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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/07/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
Tribunale di Patti SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, dott. Carmelo Proiti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 173/2015 R.G., posta in decisione in data 7 marzo
2025 e promossa
D A
(già ditta individuale Parte_1 [...]
, in persona del socio unico e legale rapp.te Parte_2
p.t., con sede legale in Capo d'DO (ME), C/da Forno Medio n. 96/H, P. Iva
, e , nella qualità di fideiussore, P.IVA_1 Parte_3 nata a [...] il [...], cod. fisc. , C.F._1
entrambi elettivamente domiciliati in Capo D'DO (ME), Via A. Volta n. 82, presso lo studio dell'Avv. RANDAZZO CASIMIRO, che li rappresenta giusta procura in atti
ATTORI
C O N T R O
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Controparte_1
Palermo, Via Giacomo Cusmano n. 56, cod. fisc. e P. IVA P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Patti (ME), Via Due Giugno n. 2 (studio Avv.
Giuseppe Mauro Aquino) recapito professionale dell'avv. RICCARDO
ROTIGLIANO che la rappresenta giusta procura in atti
CONVENUTO OGGETTO: Azione accertamento negativo del credito - contratto conto corrente bancario.
CONCLUSIONI
All'udienza del 07/03/2025 le parti hanno concluso come da verbale.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione del 05.01.2015, notificato il 27.01.2015, la già ditta individuale Parte_1 Parte_2
di e la SI.ra
[...] Parte_2 Parte_3 quest'ultima in qualità di fideiussore, convenivano in giudizio la CP_1
[...]
La già ditta individuale Parte_1 Parte_2
premetteva di avere acceso, in data 19.08.1999, il conto corrente bancario n.
100457, presso la filiale di ASBE della Controparte_2
, con apertura di credito per elasticità di cassa di £. 30.000.000; precisava
[...]
che, in data 1.11.2002, lo sportello era stato ceduto alla
[...]
che aveva attribuito al rapporto il n. 10279 E, poi Controparte_3 divenuto n. 10279 a seguito dell'acquisizione dello sportello da parte della
[...]
che la SI.ra aveva prestato fideiussione;
CP_1 Parte_3
eccepiva, infine, che il rapporto bancario era stato trasferito, giusto atto di conferimento di ditta individuale dell'1.10.2008, alla odierna società attrice.
Gli attori lamentavano di non aver mai sottoscritto alcun contratto, né di averne ricevuto copia, eccependone, ai sensi dell'art. 117, comma 3, TUB, la nullità per mancanza di forma scritta, facendo rilevare di aver richiesto alla banca, con nota racc. a.r. del 12.01.2015, la consegna di copia dei detti contratti (di apertura del conto corrente e di concessione dell'affidamento) e che, in caso di mancata loro produzione, il conto avrebbe dovuto essere epurato di tutti gli interessi, commissioni e spese.
Gli attori, sulla scorta della documentazione in loro possesso, eccepivano che la banca, durante il corso del rapporto, aveva applicato interessi superiori al tasso soglia antiusura, aveva applicato spese e costi non preventivamente pattuiti in modo chiaro, determinato o determinabile, ed in ogni caso ingiustificati;
2 interessi ultralegali, commissioni massimo scoperto, spese e valute bancarie non pattuite per iscritto;
addebitato operazioni con data anticipata rispetto a quella effettiva;
praticato l'anatocismo, applicato la C.M.S. e gli interessi passivi superiori al tasso soglia.
A sostegno di tutto quanto sin qui dedotto gli attori allegavano una perizia di parte, redatta dallo con Controparte_4
rielaborazione del conto corrente – epurato da anatocismo, tassi usurari, tassi ultralegali non pattuiti, commissioni e spese prive di giustificazione causale e non pattuite – e riliquidazione del relativo saldo alla data del 31.12.2013 (saldo apparente del conto corrente ordinario, a favore del correntista, con applicazione del tasso convenzionale, pari ad € 10.815,61, e pari ad € 14.958,77, sempre a favore del correntista, con applicazione del tasso legale).
Ciò premesso concludevano chiedendo la dichiarazione di nullità: delle clausole contenenti le previsioni della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali, delle C.M.S., e di ogni spesa o costo di tenuta del conto, sia perché applicati in assenza di valida convenzione scritta, ovvero - in caso di produzione dei contratti da parte della banca - perché non sufficientemente determinati o applicati con rinvio a clausole uso piazza o simili;
delle clausole contenenti la previsione della C.M.S., nonché delle spese e dei costi di tenuta del conto, per mancanza di causa o insufficiente determinatezza;
delle clausole relative al calcolo delle valute. Chiedevano, inoltre, di includere, ai fini della rilevazione dell'usura, la C.M.S., i vari costi di tenuta del conto, gli effetti dell'anatocismo e delle valute differenziate;
di dichiarare, per alcuni periodi, il superamento del tasso soglia, con esclusione di applicazione di ogni interesse;
nonché di accertare la mancanza dei contratti di conto corrente, la mancanza o l'invalida pattuizione degli interessi ultralegali. Chiedevano, dunque, la rideterminazione del saldo del conto corrente, alla data di proposizione dell'azione, depurandolo da tutti gli addebiti non dovuti, con espressa riserva di azione di ripetizione nei confronti del convenuto di tutte le somme versate indebitamente;
con eventuale determinazione del debito residuo verso l'Istituto di credito, ovvero del credito. In via istruttoria gli attori chiedevano disporsi CTU
3 contabile, nonché ordine di esibizione dei contratti relativi al conto corrente n.
10279. Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.
Si costituiva la banca convenuta, contestando tutto quanto dedotto ex adverso ed eccependo che, con delibera del 26.01.2015, inoltrata a mezzo racc.
a.r. del 30.01.2015, era stato comunicato alla ditta la revoca Parte_2 dell'affidamento, con estinzione del rapporto, con passaggio a sofferenza per €
18.880,59, oltre interessi fino al soddisfo.
La convenuta, in diritto, eccepiva l'omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, con necessità di assegnazione di un termine per lo svolgimento del detto procedimento;
sempre in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione attiva sia della
[...]
che non risultava essere titolare del rapporto sostanziale Parte_1
dedotto in giudizio, ancora facente capo alla ditta individuale Parte_2
attiva alla data di proposizione del giudizio, nonché della sig.ra Parte_3
, quale fideiussore della ditta
[...] Parte_2
Nel merito eccepiva la validità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in applicazione della delibera CICR 09.02.2000; l'espressa pattuizione (come risultante dai contratti prodotti in giudizio) di tutte le condizioni e le clausole applicate al rapporto;
l'intervenuta decadenza, per mancata contestazione degli estratti conto nel termine di 60 giorni dal loro ricevimento;
la correttezza della il mancato superamento del tasso soglia imposto dalla L. Pt_4
108/1996, nel cui calcolo non doveva tenersi conto della la prescrizione Pt_4
di qualsiasi diritto alla restituzione di somme.
Concludeva chiedendo il rigetto di tutte le domande svolte dagli attori;
il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.
Alla prima udienza le parti erano invitate a svolgere la mediazione obbligatoria, ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, conclusasi con esito negativo.
Venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6° c.p.c. e depositate le relative memorie;
parte attrice insisteva per l'accoglimento delle proprie domande, anche di natura istruttoria;
eccepiva, inoltre, l'invalidità della obbligazione fideiussoria, per violazione degli artt. 1938 e 1956 c.c., contestata
4 dalla banca, sotto entrambi i profili, sia perché la fideiussione, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, non era indeterminata, essendo stata concessa fino all'importo di £. 45.000,000, successivamente innalzato ad € 193.672,00, ed anche per mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo richiesti per la violazione di cui al citato art. 1956 c.c.
La causa veniva istruita mediante CTU, con nomina della Dr.ssa Per_1 che, in data 24.09.2018, depositava l'elaborato peritale;
ne veniva
[...] disposto il richiamo, al fine di procedere all'integrazione dei calcoli sulla base delle richieste del CTP di parte attrice e, in data 1.10.2020, veniva depositata integrazione alla relazione.
La causa transitava sul ruolo dello scrivente ex DP 50/2022, che disponeva un nuovo richiamo del CTU al fine di integrare le perizie già depositate.
Infine, ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la discussione e decisione all'udienza del 07.03.2025 e viene così decisa odiernamente.
2. In via preliminare occorre analizzare le eccezioni, sollevate dalla convenuta, di carenza di legittimazione attiva degli odierni attori.
Innanzitutto, la banca ha eccepito la carenza di legittimazione passiva della società attrice, contestando di non aver mai intrattenuto rapporti con la
[...]
ma solo con la ditta individuale ancora Parte_1 Parte_2
attiva alla data di costituzione nel presente giudizio.
Per contro parte attrice ha fatto rilevare che, giusto atto di conferimento di ditta individuale dell'1.10.2008, i rapporti facenti capo alla ditta individuale erano stati trasferiti alla società odierna attrice. Parte_2
Pertanto, l'eccezione è priva di fondamento e, come tale, deve essere rigettata.
Sul punto, con orientamento ormai risalente, la Suprema Corte ha fissato il seguente principio di diritto “In base all'art. 2558 c.c. - norma applicabile anche laddove l'acquisto dell'azienda derivi dal suo conferimento in società –
l'acquirente della azienda, se non diversamente pattuito, subentra in tutti i contratti per l'esercizio della azienda tra i quali, normalmente, sono compresi
5 anche i contratti bancari. In tale caso, la opposizione della banca, quale terza contraente, alla cessione dei contratti stipulati per l''attività aziendale, non impedisce all'acquirente dell'azienda di succedere nei contratti medesimi.”
(Cass. civ., Sez. I, 26/10/2007, n. 22538).
3. Priva di fondamento è, altresì, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del fideiussore.
Gli con sentenza n. 4605 dell'8.7.1983, hanno così testualmente CP_5 statuito “il fideiussore è legittimato a far valere la nullità del contratto da cui deriva l'obbligazione principale, atteso il suo interesse a far risultare l'invalidità di tale obbligazione, che determina l'invalidità anche dell'obbligazione fideiussoria, in ragione del suo carattere accessorio”.
Il fideiussore, difatti, in relazione all'accertamento negativo del debito del garantito, è titolare di un interesse sostanziale di cui chiede tutela in giudizio, che si sostanzia nell'accertamento dell'insussistenza di quel debito che, evidentemente, si riflette sulla sua posizione personale (Corte d'Appello di Lecce, sezione I, 11 novembre 2024).
Nella fattispecie è evidente l'interesse della SI.ra , n.q. di Pt_3
fideiussore, ad ottenere l'accertamento del saldo legittimo del conto garantito, anche in considerazione della circostanza che la banca convenuta, con nota del
26.01.2015 (in atti prodotta), ha invitato sia la ditta individuale Parte_2
che lo stesso fideiussore, al pagamento del saldo negativo maturato pari
[...] ad € 18.880,50. Sulla banca, per contro, grava la prova che il rapporto di garanzia derogasse al contenuto accessorio ordinario e fosse stato costituito in termini di autonomia rispetto al rapporto principale;
prova che, nella fattispecie, non è stata fornita.
4. Passando al merito della questione è opportuno, in primis, inquadrare correttamente l'oggetto del presente giudizio.
Difatti, la domanda svolta dagli attori non è volta ad ottenere la condanna della banca al pagamento di somme, bensì è di mero accertamento negativo del saldo e conseguente rettifica dello stesso, pronuncia che non è preclusa dal fatto che il conto per cui è causa non fosse stato ancora chiuso alla data di proposizione
6 del giudizio, ed anche alla data di svolgimento delle operazioni peritali (“Parte attrice in sede di inizio delle operazioni peritali ha dichiarato che il rapporto di
c/c n. 10279 risultava in quel momento ancora in essere”, vedasi pag. 6 della relazione depositata dal CTU in data 24.09.2018).
4.1 Posto quanto sopra, va innanzitutto analizzata l'eccezione di mancanza del contratto con violazione della forma scritta ex art. 117 TUB.
L'art. 117 TUB prescrive che i contratti bancari e finanziari siano redatti per iscritto e che un esemplare sia consegnato ai clienti.
La previsione di cui all'art. 117, commi 1 e 3, del D.lgs. n. 385/1993, secondo cui il contratto bancario è nullo se non redatto per iscritto, configura una nullità di protezione in favore del cliente che può essere anche rilevata d'ufficio dal giudice secondo quanto previsto dall'art. 127, comma 2 TUB (v. Cass., ord. n.
22385/2019).
La conseguenza della declaratoria di nullità totale del contratto di conto corrente bancario, per come osservato dalla giurisprudenza, non dà luogo alla sostituzione automatica delle clausole nulle e all'applicazione, rispetto agli interessi, dell'art. 1284, co. III, c.c., bensì ad effetti restitutori, dovendosi tenere conto, in primo luogo, delle eventuali poste passive illegittimamente applicate dall'Istituto di credito.
Nel caso di specie, invero, vi è copia dei contratti di riferimento.
4.2 Poi, del tutto superfluo è il vaglio dell'eccezione di prescrizione della pretesa sollevate dalla convenuta. Mentre, con riferimento all'eccepita decadenza, la stessa va rigettata aderendo all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “La ricezione degli estratti conto senza eccezioni non fa decadere il cliente dal diritto di contestare le nullità che viziano il rapporto bancario. Ciò perché
l'approvazione tacita o espressa del conto non comporta la decadenza da eventuali eccezioni relative alla validità del rapporto sottostante e/o all'efficacia di singoli negozi o fatti giuridici che costituiscono il titolo dell'annotazione”
(Tribunale Monza sez. I, 24/12/2020, n.1812).
Ciò premesso, ai fini della valutazione della domanda di accertamento negativo in relazione al rapporto per cui è causa, bisogna valutare gli esiti delle
7 relazioni tecniche d'ufficio redatte dalla Dr.ssa Per_1
Ciò, invero, in applicazione dei seguenti principi.
4.3 Relativamente alla commissione di massimo scoperto, la Banca d'Italia
l'ha definita “come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare
l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso - che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni - viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento” (cfr. “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura” emanate il 30 settembre 1996). La giurisprudenza afferma che la commissione di massimo scoperto è il corrispettivo cui è tenuto il correntista per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma ed è validamente pattuita allorquando rechi la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità). La mancanza di tali requisiti determina l'inesistenza dell'accordo tra il cliente e la banca, con la conseguenza che gli addebiti annotati in conto a tale titolo sono illegittimi, costituendo imposizione unilaterale della banca (tra le tante, da ultimo, cfr.
Tribunale Milano sez. VI, 24/09/2024, n. 8232; Corte appello Firenze, sez. II,
17/09/2024, n. 1579; Corte appello Ancona, sez. I, 15/04/2024, n. 605; Corte appello Taranto, sez. III, 04/10/2023, n. 404; Corte appello Bari, sez. II,
28/08/2023, n. 1260; Cass. civile sez. I, 20/06/2022, n. 19825).
La commissione di massimo scoperto, dunque, si risolve in un onere aggiuntivo da calcolare in percentuale sulla somma effettivamente utilizzata dal cliente e, quindi, comporta l'addebito di ulteriori interessi rispetto a quelli corrispettivi già previsti contrattualmente in favore della banca.
Come è noto, la c.m.s. è stata disciplinata per la prima volta con l'art. 2bis decreto-legge n. 185/2008, convertito da legge n. 2/2009, a mente del quale “la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì
8 nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.”. Tali disposizioni sono state abrogate dal decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012, che ha introdotto l'art. 117bis TUB, a mente del quale “i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.” (art. 117bis comma 1 e 2
TUB). Pertanto, dal 28.12.2011 (data di entrata in vigore della norma) non è più possibile pattuire la c.m.s., perché la c.d.f. è l'unico onere che può essere previsto per remunerare gli affidamenti;
essa è omnicomprensiva e proporzionale all'ammontare dell'affidamento ed è fissato un tetto massimo dello 0,5%
9 trimestrale sull'affidamento. Accanto alla c.d.f. – che, appunto, remunera l'affidamento – è stata introdotta la c.i.v. che remunera gli scoperti di conto o i superamenti del fido;
la c.i.v. deve essere predeterminata e fissata in valori assoluti, non percentuali sullo sconfino. Sia la c.d.f. che la c.i.v. devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 117bis TUB, a pena di nullità (parziale) di dette clausole.
Va, ancora, data applicazione all'orientamento secondo cui In tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata (Cass. n. 19825/22 nonché Cass.
n. 1373/2024).
4.4 Con riferimento all'anatocismo, invece, l'art. 1283 c.c. pone un divieto generale di anatocismo (cioè applicazione degli interessi sugli interessi), salvi casi marginali. A tale divieto è stata apportata una prima deroga all'art. 120 TUB ad opera dell'art. 25 d.lgs. 342/1999; segnatamente: (1) la rubrica dell'art. 120 TUB
è sostituita dalla seguente: “Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi”; (2) dopo il comma 1 dell'art. 120 TUB è aggiunto il seguente: “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”; (3) l'art. 25 co. 3 d.lgs. 342/1999 ha previsto che: “le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma
2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente”. Una seconda deroga è stata apportata dalla delibera Cicr 9/2/2000; segnatamente, l'art. 6 ha previsto che “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito
10 stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”; l'art. 7 ha previsto che: “1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio.
2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla pima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”. Successivamente, la
Corte Costituzionale con la sentenza 17/10/2000 n. 425 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, co. 3, d.lgs. 342/1999, specificando, nella motivazione, che è illegittima la ivi prevista disciplina retroattiva validante (che rende "valide ed efficaci", sino alla data di entrata in vigore della deliberazione del CICR, tutte indistintamente le clausole anatocistiche previste nei contratti bancari già prima della legge delegata 19/10/1999 o comunque stipulate anteriormente all'entrata in vigore della suddetta deliberazione -22 aprile 2000-).
Ancora, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 341/2007, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 (previsione della capitalizzazione trimestrale con pari periodicità). È quindi intervenuto l'art. 120, co. 2, TUB, come modificato dall'art. 4, co. 2, d.lgs. 141/2010 e modificato da art. 3 d.lgs. 218/2010, che ha previsto che: “Il Cicr stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli
11 interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. L'art. 120, co. 2, TUB, è stata nuovamente modificato ad opera dell'art. 1, co. 629, l. 27/12/2013 n. 147, che ha previsto che:
“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale. L'art. 120, co. 2, TUB, è stato nuovamente modificato ad opera dell'art. 17 bis del d.l. 14/2/2016 n. 18 conv. nella l. 8/4/2016 n. 49, e Delibera Cicr 3/8/2016, che ha previsto che: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:…b)gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. Alla luce di questa sintetica ricostruzione dell'iter normativo e giurisprudenziale, si può affermare che: - nel periodo anteriore al 30.6.2000: va accertato se si sia verificato l'anatocismo e in caso positivo lo stesso va espunto (considerata la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 25, co. 3, d.lgs. 342/1999, che prevedeva la validità delle clausole anatocistiche contenute nei contratti anteriori all'entrata in vigore della delibera Cicr 9/2/2000); - nel periodo successivo al 30.6.2000 va controllato se siano seguiti i criteri della Delibera Cicr 9/2/2000 (sono sufficienti, per l'applicazione di essa, la mera pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e l'indicazione negli e/c solo se si tratta di modifica non peggiorativa rispetto alle clausole contrattuali antecedenti); in tale caso, cioè per il periodo in cui la capitalizzazione degli interessi è ammessa a patto della prevista pari periodicità tra interessi attivi e passivi, si nota che non rileva la notevole diversità fra il tasso
12 attivo ed il tasso passivo, posto che la normativa non prevede quale requisito di liceità della clausola un valore corrispondente dei tassi di interesse;
- per il periodo a partire dall'1.1.2014 la capitalizzazione trimestrale è vietata, tranne che sia stata specificamente pattuita con il cliente.
5. Dagli atti di causa, e dalle perizie depositate dalla Dr.ssa è Per_1
emersa la presenza del contratto di conto corrente di corrispondenza, acceso in data 19.08.1999 dalla ditta individuale presso la Parte_2 [...]
, filiale di ASBE, col n. 100457 -75, poi Controparte_2 ricodificato, dall'1.11.2002, con il n. 10279 E e, dall'1.01.2005, con il n. 10279; tale rapporto non risulta, ad oggi, ancora concluso, come specificamente affermato da parte attrice, che, difatti, ha riservato in separato giudizio azione di ripetizione dell'indebito. Su detto conto, come previsto all'art. 6 del contratto, era prevista l'apertura di credito;
in particolare il CTU ha accertato che “Dall'esame degli estratti conto versati in atti si risconta che a decorrere dal III trim. 2001, il c/c n.
10279 è stato affidato per l'importo di lire 30.000.000 (€ 15.494,00), circostanza che viene confermata dalle parti in causa nei loro atti processuali, sebbene nella documentazione agli atti non sia stato rinvenuto specifico contratto di affidamento.
La banca convenuta ha prodotto lettera/contratto di affidamento datata
25.06.2001, firmata solo dall'Istituto di credito - che non si ritiene riconducibile la c/c n. 10279 , in quanto in tale documento non è possibile riscontrare su quale conto corrente fosse regolato l'affidamento concesso”.
Il CTU ha, inoltre, accertato che la banca, con nota racc. a.r. del
26/30.01.2015, ha revocato l'affidamento.
I calcoli e le valutazioni eseguiti dal CTU risultano essere corretti, anche sul piano della metodologia applicata;
lo stesso ha compiutamente risposto alle osservazioni formulate dai CTP, sia rispetto alla prima che alla seconda perizia depositate;
nessuna osservazione è, invece, stata formulata rispetto all'ultima integrazione.
5.1 Con la prima relazione di perizia la Dr.ssa ha accertato le Per_1
condizioni del contratto, così testualmente affermando:
13 “Nel contratto di conto corrente n.100457 (successivamente n. 10279) stipulato il
19.08.1999, le parti hanno convenuto per iscritto le seguenti “condizioni economiche” da applicare al rapporto:
- Tasso creditore 0,75% - capitalizzazione annuale;
- Tasso debitore entro i limiti di fido 10,50% - capitalizzazione trimestrale;
- C.M.S. 0,50%;
- Spese per operazione lire 2.000/€ 1,33 (franchigia n. 70 operazioni) – capitalizzazione trimestrale;
- Spese di chiusura conto lire 20.000/€ 10,33– capitalizzazione trimestrale;
- Spese invio e/c da lire 7.000/15.000 (€ 3,62/€ 7,75) – capitalizzazione trimestrale;
- Spese invio comunicazioni da lire 5.000/10.000 (€ 2,58/€ 5,16) – capitalizzazione trimestrale”.
Ha, inoltre, precisato che “non risultano ulteriori pattuizioni tra le parti in ordine alle condizioni economiche applicate al contratto di c/c e alla relativa linea di credito di fatto concessa”.
Bisogna precisare che nella prima relazione depositata, in ossequio a quanto indicato nel mandato conferito, “la ricostruzione del rapporto di c/c n.
10279, nonché la verifica di cui all'art. 2 della L. 108/96, è stata effettuata a partire dal primo estratto conto senza soluzione di continuità (1.3.2011) sino al
31.12.2013, con saldo iniziale a debito per il correntista pari ad € 13.683,09”.
5.2 Il perito ha verificato la presenza di eventuale usura originaria dell'interesse debitorio pattuito nel contratto di apertura del contratto di c/c, considerando nel calcolo del tasso effettivo globale, il tan e tutti gli oneri con funzione di remunerazione del credito, ed ha così concluso:
“Il tasso effettivo globale così calcolato è pari al 10,92% ed è inferiore al tasso soglia antiusura relativo III° trim. 1999 sia per la categoria “apertura di credito in conto corrente entro 10 milioni di lire”, che all'epoca era pari al 17,58%
(TEGM 11,72% aumentato della metà), sia per la categoria “apertura di credito in conto corrente oltre 10 milioni di lire”, che all'epoca era pari ed al 13,35%
(TEGM 8,90% aumentato della metà)”.
14 Risulta, invece, infondata la censura articolata dalla parte attrice avente ad oggetto l'usurarietà sopravvenuta dei tassi convenuti.
Difatti, in materia di usura l'indirizzo giurisprudenziale maggioritario ha statuito che se il tasso degli interessi concordato (non eccedente quello soglia) diventa usurario nel corso del rapporto non si determina né la nullità né
l'inefficacia della corrispondente clausola contrattuale, né la possibilità di considerare contraria al principio di buona fede la pretesa del creditore di riscuotere gli interessi secondo quanto pattuito (cfr. Cass. SS.UU., n. 24675/2017;
Cass. n. 2311/2018).
5.3 Con riferimento al sistema di capitalizzazione degli interessi, il CTU ha accertato che la dall'inizio dell'apertura del conto n. 10279 e sino al CP_1
30.06.2000, in applicazione della pattuizione contenuta nell'originario contratto del 1999, ha applicato la capitalizzazione trimestrale per gli interessi passivi e quella annuale per gli interessi attivi, ha, inoltre, escluso la presenza, agli atti, di documentazione idonea a provare il fatto che la banca abbia uniformato il proprio operato alla previsione di cui all'art. 7 della Delibera CICR del 9.02.2000, ed in particolare la mancanza di prova circa l'avvenuta comunicazione della modifica delle condizioni relative alla capitalizzazione.
In assenza di ciò il perito ha ritenuto l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale ed ha, pertanto, ricalcolo il saldo dare/avere “escludendo ogni forma di capitalizzazione degli interessi.”.
Infine, sempre nella prima relazione depositata, con riferimento alla ha precisato che “nella pattuizione contrattuale è stata fissata solamente Pt_4
la misura percentuale della commissione (0,50%), ma non risulta alcuna ulteriore indicazione né sui criteri di applicazione della stessa, né sulla causa che ne giustifichi l'applicazione, né sulla periodicità di calcolo”, escludendone, dunque, la validità.
Con la relazione integrativa, depositata il 17.09.2020, in risposta a quanto specificamente richiesto dal Giudice, il CTU ha provveduto a ricollegare i periodi mancanti con un “movimento di raccordo” tra il saldo prima della soluzione ed il primo saldo successivo disponibile.
15 Infine, con la terza relazione, depositata il 30.11.2023, in risposta ai quesiti formulati dallo scrivente, il CTU ha nuovamente rielaborato il saldo di conto corrente, alla data di notifica dell'atto di citazione.
5.4 Con riferimento all'anatocismo il perito ha testualmente affermato
“Nel contratto sottoscritto il 19.08.1999 è stata pattuita la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la capitalizzazione annuale degli interessi attivi, modalità di calcolo di fatto applicata dalla dall'apertura del CP_1 rapporto di c/c fino al II° trimestre 2000.”; ed ancora “a decorrere dal III° trimestre 2000, la ha applicato la reciproca capitalizzazione (trimestrale) CP_1
delle partite debitorie e creditorie. Orbene, essendo nulla la clausola di capitalizzazione degli interessi pattuita nel contratto del 1999, l'introduzione - anche in forza della delibera CICR del 2000 - di una capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi attivi che per quelli passivi deve intendersi come modifica peggiorativa rispetto alle condizioni preesistenti.”.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 7105/2020, ha previsto che, relativamente ai contratti di conto corrente in essere alla data di entrata in vigore della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, in applicazione del relativo art. 7, terzo comma, “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”; dunque, fra le parti, sarebbe dovuto intervenire un nuovo accordo espresso, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale, cosa che, nella fattispecie, non è stata dimostrata.
Sulla scorta di ciò, del tutto correttamente, il CTU ha effettuato il ricalcolo escludendo ogni forma di capitalizzazione degli interessi a debito e a credito per l'intera durata del rapporto.
5.5 Con riferimento alla C.M.S. il perito ha confermato che in contratto la stessa “è stata fissata solamente nella misura percentuale (0,50%), mentre non risulta alcuna ulteriore indicazione né sui criteri di applicazione e di calcolo della stessa, né sulla periodicità di calcolo, inoltre è stata applicata sugli sconfinamenti e per tali motivi è stata espunta dai ricalcoli delle Tabelle B1 e
B2.”; ha, inoltre, precisato che “A partire dal III° trimestre 2009, la ha CP_1
16 addebitato trimestralmente due tipi di oneri connessi all'erogazione del credito, che dalla documentazione versata in atti non risultano regolarmente pattuiti per iscritto, e precisamente:
- Spesa per servizio affidamento in conto – con capitalizzazione trimestrale;
- Spesa per l'utilizzo oltre o assenza fido – con capitalizzazione trimestrale.
Poiché l'applicazione dei sopra descritti oneri è stata operata in assenza di una previsione contrattuale sottoscritta dal Correntista, gli stessi sono stati espunti nei ricalcoli delle Tabelle B1 e B2.”.
Ciò appare dunque in contrasto anche con l'astratta ipotesi di prevedibilità secondo l'interpretazione del contratto (vedi giurisprudenza sopra richiamata).
5.6 Con riferimento alla documentazione presente il CTU ha dato atto della mancanza di alcuni estratti di c.c. intermedi ed ha operato operazioni di
“raccordo”.
6. Sulla scorta di tutto quanto sin detto il perito ha effettuato più ricalcoli;
quello che appare corretto, e da prendere in considerazione ai fini della presente decisione, è il primo, contenuto nella II relazione integrativa depositata il
30.11.2023, nella quale il saldo “è stato ricalcolato senza alcuna capitalizzazione,
i periodi mancanti sono stati collegati con delle operazioni di raccordo, infine gli interessi attivi e passivi del periodo ricalcolati sono stati aggiunti al saldo finale
(Tabella B1). Gli ulteriori interessi dall'1.01.2014 alla data di notifica dell'atto di citazione sono stati calcolati applicando l'ultimo tasso convenzionale comunicato, senza applicare alcuna capitalizzazione, e aggiunti al saldo finale.
Da detto ricalcolo emerge un debito del correntista alla data di notifica dell'atto di citazione di € 5.666,72, in luogo del saldo banca al 31.12.2013 di € 15.901,95, sempre a debito del correntista”.
Non risultano depositate osservazioni da parte dei consulenti tecnici delle parti.
Conseguentemente, la domanda di accertamento negativo, avanzata dagli attori, va accolta nei limiti di cui sopra detto, dovendosi dichiarare che, in relazione al rapporto di conto corrente n. 10279, il saldo debitore, rideterminato alla data di notifica dell'atto di citazione (27.01.2015), è pari ad € 5.666,72.
17 Sul piano delle specifiche doglianze articolate dal fideiussore, con riferimento alla presunta violazione degli artt. 1938 e 1956 c.c., se ne deve evidenziare l'assoluta infondatezza.
Difatti, con riferimento alla presunta violazione dell'art. 1938 c.c., va osservato che, dalla semplice lettura della documentazione presente in atti (in particolare della lettera di concessione della fideiussione datata 25.06.2001), è evidente che la stessa fosse stata concessa sino alla concorrenza di £. 45.000,00
(pari ad € 23.240,56) e, dunque, nessuna violazione della norma invocata può ravvisarsi nella fattispecie.
Inoltre, anche con riferimento all'ulteriore doglianza, va esclusa l'operatività dell'art. 1956 c.c. - a mente del quale il fideiussore è liberato in caso di finanziamenti al terzo nonostante il sopravvenuto deterioramento delle sue condizioni economiche conosciuto dal creditore - essendo necessario, per la sua applicazione, che ricorrano sia il requisito oggettivo, della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia quello soggettivo, della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto
(Cass. 23 maggio 2005 n. 10870). Il detto principio deve, in ogni caso, essere rapportata alle circostanze del caso concreto, ed è onere della parte che deduce la violazione del canone di correttezza e buona fede della banca dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, rispetto a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore.
La relativa prova, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, è in capo al solo fideiussore (Cass., sez. 1, 22/05/2003, n. 8040; Cass., sez. 3, 25/07/2022,
n. 23065), che deve essere in grado di provare processualmente che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, la banca, senza la sua espressa autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur
18 essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cassazione Civile, ordinanza n. 27857 del 29 ottobre 2024), onere della prova non assolto nel caso che ci occupa.
A ciò si aggiunga che il fideiussore, come si evince dal tenore letterale dell'art. 5 della lettera del 25.06.2001, aveva assunto l'impegno specifico di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali della debitrice.
Al riguardo, va apprezzato come l'inserimento in un negozio di garanzia di siffatta clausola esclude la possibilità di invocare l'applicazione della speciale ipotesi di liberazione di cui all'art. 1956 c.c., posto che il garante non può lamentare di aver ignorato senza colpa quale fosse la reale situazione patrimoniale della debitrice, atteso che, per contratto, egli era tenuto ad informarsi.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e considerato il valore della causa
(compreso nello scaglione tra € 5.200,00 ed € 26.000,00) tenuto conto dei parametri previsti dal DM 55/2014 come integrati dal DM 37/2018 e successive modificazioni, parametri medi, liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo sulla domanda proposta nel procedimento R.G. 173/2015 e rigettata ogni contraria domanda ed istanza, così provvede:
1) Dichiara nulle le clausole, del contratto di conto corrente bancario n. 10279 e di apertura di credito utilizzabile per elasticità di cassa, relativamente alla capitalizzazione periodica degli interessi non corrispondente nell'intervallo trimestrale e non pattuita, nonché la nullità delle clausole contenenti la corresponsione della commissione di massimo scoperto e per l'effetto accerta e dichiara che, in relazione al rapporto di conto corrente n. 10279, il saldo debitore, rideterminato alla data di introduzione del giudizio (27.01.2015), è pari ad € 5.666,72;
2) Rigetta tutte le ulteriori domande;
19 3) Condanna parte convenuta al pagamento, in favore degli attori in solido tra loro, delle spese legali liquidati in complessivi € 5.077,00 oltre € 281,98 per spese vive, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;
4) Pone le spese di CTU, come liquidate con separati decreti, integralmente a carico di parte convenuta.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 5 luglio 2025
Il Giudice
(dott. Carmelo Proiti)
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