Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 02/02/2026, n. 1584
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Incompetenza territoriale

    Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 546/92, le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli agenti della riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione. Tale competenza è inderogabile e rilevabile d'ufficio. Nel caso di specie, l'intimazione impugnata è stata emessa dall'Agenzia Entrate Riscossione di Salerno, pertanto la competenza spetta alla Corte di Giustizia Tributaria di Salerno. Non rileva la sede dell'ente impositore (Regione Campania) ma quella dell'agente della riscossione che ha emesso l'atto impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 02/02/2026, n. 1584
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1584
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo