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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/04/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1675/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott. Alberto Panu Presidente Relatore
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1675/2022 promossa da:
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesto Grandinetti ed elettivamente domiciliata come da procura in atti;
- PARTE APPELLANTE - contro
(p.i. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'Avv. Luciano Maranò ed elettivamente domiciliata come da procura in atti;
- PARTE APPELLATA - avverso la Sentenza n. 517/2022 del Tribunale di Firenze pubblicata il 23.02.2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 21.03.24 sulle seguenti
CONCLUSIONI: Per l'appellante “Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Controparte_1
Appello di Firenze, in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto:
- annullare e riformare la sentenza del Tribunale di Firenze, n. 517 del 2022, del 23 febbraio 2022, comunicata in data 24 febbraio 2022 resa nel giudizio iscritto al NRG 13492 del 2020, non notificata ai fini della decorrenza del termine breve, e conseguentemente, rigettare la domanda di parte attrice;
- condannare l'appellata alla restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, sia per sorte che per onorari, che risulteranno non dovute in esito al giudizio, maggiorate di interessi e rivalutazione dal giorno del versamento a quello della effettiva restituzione;
condannare
l'appellato alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, oltre spese generali e oneri di legge”.
Per l'appellata “conclude affinché Controparte_2
la Corte di Appello di Firenze rigetti integralmente l'impugnazione proposta, con condanna di
al pagamento delle spese di lite, oltre al rimborso spese forfetario, IVA e Controparte_1
CPA come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Controparte_1
appello avverso la Sentenza n. 517/2022 del 23.02.2022 con cui il Tribunale di Firenze aveva accolto la domanda avanzata da Controparte_2
ei confronti della predetta compagnia di assicurazione, condannando quest'ultima al
[...]
pagamento della somma di € 24.600,00 quale residuo indennizzo dovuto in forza della polizza n. 106835341 stipulata inter partes, oltre al pagamento delle spese di lite.
Nello specifico, in primo grado con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.,
[...]
(d'ora in poi per brevità anche ) esponeva Controparte_2 CP_2
di aver subito in data 30.01.2018 la distruzione del capannone di sua proprietà, di circa
1.000 mq e alto circa 10 metri, a seguito di un incendio;
di aver denunciato il fatto al proprio assicuratore chiedendo la liquidazione Controparte_1
dell'indennizzo del danno subito in virtù della polizza n. 106835341; di aver Pt_1
concordato congiuntamente con la Compagnia la quantificazione dell'indennizzo nell'importo di € 241.600,00 o nella minor somma di € 217,000,00, detratta quindi una franchigia del 10% ai sensi di polizza, nel caso di origine dolosa dell'incendio. La ricorrente esponeva, quindi, che svolta l'attività istruttoria provvedeva alla CP_1
liquidazione dell'indennizzo con il pagamento rateale del minor importo di € 217,000,00, applicando la relativa franchigia e adducendo la natura dolosa dell'incendio nonostante – secondo la tesi della ricorrente - non vi fosse stato alcun accertamento causale sull'origine del medesimo come si evinceva dal rapporto dei Vigili del Fuoco intervenuti che si erano limitati a “non escludere una possibile azione dolosa da parte di ignoti” (doc. n. 2 allegato al ricorso ex art. 702 bis cpc)
Sulla scorta di siffatte allegazioni, ritenendo illegittima la posizione assunta dalla
Compagnia, e fallito ogni tentativo di definizione bonaria della controversia, la società conveniva dinanzi al Tribunale di Firenze chiedendo CP_2 Controparte_3
che venisse condannata al pagamento della somma di € 24.600,00 quale residuo indennizzo dovuto.
Si costitutiva in giudizio la Compagnia assicurativa chiedendo il rigetto della domanda attorea e sostenendo di aver correttamente liquidato il sinistro denunciato con l'applicazione dello scoperto del 10% di cui alla polizza stante l'accertata origine dolosa dell'incendio, come comprovato dal verbale dei Vigili del Fuoco intervenuti i quali, sulla base dei rilievi effettuati nell'immediatezza dei fatti, avevano ritenuto probabile la natura dolosa dell'evento, non escludendola, nonché dal provvedimento con cui era stata disposta l'archiviazione del relativo procedimento penale per il reato di cui all'art. 423
c.p. “per essere rimasti ignoti gli autori del reato” (vd. doc. n. 3 fascicolo primo grado appellante). Al riguardo, precisava che l'archiviazione del procedimento CP_1
penale per la sola mancata individuazione degli autori determinava soltanto l'impossibilità di soggettivizzare la notizia di reato, che però restava fondata e confermata e che, in ogni caso, nessuna prova era stata fornita dalla società assicurata diretta a smentire l'accertata natura dolosa dell'evento e a comprovarne, al contrario,
l'accidentalità.
All' udienza del 26.03.2021 il Giudice, “ritenuto che il presente procedimento richieda una istruzione non sommaria, stante l'eccepita natura dolosa dell'incendio al fabbricato del ricorrente” disponeva il mutamento di rito e, dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., veniva fissata l'udienza del 23.02.2022 per la discussione orale ex art. 281 c.p.c. previo deposito di note conclusive.
All'esito, con Sentenza a verbale n. 517/2022 del 23.02.2022 il Tribunale di Firenze accoglieva la domanda avanzata dalla società condannando al CP_2 CP_1
pagamento della somma di € 24.600,00 quale residuo indennizzo dovuto in forza della polizza inter partes, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo, e al pagamento delle spese di lite in virtù del principio della soccombenza.
In particolare, il Giudice di prime cure motivava la propria decisione affermando, da un lato, che parte attrice aveva assolto al proprio onere probatorio ex art. 2697 c.c. producendo la polizza e provando il fatto incendio – poiché non contestato fra le parti – che costituiva il rischio incluso nella polizza assicurativa mentre, dall'altro lato, la
Compagnia convenuta non aveva assolto all'onere sulla stessa incombente di provare la limitazione dell'indennizzo ai sensi di polizza, ovvero di evidenziare l'origine dolosa dell'incendio. Al riguardo, il Tribunale affermava che non poteva considerarsi prova sufficiente e idonea circa l'origine dolosa dell'incendio né il verbale dei Vigili del Fuoco, ove l'origine dolosa era soltanto “non esclusa”, ossia rappresentata quale possibile origine del fatto ma non accertata in alcun modo dagli operatori nell'immediatezza del fatto, né dal mero certificato di Cancelleria attestante l'archiviazione disposta dal GIP del
Tribunale di Firenze poiché, non essendo stato prodotto il provvedimento di archiviazione per esteso, e non facendo stato nel giudizio civile, non era possibile conoscere l'esame del fatto che aveva svolto il Giudice penale e le argomentazioni del perché potesse avere ritenuto come doloso il fatto. Sulla scorta di tali argomentazioni, il
Giudice di prime cure accertava quindi il diritto della società assicurata ad CP_2
ottenere l'intero indennizzo senza applicazione della franchigia.
A fronte di ciò, l'appellante censurava la predetta Controparte_1
sentenza, proponendo i seguenti motivi di impugnazione:
1) erronea applicazione da parte del primo Giudice del principio di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. con riferimento all'oggetto della domanda avanzata dall'assicurata e agli elementi costitutivi del diritto fatto valere in giudizio;
2) errata valutazione del compendio probatorio e, nello specifico, errore del primo
Giudice nell'aver ritenuto il verbale dei Vigili del Fuoco e il decreto di archiviazione del procedimento penale documenti non idonei a provare la natura dolosa dell'incendio de quo.
Infine, l'appellante rilevava che in esecuzione della sentenza ivi impugnata, in data 12 aprile 2022 aveva provveduto a corrispondere in favore di parte attrice la somma di €
29.358.16 comprensiva di sorte e spese legali, della quale ne chiedeva la restituzione nell'ipotesi di accoglimento dell'appello.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva l'appellata eccependo l'infondatezza CP_2
dell'impugnazione di cui chiedeva il rigetto, con conseguente conferma della decisione di primo grado.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, all'esito della prima udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, e decisa all'esito del decorso dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello: l'oggetto della domanda e la ripartizione dell'onere della prova.
Col primo motivo di gravame, lamenta l'errore del primo Controparte_3
Giudice nell'individuazione dell'oggetto della domanda giudiziale introdotta dall'assicurata e la conseguente erronea applicazione del principio di CP_2
ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.
Per completezza e chiarezza espositiva si riporta il relativo passaggio motivazionale
(pagg.
3-4 sentenza primo grado):
“La domanda attrice trova il proprio fatto costitutivo nel contratto di assicurazione e come petitum la richiesta di integrazione dell'indennizzo alla luce della polizza. Il rischio assicurato è – fra gli altri - il fatto incendio e la polizza prevede una franchigia del 10% per il caso accertato di origine dolosa dell'evento. La Compagnia convenuta allega di avere pagato tutto il dovuto alla luce della delimitazione della garanzia contenuta nella polizza, ossia dell'origine dolosa dell'incendio, che ravvede come dimostrata nel verbale dei VVFF e nel provvedimento di archiviazione del GIP di questo Tribunale. L'attore ha quindi assolto al proprio onere probatorio provando il fatto incendio - incontestato fra le parti – che costituisce il rischio incluso nella polizza assicurativa, mentre è onere della convenuta Compagnia provare il fatto modificativo di tale diritto di credito all'indennizzo, ossia l'esistenza dell'origine dolosa.
La convenuta non fa questioni di esclusione della garanzia (ossia di fatto impeditivo del credito all'indennizzo) quanto di applicazione di una clausola contrattuale limitativa del medesimo diritto ossia di un fatto che modifica il diritto fatto valere.
Sul punto dell'onere probatorio nel contratto di assicurazione la Cassazione ha di recente stabilito che In ipotesi di polizze assicurative cd. all risks, spetta all'assicurato provare la circostanza che il rischio concretizzatosi rientri tra i “rischi inclusi”, in quanto fatto costitutivo della pretesa. All'assicuratore spetta, invece, fornire la prova del fatto impeditivo, rappresentato dalla riconduzione del rischio avveratosi tra i “rischi non compresi” nella garanzia, in forza di clausole delimitative dell'oggetto della copertura assicurativa. Cassazione civile sez. III, 08/04/2020, n.7749 conforme a Cass. civ., Sez. III, 23 gennaio 2018, n.1558, che ha distinto fra rischi inclusi, rischi esclusi e rischi non compresi. Trattandosi quindi di franchigia, e quindi di clausola delimitativa della garanzia, essa deve essere provata dall'assicuratore.”
L'appellante contesta tali argomentazioni affermando che il giudizio per cui è causa era stato introdotto dall'assicurata non per conseguire un indennizzo assicurativo, ma soltanto per contestare l'applicazione dello scoperto del 10% applicato dalla Compagnia di assicurazione e previsto in polizza relativo agli eventi dolosi, al fine di ottenere una somma maggiore rispetto a quella già liquidata ante causam (cfr. pag. 5 atto di citazione in appello). Da ciò ne deriverebbe, sempre secondo la ricostruzione di parte appellante, che l'affermata natura colposa/accidentale dell'incendio e la contestata natura dolosa del medesimo costituiscono la causa petendi del diritto fatto valere in giudizio e integrano per intero l'onere probatorio a carico dell'assicurata, allora parte attrice ai sensi dell'art. 2697, co. 1 c.c. Deduce, quindi, che contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice,
l'onere probatorio incombente sull'attrice non è (soltanto) quello di produrre la CP_2
polizza e dimostrare l'avvenimento storico “incendio”, bensì di fornire la prova positiva circa la natura accidentale dell'incendio, unica circostanza che le avrebbe consentito ad avere diritto anche alla porzione di indennizzo non liquidata.
Tali censure sono infondate e il motivo va respinto.
Si deve innanzitutto rilevare che nella polizza n. 106835341 stipulata inter partes è espressamente indicato, tra i vari rischi assicurati, l'evento “incendio”, e non “incendio avente natura colposa”, senza quindi alcuna specificazione al riguardo (vd. doc. n. 3 fascicolo primo grado appellata) e nel glossario delle condizioni generali di assicurazione richiamate nella predetta polizza e nelle disposizioni generali, tra i “TERMINI CHE
RIGUARDANO I RISCI ASSICURATI O ESCLUSI”, alla definizione della voce
“Incendio” è riportato testualmente: “Combustione con fiamma che avvenga al di fuori di appropriato focolare e capace di propagarsi e di auto-estendersi” (cfr. doc. 4, pag. 20 e pag. 37 fascicolo primo grado appellata).
Pertanto, a nulla rileva quanto affermato dall'appellante secondo cui “il giudizio è stato introdotto non per conseguire un indennizzo assicurativo ma soltanto ed esclusivamente per contestare l
'applicazione dello scoperto previsto nel contratto assicurativo” posto che ciò che rileva nella fattispecie in esame è che abbia agito per chiedere il pagamento integrale CP_2
dell'indennizzo dovuto a fronte del verificarsi dello specifico rischio assicurato, ovvero dell'evento “incendio”.
In questo caso, dunque, come correttamente statuito dal primo Giudice, in tema di riparto di onere della prova nell'assicurazione contro i danni, incombe sull'assicurato provare l'accadimento del rischio incluso nella copertura assicurativa (cfr. Cass. n. 25510 del 21.09.21: “grava sull'assicurato l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo, che consiste in un evento o sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697 c.c.”), mentre spetta all'assicuratore dimostrare l'esistenza delle circostanze di fatto che escludono o delimitano il rischio indennizzabile. Invero, è onere dell'attore-assicurato provare che il rischio rientra nei
“rischi inclusi”, ovvero nella categoria generale dei rischi oggetto della copertura assicurativa, mentre spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di eventuali clausole di delimitazione del rischio (ex plurimus Cass. n. 7749/2020; n. 1558/2018). Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il giudice di prime cure ha bene inquadrato la domanda ed ha fatto corretta applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c.: incombe in capo all'assicurato dimostrare i fatti a posti a fondamento della propria pretesa azionata e quindi, nel caso in esame, il verificarsi dell'accadimento storico
“incendio”, mentre spetta alla compagnia provare la clausola delimitativa CP_1
della garanzia e quindi la natura/origine dolosa dell'incendio.
Il secondo motivo di appello.
Chiarito quanto sopra in tema di ripartizione dell'onere probatorio, occorre passare ad analizzare il secondo motivo di gravame con cui l'appellante censura la pronuncia di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto il verbale dei Vigili del Fuoco e il decreto di archiviazione del procedimento penale documenti non idonei a provare la natura dolosa dell'incendio subito dall'assicurata. lamenta quindi l'errata valutazione di tali documenti da parte del primo CP_1
Giudice e, quanto al verbale dei Vigili del Fuoco, rileva che i V.V.F.F. di Firenze intervenuti hanno “ritenuto probabile la natura dolosa dell'evento” … “sulla corretta considerazione della inspiegabilità e non credibilità di sviluppo di fiamme che non fosse quella derivante dal fatto di un terzo” (cfr. atto di appello pag. 10); per quanto concerne, invece, il “Certificato di
Cancelleria attestante l'archiviazione disposta dal GIP del Tribunale di Firenze”, sostiene che tale documento comprova che il procedimento penale ex art. 423 c.p. è stato archiviato soltanto per essere rimasti ignoti gli autori del reato, confermando, dunque implicitamente la natura dolosa dell'incendio.
Anche tale motivo, tuttavia, non è fondato.
La circostanza riferita dall'appellante nell'atto di appello (secondo cui i Vigili del Fuoco di Firenze intervenuti hanno “ritenuto probabile la natura dolosa dell'evento” … “sulla corretta considerazione della inspiegabilità e non credibilità di sviluppo di fiamme che non fosse quella derivante dal fatto di un terzo”) non corrisponde a quanto riportato testualmente nel rapporto d'intervento del 30.01.2018 ove si legge soltanto come “PRESUMIBILE CAUSA DEL
SINISTRO”: “pur non riscontrando elementi utili o quant'altro possa aver innescato l'incendio non si esclude un'azione dolosa da parte di ignoti” (pag. 3 doc. n. 2 fascicolo primo grado . CP_2 Dunque, come correttamente statuito dal primo Giudice, l'origine dolosa è soltanto
“non esclusa” ossia rappresentata quale possibile origine del fatto, ma non è stata accertata in alcun modo dagli operatori. Né può dirsi individuata la causa dell'incendio per effetto della disposta archiviazione del procedimento penale, per mancata identificazione dei responsabili del reato;
dal provvedimento che ha definito l'indagine preliminare, infatti, non può trarsi nessuna conferma - contrariamente a quanto sostiene
– circa l'asserita ipotesi dolosa dell'incendio de quo, non essendo sufficiente la CP_1
sola menzione sul certificato di Cancelleria prodotto dall'odierna appellante “per essere ignoti gli autori del fatto” e non conoscendosi la ricostruzione del fatto compiuta in sede penale , per cui non è possibile trarre - neppure implicitamente - alcuna valutazione sull'origine dell'incendio.
Alla stregua delle argomentazioni esposte, l'appello deve dunque essere integralmente respinto in quanto infondato.
Le spese di lite.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ex
D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022, in base al valore della controversia
(da € 26.000,01 a € 52.000,00) con applicazione dei parametri minimi tenuto conto che si
è svolta una sola udienza in modalità cartolare e vista l'inconsistenza della comparsa conclusionale depositata dall'appellata, con esclusione della fase di trattazione/istruttoria in quanto non espletata, nell'importo di € 3.473,00 per compenso professionale, oltre spese generali 15%, iva e cap come per legge (€ 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva ed € 1.735,00 per la fase decisionale).
Poiché l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) rigetta l'appello promosso da e, per l'effetto, Controparte_1
conferma la Sentenza n. 517/2022 del 23.02.2022 del Tribunale di Firenze;
2) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 3.473,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali 15%, iva e cap come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 04.10.2024.
Il Presidente Estensore
dott. Alberto Panu
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott. Alberto Panu Presidente Relatore
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1675/2022 promossa da:
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesto Grandinetti ed elettivamente domiciliata come da procura in atti;
- PARTE APPELLANTE - contro
(p.i. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'Avv. Luciano Maranò ed elettivamente domiciliata come da procura in atti;
- PARTE APPELLATA - avverso la Sentenza n. 517/2022 del Tribunale di Firenze pubblicata il 23.02.2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 21.03.24 sulle seguenti
CONCLUSIONI: Per l'appellante “Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Controparte_1
Appello di Firenze, in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto:
- annullare e riformare la sentenza del Tribunale di Firenze, n. 517 del 2022, del 23 febbraio 2022, comunicata in data 24 febbraio 2022 resa nel giudizio iscritto al NRG 13492 del 2020, non notificata ai fini della decorrenza del termine breve, e conseguentemente, rigettare la domanda di parte attrice;
- condannare l'appellata alla restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, sia per sorte che per onorari, che risulteranno non dovute in esito al giudizio, maggiorate di interessi e rivalutazione dal giorno del versamento a quello della effettiva restituzione;
condannare
l'appellato alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, oltre spese generali e oneri di legge”.
Per l'appellata “conclude affinché Controparte_2
la Corte di Appello di Firenze rigetti integralmente l'impugnazione proposta, con condanna di
al pagamento delle spese di lite, oltre al rimborso spese forfetario, IVA e Controparte_1
CPA come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Controparte_1
appello avverso la Sentenza n. 517/2022 del 23.02.2022 con cui il Tribunale di Firenze aveva accolto la domanda avanzata da Controparte_2
ei confronti della predetta compagnia di assicurazione, condannando quest'ultima al
[...]
pagamento della somma di € 24.600,00 quale residuo indennizzo dovuto in forza della polizza n. 106835341 stipulata inter partes, oltre al pagamento delle spese di lite.
Nello specifico, in primo grado con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.,
[...]
(d'ora in poi per brevità anche ) esponeva Controparte_2 CP_2
di aver subito in data 30.01.2018 la distruzione del capannone di sua proprietà, di circa
1.000 mq e alto circa 10 metri, a seguito di un incendio;
di aver denunciato il fatto al proprio assicuratore chiedendo la liquidazione Controparte_1
dell'indennizzo del danno subito in virtù della polizza n. 106835341; di aver Pt_1
concordato congiuntamente con la Compagnia la quantificazione dell'indennizzo nell'importo di € 241.600,00 o nella minor somma di € 217,000,00, detratta quindi una franchigia del 10% ai sensi di polizza, nel caso di origine dolosa dell'incendio. La ricorrente esponeva, quindi, che svolta l'attività istruttoria provvedeva alla CP_1
liquidazione dell'indennizzo con il pagamento rateale del minor importo di € 217,000,00, applicando la relativa franchigia e adducendo la natura dolosa dell'incendio nonostante – secondo la tesi della ricorrente - non vi fosse stato alcun accertamento causale sull'origine del medesimo come si evinceva dal rapporto dei Vigili del Fuoco intervenuti che si erano limitati a “non escludere una possibile azione dolosa da parte di ignoti” (doc. n. 2 allegato al ricorso ex art. 702 bis cpc)
Sulla scorta di siffatte allegazioni, ritenendo illegittima la posizione assunta dalla
Compagnia, e fallito ogni tentativo di definizione bonaria della controversia, la società conveniva dinanzi al Tribunale di Firenze chiedendo CP_2 Controparte_3
che venisse condannata al pagamento della somma di € 24.600,00 quale residuo indennizzo dovuto.
Si costitutiva in giudizio la Compagnia assicurativa chiedendo il rigetto della domanda attorea e sostenendo di aver correttamente liquidato il sinistro denunciato con l'applicazione dello scoperto del 10% di cui alla polizza stante l'accertata origine dolosa dell'incendio, come comprovato dal verbale dei Vigili del Fuoco intervenuti i quali, sulla base dei rilievi effettuati nell'immediatezza dei fatti, avevano ritenuto probabile la natura dolosa dell'evento, non escludendola, nonché dal provvedimento con cui era stata disposta l'archiviazione del relativo procedimento penale per il reato di cui all'art. 423
c.p. “per essere rimasti ignoti gli autori del reato” (vd. doc. n. 3 fascicolo primo grado appellante). Al riguardo, precisava che l'archiviazione del procedimento CP_1
penale per la sola mancata individuazione degli autori determinava soltanto l'impossibilità di soggettivizzare la notizia di reato, che però restava fondata e confermata e che, in ogni caso, nessuna prova era stata fornita dalla società assicurata diretta a smentire l'accertata natura dolosa dell'evento e a comprovarne, al contrario,
l'accidentalità.
All' udienza del 26.03.2021 il Giudice, “ritenuto che il presente procedimento richieda una istruzione non sommaria, stante l'eccepita natura dolosa dell'incendio al fabbricato del ricorrente” disponeva il mutamento di rito e, dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., veniva fissata l'udienza del 23.02.2022 per la discussione orale ex art. 281 c.p.c. previo deposito di note conclusive.
All'esito, con Sentenza a verbale n. 517/2022 del 23.02.2022 il Tribunale di Firenze accoglieva la domanda avanzata dalla società condannando al CP_2 CP_1
pagamento della somma di € 24.600,00 quale residuo indennizzo dovuto in forza della polizza inter partes, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo, e al pagamento delle spese di lite in virtù del principio della soccombenza.
In particolare, il Giudice di prime cure motivava la propria decisione affermando, da un lato, che parte attrice aveva assolto al proprio onere probatorio ex art. 2697 c.c. producendo la polizza e provando il fatto incendio – poiché non contestato fra le parti – che costituiva il rischio incluso nella polizza assicurativa mentre, dall'altro lato, la
Compagnia convenuta non aveva assolto all'onere sulla stessa incombente di provare la limitazione dell'indennizzo ai sensi di polizza, ovvero di evidenziare l'origine dolosa dell'incendio. Al riguardo, il Tribunale affermava che non poteva considerarsi prova sufficiente e idonea circa l'origine dolosa dell'incendio né il verbale dei Vigili del Fuoco, ove l'origine dolosa era soltanto “non esclusa”, ossia rappresentata quale possibile origine del fatto ma non accertata in alcun modo dagli operatori nell'immediatezza del fatto, né dal mero certificato di Cancelleria attestante l'archiviazione disposta dal GIP del
Tribunale di Firenze poiché, non essendo stato prodotto il provvedimento di archiviazione per esteso, e non facendo stato nel giudizio civile, non era possibile conoscere l'esame del fatto che aveva svolto il Giudice penale e le argomentazioni del perché potesse avere ritenuto come doloso il fatto. Sulla scorta di tali argomentazioni, il
Giudice di prime cure accertava quindi il diritto della società assicurata ad CP_2
ottenere l'intero indennizzo senza applicazione della franchigia.
A fronte di ciò, l'appellante censurava la predetta Controparte_1
sentenza, proponendo i seguenti motivi di impugnazione:
1) erronea applicazione da parte del primo Giudice del principio di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. con riferimento all'oggetto della domanda avanzata dall'assicurata e agli elementi costitutivi del diritto fatto valere in giudizio;
2) errata valutazione del compendio probatorio e, nello specifico, errore del primo
Giudice nell'aver ritenuto il verbale dei Vigili del Fuoco e il decreto di archiviazione del procedimento penale documenti non idonei a provare la natura dolosa dell'incendio de quo.
Infine, l'appellante rilevava che in esecuzione della sentenza ivi impugnata, in data 12 aprile 2022 aveva provveduto a corrispondere in favore di parte attrice la somma di €
29.358.16 comprensiva di sorte e spese legali, della quale ne chiedeva la restituzione nell'ipotesi di accoglimento dell'appello.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva l'appellata eccependo l'infondatezza CP_2
dell'impugnazione di cui chiedeva il rigetto, con conseguente conferma della decisione di primo grado.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, all'esito della prima udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, e decisa all'esito del decorso dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello: l'oggetto della domanda e la ripartizione dell'onere della prova.
Col primo motivo di gravame, lamenta l'errore del primo Controparte_3
Giudice nell'individuazione dell'oggetto della domanda giudiziale introdotta dall'assicurata e la conseguente erronea applicazione del principio di CP_2
ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.
Per completezza e chiarezza espositiva si riporta il relativo passaggio motivazionale
(pagg.
3-4 sentenza primo grado):
“La domanda attrice trova il proprio fatto costitutivo nel contratto di assicurazione e come petitum la richiesta di integrazione dell'indennizzo alla luce della polizza. Il rischio assicurato è – fra gli altri - il fatto incendio e la polizza prevede una franchigia del 10% per il caso accertato di origine dolosa dell'evento. La Compagnia convenuta allega di avere pagato tutto il dovuto alla luce della delimitazione della garanzia contenuta nella polizza, ossia dell'origine dolosa dell'incendio, che ravvede come dimostrata nel verbale dei VVFF e nel provvedimento di archiviazione del GIP di questo Tribunale. L'attore ha quindi assolto al proprio onere probatorio provando il fatto incendio - incontestato fra le parti – che costituisce il rischio incluso nella polizza assicurativa, mentre è onere della convenuta Compagnia provare il fatto modificativo di tale diritto di credito all'indennizzo, ossia l'esistenza dell'origine dolosa.
La convenuta non fa questioni di esclusione della garanzia (ossia di fatto impeditivo del credito all'indennizzo) quanto di applicazione di una clausola contrattuale limitativa del medesimo diritto ossia di un fatto che modifica il diritto fatto valere.
Sul punto dell'onere probatorio nel contratto di assicurazione la Cassazione ha di recente stabilito che In ipotesi di polizze assicurative cd. all risks, spetta all'assicurato provare la circostanza che il rischio concretizzatosi rientri tra i “rischi inclusi”, in quanto fatto costitutivo della pretesa. All'assicuratore spetta, invece, fornire la prova del fatto impeditivo, rappresentato dalla riconduzione del rischio avveratosi tra i “rischi non compresi” nella garanzia, in forza di clausole delimitative dell'oggetto della copertura assicurativa. Cassazione civile sez. III, 08/04/2020, n.7749 conforme a Cass. civ., Sez. III, 23 gennaio 2018, n.1558, che ha distinto fra rischi inclusi, rischi esclusi e rischi non compresi. Trattandosi quindi di franchigia, e quindi di clausola delimitativa della garanzia, essa deve essere provata dall'assicuratore.”
L'appellante contesta tali argomentazioni affermando che il giudizio per cui è causa era stato introdotto dall'assicurata non per conseguire un indennizzo assicurativo, ma soltanto per contestare l'applicazione dello scoperto del 10% applicato dalla Compagnia di assicurazione e previsto in polizza relativo agli eventi dolosi, al fine di ottenere una somma maggiore rispetto a quella già liquidata ante causam (cfr. pag. 5 atto di citazione in appello). Da ciò ne deriverebbe, sempre secondo la ricostruzione di parte appellante, che l'affermata natura colposa/accidentale dell'incendio e la contestata natura dolosa del medesimo costituiscono la causa petendi del diritto fatto valere in giudizio e integrano per intero l'onere probatorio a carico dell'assicurata, allora parte attrice ai sensi dell'art. 2697, co. 1 c.c. Deduce, quindi, che contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice,
l'onere probatorio incombente sull'attrice non è (soltanto) quello di produrre la CP_2
polizza e dimostrare l'avvenimento storico “incendio”, bensì di fornire la prova positiva circa la natura accidentale dell'incendio, unica circostanza che le avrebbe consentito ad avere diritto anche alla porzione di indennizzo non liquidata.
Tali censure sono infondate e il motivo va respinto.
Si deve innanzitutto rilevare che nella polizza n. 106835341 stipulata inter partes è espressamente indicato, tra i vari rischi assicurati, l'evento “incendio”, e non “incendio avente natura colposa”, senza quindi alcuna specificazione al riguardo (vd. doc. n. 3 fascicolo primo grado appellata) e nel glossario delle condizioni generali di assicurazione richiamate nella predetta polizza e nelle disposizioni generali, tra i “TERMINI CHE
RIGUARDANO I RISCI ASSICURATI O ESCLUSI”, alla definizione della voce
“Incendio” è riportato testualmente: “Combustione con fiamma che avvenga al di fuori di appropriato focolare e capace di propagarsi e di auto-estendersi” (cfr. doc. 4, pag. 20 e pag. 37 fascicolo primo grado appellata).
Pertanto, a nulla rileva quanto affermato dall'appellante secondo cui “il giudizio è stato introdotto non per conseguire un indennizzo assicurativo ma soltanto ed esclusivamente per contestare l
'applicazione dello scoperto previsto nel contratto assicurativo” posto che ciò che rileva nella fattispecie in esame è che abbia agito per chiedere il pagamento integrale CP_2
dell'indennizzo dovuto a fronte del verificarsi dello specifico rischio assicurato, ovvero dell'evento “incendio”.
In questo caso, dunque, come correttamente statuito dal primo Giudice, in tema di riparto di onere della prova nell'assicurazione contro i danni, incombe sull'assicurato provare l'accadimento del rischio incluso nella copertura assicurativa (cfr. Cass. n. 25510 del 21.09.21: “grava sull'assicurato l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo, che consiste in un evento o sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697 c.c.”), mentre spetta all'assicuratore dimostrare l'esistenza delle circostanze di fatto che escludono o delimitano il rischio indennizzabile. Invero, è onere dell'attore-assicurato provare che il rischio rientra nei
“rischi inclusi”, ovvero nella categoria generale dei rischi oggetto della copertura assicurativa, mentre spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di eventuali clausole di delimitazione del rischio (ex plurimus Cass. n. 7749/2020; n. 1558/2018). Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il giudice di prime cure ha bene inquadrato la domanda ed ha fatto corretta applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c.: incombe in capo all'assicurato dimostrare i fatti a posti a fondamento della propria pretesa azionata e quindi, nel caso in esame, il verificarsi dell'accadimento storico
“incendio”, mentre spetta alla compagnia provare la clausola delimitativa CP_1
della garanzia e quindi la natura/origine dolosa dell'incendio.
Il secondo motivo di appello.
Chiarito quanto sopra in tema di ripartizione dell'onere probatorio, occorre passare ad analizzare il secondo motivo di gravame con cui l'appellante censura la pronuncia di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto il verbale dei Vigili del Fuoco e il decreto di archiviazione del procedimento penale documenti non idonei a provare la natura dolosa dell'incendio subito dall'assicurata. lamenta quindi l'errata valutazione di tali documenti da parte del primo CP_1
Giudice e, quanto al verbale dei Vigili del Fuoco, rileva che i V.V.F.F. di Firenze intervenuti hanno “ritenuto probabile la natura dolosa dell'evento” … “sulla corretta considerazione della inspiegabilità e non credibilità di sviluppo di fiamme che non fosse quella derivante dal fatto di un terzo” (cfr. atto di appello pag. 10); per quanto concerne, invece, il “Certificato di
Cancelleria attestante l'archiviazione disposta dal GIP del Tribunale di Firenze”, sostiene che tale documento comprova che il procedimento penale ex art. 423 c.p. è stato archiviato soltanto per essere rimasti ignoti gli autori del reato, confermando, dunque implicitamente la natura dolosa dell'incendio.
Anche tale motivo, tuttavia, non è fondato.
La circostanza riferita dall'appellante nell'atto di appello (secondo cui i Vigili del Fuoco di Firenze intervenuti hanno “ritenuto probabile la natura dolosa dell'evento” … “sulla corretta considerazione della inspiegabilità e non credibilità di sviluppo di fiamme che non fosse quella derivante dal fatto di un terzo”) non corrisponde a quanto riportato testualmente nel rapporto d'intervento del 30.01.2018 ove si legge soltanto come “PRESUMIBILE CAUSA DEL
SINISTRO”: “pur non riscontrando elementi utili o quant'altro possa aver innescato l'incendio non si esclude un'azione dolosa da parte di ignoti” (pag. 3 doc. n. 2 fascicolo primo grado . CP_2 Dunque, come correttamente statuito dal primo Giudice, l'origine dolosa è soltanto
“non esclusa” ossia rappresentata quale possibile origine del fatto, ma non è stata accertata in alcun modo dagli operatori. Né può dirsi individuata la causa dell'incendio per effetto della disposta archiviazione del procedimento penale, per mancata identificazione dei responsabili del reato;
dal provvedimento che ha definito l'indagine preliminare, infatti, non può trarsi nessuna conferma - contrariamente a quanto sostiene
– circa l'asserita ipotesi dolosa dell'incendio de quo, non essendo sufficiente la CP_1
sola menzione sul certificato di Cancelleria prodotto dall'odierna appellante “per essere ignoti gli autori del fatto” e non conoscendosi la ricostruzione del fatto compiuta in sede penale , per cui non è possibile trarre - neppure implicitamente - alcuna valutazione sull'origine dell'incendio.
Alla stregua delle argomentazioni esposte, l'appello deve dunque essere integralmente respinto in quanto infondato.
Le spese di lite.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ex
D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022, in base al valore della controversia
(da € 26.000,01 a € 52.000,00) con applicazione dei parametri minimi tenuto conto che si
è svolta una sola udienza in modalità cartolare e vista l'inconsistenza della comparsa conclusionale depositata dall'appellata, con esclusione della fase di trattazione/istruttoria in quanto non espletata, nell'importo di € 3.473,00 per compenso professionale, oltre spese generali 15%, iva e cap come per legge (€ 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva ed € 1.735,00 per la fase decisionale).
Poiché l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) rigetta l'appello promosso da e, per l'effetto, Controparte_1
conferma la Sentenza n. 517/2022 del 23.02.2022 del Tribunale di Firenze;
2) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 3.473,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali 15%, iva e cap come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 04.10.2024.
Il Presidente Estensore
dott. Alberto Panu
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.