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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 4575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4575 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. M. Rosaria Elmino, all'udienza del 10 giugno 2025 all'esito della discussione ha emesso ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 18765 dell'anno 2024 vertente tra
Cod. Fisc. - P.IVA Parte_1 P.IVA_1
) in persona del legale rapp.te p.t. rappresentata e difeso dall'avv. Alessandro P.IVA_2
Colonna in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Napoli alla Via Cimarosa n.20;
opponente e
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv. ti Controparte_1 C.F._1
Masini Giambattista ed Angelo Seccia con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla Via
Bon Bosco 87/c; opposto avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02.09.2024, parte opponente in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1062/2024 emesso il 23.7.2024, notificato in pari data a mezzo pec, con cui il Tribunale aveva ingiunto alla stessa di consegnare a i Controparte_1
prospetti paga relativi al mese di aprile 2024 ed il cedolino di chiusura rapporto.
A fondamento dell'opposizione deduceva che, in data 22.04.2024, il lavoratore
[...]
aveva rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa in virtù del mancato CP_1
pagamento delle mensilità di febbraio e marzo 2024; che in data 2.05.2024 esso opponente aveva contestato la giusta causa delle dimissioni;
che dopo 40 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, il datore aveva proposto un accordo transattivo al lavoratore senza consegnare allo stesso i documenti richiesti;
che in data 05.08.2024 erano stati inoltrati all'opposto i cedolini oggetto dell'ingiunzione ed era stato effettuato anche il pagamento delle competenze economiche richieste a mezzo di ulteriore ricorso monitorio.
Eccepiva la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo per consegna e rilascio;
ciò in quanto alla data del deposito del ricorso monitorio (14 maggio 2025) i prospetti paga di cui era stata richiesta la consegna non erano ancora esistenti, avendo per legge il datore di lavoro termine fino alla fine del mese successivo (31 maggio 2024) per procedere alle annotazioni contabili nel LUL e quindi formare il prospetto paga del mese di aprile (fine rapporto); che in ogni caso l'obbligo di consegna delle buste paga si concretava solo al momento dell'effettivo pagamento dei relativi emolumenti ai sensi dell'art.1 della legge n.4/1953, per cui il diritto dell'opponente alla consegna di tali documenti non era da ritenersi, alla data di deposito del ricorso ed anche alla data di emissione del decreto ingiuntivo, ancora esistente.
Eccepiva altresì l'abusivo frazionamento del diritto e la mancanza di buona fede da parte del lavoratore, alla luce delle circostanze (pendenza di trattative) esposte in ricorso.
Faceva infine presente di avere proceduto, in data 6 agosto 2024, alla consegna all'opposto dei documenti oggetto del provvedimento monitorio, per cui doveva dichiararsi cessata la materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo.
Concludeva pertanto chiedendo: “revocare il decreto ingiuntivo opposto per la insussistenza dei presupposti di cui all'art.633 c.p.c. e per la totale infondatezza ed improponibilità della domanda;
b-) dichiarare, in ogni caso, cessata la materia del contendere con conseguente revoca dell'ingiunzione; c-condannare l'opposto al pagamento delle spese e competenze del giudizio.”
Si costituiva l'opposto con propria memoria nella quale, dando atto della sopravvenuta consegna dei documenti richiesti in data 6 agosto 2024, dopo il deposito del ricorso e la notifica del decreto ingiuntivo, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna alle spese processuali in virtù del principio di soccombenza virtuale.
Contestava le avverse deduzioni in fatto ed in diritto, rimarcando che la consegna documentale era avvenuta successivamente all'emissione ed alla notifica del decreto opposto e che al momento del deposito del ricorso, il diritto alla consegna delle buste paga era esistente per il lavoratore.
All'udienza del 10 giugno 2025 fissata per la discussione le parti concludevano come in atti.
All'esito della camera di consiglio il giudice decideva mediante sentenza depositata con mezzo telematico, di cui era data lettura. Va innanzitutto dato atto della circostanza che in data 06.08.2025 è intervenuta la consegna al lavoratore dei prospetti paga (aprile 2024 e competenze di fine rapporto, cfr. allegato in atti) richiesti con il decreto monitorio opposto.
Preso atto di quanto sopra e rilevato pertanto il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1062/24.
Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata (anche di ufficio) allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede giudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice.
Difatti condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisita agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672).
Nella presente fattispecie ne consegue l'estinzione sopravvenuta dell'interesse ad agire di parte ricorrente/opposto per quanto riguarda la richiesta di consegna di documenti in oggetto, per cui va dichiarata integralmente cessata la materia del contendere dedotta in giudizio.
Residua la questione del governo delle spese, le quali vanno regolate in virtù del principio della soccombenza “virtuale”.
Parte opponente, invero ha sostenuto che al momento del deposito del ricorso ed a quello dell'emissione del decreto ingiuntivo non era sussistente il diritto di parte opposta alla consegna dei prospetti paga relativi all'ultima mensilità (aprile 2024) ed alle competenze di fine rapporto, essendo i documenti - a tali date - inesistenti in quanto la parte datrice era ancora nei termini di legge per la loro formazione ed emissione, oltre che per la consegna degli stessi, che doveva avvenire solo al momento del pagamento dei relativi emolumenti.
Da tale circostanza, ad avviso dell'opponente, scaturirebbe l'insussistenza del diritto vantato dall'opposto e, nella fattispecie, la sua soccombenza virtuale in punto di spese.
Le allegazioni e deduzioni esposte sul punto della parte opponente non appaiono da condividersi.
Fermo restando il generale principio che i pagamenti dei corrispettivi deve avvenire al termine del periodo di competenza, e che nella fattispecie, il rapporto era cessato in data 22 aprile
2024, per cui le somme a tali titoli maturate venivano a scadenza alla fine di aprile 2024, in relazione ai termini per la formazione dei documenti contabili e dei prospetti paga deve osservarsi quanto segue.
La norma invocata nel ricorso da parte opponente e cioè l'art.39 della D.L. 25/06/2008 n.112, convertito nella legge 133/2008, prevede difatti che: "Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative.
2.Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro. 3. Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo".
Appare evidente che la norma, riferita agli adempimenti prodromici alla formazione e consegna delle buste paga, pone soltanto un termine finale “entro” il quale la compilazione del LUL debba avvenire, ma ciò non significa che prima di tale temine non possa e debba comunque essere effettuata (dietro richiesta) l'elaborazione di buste paga;
pertanto non può ricavarsi l'”inesistenza” di tali documenti prima del termine (ultimo) entro il quale essi potrebbero essere compilati e redatti.
In secondo luogo, anche il rilievo di parte opponente secondo cui il diritto per il lavoratore a ricevere la consegna degli statini paga sorga soltanto al momento in cui avviene la concreta corresponsione degli emolumenti mensili non appare condivisibile.
La maturazione del diritto agli emolumenti da parte del lavoratore sorge al momento della scadenza del mese di riferimento;
essendo il rapporto cessato nel mese di aprile 2024 anche il diritto dell'opposto a ricevere il pagamento delle somme a titolo di TFR e le competenze
(ratei) di fine rapporto decorre dalla fine del mese di riferimento (aprile 2024). Pertanto, il correlativo diritto alla contestuale consegna delle buste paga (ultima mensilità e ratei di fine rapporto) era assolutamente esistente ed esigibile sin da tale momento;
la domanda di consegna formulata con il ricorso monitorio depositato il 14 maggio 2024 era pertanto del tutto tempestiva, avendo il ricorrente a tale data già maturato il proprio diritto.
Di contro, a voler seguire l'opposta ricostruzione di parte opponente, ogni ritardato pagamento degli emolumenti determinerebbe la inesigibilità, per il lavoratore, di ricevere anche i documenti nei quali tali corrispettivi vengono computati;
ciò appare in contrasto, invece, con il legale riconoscimento del termine di esigibilità delle somme maturate a titolo di retribuzione che decorre pacificamente dalla fine del periodo di competenza e, per il TFR e le ulteriori competenze di fine rapporto, dal dì di cessazione del rapporto.
Anche tale osservazione va pertanto rigettata, con la conseguenza che le censure poste a fondamento della odierna opposizione non possono essere accolte.
Nebulose e generiche poi appaiono le ulteriori allegazioni circa la sussistenza di una condotta di mala fede in pendenza di trattative e di un vero e proprio “abuso del diritto” da parte del creditore opposto.
Sul piano della soccombenza virtuale, pertanto, anche le spese della presente fase andranno poste a carico della parte opponente e vengono liquidate come da dispositivo, confermandosi inoltre quelle relative alla fase monitoria già liquidate con l'emissione del decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, reietta e/o disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano, in riferimento ad entrambe le fasi del giudizio, in complessivi euro 1.470, 00 per compensi, di cui €
540,00 per compensi relativi alla fase sommaria, oltre IVA CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
Napoli, 10 giugno 2025
Il Giudice
dott. Maria Rosaria Elmino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. M. Rosaria Elmino, all'udienza del 10 giugno 2025 all'esito della discussione ha emesso ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 18765 dell'anno 2024 vertente tra
Cod. Fisc. - P.IVA Parte_1 P.IVA_1
) in persona del legale rapp.te p.t. rappresentata e difeso dall'avv. Alessandro P.IVA_2
Colonna in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Napoli alla Via Cimarosa n.20;
opponente e
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv. ti Controparte_1 C.F._1
Masini Giambattista ed Angelo Seccia con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla Via
Bon Bosco 87/c; opposto avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02.09.2024, parte opponente in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1062/2024 emesso il 23.7.2024, notificato in pari data a mezzo pec, con cui il Tribunale aveva ingiunto alla stessa di consegnare a i Controparte_1
prospetti paga relativi al mese di aprile 2024 ed il cedolino di chiusura rapporto.
A fondamento dell'opposizione deduceva che, in data 22.04.2024, il lavoratore
[...]
aveva rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa in virtù del mancato CP_1
pagamento delle mensilità di febbraio e marzo 2024; che in data 2.05.2024 esso opponente aveva contestato la giusta causa delle dimissioni;
che dopo 40 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, il datore aveva proposto un accordo transattivo al lavoratore senza consegnare allo stesso i documenti richiesti;
che in data 05.08.2024 erano stati inoltrati all'opposto i cedolini oggetto dell'ingiunzione ed era stato effettuato anche il pagamento delle competenze economiche richieste a mezzo di ulteriore ricorso monitorio.
Eccepiva la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo per consegna e rilascio;
ciò in quanto alla data del deposito del ricorso monitorio (14 maggio 2025) i prospetti paga di cui era stata richiesta la consegna non erano ancora esistenti, avendo per legge il datore di lavoro termine fino alla fine del mese successivo (31 maggio 2024) per procedere alle annotazioni contabili nel LUL e quindi formare il prospetto paga del mese di aprile (fine rapporto); che in ogni caso l'obbligo di consegna delle buste paga si concretava solo al momento dell'effettivo pagamento dei relativi emolumenti ai sensi dell'art.1 della legge n.4/1953, per cui il diritto dell'opponente alla consegna di tali documenti non era da ritenersi, alla data di deposito del ricorso ed anche alla data di emissione del decreto ingiuntivo, ancora esistente.
Eccepiva altresì l'abusivo frazionamento del diritto e la mancanza di buona fede da parte del lavoratore, alla luce delle circostanze (pendenza di trattative) esposte in ricorso.
Faceva infine presente di avere proceduto, in data 6 agosto 2024, alla consegna all'opposto dei documenti oggetto del provvedimento monitorio, per cui doveva dichiararsi cessata la materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo.
Concludeva pertanto chiedendo: “revocare il decreto ingiuntivo opposto per la insussistenza dei presupposti di cui all'art.633 c.p.c. e per la totale infondatezza ed improponibilità della domanda;
b-) dichiarare, in ogni caso, cessata la materia del contendere con conseguente revoca dell'ingiunzione; c-condannare l'opposto al pagamento delle spese e competenze del giudizio.”
Si costituiva l'opposto con propria memoria nella quale, dando atto della sopravvenuta consegna dei documenti richiesti in data 6 agosto 2024, dopo il deposito del ricorso e la notifica del decreto ingiuntivo, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna alle spese processuali in virtù del principio di soccombenza virtuale.
Contestava le avverse deduzioni in fatto ed in diritto, rimarcando che la consegna documentale era avvenuta successivamente all'emissione ed alla notifica del decreto opposto e che al momento del deposito del ricorso, il diritto alla consegna delle buste paga era esistente per il lavoratore.
All'udienza del 10 giugno 2025 fissata per la discussione le parti concludevano come in atti.
All'esito della camera di consiglio il giudice decideva mediante sentenza depositata con mezzo telematico, di cui era data lettura. Va innanzitutto dato atto della circostanza che in data 06.08.2025 è intervenuta la consegna al lavoratore dei prospetti paga (aprile 2024 e competenze di fine rapporto, cfr. allegato in atti) richiesti con il decreto monitorio opposto.
Preso atto di quanto sopra e rilevato pertanto il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1062/24.
Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata (anche di ufficio) allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede giudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice.
Difatti condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisita agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672).
Nella presente fattispecie ne consegue l'estinzione sopravvenuta dell'interesse ad agire di parte ricorrente/opposto per quanto riguarda la richiesta di consegna di documenti in oggetto, per cui va dichiarata integralmente cessata la materia del contendere dedotta in giudizio.
Residua la questione del governo delle spese, le quali vanno regolate in virtù del principio della soccombenza “virtuale”.
Parte opponente, invero ha sostenuto che al momento del deposito del ricorso ed a quello dell'emissione del decreto ingiuntivo non era sussistente il diritto di parte opposta alla consegna dei prospetti paga relativi all'ultima mensilità (aprile 2024) ed alle competenze di fine rapporto, essendo i documenti - a tali date - inesistenti in quanto la parte datrice era ancora nei termini di legge per la loro formazione ed emissione, oltre che per la consegna degli stessi, che doveva avvenire solo al momento del pagamento dei relativi emolumenti.
Da tale circostanza, ad avviso dell'opponente, scaturirebbe l'insussistenza del diritto vantato dall'opposto e, nella fattispecie, la sua soccombenza virtuale in punto di spese.
Le allegazioni e deduzioni esposte sul punto della parte opponente non appaiono da condividersi.
Fermo restando il generale principio che i pagamenti dei corrispettivi deve avvenire al termine del periodo di competenza, e che nella fattispecie, il rapporto era cessato in data 22 aprile
2024, per cui le somme a tali titoli maturate venivano a scadenza alla fine di aprile 2024, in relazione ai termini per la formazione dei documenti contabili e dei prospetti paga deve osservarsi quanto segue.
La norma invocata nel ricorso da parte opponente e cioè l'art.39 della D.L. 25/06/2008 n.112, convertito nella legge 133/2008, prevede difatti che: "Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative.
2.Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro. 3. Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo".
Appare evidente che la norma, riferita agli adempimenti prodromici alla formazione e consegna delle buste paga, pone soltanto un termine finale “entro” il quale la compilazione del LUL debba avvenire, ma ciò non significa che prima di tale temine non possa e debba comunque essere effettuata (dietro richiesta) l'elaborazione di buste paga;
pertanto non può ricavarsi l'”inesistenza” di tali documenti prima del termine (ultimo) entro il quale essi potrebbero essere compilati e redatti.
In secondo luogo, anche il rilievo di parte opponente secondo cui il diritto per il lavoratore a ricevere la consegna degli statini paga sorga soltanto al momento in cui avviene la concreta corresponsione degli emolumenti mensili non appare condivisibile.
La maturazione del diritto agli emolumenti da parte del lavoratore sorge al momento della scadenza del mese di riferimento;
essendo il rapporto cessato nel mese di aprile 2024 anche il diritto dell'opposto a ricevere il pagamento delle somme a titolo di TFR e le competenze
(ratei) di fine rapporto decorre dalla fine del mese di riferimento (aprile 2024). Pertanto, il correlativo diritto alla contestuale consegna delle buste paga (ultima mensilità e ratei di fine rapporto) era assolutamente esistente ed esigibile sin da tale momento;
la domanda di consegna formulata con il ricorso monitorio depositato il 14 maggio 2024 era pertanto del tutto tempestiva, avendo il ricorrente a tale data già maturato il proprio diritto.
Di contro, a voler seguire l'opposta ricostruzione di parte opponente, ogni ritardato pagamento degli emolumenti determinerebbe la inesigibilità, per il lavoratore, di ricevere anche i documenti nei quali tali corrispettivi vengono computati;
ciò appare in contrasto, invece, con il legale riconoscimento del termine di esigibilità delle somme maturate a titolo di retribuzione che decorre pacificamente dalla fine del periodo di competenza e, per il TFR e le ulteriori competenze di fine rapporto, dal dì di cessazione del rapporto.
Anche tale osservazione va pertanto rigettata, con la conseguenza che le censure poste a fondamento della odierna opposizione non possono essere accolte.
Nebulose e generiche poi appaiono le ulteriori allegazioni circa la sussistenza di una condotta di mala fede in pendenza di trattative e di un vero e proprio “abuso del diritto” da parte del creditore opposto.
Sul piano della soccombenza virtuale, pertanto, anche le spese della presente fase andranno poste a carico della parte opponente e vengono liquidate come da dispositivo, confermandosi inoltre quelle relative alla fase monitoria già liquidate con l'emissione del decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, reietta e/o disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano, in riferimento ad entrambe le fasi del giudizio, in complessivi euro 1.470, 00 per compensi, di cui €
540,00 per compensi relativi alla fase sommaria, oltre IVA CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
Napoli, 10 giugno 2025
Il Giudice
dott. Maria Rosaria Elmino