CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 02/02/2026, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1584/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PALLADINO MICHELA, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13291/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250007420201 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20759/2025 depositato il
26/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 10020250007420201/000 per un totale di
€ 457,46 richiesti per omesso pagamento tassa auto 2019; deduceva l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione che contestava i motivi di ricorso e chiedeva il rigetto.
Restava contumace la Regione Campania ritualmente evocata in giudizio,
All'odierna udienza, sentite le parti comparse, il Giudice decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussiste il difetto di competenza territoriale della Corte di Giustizia adita.
Ai sensi dell'art. 4 Dlgs 546/92 “Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione.”
Si tratta ai sensi del successivo art. 5 di competenza territoriale inderogabile e rilevabile anche d'ufficio.
Nel caso che ricorre la intimazione impugnata è stata emessa dall'Agenzia Entrate Riscossione di
Salerno pertanto la Corte di Giustizia Tributaria competente è da individuarsi in quella di Salerno, non rilevando che cartelle presupposte siano cartelle emesse dalla Regione Campania, poiché la competenza va determinata in relazione all'atto che si impugna, atto che nella fattispecie è la intimazione di pagamento emessa dall'ufficio della Riscossione di Salerno.
Tale orientamento è conforme a molteplici pronunce della suprema Corte di legittimità “Nel processo tributario, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri del ruolo, non notificato precedentemente e, quindi, conosciuto solo tramite la cartella, è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la
Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione, anche se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo, in quanto il combinato disposto dell'art. 19, comma 1, lett. d), dell'art. 19, comma 3 e dell'art. 21, comma 1 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, considerando i due atti (ruolo e cartella esattoriale) in modo unitario ed impugnabili congiuntamente, esclude, da un lato, il frazionamento delle cause tra giudici diversi, e, dall'altro, la rimessione al ricorrente della scelta del giudice territorialmente competente da adire” (Cass.
28064/2019, 15829/2016) Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara l'incompetenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di Napoli in favore della Corte di
Giustizia Tributaria di Salerno dinanzi alla quale la causa andrà riassunta nei termini di legge. Compensa le spese.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PALLADINO MICHELA, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13291/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250007420201 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20759/2025 depositato il
26/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 10020250007420201/000 per un totale di
€ 457,46 richiesti per omesso pagamento tassa auto 2019; deduceva l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione che contestava i motivi di ricorso e chiedeva il rigetto.
Restava contumace la Regione Campania ritualmente evocata in giudizio,
All'odierna udienza, sentite le parti comparse, il Giudice decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussiste il difetto di competenza territoriale della Corte di Giustizia adita.
Ai sensi dell'art. 4 Dlgs 546/92 “Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione.”
Si tratta ai sensi del successivo art. 5 di competenza territoriale inderogabile e rilevabile anche d'ufficio.
Nel caso che ricorre la intimazione impugnata è stata emessa dall'Agenzia Entrate Riscossione di
Salerno pertanto la Corte di Giustizia Tributaria competente è da individuarsi in quella di Salerno, non rilevando che cartelle presupposte siano cartelle emesse dalla Regione Campania, poiché la competenza va determinata in relazione all'atto che si impugna, atto che nella fattispecie è la intimazione di pagamento emessa dall'ufficio della Riscossione di Salerno.
Tale orientamento è conforme a molteplici pronunce della suprema Corte di legittimità “Nel processo tributario, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri del ruolo, non notificato precedentemente e, quindi, conosciuto solo tramite la cartella, è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la
Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione, anche se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo, in quanto il combinato disposto dell'art. 19, comma 1, lett. d), dell'art. 19, comma 3 e dell'art. 21, comma 1 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, considerando i due atti (ruolo e cartella esattoriale) in modo unitario ed impugnabili congiuntamente, esclude, da un lato, il frazionamento delle cause tra giudici diversi, e, dall'altro, la rimessione al ricorrente della scelta del giudice territorialmente competente da adire” (Cass.
28064/2019, 15829/2016) Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara l'incompetenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di Napoli in favore della Corte di
Giustizia Tributaria di Salerno dinanzi alla quale la causa andrà riassunta nei termini di legge. Compensa le spese.