure spiegato perché, nonostante l'asserita capienza del proprio patrimonio liquido, fino ad oggi non ha inteso estinguere, neppure in parte, il debito – non ingente e non contestato – vantato dalla creditrice procedente a titolo di canoni non pagati, sin dal gennaio 2024, per l'affitto della sede in cui la debitrice svolge la propria attività commerciale: tale circostanza appare, di per sé, eloquente indice di una incapacità cronica di adempiere alle proprie obbligazioni.
Il reclamo deve pertanto essere respinto, con conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il reclamo proposto da avverso la sentenza n. 543/2025 del Tribunale di Parte_1
Milano, pubblicata il 18 luglio 2025;
2. condanna a rifondere a le spese del presente Pt_1 Parte_1 Controparte_1 procedimento, che liquidano in € 2.200,00 per compensi, oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso spese generali al 15%;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24/12/2012 n. 228.
Manda alla cancelleria per:
pagina 5 di 6 - la notifica della presente sentenza alle parti costituite;
- la comunicazione della presente sentenza al Tribunale di Milano;
- l'iscrizione della presente sentenza nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 30 ottobre 2025.
La Cons. rel. est. La Presidente
ST NE RI ES BR
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa RI ES BR Presidente dott.ssa Irene Lupo Consigliera dott.ssa ST NE Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2423/2025 promossa da:
(C.F./P.IVA , con il patrocinio dell'avv. PIROTTA Parte_1 P.IVA_1
AF
RECLAMANTE contro
(C.F./P.IVA , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. RONCHI MASSIMO
RECLAMATA
e contro
(C.F./P.IVA ), in Controparte_2 P.IVA_1 persola della curatrice avv. Paola Pagini
RECLAMATA CONTUMACE
OGGETTO: impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 543/2025 pubblicata il pagina 1 di 6 18/07/2025; materia: Opposizione alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per la reclamante:
“nel merito
- accertata e dichiarata la fondatezza del reclamo promosso dalla in persona Parte_1 dell'amministratore unico per carenza del requisito di insolvenza, quale presupposto CP_3 indefettibile della dichiarazione di apertura della Liquidazione Giudiziale ex art. 2, comma 1, lettera d) CCII, riformare la sentenza n.543 emessa dal Tribunale di Milano sezione seconda, pubblicata in data 18.07.2025, revocando in toto la dichiarata apertura della Liquidazione Giudiziale n. 430/25, per tutti i motivi argomentati e documentati in narrativa per tabulas, con ogni conseguenza di legge.
Con piena vittoria di spese e competenze di causa, da porsi a carico dell'istante Controparte_1
, per aver promosso la procedura concorsuale senza neppure tentare l'esecuzione
[...] forzata, la sarebbe risultata ampiamente capiente e satisfattiva del credito vantato, come da estratto conto societario allegato.
In via istruttoria
- pur ritenendo il reclamo di natura documentale, nella denegata ipotesi in cui l'allegata documentazione non dovesse essere ritenuta satisfattiva, si chiede l'ammissione della prova orale per testi con il commercialista della Società dott. e il dr. redattore del CP_4 Testimone_1 'business plan' chiesto dalla Liquidatrice, della sulle circostanze 1 e 2 dedotte in narrativa.”
Per la reclamata Controparte_1
“In via principale nel merito:
Voglia l'ill.ma Corte d'Appello di Milano rigettare il reclamo proposto da Parte_1 confermando integralmente la sentenza n. 543/2025 del Tribunale di Milano, con vittoria di competenze legali nei confronti della società nonché del rappresentante legale della stessa ex art. 51 comma 15 CCII.
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento del reclamo promosso da dichiarare Parte_1 l'inesistenza di ogni responsabilità in capo a con vittoria di competenze legali nei Controparte_1 confronti della società nonché del rappresentante legale della stessa ex art. 51 comma 15 CCII.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Milano, su ricorso di (creditrice di della somma di € Controparte_1 Parte_1
28.341,94 in forza di decreto ingiuntivo e precetto, per canoni d'affitto non pagati) e nella contumacia della società debitrice, ha aperto la liquidazione giudiziale di con sentenza n. Parte_1
543/2025, pubblicata il 18 luglio 2025.
pagina 2 di 6 Il Tribunale, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto alla debitrice, nonché la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII, ha:
- ritenuto la procedibilità ex art. 49, 5° comma, CCII dell'istanza proposta da posto che Controparte_1
i debiti complessivi superano i 30.000 euro, tenuto conto del debito fiscale accertato, di € 4.506,96;
- osservato che il debitore, non costituendosi, non aveva assolto l'onere di provare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, 1° comma, lett. d), CCII;
- ritenuto sussistere il requisito dell'insolvenza, che emergeva “dal mancato pagamento del credito del ricorrente sebbene giudizialmente accertato e non contestato, oltre che dall'inutilità dell'atto di precetto notificato alla società debitrice unitamente al decreto ingiuntivo;
dall'esistenza di ulteriori crediti non ancora pagati risultanti dall'informativa sopra indicata [il credito fiscale di cui sopra, ndr]; dalla mancanza di ulteriori poste attive idonee a soddisfare il ricorrente, nonché gli ulteriori creditori;
dal mancato deposito del bilancio relativo all'esercizio 2023 (v. visura camerale); circostanze tutte che dimostrano come l'imprenditore non abbia più mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni”.
La debitrice – società che opera nel settore della progettazione, produzione e vendita di scale- ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 51 CCII, affermando di non essersi potuta difendere in primo grado per problemi di “intasamento” della casella PEC e contestando la pronuncia impugnata esclusivamente sotto il profilo della ritenuta sussistenza del requisito dell'insolvenza.
In particolare, la reclamante, a sostegno dell'insussistenza del requisito dell'insolvenza, ha evidenziato che:
- la curatrice avv. Paola Pagini avrebbe riscontrato, in sede di sopralluogo ed esaminata la documentazione ricevuta dal legale rappresentante, che la società dispone di liquidità di cassa pari ad €
97.000,00 presenti sul conto corrente, e che la stessa ha dieci ordini già pronti per la consegna, per un valore complessivo di € 153.660,00, di cui € 13.040,20 da incassare entro il 15.09.2025;
- entro il 15.09.2025 sarebbe stata predisposta una nuova relazione finalizzata alla proposta di affitto di azienda, per consentire la continuità all'attività d'impresa e preservare in tal modo il valore dell'azienda e il suo patrimonio;
- la liquidità esistente ed accertata dalla curatrice sarebbe sufficiente a pagare gli esigui debiti, posto che oltre al credito del creditore istante, pari a € 28.341,94, vi sarebbe solo un altro debito verso l'Erario scaduto e non rateizzato di soli € 4.506,96; non vi sarebbero altri debiti verso l'Erario né verso pagina 3 di 6 dipendenti;
anzi, la società si troverebbe in credito IVA;
- il bilancio al 31.12.2023 è stato depositato il 5.6.2025 e attesterebbe che la reclamante ha chiuso l'esercizio con un utile pari ad € 1.839,00 e con disponibilità liquide pari ad € 181.079,00.
La creditrice procedente si è costituita, chiedendo il rigetto del reclamo con conferma Controparte_1 della sentenza impugnata.
La Curatela non si è costituita, nonostante la rituale notifica del reclamo e del decreto di fissazione dell'udienza, ed è stata dichiarata contumace.
All'udienza del 30 ottobre 2025 la Corte, uditi i difensori della reclamante e della reclamata, nonché la curatrice avv. Pagini, spontaneamente comparsa, ha trattenuto la causa in decisione.
***
Il reclamo è infondato.
Contrariamente a quanto affermato dalla reclamante, l'insolvenza di emerge con Parte_1 chiarezza dai documenti versati in atti e dalle dichiarazioni rese dalla Curatrice in udienza.
In particolare, per quanto riguarda la situazione debitoria, il bilancio al 31.12.2023 - depositato presso la Camera di commercio soltanto il 5.6.2025 dopo la proposizione del ricorso per la liquidazione giudiziale – attesta l'esistenza di debiti per € 609.840, a fronte di disponibilità liquide di soli € 181.079, mentre la Curatrice ha riferito che, al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale (luglio 2025),
i debiti accertabili (sulla scorta di una contabilità incompleta e comunque non regolarmente tenuta) erano pari a € 306.000 circa, cui devono aggiungersi almeno altri 100.000 euro derivanti dai circa 20 contenziosi pendenti con i clienti;
ciò a fronte di liquidità per circa € 150.000.
La Curatrice ha inoltre precisato che le insinuazioni al passivo ammontavano, alla data del 30.10.2025,
a oltre 200.000 euro, potendosene prevedere altre in arrivo entro la scadenza del 3 dicembre 2025. Ha inoltre sottolineato di aver chiesto ed ottenuto dal giudice delegato l'esercizio provvisorio dell'impresa a fronte della prospettazione della reclamante circa il valore delle dieci commesse da portare a termine, che avrebbero dovuto condurre ad un incasso -detratti i costi fissi e quelli specifici relativi alle commesse- di almeno 12.000 euro, quando invece le uniche cinque commesse di fatto movimentate da hanno consentito un incasso di soli 4000 euro circa, a causa delle contestazioni già in Parte_1 precedenza mosse dai clienti su tali commesse, contestazioni mai rese note alla Curatrice.
In definitiva, sulla scorta:
- dell'inattendibilità dei dati contabili esposti dalla debitrice, desumibile sia da quanto dichiarato in udienza dalla Curatrice, sia dal mancato tempestivo deposito dei bilanci (il bilancio al 31.12.2024 non pagina 4 di 6 risulta depositato, mentre quello al 31.12.2023 è stato depositato soltanto il 5.6.2025, a seguito della proposizione del ricorso per la liquidazione giudiziale);
- della conseguente inattendibilità della relazione del revisore contabile prodotta dalla reclamante in data 29.10.2025, che su detta contabilità si fonda;
- dell'insufficienza della liquidità accertata (circa € 150.000) a far fronte alla complessiva situazione debitoria sinora accertata (oltre € 400.000) e comunque a quella emergente dal bilancio 2023 (€
609.000);
- della scorrettezza del comportamento assunto dalla debitrice, che ha indotto la Curatrice ad avanzare proposta di esercizio provvisorio, con tutti i relativi costi, senza far presente che le commesse dalle quali avrebbero potuto ricavarsi utili sufficienti a giustificarlo erano in realtà in gran parte contestate;
deve ritenersi sussistere il requisito dell'insolvenza, risultando in una condizione di Parte_1 strutturale incapacità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Del resto, la reclamante non ha mai neppure spiegato perché, nonostante l'asserita capienza del proprio patrimonio liquido, fino ad oggi non ha inteso estinguere, neppure in parte, il debito – non ingente e non contestato – vantato dalla creditrice procedente a titolo di canoni non pagati, sin dal gennaio 2024, per l'affitto della sede in cui la debitrice svolge la propria attività commerciale: tale circostanza appare, di per sé, eloquente indice di una incapacità cronica di adempiere alle proprie obbligazioni.
Il reclamo deve pertanto essere respinto, con conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il reclamo proposto da avverso la sentenza n. 543/2025 del Tribunale di Parte_1
Milano, pubblicata il 18 luglio 2025;
2. condanna a rifondere a le spese del presente Pt_1 Parte_1 Controparte_1 procedimento, che liquidano in € 2.200,00 per compensi, oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso spese generali al 15%;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24/12/2012 n. 228.
Manda alla cancelleria per:
pagina 5 di 6 - la notifica della presente sentenza alle parti costituite;
- la comunicazione della presente sentenza al Tribunale di Milano;
- l'iscrizione della presente sentenza nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 30 ottobre 2025.
La Cons. rel. est. La Presidente
ST NE RI ES BR
pagina 6 di 6